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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034529956000, notificata in data 07 marzo 2025, con la quale le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 2.040,88, a titolo di omesso versamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per le annualità dal 2008 al 2012, su richiesta dell'ente creditore Società_1
1 S.p.A. in liquidazione.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
Nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare delle fatture e dell'intimazione di pagamento n. 304306 del 29/07/2019, richiamata nell'atto opposto.
Prescrizione quinquennale del credito vantato, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo le pretese relative ad annualità risalenti e non essendo mai stato notificato alcun atto interruttivo.
Decadenza dell'ente impositore dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, per aver formato e consegnato i ruoli all'agente della riscossione nell'anno 2024, ben oltre il termine di un anno successivo a quello di debenza del tributo.
Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di legittimazione del soggetto sottoscrittore, Dott. Nominativo_1, in quanto già in quiescenza all'epoca della formazione del ruolo.
Nullità per assoluto difetto di motivazione, non essendo specificati nell'atto gli elementi essenziali della pretesa, quali l'immobile di riferimento e i criteri di calcolo.
Si è costituita in giudizio la società Società_1 1 S.p.A. in liquidazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 15 dicembre 2025, come da verbale in atti, nessuno è comparso per la discussione e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ossequio al principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione, il Collegio ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione di più agevole e rapida soluzione, che nel caso di specie si individua nell'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, il cui accoglimento assume carattere assorbente rispetto a ogni altra doglianza sollevata dalla parte ricorrente.
L'eccezione è palesemente fondata. La cartella di pagamento impugnata, come si evince dal "Dettaglio degli addebiti" (cfr. documento "Cartella_esattoriale.pdf"), si fonda su ruoli formati per la riscossione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. La stessa cartella attesta che il ruolo n. 2024/001768 è stato reso esecutivo in data 02-03-2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 25-04-2024.
La procedura di riscossione mediante ruolo per la TARSU è disciplinata, per le annualità in esame, dal D.
Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In particolare, l'art. 72, comma 1, di tale decreto dispone che:
“L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 comma 1,
è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.”
Qualora l'ente impositore scelga di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento, è tenuto a rispettare il termine di decadenza annuale previsto dalla norma citata. Tale termine non è stato inciso né abrogato dalle successive modifiche legislative, come quelle introdotte dalla L. n. 296 del 2006, che hanno riguardato le diverse ipotesi di riscossione a seguito di un'attività di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. In tal caso, infatti, opera il piu' breve termine annuale di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioe' entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato.
Applicando tale principio al caso di specie, è di solare evidenza che l'Società_1 1 S.p.A. sia incorsa nella decadenza dal potere di riscossione. Per il tributo relativo all'anno 2008, il termine per la formazione e consegna del ruolo scadeva il 31 dicembre 2009; per il tributo relativo all'anno 2012, il termine scadeva il
31 dicembre 2013. La consegna del ruolo all'agente della riscossione, avvenuta pacificamente nell'aprile del 2024, è intervenuta a distanza di oltre un decennio dalla scadenza dei termini perentori fissati dalla legge.
La tardività dell'iscrizione a ruolo determina la decadenza dell'ente impositore dal diritto di procedere alla riscossione, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria e nullità della cartella di pagamento che ne è l'atto consequenziale.
L'accoglimento del suddetto motivo, come anticipato, assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente, incluse quelle relative alla prescrizione del credito e all'omessa notifica degli atti presupposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con condanna in solido delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240034529956000; condanna l'Società_1 1 S.p.A. in liquidazione e l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LÒ VA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034529956000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034529956000, notificata in data 07 marzo 2025, con la quale le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 2.040,88, a titolo di omesso versamento della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani per le annualità dal 2008 al 2012, su richiesta dell'ente creditore Società_1
1 S.p.A. in liquidazione.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto impugnato, tra cui:
Nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti, in particolare delle fatture e dell'intimazione di pagamento n. 304306 del 29/07/2019, richiamata nell'atto opposto.
Prescrizione quinquennale del credito vantato, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo le pretese relative ad annualità risalenti e non essendo mai stato notificato alcun atto interruttivo.
Decadenza dell'ente impositore dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993, per aver formato e consegnato i ruoli all'agente della riscossione nell'anno 2024, ben oltre il termine di un anno successivo a quello di debenza del tributo.
Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di legittimazione del soggetto sottoscrittore, Dott. Nominativo_1, in quanto già in quiescenza all'epoca della formazione del ruolo.
Nullità per assoluto difetto di motivazione, non essendo specificati nell'atto gli elementi essenziali della pretesa, quali l'immobile di riferimento e i criteri di calcolo.
Si è costituita in giudizio la società Società_1 1 S.p.A. in liquidazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 15 dicembre 2025, come da verbale in atti, nessuno è comparso per la discussione e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In ossequio al principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 della
Costituzione, il Collegio ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione di più agevole e rapida soluzione, che nel caso di specie si individua nell'eccezione di decadenza dal potere di riscossione, il cui accoglimento assume carattere assorbente rispetto a ogni altra doglianza sollevata dalla parte ricorrente.
L'eccezione è palesemente fondata. La cartella di pagamento impugnata, come si evince dal "Dettaglio degli addebiti" (cfr. documento "Cartella_esattoriale.pdf"), si fonda su ruoli formati per la riscossione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per le annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. La stessa cartella attesta che il ruolo n. 2024/001768 è stato reso esecutivo in data 02-03-2024 e consegnato all'agente della riscossione in data 25-04-2024.
La procedura di riscossione mediante ruolo per la TARSU è disciplinata, per le annualità in esame, dal D.
Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In particolare, l'art. 72, comma 1, di tale decreto dispone che:
“L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 comma 1,
è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.”
Qualora l'ente impositore scelga di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo senza la preventiva notifica di un avviso di accertamento, è tenuto a rispettare il termine di decadenza annuale previsto dalla norma citata. Tale termine non è stato inciso né abrogato dalle successive modifiche legislative, come quelle introdotte dalla L. n. 296 del 2006, che hanno riguardato le diverse ipotesi di riscossione a seguito di un'attività di accertamento per omessa o infedele dichiarazione. In tal caso, infatti, opera il piu' breve termine annuale di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioe' entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato.
Applicando tale principio al caso di specie, è di solare evidenza che l'Società_1 1 S.p.A. sia incorsa nella decadenza dal potere di riscossione. Per il tributo relativo all'anno 2008, il termine per la formazione e consegna del ruolo scadeva il 31 dicembre 2009; per il tributo relativo all'anno 2012, il termine scadeva il
31 dicembre 2013. La consegna del ruolo all'agente della riscossione, avvenuta pacificamente nell'aprile del 2024, è intervenuta a distanza di oltre un decennio dalla scadenza dei termini perentori fissati dalla legge.
La tardività dell'iscrizione a ruolo determina la decadenza dell'ente impositore dal diritto di procedere alla riscossione, con conseguente illegittimità della pretesa tributaria e nullità della cartella di pagamento che ne è l'atto consequenziale.
L'accoglimento del suddetto motivo, come anticipato, assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente, incluse quelle relative alla prescrizione del credito e all'omessa notifica degli atti presupposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con condanna in solido delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520240034529956000; condanna l'Società_1 1 S.p.A. in liquidazione e l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, in data 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LÒ VA