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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 651 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Angela Aversa Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Roberto Annovazzi, Francesco Muscari Controparte_1 Tomaioli e GI CO
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Lavoro subordinato in agricoltura. Reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 21.9.20 esponeva: a) che nel periodo da ottobre a dicembre 2018 Parte_1 aveva lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda Glc S.r.l. per 24 giornate;
b) CP_ che in data 16.9.19 aveva appreso, tramite la pubblicazione degli elenchi, che l' aveva cancellato le 24 giornate di lavoro prestate alle dipendenze di Glc Srl;
c) che il 10.10.19 aveva presentato alla Commissione per la Manodopera Agricola ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle 24 giornate prestate nel 2018.
CP_ 2) Denunciava che l' aveva proceduto alla cancellazione delle giornate agricole sulla base di accertamenti ispettivi che nulla avevano verificato quanto al suo specifico rapporto di lavoro. Ribadiva, dunque, di aver lavorato alle dipendenze di Glc Srl nel 2018 per 24 giornate, dedicandosi alla raccolta di agrumi su terreni di cui Glc aveva la disponibilità, osservando un orario di lavoro settimanale pari a 39 ore dal lunedì al sabato.
3) Produceva documentazione, chiedeva l'ammissione di prova orale e concludeva chiedendo di CP_ accertare il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la condanna dell' a reiscrivere il suo nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2018.
CP_ 4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il ricorso in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 22 DL n° 7/70 sollevata dall'ente previdenziale. Il tribunale, infatti, ha dato atto che non vi era prova della tempestiva proposizione di ricorso amministrativo e che nel caso di specie la ricorrente aveva avuto conoscenza legale dal 16.09.2019 al 30.09.2019 del disconoscimento del rapporto lavorativo per l'anno 2018 in contesa, per cui era evidente l'intempestività della proposta domanda giudiziale introdotta solo in data 21 settembre 2020, in quanto promossa ben oltre il termine dei 120 giorni prescritto dalla Legge.
5) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Pt_1
CP_ 5.1) che il tribunale aveva fatto applicazione di una “normativa datata e superata dalle circolari del 2018 e 2019”. CP_ Con messaggio n° 3387/19 l' aveva fornito alcuni ulteriori chiarimenti agli uffici per la gestione delle prestazioni di disoccupazione e/o ANF ai lavoratori dipendenti del settore agricolo, con riferimento al particolare regime della decadenza dall'azione giudiziaria. Si tratta di indicazioni estremamente importanti in quanto incidono sulla possibilità, in caso di diniego o di silenzio, da parte dell'ente previdenziale o degli organi competenti ad esaminare il ricorso amministrativo, di rivolgersi al Tribunale per vedersi riconosciuta giudizialmente la prestazione. Come già precisato CP_ nel messaggio numero 1166/2018, il dies a quo da cui decorre il termine per la presentazione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche), è pari ad un anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo. Lo spirare di questo termine conduce all'estinzione del diritto alle prestazioni, senza che tale effetto possa essere impedito neanche su accordo delle parti (in quanto è un istituto di diritto pubblico). I lavoratori che non rispettano questo termine, pertanto, perdono inderogabilmente la possibilità di ottenere in via giudiziale il riconoscimento della prestazione di disoccupazione e/o gli ANF con riferimento alla domanda presentata e rigettata o mai evasa. Nel caso di specie non era maturata alcuna decadenza poiché la pubblicazione degli elenchi agricoli CP_ sul sito dell' era avvenuta dal 16.9.19 al 30.9.19, il ricorso amministrativo era stato proposto il 10.10.19 e il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 22.9.20. A ciò doveva aggiungersi la sospensione Covid dal 9.3.20 al 11.5.20. CP_ Inoltre, la norma applicabile al caso de quo non è quella prospettata dall' (all'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, abrogato dall'art. 24 D.L. n. 122/2008, la cui efficacia è stata fatta rivivere dall'art. 38, comma 5 D.L. n. 98/2011) ma la circolare CP_ dello stesso Istituto previdenziale, ovvero il messaggio 3387/2019 che ha recepito il precedente CP_ messaggio numero 1166/2018, il dies a quo da cui decorre il termine per la presentazione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche), è pari ad un anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo. Poiché nel caso che ci compete il ricorso amministrativo è stato proposto nel termine di 30 giorni (10/10/2019) e dopo il silenzio dell'Ente l'azione giudiziaria è stata presentata il 22/09/2020 (ovvero entro l'anno dalla pubblicazione degli elenchi agricoli), al cui termine va altresì calcolata la sospensione Covid19 (di 62 giorni), è evidente la tempestività del giudizio. Infine, il giudice aveva errato nell'affermare che non vi è il ricorso amministrativo. A parte che questa difesa ha depositato la ricevuta in udienza (vedasi fascicolo cartaceo) e il G.L. non ne ha consentito il deposito telematico. Ma a prescindere dalla presentazione o meno del ricorso amministrativo i termini di legge sono comunque stati rispettati: 1) pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni denunciati è avvenuta dal 16/09/2019 al 30/09/2019, 2) iscrizione a ruolo il 26/09/2020, ovvero entro l'anno dalla pubblicazione (tenuto conto della sospensiva Covid di 62 giorni).
