Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, si fonda su una prognosi di pericolosità sociale, la quale non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.
Commentario • 1
- 1. Art. 203 - Pericolosità socialehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 19
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 31248/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ME LO N. IL 04/05/1976;
avverso l'ordinanza n. 352/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA, del 17/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 16.6.09, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha respinto l'appello proposto da LO ME, ai sensi dell'art. 579 c.p.p. e art. 680 c.p.p., comma 2, avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 29.10.08, con la quale il LO era stato mandato assolto dai reati di rapina, tentata rapina, violenza, resistenza a p.u. e lesioni personali volontarie aggravate, in quanto ritenuto non imputabile per vizio totale di mente, con applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza del ricovero presso l'ospedale psichiatrico giudiziario.
Secondo il Tribunale l'appellante era affetto da disturbo paranoide ed era pericoloso socialmente in quanto, in assenza di adeguate terapie, avrebbe potuto tenere comportamenti disorganizzati per idee deliranti e depersonalizzazione, si da rendere probabile la reiterazione di comportamenti delittuosi, quale quelli commessi;
ne' vi erano garanzie che, al di fuori di uno stretto controllo assicurato da una struttura protetta, l'appellante non potesse ricadere nella situazione psicopatologica, di cui sopra. D'altra parte non poteva essere ritenuta adeguata una misura non detentiva, avendo l'ULSS di Rovigo comunicato l'impossibilità di prendere in carico l'appellante, trattandosi di soggetto privo di radicamento col territorio ed affetto da problematiche sociali di prioritaria risoluzione.
Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia LO ME ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1)-carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, quanto all'affermazione della sua pericolosità sociale: violazione artt.202 e 203 c.p.:
sia il Tribunale di Rovigo, sia il Tribunale di Sorveglianza di Venezia avevano ritenuto attendibili le considerazioni svolte nella relazione peritale redatta dal perito dott.ssa Roberta MARANGONI, si da ritenere esso ricorrente affetto da vizio totale di mente al momento della commissione dei fatti.
Tuttavia il Tribunale di Sorveglianza, pur avendo dato atto che un'adeguata terapia farmacologica sarebbe stata sufficiente ad escludere il rischio di recidivanza, aveva ritenuto corretta la decisione di applicare la misura di sicurezza detentiva dell'ospedale psichiatrico giudiziario in quanto nessuna garanzia vi era che, al di fuori di uno stretto controllo garantito da una struttura protetta, esso ricorrente potesse ricadere nella situazione psicopatologica descritta.
Trattavasi di motivazione non condivisibile in quanto l'allegata indisponibilità dei servizi socio sanitari di prendere in carico esso ricorrente non poteva da sola giustificare l'affermazione della sua pericolosità sociale e la conseguente necessità di applicare una misura di sicurezza segregante.
Neppure era condivisibile l'argomentazione svolta dal Tribunale di Sorveglianza, secondo cui non sussisteva un radicamento sul territorio di esso ricorrente, atteso che l'ULSS di Rovigo aveva in precedenza prestato assistenza ad esso ricorrente, in tal modo smentendo la tesi secondo cui i presidi socio sanitari non fossero in grado di eseguire un valido monitoraggio terapeutico. Non era poi corretto avere utilizzato, ai fini del giudizio sulla sua pericolosità sociale, un provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza in un diverso procedimento ed in un momento successivo alla sentenza di primo grado, traducendosi detta utilizzazione in una violazione dell'art. 579 c.p.p.;
2)-carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata per avere escluso la possibilità di contenere la sua pericolosità sociale applicando una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario: violazione art. 222 c.p.: la motivazione addotta dal Tribunale di Sorveglianza per ritenerlo socialmente pericoloso era viziata anche nella parte in cui aveva respinto la sua richiesta di applicazione di una misura di sicurezza più blanda rispetto alla misura segregante del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziale, come ad esempio la misura di sicurezza della libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni con valenza terapeutica;
ed il rigetto di tale richiesta era stato motivato con riferimento al quadro psicopatologico di esso ricorrente ed all'impossibilità per i servizi territoriali di monitorargli la terapia farmacologica. La motivazione era inadeguata, in quanto la sua condizione psicopatologica ben poteva essere fronteggiata in modo adeguato con la sua sottoposizione ad un'adeguata terapia farmacologica, che sarebbe stata sufficiente ad escludere il pericolo di una ricaduta, si che, in definitiva, la sua richiesta era stata disattesa solo per l'allegata indisponibilità dei preposti enti socio-sanitari, i quali avevano rifiutato dì prenderlo in carico non essendo state definite problematiche prioritarie, riferite alla mancanza di un valido permesso di soggiorno;
alla mancanza di un effettivo alloggio;
alla carenza di sue risorse economiche.
La necessità di preservare le giuste esigenze di difesa sociale, perseguite dalle misure di sicurezza, non poteva arrivare fino al punto di obliterare le esigenze di cura e tutela della persona inferma di mente;
pertanto il provvedimento impugnato, di rigetto della sua istanza intesa ad essere sottoposto alla meno afflittiva misura di sicurezza della libertà vigilata accompagnata da prescrizioni di natura terapeutica, era da ritenere motivato in modo solo apparente, siccome ancorato a rilievi di tipo burocratico ed economico.
I due motivi di ricorso proposti da LO ME, da trattare congiuntamente in quanto strettamente correlati fra di loro, sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte è ben radicata nel ritenere che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, è necessario che venga emessa una prognosi di pericolosità sociale, la quale non può limitarsi ad esaminare le sole emergenze di natura medico-psichiatriche, ma deve procedere ad una verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., espressamente richiamate dall'art. 203 c.p., fra cui la gravità dei reati commessi e la personalità del soggetto, si da approdare ad un giudizio di pericolosità che dev'essere quanto più possibile esaustivo e completo (cfr. Cass. 6A, 12.12.02 n. 1313, rv. 223062; Cass. 1A, 11.1.07 n. 9847, rv. 236287). Tali principi giurisprudenziali sono stati tenuti presenti dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia nel respingere l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 29.10,08, che lo ha mandato assolto dai reati di rapina, di tentata rapina, resistenza e violenza a p.u. e lesioni personali volontarie, applicando nei suoi confronti la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per anni 2. Il Tribunale di Sorveglianza invero, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione, ha rilevato come il ricorrente fosse affetto da un disturbo "psicotico paranoide con compromisione dell'esame della realtà", si che, in assenza di adeguate terapie, il medesimo poteva porre in essere comportamenti disorganizzati e reiterare in tal modo i gravi reati per i quali era stato rinviato a giudizio.
Ha pertanto rilevato la sussistenza di una sua pericolosità sociale, correttamente riferendola al momento in cui era stata emessa nei suoi confronti la sentenza impugnata, avendo commesso reati certamente idonei a suscitare un rilevante allarme sociale, si che solo un controllo continuo, quale quello assicurato da una struttura protetta, era idoneo ad evitare che il ricorrente ricadesse nella situazione psicopatologica sopra descritta;
il che era stato del resto provato dalla circostanza che il ricorrente, al momento della commissione dei reati giudicati dal Tribunale di Rovigo, era appunto seguito dai presidi territoriali, i quali si sono in tal modo dimostrati inadeguati per scongiurare la sua precedente ricaduta in comportamenti antisociali.
D'altra parte lo stesso perito psichiatra del Tribunale, sentito nel corso del dibattimento, aveva specificato come probabile la ricaduta del ricorrente ove non sottoposto ad una terapia farmacologica adeguata;
e quest'ultima non avrebbe potuto essergli somministrata dai servizi territoriali, avendo gli stessi concordemente comunicato di non essere in grado di assicurare un adeguato monitoraggio dell'indispensabile terapia, trattandosi di soggetto non radicato sul territorio e quindi di difficile gestione.
Trattasi di motivazione pienamente condivisibile, la quale consente anche di ritenere ampiamente giustificato il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, dell'istanza intesa a sostituire la severa misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziale con altra meno afflittiva, quale quella della libertà vigilata, tenuto conto della serietà del quadro psicopatologico accertato e dell'impossibilità per i servizi territoriali di poter monitorare in modo soddisfacente nei suoi confronti l'indispensabile trattamento farmacologico.
Il ricorso proposto da LO ME va pertanto respinto, con le conseguenze di legge indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010