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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo de MARCHIS GOMEZ e Silvia Parte_1
CONTI
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall' avv. Giorgia FELICE Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Simone COSCIA
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 9.05.2023, educeva: Parte_1
pagina 1 di 15 - di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di e delle Società da lui direttamente e/o indirettamente controllate dal Controparte_1
3/8/2010 al 31/1/2019 e, in particolare:
• dal 3/8/2013 al 31/1/2013 direttamente alle dipendenze della ditta individuale facente capo a;
Controparte_1
• dal 1/1/2014 al 30/9/2016 alle dipendenze della società cooperativa “
[...]
; Controparte_4
• dall'ottobre 2016 al 31/1/2019 alle dipendenze della società “ CP_5
;
[...]
- di aver svolto, per l'intero periodo, le mansioni di “casaro” occupandosi di:
• controllare le caratteristiche del latte;
• selezionare il latte crudo adatto alla produzione del formaggio specifico;
• selezionare il caglio per la trasformazione del latte in formaggio;
• gestire le fasi di lavorazione del latte e di trasformazione della materia prima in formaggio (pastorizzazione, cagliatura, filatura, stagionatura);
• collaborare alla gestione e pulizia del laboratorio svolgendo le indicate mansioni utilizzando prodotti e attrezzature di proprietà e, comunque, nella disponibilità del;
Controparte_1
- di aver sempre lavorato presso il laboratorio di Sepino, annesso al ristorante di proprietà del
, ricevendo da costui continue direttive;
Controparte_1
- di aver svolto la propria prestazione lavorativa per 9 ore giornaliere per 7 giorni lavorativi, dalle
8.00 alle ore 18.00 <<con due ore di pausa dalle alle>>;
- di avere diritto, in virtù delle mansioni espletate, ad ottenere l'inquadramento nel V livello del
CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, in luogo dell'VIII livello conferitogli;
-di essere stato sempre retribuito direttamente dal , che di fatto gestiva il caseificio e si CP_1
occupava di ogni questione amministrativa ed organizzativa;
- di essere stato licenziato oralmente dal in data 31/1/2019; Controparte_1
- di non aver ricevuto il pagamento del TRF nè delle competenze di fine rapporto;
- che tra e la società cooperativa “ ” interveniva, in Controparte_1 Controparte_4 data 17/1/2014, un accordo per l'affitto di ramo di azienda avente ad oggetto il laboratorio sito in Sepino e che detta società era stata successivamente posta in liquidazione;
pagina 2 di 15 - che la Società cooperativa affittuaria, in data 8/9/2016, subaffittava detto ramo d'azienda alla società che, dopo aver accumulato ingenti debiti, veniva cancellata Controparte_5
dal registro delle imprese in data 22.04.2021;
- che l'amministratore delegato delle due società alle dipendenze delle quali egli aveva lavorato (le quali: come da oggetto sociale, si occupavano di organizzazione di eventi, convegni, fiere, per cui non avevano alcuna attinenza con il settore caseario;
avevano un capitale sociale del tutto inadeguato al perseguimento dell'oggetto sociale;
non avevano linee di credito, né una struttura organizzativa o tecnica) era tale , che in realtà Persona_1
era a sua volta dipendente del;
CP_1
-che egli era stato sempre sottoposto al potere direttivo - con particolare riferimento al potere di specificazione delle mansioni - e disciplinare esercitato da;
Controparte_1
- che la società cooperativa “ ” era stata, successivamente, posta in Controparte_4
liquidazione;
- di aver costituito in mora, in data 3/3/2019, la società e, in data 9/5/2023, Controparte_5
gli odierni resistenti, al fine di vedersi corrispondere il pagamento delle spettanze retributive rivendicate, provvedendo, altresì, nell'ultima missiva, a formulare offerta reale delle proprie prestazioni lavorative;
- di essere creditore degli odierni resistenti della complessiva della somma di € 225.979,84, di cui € 15.785,36 a titolo di TFR e la restante parte a titolo di mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, di ferie e permessi non goduti, di straordinario, di retribuzioni arretrate per tutto il periodo lavorativo indicato, come da allegati conteggi;
- che la fattispecie dedotta in giudizio configurava una ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera ovvero interposizione di manodopera o, ancora, sfruttamento lavorativo e che, rispetto alla stessa, poteva configurarsi, altresì, il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, che legittimava la sussunzione nell'ipotesi di reato di cui all'art. 603 c.p. e la richiesta di risarcimento del danno morale ex art. 2049 c.c., da liquidarsi nella misura di Euro 10.000 o da determinarsi ai sensi dell'art. 432 c.p.c.;
- che era tenuto a corrispondere quanto richiesto Controparte_1 delle società effettive datrici di lavoro>>, in ragione dell'unitarietà del rapporto di lavoro ed in quanto titolare, di fatto, del rapporto lavorativo ovvero, in subordine, per la qualità di fatto o apparente di imprenditore occulto, nonché della società di fatto costituita tra lo stesso e le aziende convenute>> integrante la fattispecie della cd. “supersocietà di fatto”;
pagina 3 di 15 - che la società era tenuta alla corresponsione delle somme richieste Controparte_2
perché <<subentrata di fatto ex art. c.c. nel complesso aziendale preesistente>> al quale era addetto esso ricorrente.