5.2) l'errore del tribunale per aver regolato le spese di lite sulla base del principio della soccombenza. La pronuncia era errata sia perché, trattandosi di condanna alle spese per una errata interpretazione della norma, questa difesa non può che chiederne la revoca con una pronuncia che tenga conto della tempestività del ricorso, sia perché il tribunale non aveva tenuto conto della dichiarazione di esonero prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre una delle norme peculiari del processo previdenziale è quella stabilita dall'art. 152 disp. att. cpc, che dispone l'esenzione dalle spese di lite per chi sia risultato soccombente in giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ove non venga superato un determinato tetto reddituale (Cassazione Sentenza 13 luglio 2022, n. 22110).
CP_ 6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente si rileva che:
a) che sia nel ricorso introduttivo, sia nell'atto di appello, si è dato atto che la produzione documentale era quella del fascicolo di parte, ma negli atti di causa non rinviene alcun indice dei documenti né allegato al ricorso introduttivo, né all'atto di appello;
b) che, inoltre, la ricorrente non aveva prodotto, unitamente al ricorso introduttivo, il ricorso amministrativo proposto al tanto che dal verbale di causa del 7.3.23 risulta che il difensore Pt_2 della aveva chiesto termine al fine di depositare il ricorso amministrativo per la Pt_1 dimostrazione della tempestività del ricorso e che il tribunale, a seguito dell'opposizione del CP_ difensore dell' ha ritenuto di non poter concedere termine per il deposito della documentazione perché tardiva;
c) che, per il vero, il ricorso amministrativo presentato al il 10.10.14 non è stato depositato Pt_2 nemmeno con l'atto di appello, né con il gravame è stata formulata istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dal momento che l'appellante ritiene che a prescindere dalla presentazione o meno del ricorso amministrativo i termini di legge sono comunque stati rispettati;
d) che in modo del tutto irrituale il ricorso amministrativo al è stato depositato con modalità Pt_2 telematiche solo in data 22.7.24, dunque più di un anno dopo la proposizione dell'appello e sempre in assenza di formula richiesta di acquisizione;
e) che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 21.9.20, non il 22.9.20, né il 26.9.20, come affermato alle pagine 10 e 11 dell'atto di appello.
9) Tanto precisato, l'appello deve essere respinto perché manifestamente infondato.
10) Quanto al primo motivo, premesso che l'appellante ha finanche omesso di depositare i messaggi CP_ n° 3387/19 e 1166/18 citati nell'atto di gravame, sicché gli stessi non possono essere esaminati, risulta evidente la confusione tra la decadenza di cui all'art. 22 DL 7/70, che ad avviso dell'appellante CP_ sarebbe normativa datata e superata dalle circolari del 2018 e 2019, e la diversa ipotesi decadenza di cui all'art. 47 Dpr 639/70 cui fanno riferimento, almeno da quanto affermato nell'atto CP_ di appello, i messaggi 3387/19 e 1166/18.
11) Contrariamente a quanto l'appellante ritiene, il tribunale ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per essere maturato nel caso di specie il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 DL n° 7/70, chiaramente diverso da quello di un anno cui l'appellante fa riferimento e che è previsto dal citato art. 47.
12) La stessa ricorrente ha ammesso nella domanda giudiziale di aver appreso dell'avvenuta cancellazione in data 16.9.19 ed è finalmente emerso in questo grado di giudizio che ella aveva presentato alla Commissione per la manodopera agricola il ricorso amministrativo di cui all'art. 11 D. Lgs. n° 375/93 in data 10.10.19.
13) Ora, pur considerando in questa sede tale ricorso amministrativo, che il tribunale non ha potuto esaminare, la decadenza di 120 giorni è comunque maturata.
