Sentenza 26 settembre 2008
Massime • 1
La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2008, n. 43380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43380 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 26/09/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3523
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 016220/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RC NI, N. IL 02/02/1971;
avverso SENTENZA del 09/01/2008 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il sost. Proc. Gen. Dr. Enrico Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza, in conferma, per quanto qui interessa, della sentenza di primo grado pronunciata dal giudice di pace di Lamezia Terme il 10 aprile 2007, DE RC IC venne ritenuto responsabile, unitamente al fratello De RC TE, del reato di minaccia in danno di IL EP al quale, secondo l'accusa, era stata rivolta l'espressione: "ti ammazziamo e ti facciano cadere la testa ai piedi";
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del Di RC denunciando, con unico motivo, violazione delle norme processuali sulla competenza per materia sull'assunto che, atteso il testuale tenore dell'espressione riportata nel capo d'imputazione, il reato di minaccia sarebbe stato da considerare aggravato ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 2, per cui sarebbero stati competenti per materia, in primo grado, il tribunale monocratico e, in secondo grado, la Corte d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità, in quanto, non essendo stata ritenuta configurabile l'ipotesi della minaccia grave - per la quale, com'è noto, occorre fare riferimento a tutte le modalità dell'azione, per cui può e deve tenersi conto non solo del testuale tenore delle eventuali espressioni verbali, ma anche del contesto nel quale esse si collocano, onde verificare quale sia o possa essere stato l'effettivo livello del timore o del turbamento prodotti nella persona offesa - legittimamente è stata ritenuta sussistente la competenza, in primo grado, del giudice di pace e, in secondo grado, del tribunale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2008