Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
Il delitto di atti persecutori è reato ad evento di danno e si distingue sotto tale profilo dal reato di minaccia, che ha natura di reato di pericolo.
Commentari • 2
- 1. Atti persecutori: la prova di ansia o paura può derivare da comportamenti destabilizzanti senza necessità di patologiehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Corteggiamento ossessivo non è sempre reato (Cass. 46179/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 agosto 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2012, n. 39519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39519 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 05/06/2012
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 1432
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 29732/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 6596/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 01/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in personali Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. LATTANZIO Maurizio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 1 febbraio 2011, ha parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza del Tribunale di Asti del 20 luglio 2010 che aveva condannato G.A. , cui era stato riconosciuto il vizio parziale di mente e che era stato dichiarato socialmente pericoloso, per i reati di violenza privata, atti persecutori e molestie in danno dell'ex convivente R.S. nonché per guida in stato di ebbrezza, con l'ulteriore condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, lamentando:
a) una violazione della legge processuale nascente, nell'udienza di discussione in appello, dall'omessa audizione dell'imputato che aveva chiesto di poter parlare per ultimo;
b) una violazione della legge processuale nascente dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa in prime cure senza le formalità di cui all'art. 210 cod. proc. pen.;
c) una motivazione non corretta delle sentenze del merito, in quanto basata quasi esclusivamente sulla deposizione testimoniale della parte lesa, da considerarsi inutilizzabile per quanto dianzi esposto sub lett. b) e su di un travisamento dei fatti;
d) una violazione di legge anche processuale ed una motivazione non corretta in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di molestie sia per la mancanza di elemento soggettivo che oggettivo che infine per la presenza di una causa di giustificazione;
e) una violazione di legge anche processuale ed una motivazione non corretta in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato di molestie, già ricompreso nell'ulteriore ascritta fattispecie di atti persecutori;
f) una violazione di legge anche processuale ed una motivazione non corretta in ordine alla mancata assunzione di prove ritualmente richieste nella precedente fase di merito e ritenute decisive;
g) una violazione di legge anche processuale ed una motivazione non corretta in ordine all'affermazione della penale responsabilità per più reati di atti persecutori uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali commessi prima dell'entrata in vigore della novella introduttiva dell'art. 612 bis c.p. (D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38), nonché per la mancanza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo degli ascritti reati;
h) una violazione di legge anche processuale ed una motivazione non corretta in ordine all'affermazione della penale responsabilità per gli ascritti reati pur in presenza di una causa di giustificazione nascente dalle norme civilistiche in tema di potestà genitoriale;
i) una violazione di legge e una motivazione non corretta in merito all'applicato trattamento sanzionatorio con riferimento alla pena base ritenuta quantomeno eccessiva, alla continuazione e alle non concesse circostanze attenuanti generiche e della provocazione;
l) una violazione di legge anche processuale ed una motivazione non corretta in ordine alla declaratoria di sussistenza della pericolosità sociale;
m) una violazione di legge anche processuale in merito all'utilizzazione nella esperita CTU di atti inutilizzabili;
n) una motivazione non corretta in ordine alla liquidazione delle spese di rappresentanza a favore della parte civile;
o) una violazione di legge e una motivazione non corretta in merito alla mancata specificazione della correlazione tra la condanna alle spese processuali e di mantenimento in carcere ed i soli capi d'imputazione per cui era intervenuta condanna.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria contenente nuovi motivi d'impugnazione, nascenti da ulteriore documentazione venuta in essere dopo la presentazione del ricorso principale, con particolare riferimento a nuove imputazioni avanti il Tribunale di Asti per fatti di cui all'art. 612 bis cod. pen. e ad una CTU medico legale esperita nel nuovo procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere solo parzialmente, come si avrà modo di esplicitare in seguito e tenendo ben presente, a cagione della pletora delle doglianze proposte, il dettato dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 che afferma che "i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione".