14) Dal 10.10.19 devono essere calcolati i 90 giorni per l'eventuale risposta dell'organo amministrativo e, dallo scadere di questi in assenza di riscontri, di ulteriori 30 giorni per l'eventuale proposizione del ricorso gerarchico, che nel caso di specie non è avvenuta.
15) Il termine di 120 giorni, dunque, ha cominciato il suo corso al più tardi il 10.2.20, sicché la domanda giudiziale doveva essere proposta al più tardi entro il 10.6.20.
16) Ne consegue che il ricorso del 21.9.20 è stato proposto tardivamente e tale conclusione non muta pur tenendo conto della sospensione di 62 giorni dal 9.3.20 al 11.5.20 di cui alla normativa Covid.
17) È infondato anche il secondo motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di lite.
18) Nel caso di specie si tratta di domanda giudiziale avente ad oggetto la sola reiscrizione negli elenchi agricoli, per cui non è applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr, tra le altre, Cass. n° 16676/2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). A ciò deve aggiungersi che il ricorso introduttivo non aveva ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali perché a tanto non era sufficiente la generica istanza, contenuta solo nelle conclusioni del ricorso, di riconoscere come dovute le somme già erogate all'istante. Non si comprende, infatti, né la ricorrente lo ha minimamente chiarito, di quali somme si trattasse, dal momento che la domanda era del tutto priva di allegazioni circa prestazioni previdenziali chieste in via amministrativa o di cui, sempre in via amministrativa, fosse stata chiesta la restituzione. E del resto non si comprende di quali prestazioni potesse trattarsi dal momento che la stessa ricorrente ha dedotto di aver lavorato in agricoltura solo per 24 giornate.
19) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto e anche nel presente grado di giudizio le spese devono seguire la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 5.000,00) e del mancato svolgimento della fase CP_ di discussione da parte dell' che non ha depositato note di trattazione scritta. 20) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Castrovillari n° 247/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 651 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Angela Aversa Parte_1
appellante
E
, con gli Avv.ti Roberto Annovazzi, Francesco Muscari Controparte_1 Tomaioli e GI CO
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Castrovillari. Lavoro subordinato in agricoltura. Reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 21.9.20 esponeva: a) che nel periodo da ottobre a dicembre 2018 Parte_1 aveva lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda Glc S.r.l. per 24 giornate;
b) CP_ che in data 16.9.19 aveva appreso, tramite la pubblicazione degli elenchi, che l' aveva cancellato le 24 giornate di lavoro prestate alle dipendenze di Glc Srl;
c) che il 10.10.19 aveva presentato alla Commissione per la Manodopera Agricola ricorso amministrativo avverso la cancellazione delle 24 giornate prestate nel 2018.
CP_ 2) Denunciava che l' aveva proceduto alla cancellazione delle giornate agricole sulla base di accertamenti ispettivi che nulla avevano verificato quanto al suo specifico rapporto di lavoro. Ribadiva, dunque, di aver lavorato alle dipendenze di Glc Srl nel 2018 per 24 giornate, dedicandosi alla raccolta di agrumi su terreni di cui Glc aveva la disponibilità, osservando un orario di lavoro settimanale pari a 39 ore dal lunedì al sabato.
3) Produceva documentazione, chiedeva l'ammissione di prova orale e concludeva chiedendo di CP_ accertare il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la condanna dell' a reiscrivere il suo nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2018.
CP_ 4) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Castrovillari ha dichiarato inammissibile il ricorso in accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 22 DL n° 7/70 sollevata dall'ente previdenziale. Il tribunale, infatti, ha dato atto che non vi era prova della tempestiva proposizione di ricorso amministrativo e che nel caso di specie la ricorrente aveva avuto conoscenza legale dal 16.09.2019 al 30.09.2019 del disconoscimento del rapporto lavorativo per l'anno 2018 in contesa, per cui era evidente l'intempestività della proposta domanda giudiziale introdotta solo in data 21 settembre 2020, in quanto promossa ben oltre il termine dei 120 giorni prescritto dalla Legge.