Pertanto, il ricorrente chiedeva:
➢ dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esso ricorrente e Controparte_1
rapporto di lavoro>> dal 3/8/2010 al 31/1/2019;
➢ l'accertamento e la declaratoria del proprio all'inquadramento nel V livello del CCNL alimentari;
➢ la condanna di e della società in ragione di Controparte_1 Controparte_2 cessione ex art. 2112 c.c., o per altro motivo di giustizia, al pagamento della somma di €
225.979,20, di cui € 15.785,36 a titolo di TFR, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
➢ di di somministrazione fraudolenta o irregolare e comunque di reato per l'interposizione di lavoro, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il danno morale e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento del relativo risarcimento in favore del Controparte_1
ricorrente nella misura da determinarsi anche in via equitativa anche ex art. 432 c.p.c. nella misura pari ad € 20.000,00 altra di giustizia>>;
➢ la condanna dei resistenti al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_3
<<sulle maggiori somme oggetto del presente ricorso e in ogni caso condannare gli stessi>
al risarcimento del danno ex art. 2116, 2° co c.c. nella misura da determinarsi in separato giudizio per le somme prescritte>>.
Costituitosi in giudizio, contestava ed impugnava l'avverso ricorso, Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto, eccependo anche l'incompetenza territoriale di Giudice adito e, nel merito, precisando:
- di essere un piccolo imprenditore agricolo, titolare di ditta individuale con sede legale in Morcone
(BN) e di aver aperto, nell'anno 2007, un'unità locale in Sepino per l'esercizio dell'attività di produzione di latticini e derivati del latte, con annesso commercio al dettaglio di prodotti agricoli di propria produzione;
- di aver assunto alle proprie dipendenze l'odierno ricorrente, con contratto a tempo determinato – tempo pieno del 3/8/2010, con qualifica di casaro ed inquadramento al V livello del CCNL;
pagina 4 di 15 - che tale contratto veniva rinnovato per due volte, fino alla naturale scadenza del 31.12.2012;
- che, alla scadenza del contratto, il ricorrente accampava pretese di carattere economico;
-che, come riportato nell'atto di transazione del 17/1/2013, esso rinunciava alla CP_1
ripetizione di somme di denaro versate al ricorrente a titolo di prestito, che venivano integralmente compensate con le somme dovute al lavoratore a titolo di TFR, e si impegnava ad agevolarne l'assunzione presso altri imprenditori;
- che, pertanto, egli interveniva al fine di reperire un'occupazione lavorativa per il ricorrente presso la società cooperativa , alla quale affittava il ramo d'azienda corrente in Controparte_4
Sepino, con tutti i beni mobili, compresi l'avviamento, gli arredi, le attrezzatture, le suppellettili ed i contratti in essere;
- che tale ramo d'azienda, nell'anno 2016, veniva subaffittato da parte della società cooperativa
“ ” alla società “ ; Controparte_4 Controparte_5
Con
- che, dopo la cessione del ramo di azienda nei confronti della , egli non si Controparte_4 era più recato presso il laboratorio, rimanendo totalmente estraneo alla gestione dell'attività, interfacciandosi con i soci della società affittuaria solamente per ricevere il pagamento dei canoni;
- che era quindi insussistente qualsivoglia ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera ovvero sfruttamento lavorativo o approfittamento dello stato di bisogno del ricorrente e che, parimenti, non risultava configurabile alcuna società di fatto, in difetto del concorso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2247 c.c.;
-che per le stesse ragioni non poteva profilarsi una propria responsabilità quale socio di una società occulta o di imprenditore occulto ovvero quale socio di una “supersocietà di fatto”;
- che erano in ogni caso da valutarsi prescritte le pretese avanzate dal ricorrente nei propri confronti.
