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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1216/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1216/2021 R.G. , promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il ministero degli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca C.F._2
OPPONENTI contro
(c.f. ), a mezzo della procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il ministero dell'avv. Francesco Panepinto P.IVA_2
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 29.09.2021, e Parte_1
, n.q. di fideiussori di (p.i. ), hanno Parte_2 Parte_3 P.IVA_3 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della procuratrice Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del presente Tribunale, emesso nel Controparte_2 procedimento monitorio n. 675/2021 R.G., con cui è stato ingiunto loro il pagamento in solido (insieme ad un terzo debitore estraneo al presente giudizio di opposizione) della somma di euro 167.202,18 (di cui: euro 125.414,99 per saldo negativo del conto corrente n. 00727/1000/000/10207, ed euro
41.787,19 per saldo negativo del conto anticipi fatture n. 03151/00150470, intestati a Parte_3 presso la filiale di Gela di come da certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data
[...] Controparte_3
1 del 28.09.2018), oltre interessi come da ricorso e nei limiti delle fideiussioni prestate, e oltre spese processuali liquidate in euro 2.000,00 per compensi, più euro 406,50 per spese vive, spese generali,
i.v.a. e c.p.a. per legge, in forza del contratto del 10.12.2020 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., con pubblicazione in Gazzetta del 12.12.2020, di tale credito di Controparte_3
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “- in via preliminare, rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 222/2021 del
01.07.2021, r.g. n. 675/2021, emesso dal Tribunale di Gela in data 29.06.2021 in persona del Giudice dott.ssa Flavia Strazzanti, notificato agli odierni attori - opponenti in data 22.07.2021, opposto con il presente atto, per le ragioni esposte in premessa;
- concedere un termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio;
- nel merito, in ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli attori-opponenti con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 01.07.2021, r.g. n. 675/2021, emesso dal Tribunale di Gela in data 29.06.2021 in persona del Giudice dott.ssa Flavia Strazzanti, notificato agli odierni attori - opponenti in data 22.07.2021, opposto con il presente atto, revocandone
l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta-opposta al pagamento in favore di parte attrice- opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 13.02.2022, si è costituita a mezzo della procuratrice Controparte_1
chiedendo al presente Tribunale: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 difesa;
Rigettare integralmente l'opposizione promossa dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e tutte le domande svolte nelle conclusioni formulate con l'atto di opposizione del
[...]
28/09/2021, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova;
Non ammettere i mezzi di prova richiesti ed, in particolare, rigettare le richieste di rideterminazione delle somme dovute formulate con l'atto di opposizione perché infondate e pretestuose e prive di fondamento probatorio;
Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 C.P.C. esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo n. 222 iscritto al n. di R.G. 675/2021, notificato il 1/07/2021, non essendo l'opposizione notificata fondata su prova scritta e di pronta soluzione e comunque perché vi è pericolo di grave pregiudizio. Condannare gli opponenti nelle spese e compensi tutti del giudizio.”.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di responsabilità contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al
2 creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, comma 1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con l'ulteriore peculiarità che, nel caso di specie in cui è stato azionato il credito derivante dal saldo negativo di un conto bancario, è onere del creditore opposto produrre ex art. 2697, comma 1, c.p.c. tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto dall'apertura del conto al saldo (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
Nel caso di specie, il creditore odierno opposto non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. come fondatamente eccepito dall'opponente in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che, a fronte di un conto corrente n. 10207 aperto il
17.5.2002, assistito da una linea di credito in conto corrente e da una linea di credito per anticipo fatture, azionato in sede monitoria per il credito di euro 167.202,18 di cui euro 125.414,99 per saldo negativo del conto corrente n. 00727/1000/000/10207, ed euro 41.787,19 per saldo negativo del conto anticipi fatture n. 03151/00150470, intestati a presso la filiale di Gela di Parte_3 [...]
e garantito con fideiussioni degli odierni opponenti, previa certificazione ex art. 50 Controparte_3
T.U.B. alla data del 28.09.2018, l'opposto non ha prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto fin dall'apertura del conto corrente, avendo prodotto solo gli estratti conto dall'1.1.2004 al 19.10.2015.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto
3 ingiuntivo opposto va revocato nei confronti degli odierni opponenti e Parte_1 [...]
Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca, nei confronti degli odierni opponenti
[...]
