TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4156 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Luciani;
Attrice
E
( ), in persona del Presidente, legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Anania;
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che, in data 26.6.2020, si trovava in agro nel Comune Parte_1 di San Marco Argentano in prossimità del ristorante l'Europa contrada Iotta, che, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale, non segnalata e poco visibile attese le condizioni metereologiche, perdeva l'equilibrio rovinando in terra, riportando lesioni, che il danno subito doveva essere risarcito dalla quale Controparte_1 custode della strada, la conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda, di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto, difettando la prova del nesso eziologico tra la cosa e il presunto danno subito, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. atteso il concorso di colpa dell'istante nella causazione del sinistro.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
1 Va, innanzitutto, rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., atteso che ha evocato la responsabilità del Parte_1 danno cagionato dalle cose che la aveva in custodia, fornendo la Controparte_1 prova della derivazione dell'evento dalla cosa.
Infatti, il teste , genero di parte attrice, ha confermato di Testimone_1 avere assistito al sinistro e che la buca, al momento del passaggio della era piena Pt_1
d'acqua anche se, in quel momento, non pioveva. Parimenti, la teste Tes_2
cognata di parte attrice, presente al momento della verificazione del sinistro,
[...] ha dichiarato “so che è andata a buttare il pannolino e l'ho vista proprio che cadeva con il piede nella buca perché io ero sulla porta, aveva piovuto, e la stava aspettando sulla portone di ingresso dell'abitazione per farla rientrare e l'ho vista cadere nella buca”.
Dell'attendibilità dei testi non è dato dubitare, gli stessi hanno avuto conoscenza diretta dei fatti e le loro dichiarazioni sono tra di loro coerenti e concordanti.
Parimenti, non può ritenersi utile all'esclusione della prova del fatto storico del sinistro per come dedotto, la circostanza che, dalla documentazione relativa allo storico delle condizioni meteo, prodotta in atti dalla convenuta, da cui emerge che, alla data del
26.6.2020, in agro di San Marco Argentano, era soleggiato.
Infatti, dalla medesima documentazione in atti, emerge che il giorno precedente vi erano state precipitazioni, per cui le condizioni meteo descritte risultano compatibili con la presenza di una buca ricoperta dell'acqua piovana del giorno precedente.
Orbene, premesso che la circostanza che la strada di cui trattasi sia di proprietà della non risulta in alcun modo contestata, deve rilevarsi che è ius receptum che CP_1
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. civ. Sez. III
Ord., 13/05/2024, n. 12988), risultando, vieppiù, irrilevante, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. per la presenza di una buca sul manto stradale, la circostanza che la strada di cui trattasi rientri nel centro abitato del Comune di San
Marco Argentano, atteso che, per come dedotto dalla stessa convenuta, è in capo
2 all'ente comunale solo la competenza in ordine all'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ex art. 37 del Codice della Strada.
Va poi considerato che, all'esito dell'istruttoria, non è risultata alcuna responsabilità, neanche concorrente, dell'attrice nella causazione del danno, atteso che la presenza della buca, resa non visibile dalla presenza di acqua, ha rappresentato la causa unica del sinistro, non esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'accadimento dannoso, tanto più che il pericolo non era segnalato, né risulta riscontrato che l'attrice conoscesse lo stato dei luoghi, per come dedotto dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione, tanto più che la non risiede nel Pt_1
Comune teatro del sinistro.
Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, che nella perizia in atti, la Per_ dott.ssa ha ampiamente dato conto degli esami effettuati su , Parte_1 riscontrando la stessa abbia riportato “una frattura del collo chirurgico omero sn e del trochite” e rappresentando che le lesioni in oggetto sono in rapporto di efficienza causale con il sinistro.
Al riguardo ha in particolare evidenziato come i postumi esitati siano “esiti algici e disfunzionali di frattura omero sinistro”, apprezzando il danno biologico permanente quale modificazione peggiorativa dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, valutabile percentualmente, nella misura del 4%. Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico, ed é pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una invalidità temporanea assoluta di giorni 34, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 27, una invalidità temporanea parziale al 50 % di giorni 30 e una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60, riconoscendo come congrue le spese mediche sostenute per euro 281,00.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione e non contestate dalle parti.
Al fine della quantificazione del danno si ritengono applicabili le tabelle utilizzate dal
Tribunale di Milano ed aggiornate in data 21 maggio 2024, pertanto, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, il danno biologico di moltiplicando la percentuale di invalidità così Parte_1
3 come accertata con il valore del punto rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto in € 5.998,00, oltre € 3.910,00 per i 34 giorni di ITT calcolata in € 115,00 al giorno, euro 2.328,75 per i 27 giorni di ITP al 75%, euro 1.725,00 per i 30 giorni di ITP al 50%, euro 1.725,00 per i 60 giorni di ITP al 25%, cui devono aggiungersi euro
281,00 per spese mediche, per un importo complessivo pari ad € 15.967,75.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna la , in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
15.967,75 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva;
- Condanna la , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 2.538,50, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa da corrispondersi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, ponendo definitivamente in capo all'Ente convenuto anche le spese di c.t.u..