Si costituiva, altresì, la società “ , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per territorio del giudice adito, oltre al proprio difetto legittimazione passiva rispetto alle pretese tutte avanzate dal ricorrente, evidenziando:
- di essere stata costituita in data 27/10/2018, con sede legale in RO (BN);
-che, iscritta al Registro delle Imprese in data 3/12/2018, aveva, quale oggetto sociale, il commercio al dettaglio di latte e prodotti caseari, la ristorazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- di aver aperto ex novo, con segnalazione certificata di inizio attività del 1/06/2019, un'unità locale in Sepino, impiegando mezzi propri ed implementando in autonomia il proprio progetto imprenditoriale e produttivo;
pagina 5 di 15 - di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, né di essere subentrata ad alcun titolo nella gestione dell'azienda presso cui lo stesso aveva lavorato;
- di non essere mai stata cessionaria, né affittuaria, dell'azienda facente capo a CP_1
e di non aver mai intrattenuto rapporti professionali e/o commerciali con lui, né con la
[...]
o con la società Controparte_4 Controparte_5
- di essere mera conduttrice del locale in Sepino, come da contratto allegato in atti.
Pertanto, la società oltre all'accoglimento delle preliminari eccezioni, Controparte_2 chiedeva, nel merito, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra essa ed il ricorrente, con rigetto integrale delle domande e condanna del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente costituitosi, l , nel dedurre la propria estraneità alle controversie tra lavoratore e CP_3 datore di lavoro, dichiarava di rimettersi all'accertamento giudiziale del rapporto, precisando, sul piano della prescrizione, che, in assenza di atti interruttivi anteriori, gli eventuali effetti previdenziali dei riconoscimenti invocati non avrebbero mai potuto retroagire a date precedenti al 28/7/2018, atteso che la notifica del ricorso era avvenuta in data 28/7/2023.
Con ordinanza resa in data 4/10/2023, il G.L. rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti resistenti in ragione del fatto che costituiva dato pacifico che il ricorrente avesse lavorato presso il caseificio sito in Sepino, con conseguente applicazione del Foro della dipendenza presso la quale costui prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto (foro alternativo agli altri di cui al secondo comma dell'art. 413 c.p.c.).
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
_____
1.L'eccezione di incompetenza per territorio è stata già rigettata con separata ordinanza pronunciata in corso di causa, a cui integralmente si rinvia, ove era stato osservato: la giurisprudenza della S.C. “ritiene, infatti, che, per quel che riguarda l'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il dipendente alla cessazione del rapporto, non risulta operante il limite temporale previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 3, che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione ad essa del lavoratore
(principio risalente, v. Cass. n. 6192 del 1990, ma fermo nella giurisprudenza della Corte: v., in motiv. Cass. n. 13444 del 2009; Cass. n. 8522 del 2014; Cass. n. 6932 del 2019)” (cfr. Cassazione
n. 27684/20); pertanto, posto che nel caso di specie il ricorrente era pacificamente addetto al pagina 6 di 15 caseificio di Sepino, risulta applicabile il foro della dipendenza presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
2. Il ricorrente, assumendo l'unitarietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, colloca lo stesso nel periodo ricompreso tra il 3/8/2010 e il 31/1/2019; dunque, ai fini della verifica della prospettata unitarietà è necessario procedere all'individuazione della scansione temporale dei singoli rapporti indicati, tenendo presente che il ricorrente non deposita i contratti di lavoro, ma solamente l'estratto contributivo e le relative buste paga (solo per ciò che concerne il “primo” rapporto è presente in atti anche modello UNILAV, depositato dal resistente , cfr.doc. Controparte_1
2).
3.Analizzando, quindi, ciascun rapporto lavorativo, può affermarsi quanto segue.
Quanto al contratto a tempo determinato stipulato tra e , risulta Pt_1 Controparte_1
provato, alla luce della richiamata documentazione, che lo stesso, iniziato in data 3/8/2010 ed interessato da due proroghe, si è concluso alla sua naturale scadenza, in data 31/12/2012.
A riprova dell'effettiva cessazione del rapporto in tale data depone l' “accordo conciliativo” (doc. 3
– fascicolo di parte resistente ) stipulato in data 17/1/2013 tra e , CP_1 Pt_1 CP_1
con il quale le parti regolavano le rispettive posizioni di dare ed avere;
nello specifico, nel documento si faceva riferimento al prestito di euro 9.232,00 corrisposto al dipendente dal datore di lavoro, , nonché al TRF/alle somme accessorie maturate da in dipendenza CP_1 Pt_1 del contratto di lavoro;
a tal proposito, l'odierno ricorrente dichiarava di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, riconoscendo di non vantare ulteriori pretese economiche.
In relazione a tale negozio, può osservarsi che ogni pretesa oggi rivendicata risulta estinta, attesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente;
infatti, per quanto CP_1
attiene al termine di prescrizione entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto far valere le richieste di carattere economico, deve essere considerato che il relativo diritto è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ.; pertanto, il dies a quo di decorrenza, nel caso di specie, va individuato tenuto conto della data di cessazione del contratto a termine intercorso tra le parti
(31.12.2012).
E' quindi chiaro che ogni pretesa di carattere economico avanzata dal ricorrente, rispetto al rapporto di lavoro in esame, sia ampiamente prescritta, in assenza di comprovati atti interruttivi medio tempore intervenuti (ossia: dal 31.12.2012 fino al 9.05.2023, data della ricezione della diffida-messa in mora inoltrata dal ricorrente al , cfr. doc. 10 ter fascicolo del ricorrente). CP_1
Parimenti prescritte risultano le pretese volte ad ottenere l'accertamento del superiore inquadramento di qualifica, soggette all'ordinario termine decennale prescrizionale di cui all'art.
pagina 7 di 15 2946 cod. civ. (cfr. Cass., sent. n. 7116 del 6/4/2005), pure decorrente dalla conclusione del rapporto di lavoro (31.12.2012), anche in questo caso considerando che il primo atto interruttivo è quello del 9.05.2023.
L'accordo intervenuto tra le parti in data 17/1/2013 deve essere -infine- valutato anche alla luce della richiesta, avanzata dal ricorrente nelle note conclusive, di declaratoria di “nullità” del medesimo.
Va in proposito osservato che parte ricorrente ha profilato tale nullità solo in sede di note conclusive, mentre alcunché aveva eccepito in sede di prima udienza, pur trattandosi di documentazione già ritualmente depositata dal resistente , acquisita al compendio CP_1
documentale (che, quindi, non è stata neppure tempestivamente disconosciuta o, più semplicemente, contestata); pertanto, in ogni caso la scrittura in esame deve ritenersi riconosciuta anche ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
A ciò si aggiunga che il lavoratore può rinunciare ai propri diritti, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi;
l'art. 2113 c.c. prevede, infatti, una disciplina specifica per rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi.
In particolare, ai sensi della citata disposizione codicistica, l'impugnazione di tali atti -che può essere effettuata con qualsiasi mezzo e senza l'uso di formule specifiche, dovendo semplicemente contenere un'esplicita manifestazione della volontà di revocare il consenso prestato alla rinuncia del proprio diritto - deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se la sottoscrizione è avvenuta in costanza di rapporto, o entro sei mesi dalla sottoscrizione, se successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Ne deriva, dunque, che l'accordo conciliativo in esame avrebbe dovuto essere impugnato nei riferiti termini, cosa che non è -pacificamente- avvenuta.
A ciò consegue la reiezione di ogni contestazione e/o richiesta di declaratoria di nullità relativa all'accordo in esame.
Deve, altresì, essere evidenziato - sotto il profilo della continuità tra il rapporto in esame e quello successivo- che il ricorrente, a ben vedere, neppure allega, in modo specifico, la circostanza di aver lavorato nel periodo tra il 1/1/2013 ed il 25/1/2013, data in cui è stato assunto alle dipendenze della società cooperativa “ ”. Controparte_4
Pertanto: considerata la certificata e comprovata autonomia del rapporto di lavoro intercorso dal 3.08.2010 al 31.12.2012 tra ricorrente e resistente;
Controparte_1
pagina 8 di 15 rilevato che, altrettanto pacificamente, come emerge dai documenti in atti, tale rapporto si è concluso il 31.12.2012 (in ragione del tenore dell'accordo conciliativo, sottoscritto dallo stesso ricorrente, che risulta irretrattabile perché neppure disconosciuto o impugnato nei termini, oltre che confermato dall'estratto contributivo), ogni domanda di pagamento e/o di risarcimento a qualsiasi titolo connessa con tale rapporto di lavoro va, di conseguenza, rigettata.
4. Quanto al successivo rapporto di lavoro alle dipendenze della società cooperativa “
[...]
”, esso, in base all'estratto conto previdenziale, ha avuto inizio in data 25/1/2013 Controparte_4
e si è concluso in data 30/9/2016.
Il rapporto intercorso tra il ricorrente e la invece, sempre in ragione dell'estratto Controparte_5
conto previdenziale, ha avuto inizio in data 6/10/2016 e risulta cessato in data 31/1/2019.
Tali dati temporali sono, peraltro -e nei limiti in cui ciò possa rilevare ai fini probatori- in linea con quanto risulta dalle buste paga depositate dal ricorrente.
Successivamente alla conclusione dell'ultimo rapporto, il ricorrente, in data 8/3/2019, inviava alla lettera di messa in mora a mezzo pec, con la quale rivendicava il pagamento di Controparte_5
retribuzioni arretrate, differenze retributive a vario titolo e la corresponsione del TFR;
solo in data
9/5/2023, a distanza, dunque, di oltre 4 anni (circostanza da reputarsi, in ogni caso, anomala, dato che non è chiaro il motivo per cui il ricorrente non abbia richiesto le proprie spettanze anche a colui che reputava il suo effettivo datore di lavoro), rivolgeva le medesime pretese nei confronti degli odierni resistenti, sul presupposto della titolarità dell'intero rapporto di lavoro in capo al
, ovvero della Controparte_1 Controparte_2
ex art. 2112 c.c. quale società subentrante alla precedente datrice di lavoro la CP_5
.
[...]
5. Si rende quindi necessario analizzare le vicende di carattere societario emergenti dai documenti di cui si dispone, relative al periodo intercorrente tra gennaio 2013 e gennaio 2019 (quindi, fino alla cessazione dell'ultimo dei rapporti dedotti in giudizio), dal momento che lo stesso ricorrente assume tali vicende come rilevanti ai fini delle proprie rivendicazioni, prospettando mutamenti della parte datoriale di natura meramente fittizia, in considerazione della sussistenza (rectius: della persistenza) in capo al delle prerogative datoriali per l'intero periodo di Controparte_1 lavoro, da considerarsi, ad avviso del ricorrente, come “unitario” in ragione della titolarità di fatto del rapporto di lavoro in capo al stesso, ovvero della sua qualità di socio occulto o CP_1 apparente o amministratore di fatto o, ancora, di imprenditore occulto nonché società di fatto costituita tra lo stesso e le aziende convenute>> , così da integrare la fattispecie della cd. “super società di fatto”.
pagina 9 di 15 Dai dati documentali di cui si dispone (visure camerali) emerge quanto segue.
La con sede in RO (BN), via Caudina n. 2, Controparte_6
costituita in data 18.12.2012, iscritta del registro imprese in data 7.01.2013, con oggetto sociale relativo ad organizzazione fiere, eventi, spettacoli, avrebbe concluso contratto di affitto/comodato con il 17.01.2014 (atto notarile rep. 42301 indicato nella visura); la stessa Controparte_1 società, nel corso dell'anno 2016, avrebbe concluso contratto di subaffitto del 9.09.2016 con la la società risulta in liquidazione dall'8.04.2016, evento iscritto Controparte_5 CP_4
il 18.04.2016, e poi cancellata dal registro delle imprese il 4.10.2017.