5) Avverso tale sentenza la ha proposto appello denunciando: Pt_1
CP_ 5.1) che il tribunale aveva fatto applicazione di una “normativa datata e superata dalle circolari del 2018 e 2019”. CP_ Con messaggio n° 3387/19 l' aveva fornito alcuni ulteriori chiarimenti agli uffici per la gestione delle prestazioni di disoccupazione e/o ANF ai lavoratori dipendenti del settore agricolo, con riferimento al particolare regime della decadenza dall'azione giudiziaria. Si tratta di indicazioni estremamente importanti in quanto incidono sulla possibilità, in caso di diniego o di silenzio, da parte dell'ente previdenziale o degli organi competenti ad esaminare il ricorso amministrativo, di rivolgersi al Tribunale per vedersi riconosciuta giudizialmente la prestazione. Come già precisato CP_ nel messaggio numero 1166/2018, il dies a quo da cui decorre il termine per la presentazione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche), è pari ad un anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo. Lo spirare di questo termine conduce all'estinzione del diritto alle prestazioni, senza che tale effetto possa essere impedito neanche su accordo delle parti (in quanto è un istituto di diritto pubblico). I lavoratori che non rispettano questo termine, pertanto, perdono inderogabilmente la possibilità di ottenere in via giudiziale il riconoscimento della prestazione di disoccupazione e/o gli ANF con riferimento alla domanda presentata e rigettata o mai evasa. Nel caso di specie non era maturata alcuna decadenza poiché la pubblicazione degli elenchi agricoli CP_ sul sito dell' era avvenuta dal 16.9.19 al 30.9.19, il ricorso amministrativo era stato proposto il 10.10.19 e il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 22.9.20. A ciò doveva aggiungersi la sospensione Covid dal 9.3.20 al 11.5.20. CP_ Inoltre, la norma applicabile al caso de quo non è quella prospettata dall' (all'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, abrogato dall'art. 24 D.L. n. 122/2008, la cui efficacia è stata fatta rivivere dall'art. 38, comma 5 D.L. n. 98/2011) ma la circolare CP_ dello stesso Istituto previdenziale, ovvero il messaggio 3387/2019 che ha recepito il precedente CP_ messaggio numero 1166/2018, il dies a quo da cui decorre il termine per la presentazione dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 639/1970 (e successive modifiche), è pari ad un anno dall'esaurimento del procedimento amministrativo. Poiché nel caso che ci compete il ricorso amministrativo è stato proposto nel termine di 30 giorni (10/10/2019) e dopo il silenzio dell'Ente l'azione giudiziaria è stata presentata il 22/09/2020 (ovvero entro l'anno dalla pubblicazione degli elenchi agricoli), al cui termine va altresì calcolata la sospensione Covid19 (di 62 giorni), è evidente la tempestività del giudizio. Infine, il giudice aveva errato nell'affermare che non vi è il ricorso amministrativo. A parte che questa difesa ha depositato la ricevuta in udienza (vedasi fascicolo cartaceo) e il G.L. non ne ha consentito il deposito telematico. Ma a prescindere dalla presentazione o meno del ricorso amministrativo i termini di legge sono comunque stati rispettati: 1) pubblicazione degli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni denunciati è avvenuta dal 16/09/2019 al 30/09/2019, 2) iscrizione a ruolo il 26/09/2020, ovvero entro l'anno dalla pubblicazione (tenuto conto della sospensiva Covid di 62 giorni).
5.2) l'errore del tribunale per aver regolato le spese di lite sulla base del principio della soccombenza. La pronuncia era errata sia perché, trattandosi di condanna alle spese per una errata interpretazione della norma, questa difesa non può che chiederne la revoca con una pronuncia che tenga conto della tempestività del ricorso, sia perché il tribunale non aveva tenuto conto della dichiarazione di esonero prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre una delle norme peculiari del processo previdenziale è quella stabilita dall'art. 152 disp. att. cpc, che dispone l'esenzione dalle spese di lite per chi sia risultato soccombente in giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, ove non venga superato un determinato tetto reddituale (Cassazione Sentenza 13 luglio 2022, n. 22110).
