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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3417/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMPA' STEFANIA , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPA' Parte_2 C.F._2 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1 PIETRO, elettivamente domiciliato in Piazza Velasca 8 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso di tramite la mandataria il Tribunale di Parte_3 Controparte_1 Monza emise, in data 16 febbraio 2024, il decreto ingiuntivo n. 542/2024 nei confronti di Parte_1 e per il pagamento della somma di € 18.952,79, oltre interessi legali e Parte_2 spese del procedimento monitorio. e proposero opposizione ed eccepirono, preliminarmente, Parte_1 Parte_2 la carenza di titolarità attiva nel rapporto, posto che, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale (doc. 4 del fascicolo monitorio), la cessione di credito intervenuta tra ed in Controparte_2 CP_3 forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 20 giugno
2018 e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili in blocco concluso in data 11 marzo
2019, riguardava “i crediti elencati nel suddetto atto di cessione successivo (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 31 dicembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente”, con esclusione dei crediti derivanti da mutuo ipotecario/fondiario. Aggiunsero che anche la lettera di comunicazione della cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, inviata da , faceva riferimento ad un contratto nr. Parte_3 06093563, Nr Identificativo 03592_89827, ben diverso dal contratto di mutuo che porta il numero 3350654, mentre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc.10 fascicolo monitorio) indicava quale rapporto a sofferenza un prestito al consumo (non un contratto di mutuo ipotecario) con numero di rapporto 12844251 e saldo debitorio al 23.5.2017 di € 18.952,79, a fronte di un residuo a saldo di € 146.399,40, alla data del 31 maggio 2017, per il contratto di mutuo. Evidenziarono, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario era stato estinto già nel 2009 con un'operazione di “surroga” con la con la quale in data del 29.12.2009 avevano acceso un nuovo mutuo fondiario, garantito CP_4 da ipoteca di primo grado sullo stesso immobile sito in Renate, via Grazia Deledda, ad estinzione del mutuo ipotecario e con cancellazione dell'ipoteca di primo grado in favore della stessa. CP_3 si costituì evidenziando che e , in Parte_3 Parte_1 Parte_2 data 27.07.2006, avevano stipulato con il contratto di finanziamento n. 12844251 Controparte_5 Pt (numero interno 06093563), per l'importo di € 185.300,00, da rimborsare mediante il versamento di n. 360 rate mensili dell'importo di € 972,21 cadauna. Con contratto di cessione di crediti pro-soluto del 18.10.2017, aveva ceduto a il credito rinveniente dal predetto CP_3 Controparte_2 finanziamento ed indentificato con il numero di NDG 0000000027189595, successivamente da quest'ultima cedutole in data 13.12.2022. Affermò che tra i crediti ceduti in blocco rientrava anche la posizione di e , il nominativo dei quali (n. , Parte_1 Parte_2 C.F._3 nome, cognome, importo del credito) era ricompreso nell'Allegato I al contratto di cessione, nonché nella comunicazione del 16.1.2023 della stessa cedente . Aggiunse che l'estratto Controparte_2 conto (doc.10), riportante analiticamente il dettaglio delle rate scadute e impagate, unitamente al saldo passivo finale, non era stato contestato. Non venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa giunge in decisione, in modalità cartolare, a norma dell'articolo 189 cod. proc. civ., in data 6 novembre 2025.
*** e contestano, preliminarmente, la titolarità del credito Parte_1 Parte_2 sostenendo che non ha allegato la documentazione idonea a comprovare Parte_3 che il credito ceduto attenga al rapporto di mutuo prodotto in sede monitoria. Costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del pagina 2 di 3 10/02/2023). Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, l'atto di cessione rimanda all'Allegato 2 (Elenco crediti) per l'individuazione dei crediti ceduti, precisando che esso specifica, in particolare, i dati relativi al nominativo del debitore ceduto, al codice identificativo di quest'ultimo ed a quello del rapporto ceduto, oltre alla tipologia del finanziamento. Tuttavia, il suddetto allegato 2 al contratto di cessione non è stato prodotto ed il doc. n. 4 non riporta la lista dei crediti ceduti, mentre il doc. n. 3 riporta il nominativo degli opponenti, ma i numeri identificativi non sono sufficienti ad individuare l'origine del credito nel contratto di mutuo. Si osservi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fa riferimento a “crediti maturati e maturandi a far tempo dal 31 dicembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente, alla data del 13 marzo 2018…” e che, alla data del 31 dicembre 2018 fossero “(v) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado”, mentre, nella specie, il rapporto originante il preteso credito monitorio era pacificamente costituito da un mutuo ipotecario stipulato per atto notarile. Peraltro, dalla visura ipotecaria prodotta dagli opponenti risulta che l'ipoteca volontaria iscritta in data 7 agosto 2006, derivante dalla concessione del mutuo fondiario, era stata cancellata in data 05/01/2010 a seguito di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 30/11/2009, come da comunicazione n. 153 del 04/01/2010, quindi in epoca antecedente alla cessione. Si deve, pertanto, ritenere non provata la titolarità in capo a del credito Parte_3 oggetto della pretesa monitoria. L'opposizione è, dunque, fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e e revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 542/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 16 febbraio 2024;
2) condanna a rimborsare a e le Parte_3 Parte_1 Parte_2 spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 11 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 