(c.f. e (c.f. Pt_1 C.F._1 Parte_2
, il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del presente Tribunale, emesso nel C.F._2 procedimento monitorio n. 675/2021 R.G.; condanna c.f. ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di P.IVA_2 Parte_1
(c.f. e (c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 liquidandole in euro 7.051,50 per compensi, oltre euro 406,50 per spese vive, spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico di (c.f. Controparte_1
), a mezzo della procuratrice c.f. ). P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
Gela, 09/07/2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi,
a seguito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1216/2021 R.G. , promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il ministero degli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca C.F._2
OPPONENTI contro
(c.f. ), a mezzo della procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il ministero dell'avv. Francesco Panepinto P.IVA_2
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato ex art. 638 c.p.c. con p.e.c. del 29.09.2021, e Parte_1
, n.q. di fideiussori di (p.i. ), hanno Parte_2 Parte_3 P.IVA_3 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei confronti di a mezzo della procuratrice Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del presente Tribunale, emesso nel Controparte_2 procedimento monitorio n. 675/2021 R.G., con cui è stato ingiunto loro il pagamento in solido (insieme ad un terzo debitore estraneo al presente giudizio di opposizione) della somma di euro 167.202,18 (di cui: euro 125.414,99 per saldo negativo del conto corrente n. 00727/1000/000/10207, ed euro
41.787,19 per saldo negativo del conto anticipi fatture n. 03151/00150470, intestati a Parte_3 presso la filiale di Gela di come da certificazione ex art. 50 T.U.B. alla data
[...] Controparte_3
1 del 28.09.2018), oltre interessi come da ricorso e nei limiti delle fideiussioni prestate, e oltre spese processuali liquidate in euro 2.000,00 per compensi, più euro 406,50 per spese vive, spese generali,
i.v.a. e c.p.a. per legge, in forza del contratto del 10.12.2020 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., con pubblicazione in Gazzetta del 12.12.2020, di tale credito di Controparte_3
In particolare, l'opponente ha chiesto al presente Tribunale: “- in via preliminare, rigettare ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 222/2021 del
01.07.2021, r.g. n. 675/2021, emesso dal Tribunale di Gela in data 29.06.2021 in persona del Giudice dott.ssa Flavia Strazzanti, notificato agli odierni attori - opponenti in data 22.07.2021, opposto con il presente atto, per le ragioni esposte in premessa;
- concedere un termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio;
- nel merito, in ogni caso, senza recesso alcuno dalle superiori eccezioni, accogliere tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni formulate dagli attori-opponenti con il presente atto e quindi, accogliere la presente opposizione e dichiarare, pertanto, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del 01.07.2021, r.g. n. 675/2021, emesso dal Tribunale di Gela in data 29.06.2021 in persona del Giudice dott.ssa Flavia Strazzanti, notificato agli odierni attori - opponenti in data 22.07.2021, opposto con il presente atto, revocandone
l'efficacia e gli effetti;
- condannare parte convenuta-opposta al pagamento in favore di parte attrice- opponente delle spese, competenze, diritti ed onorari di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 13.02.2022, si è costituita a mezzo della procuratrice Controparte_1
chiedendo al presente Tribunale: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 difesa;
Rigettare integralmente l'opposizione promossa dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e tutte le domande svolte nelle conclusioni formulate con l'atto di opposizione del
[...]
28/09/2021, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova;
Non ammettere i mezzi di prova richiesti ed, in particolare, rigettare le richieste di rideterminazione delle somme dovute formulate con l'atto di opposizione perché infondate e pretestuose e prive di fondamento probatorio;
Dichiarare, ai sensi dell'art. 648 C.P.C. esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo n. 222 iscritto al n. di R.G. 675/2021, notificato il 1/07/2021, non essendo l'opposizione notificata fondata su prova scritta e di pronta soluzione e comunque perché vi è pericolo di grave pregiudizio. Condannare gli opponenti nelle spese e compensi tutti del giudizio.”.
2. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di responsabilità contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al
2 creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, comma 1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente:
“Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”), con l'ulteriore peculiarità che, nel caso di specie in cui è stato azionato il credito derivante dal saldo negativo di un conto bancario, è onere del creditore opposto produrre ex art. 2697, comma 1, c.p.c. tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto dall'apertura del conto al saldo (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 23856/2021, testualmente: “principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 - 01; Sez. 1, n. 22208 del
12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del
16.04.2018, Rv. 648117 - 01)”).
Nel caso di specie, il creditore odierno opposto non ha assolto il proprio onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c. come fondatamente eccepito dall'opponente in quanto, sulla base delle prove documentali e della c.t.u. contabile, si è accertato che, a fronte di un conto corrente n. 10207 aperto il
17.5.2002, assistito da una linea di credito in conto corrente e da una linea di credito per anticipo fatture, azionato in sede monitoria per il credito di euro 167.202,18 di cui euro 125.414,99 per saldo negativo del conto corrente n. 00727/1000/000/10207, ed euro 41.787,19 per saldo negativo del conto anticipi fatture n. 03151/00150470, intestati a presso la filiale di Gela di Parte_3 [...]
e garantito con fideiussioni degli odierni opponenti, previa certificazione ex art. 50 Controparte_3
T.U.B. alla data del 28.09.2018, l'opposto non ha prodotto tutti gli estratti conto documentanti l'andamento del rapporto fin dall'apertura del conto corrente, avendo prodotto solo gli estratti conto dall'1.1.2004 al 19.10.2015.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto
3 ingiuntivo opposto va revocato nei confronti degli odierni opponenti e Parte_1 [...]
Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
Le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, seguono anch'esse la soccombenza
(art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
accoglie l'opposizione, e per l'effetto revoca, nei confronti degli odierni opponenti
[...]
(c.f. e (c.f. Pt_1 C.F._1 Parte_2
, il decreto ingiuntivo n. 222/2021 del presente Tribunale, emesso nel C.F._2 procedimento monitorio n. 675/2021 R.G.; condanna c.f. ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di P.IVA_2 Parte_1
(c.f. e (c.f. , C.F._1 Parte_2 C.F._2 liquidandole in euro 7.051,50 per compensi, oltre euro 406,50 per spese vive, spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
pone le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto, a carico di (c.f. Controparte_1
), a mezzo della procuratrice c.f. ). P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
Gela, 09/07/2025
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