Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 2
Tra l'imputabilità e il reato corre un rapporto di assoluta indipendenza, nel senso che il reato è configurabile indipendentemente dalla capacità di intendere e di volere del suo autore; dal che consegue la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e colpevolezza.
Agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. pen.. (Nella specie è stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolosità, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2010, n. 40808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40808 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 849
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 44282/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG IO GI nato a *Monza* il *16.7.1948*;
avverso la sentenza emessa in data 18/5/2009 dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Roberto Iannaccone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza in data 7.7.2008 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza nella parte in cui, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato \IO GI ZZ responsabile del reato di tentato omicidio ai danni di PI O\, e aveva riconosciuto all'imputato la diminuente del vizio parziale di mente, le circostanze attenuanti generiche, l'attenuante del risarcimento del danno. La Corte d'appello riduceva tuttavia la pena a tre anni e sei mesi di reclusione e la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di cura e custodia a due anni. In fatto, la sentenza ricorda che i Carabinieri, avvisati della lite e del ferimento del PI\, avevano trovato la vittima nella sua abitazione disteso in terra, con una ferita all'addome e abbondante perdita ematica;
la moglie, RI ZZ, aveva riferito che il marito era stato accoltellato dal fratello di lei, \IO\, a seguito di una lite per il pagamento di spese condominiali;
i Carabinieri sequestravano i coltelli usati da \IO ZZ e lo arrestavano. L'imputato ammetteva di avere colpito il cognato con il coltello che impugnava con la destra. Secondo la consulenza medico legale il PI\ aveva riportato una ferita lacerante di 2 cm. sulla faccia anteriore del lobo sinistro del fegato, con perdita di circa 500 ml. di sangue in addome. A seguito di produzione di consulenza medico legale della difesa, era stata disposta, nel corso del giudizio abbreviato, perizia sulle condizioni di mente dell'imputato al momento del fatto e sulla sua pericolosità. Il perito aveva concluso nel senso che il IG\ era affetto da un disturbo misto della personalità, con aspetti di evitamento di dipendenza e passivo - aggressivo, e altresì un disturbo depressivo di carattere cronico, qualificato come distimia a prevalenza depressiva, con note psichiche congrue all'umore; tale condizione clinica costituiva una vera e propria infermità, giuridicamente rilevante, che, se non escludeva completamente la capacità di intendere e di volere, tuttavia la scemava grandemente. Sulla base di questi elementi, il giudice di primo grado aveva ritenuto che sussistesse il dolo, quanto meno alternativo, di omicidio e che non era d'ostacolo a tale conclusione il vizio parziale di mente, attesa la compatibilità tra il vizio, riguardante la sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà, e l'atteggiamento doloso che riguardava il momento in cui la volontà si era manifestata e aveva perseguito l'obiettivo considerato.
La Corte d'appello condivideva tali considerazioni e, in risposta alle deduzioni dell'appellante riproposte alla stregua di motivi di ricorso in questa sede, osservava, quanto a responsabilità:
- l'imputato aveva colpito con una coltellata vibrata dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, provocando una ferita al fegato con consistente perdita di sangue;
l'arma utilizzata, la zona del corpo attinta e il modo in cui era avvenuta l'aggressione, portavano a ritenere che l'imputato si era rappresentato la possibilità che la situazione potesse cagionare la morte della vittima o il suo ferimento e che avesse agito volendo indifferentemente l'uno o all'altro evento;
tale condizione soggettiva configurava dolo alternativo, compatibile con il tentativo;
- i risultati in concreto prodotti non avevano, in linea generale, valore determinante ai fini della qualificazione il fatto come tentato omicidio anziché come lesioni;
nel caso di specie, per altro, neppure poteva sostenersi che le lesioni erano state lievi e non era stato determinato pericolo di vita, apparendo invece, sulla base della attendibile consulenza redatta nell'interesse della persona offesa, che lo spargimento di sangue nella cavità addominale, dominato solo grazie all'intervento chirurgico, aveva avuto la capacità di porre in pericolo la vita del PI\;
- la condizione di semi infermo di mente non era incompatibile con il dolo alternativo, giacché i due aspetti operavano su piani diversi;
ed attenendo il vizio di mente all'imputabilità, il dolo alla colpevolezza, l'analisi di questa presupponeva il superamento logico di quella sull'imputabilità e non poteva perciò essere ulteriormente influenzata da quest'ultima (città Cass. sez. 1^ 17 ottobre 1989, n. 13852). Con riferimento quindi alla necessità della misura di sicurezza, la Corte d'appello rilevava che il perito, pur dando atto di un miglioramento clinico dell'imputato derivante dal suo inserimento in una comunità religiosa dei padri gesuiti di Napoli, aveva concluso nel senso che l'imputato era persona socialmente pericolosa. Detta pericolosità veniva essenzialmente posta in relazione con il rischio di comportamenti autolesivi, ma il riferimento non sembrava esclusivo e, attesa la qualificazione dell'imputato alla stregua di soggetto socialmente pericoloso, ricorrevano in ogni caso i presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
2. L'imputato ricorre a mezzo dei difensori, avvocati Roberto Iannaccone e Francesco Sorrentino e chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando violazioni di legge e vizi di motivazione con riguardo:
2.1. alla ritenuta sussistenza del dolo alternativo d'omicidio, sotto il profilo della mancata considerazione delle accertate particolari condizioni psichiche ed emotive dell'agente, consistenti in una ridotta capacità intellettiva e volitiva e per le quali era stata riconosciuta la seminfermità mentale, sul presupposto, errato, che attesa la compatibilità in astratto tra vizio di mente e dolo, il vizio di mente non potesse neppure mai incidere in alcun modo, in concreto, sul dolo;
mentre le stesse osservazioni peritali evidenziavano che il disturbo di personalità aveva inciso sul processo formativo della volontà;
2.2. alla ritenuta sussistenza del dolo alternativo d'omicidio, sotto il profilo, concorrente, della omessa adeguata considerazione del comportamento in concreto tenuto dall'imputato, che nonostante si fosse armato, nella convinzione di doversi difendere, di due coltelli, aveva infetto un solo colpo, a caso e in modo debole, in direzione latero frontale e dall'alto verso il basso, non mirando ad organi vitali e, caduta la vittima a terra, s'era anch'egli accasciato attendendo i sanitari;
2.3. alla ritenuta pericolosità sociale del IG\, giacché il perito aveva in realtà parlato esclusivamente di pericolo di atti di autolesionismo e per tale ragione consigliava, piuttosto che un regime di sicurezza detentivo, una collocazione in chiave protettiva presso una struttura simile a quella nella quale l'imputato era stato ricoverato agli arresti domiciliari;
sicché il giudizio di "pericolosità sociale" formulato non corrispondeva a quello richiesto dall'art. 203 cod. pen., non facendo riferimento ad alcuna prognosi di commissione di nuovi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che i primi due motivi di ricorso, che attengono al dolo, sono da considerare nel complesso infondati.
1.1. La Corte d'appello, conformandosi alla decisione del Tribunale, ha ritenuto che fosse ravvisabile il dolo alternativo, ovverosia la volontà dell'agente di uccidere o di ferire gravemente, correttamente prendendo a base del suoi giudizio i parametri che questa Corte ha più volte indicato apprezzabili ex post quali elementi sintomatici del dolo: arma usata (da taglio e dotata di elevata potenzialità lesiva), zona del corpo attinta (addome, all'altezza di organi vitali), forza del colpo (che, contrariamente a quanto assume la difesa, plausibilmente i giudici del merito hanno ritenuto elevata attese le conseguenze prodotte: un taglio che era giunto a produrre una ferita lacerante al fegato), conseguenze prodotte (ferita, appunto, al fegato con consistente perdita ematica in capacità addominale). E si è aggiunto che nel caso in esame l'emorragia interna provocata dall'azione dell'imputato aveva in concreto anche posto in pericolo la vita della persona offesa, la sua morte essendo stata evitata soltanto grazie al pronto intervento dei sanitari.