2. Con riferimento al primo motivo (sub lettera a) che va sicuramente disatteso, giova premettere come il diritto dell'imputato di prendere la parola per ultimo, così come il diritto di replica del difensore, contemplati entrambi dall'art. 523 cod. proc. pen, nell'ambito della disciplina dello svolgimento della discussione finale, vadano coordinati con la facoltà dell'imputato di rendere in ogni stato e grado le dichiarazioni che ritiene opportune, purché ovviamente esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione (v. Cass. Sez. 1 23 novembre 1993 n. 1708). In più, la nullità indicata deve essere immediatamente dedotta, dovendo essere evidentemente ricompresa nel novero di quelle relative, tenuto conto del momento processuale in cui interviene, contraddistinto dall'ultimazione dell'istruttoria dibattimentale (v. Cass. Sez. 3 14 luglio 2010 n. 35457). Nella specie, questa volta in fatto, si nota come dall'esame del verbale dell'udienza dibattimentale del 1 febbraio 2011 avanti la Corte territoriale si ricavi la circostanza che, in effetti, avesse preso la parola per ultimo il difensore dell'imputato, che in ogni caso lo rappresenta a tutti gli effetti e che nulla avesse eccepito ovvero affermato in merito alla richiesta dell'imputato di essere sentito.
Da un lato, quindi, nessuna violazione del diritto alla difesa si è realizzata, in quanto il difensore ha potuto completamente svolgere il proprio mandato e, d'altra parte in senso squisitamente sostanziale, l'odierno ricorrente neppure ha evidenziato il diverso contributo che avrebbe potuto apportare, mediante il proprio personale intervento, a quanto già esposto dal proprio difensore di fiducia.
3. Il secondo motivo (sub lettera b) neppure merita di essere accolto.
La questione dell'inutilizzabilità per violazione dei divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del Giudice di merito (v. Cass. Sez. Un. 16 luglio 2009 n. 39061 e Sez. 6 24 maggio 2011 n. 21877). Invero, non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.
Nella specie, con riferimento alle dichiarazioni della parte offesa R.S. e alla pretesa loro inutilizzabilità, è lo stesso ricorrente ad affermare che la questione è stata proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità (v. pagina 67 del ricorso).
A ciò si aggiunga come nemmeno possa parlarsi di una loro inutilizzabilità manifesta, se è vero che lo stesso ricorrente ha dovuto spendersi per 47 pagine del ricorso (v. da pagina 67 a pagina 114) per evidenziare la dedotta questione, con particolare riferimento alla incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per una persona già indagata in procedimento connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p.., comma 1, lett. c), o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. Questa Corte, nella sua superiore composizione, ha osservato che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), dell'art. 197 bis c.p.p., e dell'art. 210 cod. proc. pen. si applichi solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione l'art. 197 bis cod. proc. Pen., commi 3 e 6 (v. Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2009 n. 12067).
4. Quanto ai motivi dal terzo al sesto (sub lettere da e ad f), che possono essere trattati congiuntamente avendo attinenza ai fatti delle contestazioni, giova premettere come al Giudice di legittimità resti tuttora preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo Giudice del fatto. Pertanto la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta Giudice della motivazione.
Nel caso di specie, va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, sia ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il Giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo Giudice (v. Cass. Sez. 4 3 febbraio 2009 n. 19710). Nel caso di specie, invece, il Giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della responsabilità dell'imputato. In ogni caso:
a) le dichiarazioni della parte lesa, pienamente utilizzabili per quanto dianzi esposto, possono essere sicuramente poste a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato anche da sole, allorquando sia stato effettuato il relativo vaglio di attendibilità (più rigoroso nell'ipotesi di costituzione di parte civile) e senza necessità dell'applicabilità delle regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 (v. Cass. Sez. 1 24 giugno 2010 n. 29372);
b) la Corte territoriale ha dato pienamente e logicamente conto dell'attendibilità delle dichiarazioni della R. , dell'inesistenza della causa di giustificazione dell'esercizio della potestà parentale quanto alle dedotte molestie nonché della coscienza e volontà dell'ascritto reato (v. da pagina 8 a pagina 10 della motivazione);
c) la contravvenzione ascritta (art. 660 cod. pen.) risulta commessa in epoca ben anteriore ((omesso) ) agli episodi delittuosi di cui al delitto di atti persecutori ((omesso) ), per cui corretta e logica è la motivazione della Corte territoriale sull'inesistenza dei lamentato assorbimento;
d) la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di impugnazione per cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 cod. proc. pen., comma 2, sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al Giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (v. di recente Cass. Sez. 1 15 aprile 2010 n. 16772);
e) non è sindacabile in sede di legittimità, per omessa assunzione di una prova decisiva, la revoca del provvedimento di ammissione di una prova disposta d'ufficio su sollecitazione di parte, che sia congruamente motivata in riferimento alla raggiunta completezza del quadro istruttorie (v. Cass. Sez. 6 12 novembre 2010 n. 13571).
