Parere definitivo 23 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 3595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3595 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03595/2026REG.PROV.COLL.
N. 00149/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2024, proposto da
OS De UC, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda), 23 maggio 2023, n. 3135, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. IO AN e dato atto del deposito di note di passaggio in decisione da parte degli avvocati Paolo Leone e Alfredo Cretella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. – Con l’appello in trattazione, la signora OS De UC chiede la riforma della sentenza 23 maggio 2023, n. 3135, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su un immobile sito nel Comune di Acerra, datata 21 novembre 2019, nonché della determinazione dirigenziale del 26 novembre 2019 con la quale il Comune ha rigettato la domanda di condono presentata il 28 febbraio 1995 per la sanatoria di opere abusive realizzate sul medesimo immobile.
2. - Il Tribunale amministrativo ha respinto tutte le censure dedotte.
3. - La ricorrente in primo grado, rimasta soccombente, ha proposto appello sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso introduttivo, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
4. - Resiste in giudizio il Comune di Acerra chiedendo il rigetto dell’appello.
5. - All’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Passando all’esame dei motivi d’appello, con il primo l’appellante censura la sentenza per non aver rilevato il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il Comune che, con l’ordinanza di demolizione impugnata, ha intimato all’appellante la rimozione delle opere abusive in pendenza dell’istanza di condono presentata per il medesimo immobile.
6.1. – Il motivo è manifestamente infondato, atteso che l’ordinanza di demolizione del 21 novembre 2019, n. 52, impugnata in primo grado, ha per oggetto la abusiva realizzazione di opere edilizie diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda di condono presentata dall’appellante in data 28 febbraio 1995 (come si evince agevolmente dall’esposizione della stessa ricorrente che fa riferimento a «opere edilizie, accertate dalla Polizia Municipale in data 24.01.2019 e che ai tempi della protocollata domanda di condono (28 febbraio 1995) non eran presenti sull’immobile» : p. 2 del ricorso di primo grado).
7. - Con il secondo motivo, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza per non aver correttamente inquadrato il regime edilizio delle opere di cui trattasi, posto che le opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione dovrebbero inquadrarsi nel novero dei c.d. interventi di edilizia libera, in quanto trattasi di manufatti quali gazebo e tettoie che non hanno realizzato nuovo volume o trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
7.1. – Il motivo è infondato.
Come puntualmente accertato dalla sentenza, in base alla pertinente documentazione versata in atti, le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione consistono nella realizzazione di una parete in laterizi a chiusura della parte anteriore della preesistente tettoia, trasformando la stessa in un volume adibito a deposito; nella installazione di n. 3 gazebi, in tubolare di ferro e copertura con telo plastificato, posti in aderenza tra loro, antistanti la parte anteriore del manufatto di cui al precedente punto, dalle dimensioni cadauno di mt. 4,80 x mt. 4,80 per un’altezza media di mt. 3,00 circa; dalla realizzazione di una tettoia antistante il preesistente corpo di fabbrica abusivo posto sul lato frontale posteriore del lotto, costituita da tubolari in ferro e sovrastante copertura in lamiere grecate, dalle dimensioni di mt. 12,20 x 6,40 per un’altezza media di mt. 2,50 circa. Come accennato, si tratta di manufatti che sono stati eseguiti successivamente all’istanza di condono e quindi non compresi in questa.
Come emerge agevolmente dalla descrizione, tutti gli interventi oggetto della misura di ripristino avrebbero dovuto essere attuati in base a un permesso di costruire, atteso che integrano, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) , del testo unico edilizia, «interventi di nuova costruzione» , concetto idoneo a comprendere qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, quanto a superficie e a volumi realizzati, come tale idonea a modificare lo stato dei luoghi.
8. - Con il terzo motivo, l’appellante contesta la sentenza per aver ritenuto che le opere successivamente realizzate sull’immobile abbiano ostacolato la valutazione della consistenza delle opere abusive originarie per cui era stata presentata istanza di condono, giustificando in tal senso il diniego del condono. Secondo l’appellante i gazebi e le tettorie realizzate sarebbero elementi esterni, facilmente amovibili e incapaci di incidere sugli elementi strutturali del fabbricato oggetto dell’istanza di condono.