CP_ 6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente si rileva che:
a) che sia nel ricorso introduttivo, sia nell'atto di appello, si è dato atto che la produzione documentale era quella del fascicolo di parte, ma negli atti di causa non rinviene alcun indice dei documenti né allegato al ricorso introduttivo, né all'atto di appello;
b) che, inoltre, la ricorrente non aveva prodotto, unitamente al ricorso introduttivo, il ricorso amministrativo proposto al tanto che dal verbale di causa del 7.3.23 risulta che il difensore Pt_2 della aveva chiesto termine al fine di depositare il ricorso amministrativo per la Pt_1 dimostrazione della tempestività del ricorso e che il tribunale, a seguito dell'opposizione del CP_ difensore dell' ha ritenuto di non poter concedere termine per il deposito della documentazione perché tardiva;
c) che, per il vero, il ricorso amministrativo presentato al il 10.10.14 non è stato depositato Pt_2 nemmeno con l'atto di appello, né con il gravame è stata formulata istanza di acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dal momento che l'appellante ritiene che a prescindere dalla presentazione o meno del ricorso amministrativo i termini di legge sono comunque stati rispettati;
d) che in modo del tutto irrituale il ricorso amministrativo al è stato depositato con modalità Pt_2 telematiche solo in data 22.7.24, dunque più di un anno dopo la proposizione dell'appello e sempre in assenza di formula richiesta di acquisizione;
e) che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 21.9.20, non il 22.9.20, né il 26.9.20, come affermato alle pagine 10 e 11 dell'atto di appello.
9) Tanto precisato, l'appello deve essere respinto perché manifestamente infondato.
10) Quanto al primo motivo, premesso che l'appellante ha finanche omesso di depositare i messaggi CP_ n° 3387/19 e 1166/18 citati nell'atto di gravame, sicché gli stessi non possono essere esaminati, risulta evidente la confusione tra la decadenza di cui all'art. 22 DL 7/70, che ad avviso dell'appellante CP_ sarebbe normativa datata e superata dalle circolari del 2018 e 2019, e la diversa ipotesi decadenza di cui all'art. 47 Dpr 639/70 cui fanno riferimento, almeno da quanto affermato nell'atto CP_ di appello, i messaggi 3387/19 e 1166/18.
11) Contrariamente a quanto l'appellante ritiene, il tribunale ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per essere maturato nel caso di specie il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 DL n° 7/70, chiaramente diverso da quello di un anno cui l'appellante fa riferimento e che è previsto dal citato art. 47.
12) La stessa ricorrente ha ammesso nella domanda giudiziale di aver appreso dell'avvenuta cancellazione in data 16.9.19 ed è finalmente emerso in questo grado di giudizio che ella aveva presentato alla Commissione per la manodopera agricola il ricorso amministrativo di cui all'art. 11 D. Lgs. n° 375/93 in data 10.10.19.
13) Ora, pur considerando in questa sede tale ricorso amministrativo, che il tribunale non ha potuto esaminare, la decadenza di 120 giorni è comunque maturata.
14) Dal 10.10.19 devono essere calcolati i 90 giorni per l'eventuale risposta dell'organo amministrativo e, dallo scadere di questi in assenza di riscontri, di ulteriori 30 giorni per l'eventuale proposizione del ricorso gerarchico, che nel caso di specie non è avvenuta.
15) Il termine di 120 giorni, dunque, ha cominciato il suo corso al più tardi il 10.2.20, sicché la domanda giudiziale doveva essere proposta al più tardi entro il 10.6.20.
16) Ne consegue che il ricorso del 21.9.20 è stato proposto tardivamente e tale conclusione non muta pur tenendo conto della sospensione di 62 giorni dal 9.3.20 al 11.5.20 di cui alla normativa Covid.
17) È infondato anche il secondo motivo di appello relativo alla regolazione delle spese di lite.
18) Nel caso di specie si tratta di domanda giudiziale avente ad oggetto la sola reiscrizione negli elenchi agricoli, per cui non è applicabile l'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr, tra le altre, Cass. n° 16676/2020: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). A ciò deve aggiungersi che il ricorso introduttivo non aveva ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali perché a tanto non era sufficiente la generica istanza, contenuta solo nelle conclusioni del ricorso, di riconoscere come dovute le somme già erogate all'istante. Non si comprende, infatti, né la ricorrente lo ha minimamente chiarito, di quali somme si trattasse, dal momento che la domanda era del tutto priva di allegazioni circa prestazioni previdenziali chieste in via amministrativa o di cui, sempre in via amministrativa, fosse stata chiesta la restituzione. E del resto non si comprende di quali prestazioni potesse trattarsi dal momento che la stessa ricorrente ha dedotto di aver lavorato in agricoltura solo per 24 giornate.
19) Per tali ragioni l'appello deve essere respinto e anche nel presente grado di giudizio le spese devono seguire la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dalla stessa appellante (euro 5.000,00) e del mancato svolgimento della fase CP_ di discussione da parte dell' che non ha depositato note di trattazione scritta. 20) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Castrovillari n° 247/23, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale