Sentenza 15 maggio 2009
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto non acquisibile in sede di legittimità una nuova consulenza fonica allegata dalla difesa al ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2009, n. 25897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25897 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2009 |
Testo completo
In caso di diffusione
O S C U R A T A presente provvedim
2589 7 /09 ralità omettere le ati altri dati le part REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art a norma LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE d. Igs.196, qui
UDIENZA PUBBLIdisposto d'uffic DEL 15/05/2009a richiesta di p imposto dalla
SENTENZA
N. 1075/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ROTELLA MARIO PRESIDENTE
1. Dott.SCALERA VITO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. PALLA STEFANO "F N. 007698/2009
3. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO "
4.Dott.VESSICHELLI MARIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) M.S. N. IL "omissis"
avverso SENTENZA del 12/11/2008
CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PALLA STEFANO
Udito il Procuratore Generale in pe che ha concluso per lamento
Juuso di fine, her i bafi 14
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito ildifensore Avv.
8. Ganofel
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auche con rimix the mous esame,
13; inammiscibilité (h if cab 28 O S C U RATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza 12.11.08 della Corte di M.S.
appello di Messina che ha confermato quella, emessa dal locale g.u.p. il 30.10.06 a seguito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di giustizia per i reati, unificati ai sensi dell'art.81 cpv.c.p., di cui agli artt. 74 d.P.R. n.309/70 (capo
1), nonché per due episodi di detenzione illecita di gr. 100 di hashish (capo 13) e di concorso nella illecita detenzione di 15 pasticche di exstasy (capo 28), commessi dal novembre del 2004 al marzo del 2006.
"Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) c.p.p., per carenza ed illogicità della motivazione in ordine al reato associativo finalizzato allo spaccio di droga ascritto al M. non avendo la Corte di
appello tenuto in alcun conto l'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina 24.3.06 che aveva annullato, in ordine al reato di cui all'art.74 1.stup., l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, confermandola solo per le violazioni di cui all'art. 73
1.stup. e sostituendo la misura detentiva in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Illogico ed apodittico era dunque il riferimento dei giudici di secondo grado al compendio probatorio basato sulle numerose intercettazioni, essendo esso identico a quello presente al momento della emissione dell'ordinanza cautelare del 4.3.06, successivamente annullata e senza che il p.m. avesse poi svolto alcuna ulteriore indagine, come invece aveva fatto la difesa che aveva fatto svolgere una consulenza fonica in esito alla quale il c.t. aveva ritenuto che < è giustificato concludere che la voce indicata dagli inquirenti S. 'nelle conversazioni ambientali di cui in
M.S. epigrafe non appartenga all'indagato consulenza che la Corte messinese non aveva tenuto in alcuna considerazione.
Con il secondo motivo, relativo al reato di cui al capo 13, si deduce violazione dell'art.606, comma
1, lett.e) c.p.p., per la illogicità ed apoditticità della motivazione con cui i giudici di appello, dopo aver riaperto l'istruttoria dibattimentale per disporre perizia fonica in ordine alla riferibilità al O S C U RA T A
M. |della voce di cui alla relativa intercettazione ambientale, avevano ritenuto le conclusioni del perito in linea con l'identificazione effettuata dalla p.g. in sede di verbalizzazione riassuntiva delle trascrizioni, laddove invece la p.g. aveva ritenuto che le persone che parlavano erano due e che la seconda corrispondeva al M. mentre il perito fonico il quale aveva eseguito una perizia
-
'malfatta, che non dà certezze' - aveva finito con l'ammettere, su contestazione del c.t. della difesa,
che gli interlocutori erano in realtà tre, per poi inopinatamente affermare però che vi era 'alta compatibilità tra l'uomo 3 ed il ma i giudici di appello immotivatamente ed illogicamente M.
avevano disatteso le considerazioni del consulente della difesa che aveva evidenziato le enormi pecche del lavoro del c.t.u.
Peraltro evidenziava ancora la difesa sul punto il contenuto della conversazione intercettata era tale da non consentire di affermare la responsabilità dell'imputato, al quale non poteva contestarsi una detenzione di droga a fini di spaccio, essendosi limitato al ruolo di 'informatore' di T.S.
Con il terzo motivo, relativo al reato di cui al capo 28, la difesa deduce violazione dell'art.606,comma 1, lett.e) c.p.p., per illogicità ed apoditticità della motivazione, essendosi nella circostanza il M. trovato casualmente in auto con il quale aveva estratto diM.V.
tasca le pasticche di exstasy solo nel momento in cui erano presenti B.A. e P. per poi gettarle all'arrivo della polizia, il tutto
- come era dato evincere dal contenuto dell'intercettazione senza che M. avesse alcun ruolo, avendo egli dopo il controllo di polizia
-
fatto rientro in casa.
La difesa allegava infine al ricorso nuova consulenza fonica a sostegno della dedotta estraneità del
M. ai reati in questione.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente si duole, con il primo motivo, che la corte territoriale non abbia tenuto in
considerazione, ai fini della esclusione di responsabilità del M. in ordine al reato associativo,
l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha annullato, per insussistenza dei gravi indizi di O S C U R A T A
colpevolezza, il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal g.i.p. il 4.3.06, implicitamente richiamando - laddove evidenzia come il p.m., successivamente alla pronuncia di annullamento (non impugnata), non abbia svolto alcuna altra indagine in merito -
l'art. 405, comma 1-bis, c.p.p. che impedisce, in caso di pronuncia in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, l'inizio dell'azione penale.
Senonchè, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, la norma in questione della quale è stata peraltro dichiarata l'incostituzionalità con la recentissima sentenza n.12 del 24 aprile 2009 della
Corte costituzionale - trova applicazione solo nell'ipotesi in cui la Cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art.273 c.p.p. (Cass., sez.V, 5
ottobre 2006, n.4392, in C.E.D. Cass., n.235884), nel senso che conosca direttamente dell'indizio di colpevolezza e pervenga, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità degli elementi raccolti, ad una decisione di annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di controllo (Cass., sez. VI, 5
luglio 2007, n.30534, in C.E.D. Cass., n.237637).
Nel caso di specie, invece, la Cassazione, non essendo stata adita dal p.m., non ha avuto modo di pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza a carico del M. in ordine
al delitto di cui all'art. 74 1.stup., per cui del tutto legittimamente il p.m. ha iniziato l'azione penale ed i giudici di merito hanno - stante l'autonomia tra il procedimento principale e quello cautelare, di natura incidentale proceduto alla valutazione del compendio probatorio svincolati dal giudicato
-
cautelare formatosi, per il M. con riferimento al reato associativo.
In ordine a tale reato, con motivazione congrua, logica ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, i giudici territoriali hanno ravvisato i certi elementi di responsabilità del M. sulla
base non soltanto dei risultati delle operazioni di intercettazioni, ambientali e telefoniche, eseguite,
ma altresì in esito ai servizi di osservazione di p.g.
L'esistenza della struttura associativa finalizzata a porre sul mercato varie tipologie di sostanze stupefacenti ( droghe leggere, cocaina, exstasy ), correttamente è stata dalla Corte messinese ritenuta anche sulla base dei concordati di pena raggiunti, ex art.599, comma 4, c.p.p., con tutti gli O S C U RA T A
altri coimputati, che ha avuto come conseguenza il passaggio in cosa giudicata, tra gli altri, anche del reato associativo, giudicato che se pure non può ovviamente riguardare il M. tuttavia dà
conto della esistenza del sodalizio criminoso in argomento, caratterizzato dalla suddivisione dei compiti e dalla predisposizione di mezzi e strutture diretti al perseguimento del programma comune agli associati.