9. - Con il quarto motivo, l’odierna appellante contesta la sentenza perché non avrebbe esaminato la censura con la quale aveva lamentato la carente istruttoria nel procedimento concluso con il diniego della domanda di condono, in ragione dell’erroneo richiamo alla destinazione urbanistica della zona di ubicazione dell’immobile (ZONA R: Zona di rispetto ferroviario), in presenza di atti della stessa amministrazione comunale (viene citata la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 2011) favorevoli alla rimozione del vincolo.
10. - Con il quinto motivo, l’appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non configurabile il silenzio assenso sull’istanza di condono in quanto «il silenzio che si forma per il decorso dei termini sull’istanza di condono edilizio, nell’ipotesi di manufatti su aree soggette a vincoli, non equivale mai ad assenso» . L’appellante, argomentando in senso contrario, richiama nuovamente i rilievi già formulati con il quarto motivo, con riferimento all’approvazione della deliberazione n. 19/2011, con la quale il Comune di Acerra avrebbe espresso l’indirizzo favorevole «alla rimozione del vincolo limitatamente all’aspetto urbanistico programmatico per i manufatti ricadenti in zona R-Rispetto» , non sussistendo, quindi, alcun vincolo di inedificabilità dell’area in questione. In mancanza di tale condizione ostativa ed in assenza di qualsivoglia carenza documentale dell’originaria domanda di condono edilizio, sussisterebbero quindi i presupposti per la formazione del silenzio assenso.
11. – I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.
11.1. - Il provvedimento di diniego del condono (di cui all’istanza presentata il 28 febbraio 1995) è motivato in base a due rilievi: l’immobile ricade nella fascia di rispetto ferroviario (di cui all’art. 60 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753); dopo l’istanza di condono sono state realizzate ulteriori opere senza titolo.
11.2. - Il primo giudice, nella corretta considerazione che si tratti di provvedimento plurimotivato, ha ritenuto assorbente il rilievo – non smentito dalle deduzioni della ricorrente e odierna appellante – per cui l’aver effettuato ulteriori opere abusive dopo la presentazione della domanda di condono giustifica il rigetto della domanda di sanatoria in quanto non è più identificabile la consistenza dell'opera in essere al momento della presentazione dell'istanza medesima (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6044).
Dette considerazioni vanno condivise, non solo alla luce del consolidato principio secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente (in termini Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2023, n. 8469), ma anche per le caratteristiche e la consistenza delle opere abusive realizzate dopo l’istanza di condono (sopra descritte), idonee a modificare in modo radicale lo stato dei luoghi, soprattutto perché connesse a quelle esistenti e oggetto dell’istanza di condono.
11.3. - Per completezza, quanto alla seconda ragione di diniego, va precisato che non è nemmeno contestato il fatto che l’immobile ricada nella fascia di rispetto ferroviario. È pur vero che non si tratta di un vincolo di inedificabilità assoluta, perché superabile mediante l’autorizzazione in deroga (cfr. il citato art. 60 del D.P.R. n. 753 del 1980). Tuttavia nel caso di specie tale autorizzazione non risulta ottenuta da chi ha presentato la domanda di condono.
11.4. - Il che comporta, come ulteriore conseguenza, anche la insussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso, data la carenza della documentazione necessaria per la formazione del titolo in sanatoria.
11.5. - Infine, è del tutto irrilevante il richiamo alla deliberazione n. 19/2011, con la quale il Comune di Acerra avrebbe espresso l’indirizzo favorevole «alla rimozione del vincolo limitatamente all’aspetto urbanistico programmatico per i manufatti ricadenti in zona R-Rispetto» , trattandosi, appunto, di un mero auspicio, inidoneo a produrre gli effetti giuridici divisati dall’appellante.
12. - In conclusione, l’appello va integralmente rigettato.
13. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Acerra, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA NT, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
IO AN, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IO AN | LA NT |
IL SEGRETARIO