Cosenza, 7.7.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4156 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Luciani;
Attrice
E
( ), in persona del Presidente, legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Anania;
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che, in data 26.6.2020, si trovava in agro nel Comune Parte_1 di San Marco Argentano in prossimità del ristorante l'Europa contrada Iotta, che, a causa di una profonda buca presente sul manto stradale, non segnalata e poco visibile attese le condizioni metereologiche, perdeva l'equilibrio rovinando in terra, riportando lesioni, che il danno subito doveva essere risarcito dalla quale Controparte_1 custode della strada, la conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda, di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto, difettando la prova del nesso eziologico tra la cosa e il presunto danno subito, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento alla stessa dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c. atteso il concorso di colpa dell'istante nella causazione del sinistro.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
1 Va, innanzitutto, rilevato che l'attrice ha proposto una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c., atteso che ha evocato la responsabilità del Parte_1 danno cagionato dalle cose che la aveva in custodia, fornendo la Controparte_1 prova della derivazione dell'evento dalla cosa.
Infatti, il teste , genero di parte attrice, ha confermato di Testimone_1 avere assistito al sinistro e che la buca, al momento del passaggio della era piena Pt_1
d'acqua anche se, in quel momento, non pioveva. Parimenti, la teste Tes_2
cognata di parte attrice, presente al momento della verificazione del sinistro,
[...] ha dichiarato “so che è andata a buttare il pannolino e l'ho vista proprio che cadeva con il piede nella buca perché io ero sulla porta, aveva piovuto, e la stava aspettando sulla portone di ingresso dell'abitazione per farla rientrare e l'ho vista cadere nella buca”.
Dell'attendibilità dei testi non è dato dubitare, gli stessi hanno avuto conoscenza diretta dei fatti e le loro dichiarazioni sono tra di loro coerenti e concordanti.
Parimenti, non può ritenersi utile all'esclusione della prova del fatto storico del sinistro per come dedotto, la circostanza che, dalla documentazione relativa allo storico delle condizioni meteo, prodotta in atti dalla convenuta, da cui emerge che, alla data del
26.6.2020, in agro di San Marco Argentano, era soleggiato.
Infatti, dalla medesima documentazione in atti, emerge che il giorno precedente vi erano state precipitazioni, per cui le condizioni meteo descritte risultano compatibili con la presenza di una buca ricoperta dell'acqua piovana del giorno precedente.
Orbene, premesso che la circostanza che la strada di cui trattasi sia di proprietà della non risulta in alcun modo contestata, deve rilevarsi che è ius receptum che CP_1
l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. civ. Sez. III
Ord., 13/05/2024, n. 12988), risultando, vieppiù, irrilevante, vertendosi in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c. per la presenza di una buca sul manto stradale, la circostanza che la strada di cui trattasi rientri nel centro abitato del Comune di San
Marco Argentano, atteso che, per come dedotto dalla stessa convenuta, è in capo
2 all'ente comunale solo la competenza in ordine all'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ex art. 37 del Codice della Strada.
Va poi considerato che, all'esito dell'istruttoria, non è risultata alcuna responsabilità, neanche concorrente, dell'attrice nella causazione del danno, atteso che la presenza della buca, resa non visibile dalla presenza di acqua, ha rappresentato la causa unica del sinistro, non esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'accadimento dannoso, tanto più che il pericolo non era segnalato, né risulta riscontrato che l'attrice conoscesse lo stato dei luoghi, per come dedotto dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione, tanto più che la non risiede nel Pt_1
Comune teatro del sinistro.
Relativamente alla quantificazione del danno, va osservato, che nella perizia in atti, la Per_ dott.ssa ha ampiamente dato conto degli esami effettuati su , Parte_1 riscontrando la stessa abbia riportato “una frattura del collo chirurgico omero sn e del trochite” e rappresentando che le lesioni in oggetto sono in rapporto di efficienza causale con il sinistro.
Al riguardo ha in particolare evidenziato come i postumi esitati siano “esiti algici e disfunzionali di frattura omero sinistro”, apprezzando il danno biologico permanente quale modificazione peggiorativa dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, valutabile percentualmente, nella misura del 4%. Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico, ed é pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una invalidità temporanea assoluta di giorni 34, una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 27, una invalidità temporanea parziale al 50 % di giorni 30 e una invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60, riconoscendo come congrue le spese mediche sostenute per euro 281,00.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione e non contestate dalle parti.
Al fine della quantificazione del danno si ritengono applicabili le tabelle utilizzate dal
Tribunale di Milano ed aggiornate in data 21 maggio 2024, pertanto, appare equo determinare, secondo i parametri stabiliti nelle tabelle applicate presso questo ufficio, che ha recepito i parametri stabiliti nelle tabelle di Milano, e rivalutate all'attualità, il danno biologico di moltiplicando la percentuale di invalidità così Parte_1
3 come accertata con il valore del punto rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto in € 5.998,00, oltre € 3.910,00 per i 34 giorni di ITT calcolata in € 115,00 al giorno, euro 2.328,75 per i 27 giorni di ITP al 75%, euro 1.725,00 per i 30 giorni di ITP al 50%, euro 1.725,00 per i 60 giorni di ITP al 25%, cui devono aggiungersi euro
281,00 per spese mediche, per un importo complessivo pari ad € 15.967,75.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice, seguono la soccombenza;
secondo il medesimo criterio le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e condanna la , in Controparte_1
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
15.967,75 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva;
- Condanna la , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in euro 2.538,50, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa da corrispondersi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, ponendo definitivamente in capo all'Ente convenuto anche le spese di c.t.u..
Cosenza, 7.7.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco
4