La valutazione di tali elementi alla stregua di segnali inequivocabili del dolo omicidiario, ancorché in forma alternativa, appare dunque incensurabile in questa sede perché accurata e plausibile. Mentre il ricorso ripete deduzioni in fatto già largamente smentite dagli argomenti richiamati.
Potendosi solo aggiungere che non appaiono significative le circostanze che il colpo era stato uno solo e che dopo averlo inferto l'imputato si fosse accasciato a terra, sulle quali il ricorso ancora insiste, dal momento che l'azione compiuta era comunque di per sè idonea a cagionare l'evento e che, avendo, secondo i giudici di merito, l'imputato agito con dolo d'impeto, l'altrettanto repentina caduta della sua tensione aggressiva non basterebbe comunque ad escludere che sino a qualche attimo prima intendesse davvero recare serissima offesa all'incolumità fisica e alla vita del suo antagonista, tanto più se riferita a soggetto la cui condotta è stata ritenuta in parte condizionata da una situazione di alterazione mentale, riconducibile alla nozione di seminfermità, incidente su i meccanismi di determinazione e inibizione.
1.2. Quanto alle censure che concerno la ventilata incidenza del vizio parziale di mente sul dolo, deve ripetersi che, in linea generale, la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con la sussistenza del dolo, non essendovi contrasto logico tra l'ammettere la seminfermità mentale e il ritenere provati la coscienza e volontà del fatto, ancorché diminuite. Come ricorda costantemente la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo vedi anche Sez. 6, 9 aprile 2010, n. 34333) "il rapporto tra l'imputabilità e il reato è di assoluta indipendenza, nel senso cioè che il reato è configurabile a prescindere dalla capacità d'intendere e di volere del suo autore, dal che consegue coerentemente la piena autonomia tra le nozioni di imputabilità e di colpevolezza". E se è vero che proprio tale autonomia tra le due nozioni impone, tuttavia, che venga in ogni caso effettuata l'indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in relazione al comportamento in concreto tenuto dall'agente e all'eventuale incidenza che la condizione alterata può avere avuto sulla sua rappresentazione delle conseguenze di detto comportamento, non può dirsi che nel caso in esame detta indagine non sia stata effettuata dai giudici del merito, giacché al contrario, per quanto evidenziato al punto precedente, la sentenza impugnata ha esaurientemente valutato l'azione all'atto del suo manifestarsi e ha ragionevolmente concluso nel senso che la situazione mentale disturbata del ricorrente, pur avendo inciso, diminuendola, sull'imputabilità, non era tale da alterare la capacità di riconoscere da un lato la natura puramente economica della pretesa della persona offesa vissuta come "aggressione" - inidonea perciò a costituire l'antefatto di una causa di giustificazione giuridicamente apprezzabile - dall'altro l'efficacia altamente lesiva della sua "reazione".
E sul punto il ricorso, neppure chiarendo se quello che si vuole sostenere è l'incidenza del disturbo sull'intelligenza del contesto o sulla comprensione della capacità lesiva dell'azione, sarebbe da ritenere anche generico.