11/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3417/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIAMPA' STEFANIA , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPA' Parte_2 C.F._2 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO Controparte_1 P.IVA_1 PIETRO, elettivamente domiciliato in Piazza Velasca 8 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Su ricorso di tramite la mandataria il Tribunale di Parte_3 Controparte_1 Monza emise, in data 16 febbraio 2024, il decreto ingiuntivo n. 542/2024 nei confronti di Parte_1 e per il pagamento della somma di € 18.952,79, oltre interessi legali e Parte_2 spese del procedimento monitorio. e proposero opposizione ed eccepirono, preliminarmente, Parte_1 Parte_2 la carenza di titolarità attiva nel rapporto, posto che, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale (doc. 4 del fascicolo monitorio), la cessione di credito intervenuta tra ed in Controparte_2 CP_3 forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 20 giugno
2018 e di un atto di cessione successivo di crediti individuabili in blocco concluso in data 11 marzo
2019, riguardava “i crediti elencati nel suddetto atto di cessione successivo (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 31 dicembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente”, con esclusione dei crediti derivanti da mutuo ipotecario/fondiario. Aggiunsero che anche la lettera di comunicazione della cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, inviata da , faceva riferimento ad un contratto nr. Parte_3 06093563, Nr Identificativo 03592_89827, ben diverso dal contratto di mutuo che porta il numero 3350654, mentre l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (doc.10 fascicolo monitorio) indicava quale rapporto a sofferenza un prestito al consumo (non un contratto di mutuo ipotecario) con numero di rapporto 12844251 e saldo debitorio al 23.5.2017 di € 18.952,79, a fronte di un residuo a saldo di € 146.399,40, alla data del 31 maggio 2017, per il contratto di mutuo. Evidenziarono, altresì, che il contratto di mutuo ipotecario era stato estinto già nel 2009 con un'operazione di “surroga” con la con la quale in data del 29.12.2009 avevano acceso un nuovo mutuo fondiario, garantito CP_4 da ipoteca di primo grado sullo stesso immobile sito in Renate, via Grazia Deledda, ad estinzione del mutuo ipotecario e con cancellazione dell'ipoteca di primo grado in favore della stessa. CP_3 si costituì evidenziando che e , in Parte_3 Parte_1 Parte_2 data 27.07.2006, avevano stipulato con il contratto di finanziamento n. 12844251 Controparte_5 Pt (numero interno 06093563), per l'importo di € 185.300,00, da rimborsare mediante il versamento di n. 360 rate mensili dell'importo di € 972,21 cadauna. Con contratto di cessione di crediti pro-soluto del 18.10.2017, aveva ceduto a il credito rinveniente dal predetto CP_3 Controparte_2 finanziamento ed indentificato con il numero di NDG 0000000027189595, successivamente da quest'ultima cedutole in data 13.12.2022. Affermò che tra i crediti ceduti in blocco rientrava anche la posizione di e , il nominativo dei quali (n. , Parte_1 Parte_2 C.F._3 nome, cognome, importo del credito) era ricompreso nell'Allegato I al contratto di cessione, nonché nella comunicazione del 16.1.2023 della stessa cedente . Aggiunse che l'estratto Controparte_2 conto (doc.10), riportante analiticamente il dettaglio delle rate scadute e impagate, unitamente al saldo passivo finale, non era stato contestato. Non venne concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa giunge in decisione, in modalità cartolare, a norma dell'articolo 189 cod. proc. civ., in data 6 novembre 2025.
*** e contestano, preliminarmente, la titolarità del credito Parte_1 Parte_2 sostenendo che non ha allegato la documentazione idonea a comprovare Parte_3 che il credito ceduto attenga al rapporto di mutuo prodotto in sede monitoria. Costituisce assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del pagina 2 di 3 10/02/2023). Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262). Nella specie, l'atto di cessione rimanda all'Allegato 2 (Elenco crediti) per l'individuazione dei crediti ceduti, precisando che esso specifica, in particolare, i dati relativi al nominativo del debitore ceduto, al codice identificativo di quest'ultimo ed a quello del rapporto ceduto, oltre alla tipologia del finanziamento. Tuttavia, il suddetto allegato 2 al contratto di cessione non è stato prodotto ed il doc. n. 4 non riporta la lista dei crediti ceduti, mentre il doc. n. 3 riporta il nominativo degli opponenti, ma i numeri identificativi non sono sufficienti ad individuare l'origine del credito nel contratto di mutuo. Si osservi che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fa riferimento a “crediti maturati e maturandi a far tempo dal 31 dicembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente, alla data del 13 marzo 2018…” e che, alla data del 31 dicembre 2018 fossero “(v) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado”, mentre, nella specie, il rapporto originante il preteso credito monitorio era pacificamente costituito da un mutuo ipotecario stipulato per atto notarile. Peraltro, dalla visura ipotecaria prodotta dagli opponenti risulta che l'ipoteca volontaria iscritta in data 7 agosto 2006, derivante dalla concessione del mutuo fondiario, era stata cancellata in data 05/01/2010 a seguito di estinzione totale dell'obbligazione avvenuta in data 30/11/2009, come da comunicazione n. 153 del 04/01/2010, quindi in epoca antecedente alla cessione. Si deve, pertanto, ritenere non provata la titolarità in capo a del credito Parte_3 oggetto della pretesa monitoria. L'opposizione è, dunque, fondata. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e e revoca il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 542/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 16 febbraio 2024;
2) condanna a rimborsare a e le Parte_3 Parte_1 Parte_2 spese di lite che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva. Monza, 11 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3