5. Con specifico riferimento ai contestati rapporti di relazione tra la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. ed il delitto di atti persecutori, di cui al procedimento N.R.G. 2908/09 che in effetti deve essere ascritto all'imputato, si osserva che tale ultima fattispecie preveda più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari (v. Cass. Sez. 5 5 febbraio 2010 n. 17698 e 22 giugno 2010 n. 34015). Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non è pertanto essenziale ai fini della sussistenza del reato, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, irrilevante essendo a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite terzi o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa. È utile sottolineare al riguardo che il reato in discussione, per l'evento di danno di cui è stato connotato, differisce, come arguibile anche dall'andamento dei lavori preparatori della legge, dalla struttura del reato di minacce che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo: la norma che incrimina la minaccia delinea infatti, a differenza di quella che qui interessa (salva ovviamente la configurabilità del tentativo di quest'ultima), un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l'incussione di timore nella vittima (v. da ultimo Cass. Sez. 5 19 maggio 2011 n. 29872). Solo per il reato di minacce vale, dunque, l'osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale;
nel reato di atti persecutori rileva invece la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo.
Nella specie, questa volta in fatto, la Corte di Appello ha confermato il giudizio di disvalore, penalmente rilevante, sui comportamenti persecutori dell'odierno ricorrente indicati nei capi d'imputazione e non può questa Corte di legittimità rivalutare tali comportamenti sulla base di considerazioni del tutto personali che nulla tolgono al ragionamento dei Giudici del merito, che non può, di conseguenza, essere tacciato di manifesta illogicità. Si rimanda, quindi, alla motivazione espressa dalla Corte territoriale alla pagina 11 della propria decisione, con la quale si è evidenziato del tutto correttamente il concreto e fondato timore per la propria incolumità in capo alla parte offesa, nonché alla successiva pagina 12, per l'accertamento della alterazione delle abitudini della vittima e, infine, alla pagina 13 per la coscienza e volontà dell'ascritto reato.
6. Il settimo motivo del ricorso (sub lettera g) è di converso meritevole di accoglimento nei seguenti limiti.
Come agevolmente ricavabile dall'esame del capo d'imputazione sub lettera E) si nota che i fatti ascritti sotto l'egida dell'art. 612 bis cod. pen. risultano commessi dal (omesso)
e pertanto prima dell'entrata in vigore del delitto di atti persecutori, introdotto dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 di conversione del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11. Di conseguenza, non è possibile, ai sensi dell'art. 2 c.p., applicare al reo una sanzione penale per fatti che non costituivano, all'epoca della loro commissione, reato.
Ciò nondimeno, i fatti ascritti al capo E) rientrano sicuramente nella fattispecie di cui all'art. 612 c.p., comma 2 posto che nelle dirette espressioni "vuoi morire subito" e "sei finita" nonché dal complesso dei comportamenti indicati nell'imputazione (stazionamenti sotto casa e sotto l'ufficio, inseguimenti per strada) e ritenuti sussistenti dai Giudici del merito si ravvisano gli estremi di fatto e di diritto del delitto di minacce gravi, per il quale, com'è noto, occorre fare riferimento a tutte le modalità dell'azione e per cui può e deve tenersi conto non solo del testuale tenore delle eventuali espressioni verbali, ma anche del contesto nel quale esse si collocano, onde verificare quale sia o possa essere stato l'effettivo livello del timore o del turbamento prodotti nella persona offesa (v. Cass. Sez. 5 26 settembre 2008 n. 43380). La suddetta diversa qualificazione del capo E) dell'originaria imputazione non può, poi, che riverberarsi sulla complessiva quantificazione della pena per cui, in luogo dell'aumento di mesi quattro di reclusione all'uopo operato dai Giudici del merito, questa Corte ritiene di dover applicare, per la diversa e meno grave fattispecie di cui all'art. 612 cpv cod. pen. la pena di mesi due di reclusione, oltre mesi uno di continuazione interna, determinando in definitiva la pena in concreto da irrogare all'imputato in anni uno e mesi nove di reclusione (pena base ex art. 612 bis cod. pen. del procedimento N.R.G. 2908/09, anni uno e mesi nove di reclusione, ridotta ad anni uno e mesi due per la seminfermità, aumentata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. di mesi tre per le minacce gravi, di mesi due per la violenza privata di cui al capo A e di mesi due per il reato di cui al capo D).
Quanto alle contestazioni sul punto della ritenuta continuazione tra i reati e tenuto conto della evoluzione normativa della relativa disciplina deve ritenersi, a giudizio del Collegio (sulla scia di Cass. Sez. Un. 27 novembre 2008 n. 3286) definitivamente superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato.