2. Fondato appare invece il motivo che attiene alla misura di sicurezza.
La sentenza di primo grado faceva dipendere l'applicazione della misura detentiva esclusivamente dal rilievo che "pur sussistendo in oggi un miglioramento della condizione di infermità, permane tuttavia un pur limitato rischio auto lesivo per il quale l'imputato deve essere considerato come persona socialmente pericolosa". In risposta alle doglianze dell'appellante, che contestava, ex art. 203 cod. pen., codesta valutazione di pericolosità sociale effettuata dal primo giudice, la Corte d'appello ha riconosciuto che il perito aveva parlato di pericolosità "essenzialmente ... in relazione con il rischio di comportamenti auto lesivi". Ha confermato tuttavia l'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia osservando: "tale riferimento non sembra esclusivo e, in ogni caso, l'imputato è stato qualificato come socialmente pericoloso e quindi ricorrono i presupposti per l'applicazione della misura".
Sicché - a fronte delle puntali deduzioni articolate con l'atto d'appello e della motivazione della sentenza del Tribunale - l'asserzione che il rischio di comportamenti autolesionistici non "sembrasse" l'unico aspetto al quale il perito aveva ancorato il suo giudizio di pericolosità, risulta del tutto priva di base fattuale e formulata in modo non solo generico, ma addirittura perplesso. La considerazione poi che "in ogni caso" bastava la definizione peritale di "persona socialmente pericolosa", a giustificare l'applicazione della misura, è censurabile sotto diversi aspetti. La nozione di pericolosità sociale è individuata dall'art. 203 cod. pen. nella condizione della persona che ha commesso un fatto-reato o un quasi-reato ed "è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati". Mentre gli atti di mero autolesionismo non sono considerati reato.
La prognosi di pericolosità sociale rilevante "agli effetti della legge penale", non può d'altra parte limitarsi a richiamare la valutazione criminologica dell'esperto, ma deve fondarsi sulla esistenza delle condizioni che consentono di affermare un persistente pencolo di commissione in futuro altri reati, basandosi sull'esame della personalità e sugli effettivi problemi psichiatrici rilevati dal perito ma anche sull'analisi dei fatti commessi e su ogni altro parametro indicato dalla legge, in specie dall'art. 133 cod. pen., al fine di appezzare il pericolo di recidiva, giacché "la valutazione indicata dall'art. 203 cod. pen., costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti ne' rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito" (Sez. 1, n. 8996 del 20/09/1996, Santamaria;
vedi altresì, in senso conforme, Sez. 6, n. 1313 del 12/12/2002, Lo Gelfo;
Sez. 1 n. 9847 del 11/01/2007, Martucci;
Sez. 1, n. 4094 del 07/01/2010, James). A maggior ragione il giudice di merito non può dunque sostanzialmente limitarsi a richiamare la "definizione" di persona pericolosa formulata dal perito, quando dalle stesse ragioni che sostengono tale definizione emerge che quello ha utilizzato parametri dissonanti rispetto a quelli dell'art. 203 cod. pen.. All'esito della valutazione sua propria in punto di pericolosità sociale rilevante agli effetti penali, il giudice del merito non potrà poi che applicare la misura capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata da un lato, di controllo della sua specifica pericolosità sociale dall'altro: così rifacendosi al principio che è oramai da escludere, in materia di misure di sicurezza in genere e in relazione al disposto dell'art. 219 cod. pen., in particolare, ogni automatismo (cfr. segnatamente C. cost. n. 208 del 2009). Dovendosi solo aggiungere, a fronte del rilievo del Procuratore generale che l'effettiva sottoposizione alla misura è comunque subordinata alla verifica della persistente pericolosità da effettuarsi dal magistrato di sorveglianza al momento in cui sorge il rapporto esecutivo, che i difetti prima rilevati incidono sulla individuazione del perimetro entro cui è possibile l'applicazione della misura di sicurezza detentiva, e, ove denunziati, non possono che essere rimossi da questa Corte in ossequio al principio di legalità che nella materia regola anche il momento impositivo.
3. La sentenza impugnata non può dunque che essere annullata in relazione alla valutazione di pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano perché proceda a nuovo giudizio sul punto attenendosi al principio che: "agli effetti penali la pericolosità sociale consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 cod. pen.". Il ricorso va per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pericolosità sociale e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010