Tra questi, i giudici territoriali hanno indicato anche M.S. valutando come senz'altro anche a lui riferibili le conversazioni oggetto di intercettazione e contestate dalla difesa e
giungendo a tale conclusioni all'esito della perizia fonica disposta dalla Corte di appello ex art.603
c.p.p., evidenziando come il M. |fosse partecipe dell'associazione, nella quale rivestiva un ruolo gregario rispetto agli organizzatori | T. e M. ma tuttavia aveva messo a loro disposizione la sua utenza telefonica ed era l'interlocutore al quale il T. si era rivolto il 24.4.05 per discutere di una partita di stupefacente di pessima qualità e con il quale si era confrontato per le modalità di taglio della cocaina ed aveva condiviso progetti per nuovi approvvigionamenti, divenendo il punto di riferimento dell'organizzazione per lo smistamento della droga.
Le considerazioni fin qui svolte valgono anche per il secondo motivo di ricorso, rilevato come, da un lato è noto che dinanzi al giudice di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio (v.
Cass., sez.IV, 6 dicembre 2005, n.3396, in C.E.D. Cass., n.233241), sicchè non è certo acquisibile in questa sede la consulenza tecnica di parte, redatta in data 17.2.09 ed allegata dalla difesa al suo ricorso, e dall'altro come non possa ravvisarsi vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei risultati della perizia fonica.
E' infatti giurisprudenza consolidata che il giudice il quale ritenga di aderire alle conclusioni del perito di ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dall'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle altre,
dovendosi considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente, potendosi ravvisare vizio di O S C U R A T A
motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali (v. Cass., sez.IV, 12 luglio 2004, n.34379, in
C.E.D. Cass., n.229279 ).
Orbene, nella specie la Corte messinese ha valutato i risultati della perizia fonica, osservando come con precipuo riferimento alla il perito si sia espresso in termini di elevata compatibilità tra la voce dell'interlocutore e conversazione intercettata il 26.4.05 e relativa al reato sub 13
quella del M. laddove il consulente della difesa come riportato dallo stesso ricorrente - ha concluso nel senso che < le analisi...ci suggeriscono che è tecnicamente legittimo e giustificato concludere che la voce indicata dagli inquirenti S. nelle conversazioni ambientali di cui in mentre i giudici di merito hanno infine epigrafe, non appartenga all'indagato M.S.
sottolineato la chiarezza del linguaggio adoperato dai vari interlocutori, che ha permesso di disvelare la natura e le dimensioni del traffico illecito, attuato dal M. unitamente agli altri coimputati, per cui tale valutazione, che attiene alla interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni che costituisce questione di fatto, espressa con criteri logici e conformi alle massime di esperienza, si sottrae al sindacato di legittimità (v. Cass., sez. VI, 10 giugno 2005,
n.35680, in C.E.D. Cass., n.232576; Sez. VI, 3 maggio 2006, n.29350, in Cass.pen., 2007, p.2951).
Quanto all'ultimo motivo di ricorso, relativo all'imputazione di cui al capo 28, i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato che M. è
stato sorpreso dagli operanti a bordo della vettura assieme a M. 1'11.6.05, alle B. e P.
ore 22,00 e se la relativa perquisizione aveva solo permesso di rinvenire, nei pressi, una pasticca di exstasy, dal tenore della conversazione ambientale del giorno seguente era risultato che il M. si
era preoccupato di recuperare tra le sterpaglie la droga di cui si erano disfatti la sera prima, per cui correttamente i giudici di merito hanno attribuito anche all'odierno ricorrente la detenzione delle 15
pasticche di exstasy di cui il M. parlava con M. nello stesso contesto del 12.6.05,
spiegandogli che aveva con sé anche quella pasticca che mi avevi dato tu, messa in un pezzo di
- O S C U RA T A
carta, per cui dovevano controllare se la polizia avesse sequestrato una sola pasticca ovvero le 15
di cui si erano disfatti in precedenza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 maggio 2009
Stefano Fatra IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE estensore
Man's Rotella
Depositata in Cancelleria
Roma, I 19 GIU. 2009 IL CANCELLIERE Dott.ssa Q. GALLIANO)
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