Già la riforma del 1974 all'art. 81 cod. pen. aveva incrinato detta concezione, facendo perdere al reato continuato quella caratteristica essenziale, data dall'omogeneità delle violazioni, che costituiva l'originaria condizione per la riconducibilità ad un unico reato delle plurime condotte illecite sorrette dalla identità del disegno criminoso.
La stessa riforma, inoltre, aveva significativamente soppresso l'inciso, prima contenuto nell'art. 81, comma 3 per il quale "le diverse violazioni si considerano come un solo reato". L'intervento novellistico, attuato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 2, ha eliminato poi la disposizione, contenuta nella formulazione originaria dell'art. 158 cod. pen., per la quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorreva dalla cessazione della continuazione, con la conseguenza che ogni reato tra quelli posti in continuazione criminosa con altri ha ormai un proprio termine di decorrenza iniziale della prescrizione, da fissarsi secondo le regole di cui allo stesso art. 158 cod. pen.. Anche a tali effetti, dunque, non opera più l'inscindibilità del reato continuato e viene confermata l'autonomia delle singole violazioni, sicché in definitiva, poiché la disposizione di cui all'art. 158 cod. pen. nel testo abrogato rappresentava l'unica eccezione espressa ai principi ordinari, si può oggi affermare che la disciplina sostanziale del reato continuato è, in generale, quella ordinaria sul concorso materiale di reati.
Attualmente ciò che connota e distingue il reato continuato è solo la valutazione quoad poenam.
Pure per la determinazione della competenza, infatti, l'art. 4 c.p. (non essendo state più riprodotte le disposizioni di cui agli artt.32 e 39 c.p.) esclude il reato continuato dagli elementi di individuazione della stessa e stabilisce testualmente che "per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato" e che "non si tiene conto della continuazione ...".
Il reato continuato, dunque, va considerato anche a tali fini come una pluralità di illeciti.
Infine, a conferma delle esposte considerazioni, va aggiunto che l'art. 533 c.p.p., comma 2, prevede che "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione". Può allora concludersi e in tale senso è altresì orientata l'unanime dottrina, che il reato continuato si configuri quale particolare ipotesi di concorso di reati, che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo. Il che è quanto si verifica anche nel presente giudizio, posto che l'inquadramento della fattispecie di cui al capo E dell'imputazione, originariamente contestata quale delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., nella meno grave fattispecie delle minacce gravi, ai sensi dell'art. 612 cod. pen. in uno con l'applicazione della naturale continuazione con gli ulteriori reati ascritti, che risultano palesemente legati dall'identità del disegno criminoso, ha prodotto un risultato in termini di pena più favorevole al reo.
7. L'ottavo motivo (sub lettera h) è stato già affrontato al punto 4 lettera b) della presente motivazione.
8. Il nono motivo (sub lettera i) risulta parzialmente accolto per quanto dianzi affermato in merito alla derubricazione del capo E dell'originaria imputazione.
Per il resto deve ribadirsi il costante insegnamento di questa Corte in tema di dosimetria della pena (ampiamente citato dallo stesso ricorrente dalla pagina 267 alla pagina 282 del ricorso) che, coinvolgendo l'esame delle circostanze del fatto e delle condizioni soggettive del reo, ai sensi dell'art. 133 cod. pen. non può essere sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità se non a cagione di una illegittimità della pena irrogata e di una omessa motivazione sugli elementi qualificanti (concessione delle attenuanti e giudizio di comparazione tra le circostanze) che non è dato cogliere nell'impugnata sentenza (v. pagine 16 e 17).
9. Con il decimo motivo (sub lettera I) si contesta la non corretta declaratoria della pericolosità sociale dell'imputato e la conseguente applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Giova premettere, in diritto, come la nozione di pericolosità sociale sia individuata dall'art. 203 cod. pen. nella condizione della persona che abbia commesso un fatto-reato o un quasi-reato ed "è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati".
La prognosi di pericolosità sociale rilevante "agli effetti della legge penale" non può, d'altra parte, limitarsi a richiamare la valutazione criminologica dell'esperto ma deve fondarsi sulla esistenza delle condizioni che consentano di affermare un persistente pericolo di commissione in futuro di altri reati, basandosi sull'esame della personalità e sugli effettivi problemi psichiatrici rilevati dal perito ma anche sull'analisi dei fatti commessi e su ogni altro parametro indicato dalla legge, in specie dall'art. 133 cod. pen., al fine di appezzare il pericolo di recidiva, giacche "la valutazione indicata dall'art. 203 cod. pen., costituisce compito esclusivo del Giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti ne' rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito" (v. di recente Cass. Sez. 1 7 gennaio 2010 n. 4094 e 14 ottobre 2010 n. 40808). Orbene, l'impugnata decisione ha fatto buon uso dei dianzi indicati principi ribadendo, anche alla luce degli elementi sopravvenuti allegati dalla difesa, la corretta valutazione dell'esperita consulenza tecnica ad opera dei Giudici di prime cure, quanto alle condizioni psichiche dell'imputato, nonché le circostanze necessarie per apprezzare il pericolo di ricadute, costituite dalla mancanza in capo all'odierno ricorrente di una piena consapevolezza di quanto posto in essere e della necessaria autocritica.
10. L'undicesimo motivo (sub lettera m) appare infondato in quanto non vi sono atti inutilizzabili nel presente processo (per quanto dianzi espresso al punto n. 3).
11. Quanto al dodicesimo e tredicesimo motivo (sub lettere n ed o) che possono essere trattati congiuntamente avendo attinenza alle spese processuali deve osservarsi come, nell'ipotesi in cui il Giudice di appello modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all'imputato, non possa essere pronunziata condanna alle spese processuali, giacché tale condanna consegue esclusivamente e senza possibilità di deroghe, al rigetto dell'impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità (v. Cass. Sez. 3 17 novembre 2004 n. 49701). In ordine, invece, alla condanna alle spese della parte civile nel grado dell'appello, non vi è motivo di discostarsi dall'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna sicché, pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali, è, di converso, consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvo che il Giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (v. Cass. Sez. 5 21 ottobre 2008 n. 46453 e la citata Sez. Un. 21 gennaio 2010 n. 12822). Nella specie, in fatto, l'impugnata sentenza del tutto correttamente non ha, da un lato, condannato l'imputato al pagamento delle spese del secondo grado, a cagione del parziale accoglimento dell'impugnazione e, d'altra parte, lo ha condannato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile sulla base delle norme in tema di soccombenza.
12. Con memoria, contenente "nuovi motivi" ma soprattutto nuovi documenti, il ricorrente ha evidenziato la pendenza in fase di merito di altro giudizio a suo carico e ancora per il delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen. per il periodo 26 gennaio 2010-31 maggio 2010, nel quale risulta effettuata CTU medico-legale afferente la propria capacità d'intendere e di volere.
Giova, però, premettere come questa Corte abbia costantemente affermato che i motivi nuovi debbano consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al Giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o punti della decisione oggetto del gravame e pertanto non possono consistere in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non sono state oggetto della primitiva impugnazione, frustrandosi altrimenti i termini prescritti dalla legge e la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (v. da ultimo, Cass. Sez. 1 26 maggio 2011 n. 40932). Per il disposto dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, in relazione all'art. 167 disp. att. cod. proc. pen., la presentazione di motivi nuovi è, infatti, consentita entro i limiti in cui i medesimi investono capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano e argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza già investiti con il ricorso, e non è possibile, invece, introdurre nuovi capi o punti d'impugnazione, oltre il termine assegnato per il ricorso.
Nella specie, però, il ricorrente non ha illustrato i motivi già presentati con l'impugnazione principale ma ha semplicemente e ulteriormente aggiunto documentazione al già cospicuo materiale impugnatorio depositato.
È pur vero che possono essere prodotti documenti che la parte non ha potuto esibire in precedenza (v. per tutte, Cass. Sez. 5 15 maggio 2009 n. 25897) ma è, del pari, indubitabile che la documentazione debba avere concreta incidenza ai fini dell'avvenuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato ed all'epoca dei fatti per cui è giudizio ma non anche ai fini dell'accertamento delle sue condizioni soggettive in epoca ben successiva a quella dell'originario procedimento ovvero alla ulteriore continuazione tra gli ascritti reati, tutte circostanze che potranno trovare il loro legittimo sfogo nella fase dell'esecuzione.
13. In definitiva, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena ed in conseguenza dell'affermata diversa qualificazione del reato ascritto al capo E dell'imputazione mentre deve essere, per il resto, integralmente confermata, per il rigetto degli ulteriori motivi del ricorso e da cui deriva altresì, per i principi in tema di soccombenza dianzi evidenziati, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
In caso di diffusione della presente decisione sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo E) della rubrica e qualifica tale fatto come violazione dell'art. 81 cpv. c.p. e art. 612 c.p., comma 2 e per l'effetto ridetermina la pena in anni uno e mesi nove di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese della parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012