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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/07/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 464 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 464/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. RIZZI Parte_1 C.F._1
INCORONATA, come da procura in atti;
e
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
BERTONCINI CRISTIANO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 3.7.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (CH) in data 24/08/1996, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, di essere titolari di beni e redditi propri adeguati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, ai propri bisogni personali ed economici ed a mantenere una vita dignitosa e decorosa, rinunciando pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta di assegno di mantenimento, periodico e/o alimentare;
2) Le parti inoltre riconoscono, reciprocamente, di aver regolamentato e definito in sede di separazione tutti i loro pregressi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi causa, ragione e motivo, anche con riferimento a tutti i pregressi rapporti personali e patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa e/o azione, e di non vantare alcun credito l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione e/o titolo, anche mai prima d'ora fatti valere, e comunque di rinunciarvi fin d'ora mediante la sottoscrizione del presente ricorso congiunto.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto del 2/12/2014.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Pag. 2 a 3 Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SA (CH) il 24/08/1996 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di
UP (atto numero 9 parte II serie B Ufficio 1 anno 1996) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/07/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 464/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. RIZZI Parte_1 C.F._1
INCORONATA, come da procura in atti;
e
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
BERTONCINI CRISTIANO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 3.7.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA (CH) in data 24/08/1996, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ 1) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, di essere titolari di beni e redditi propri adeguati a provvedere autonomamente al proprio mantenimento, ai propri bisogni personali ed economici ed a mantenere una vita dignitosa e decorosa, rinunciando pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta di assegno di mantenimento, periodico e/o alimentare;
2) Le parti inoltre riconoscono, reciprocamente, di aver regolamentato e definito in sede di separazione tutti i loro pregressi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi causa, ragione e motivo, anche con riferimento a tutti i pregressi rapporti personali e patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa e/o azione, e di non vantare alcun credito l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione e/o titolo, anche mai prima d'ora fatti valere, e comunque di rinunciarvi fin d'ora mediante la sottoscrizione del presente ricorso congiunto.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto del 2/12/2014.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Pag. 2 a 3 Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SA (CH) il 24/08/1996 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di
UP (atto numero 9 parte II serie B Ufficio 1 anno 1996) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 19/07/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3