La con sede in RO (BN), via Caudina n. 2, avente, tra le attività Controparte_5 indicate nell'oggetto sociale, anche quella di caseificio, con attività prevalente “organizzazione convegni e fiere”, risulta costituita in data 8.04.2016; dalla visura risulterebbe un subaffitto con la cedente in data 9.09.2026; la società risulta cessata il 31.12.2020 e cancellata dal CP_4
registro delle imprese il 22.04.2021.
La società con amministratore unico , con sede in Controparte_2 Controparte_7
RO (BN), via Caudina n. 2, risulta costituita il 27.10.2018 ed iscritta nel registro imprese il 3.12.2018; risultano due unità locali in Sepino, una con insegna Bar Caseificio Prozzo, attiva dal
1.06.2019, ed una con insegna Bar Ristorante Gruppo Prozzo, attiva dal 1.05.2019, entrambe in c.da Guadocavalli.
Agli atti è poi presente il contratto di locazione commerciale del 2.05.2019, registrato il 12.05.2019, siglato tra e , da un lato, quali proprietari e locatori di alcuni Parte_2 Controparte_7 locali in Sepino, siti in c.da Guadocavalli (o Piano dell'Olmo), meglio identificati catastalmente nel contratto, ed il dall'altro, quale locatario, con efficacia dal 1.01.2019 al Controparte_2
31.12.2025; nel contratto è evidenziata la locazione dei locali per uso commerciale (bar, ristornate pizzeria al taglio, caseificio con annesso punto vendita).
Chiarito che in atti non sono stati depositati i contratti di affitto di ramo di azienda e/o di subaffitto menzionati nelle visure camerali, va poi accennato che sono invece presenti le buste paga del lavoratore ricorrente, sia in relazione al periodo dal 25.01.2013 al settembre 2016, con datore di lavoro sia dal 6.10.2016 al gennaio 2019, con datore di Controparte_6 lavoro (oltre che quelle relative al “primo” rapporto di lavoro con , Controparte_5 CP_1
del quale si è già trattato nel punto di motivazione 3).
6. Devono a questo punto menzionarsi gli esiti della prova testimoniale. Si osserva in proposito che gli stessi testimoni indicati dal ricorrente non hanno confermato quanto da costui prospettato, ossia che sarebbe stato ad impartire le direttive ai dipendenti. Controparte_1
pagina 10 di 15 In particolare:
➢ il teste figlio del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
lavorato presso il laboratorio di Sepino dal 2010 al 2019. è il Controparte_1
proprietario, ma non ha mai lavorato con noi, comandava suo padre Parte_2
che ci impartiva le direttive per il giorno successivo>>. Tale teste inoltre riferisce come non fosse il ad occuparsi dell'organizzazione del personale e ad Controparte_1
esercitare il potere direttivo e disciplinare, precisando che interfacciava il OR >> ed ancora Parte_2
da . Per i tre mesi nei quali ho lavorato presso il Caseificio posso Parte_2
riferire direttamente, per il periodo antecedente me lo ha riferito mio padre>>.
➢ Il teste fratello del ricorrente, sempre in merito all'esercizio dei poteri Testimone_2 datoriali, dichiarava:<<l la comandava . non so il nome parte_2 dell posso dire che l si trovava in morcone sig. impartiva le direttive e gestiva lavoro. c un ragazzo indiano rapporto con i fornitori preciso lo chiamavano oggi per_2>
deceduto... dava gli ordini, comandava pure la moglie e anche Parte_2
l'organizzazione. Non so chi curava i rapporti con gli istituti di credito>>;
➢ anche il teste di parte resistente dichiarava che << … fino al 2012 Testimone_3 gestiva l'impresa, successivamente sono subentrate due società Controparte_1
job AM e IO Cesare srl, le gestiva , dava lui le direttive. Persona_1 [...]
non aveva alcun ruolo…Prozzo non c'era chi impartiva le CP_1 CP_1
direttive era . Per_1
7. Valutando, quindi, le risultanze probatorie di cui si dispone, ossia i documenti e gli esiti della prova orale, esposte ai precedenti punti 5 e 6, può affermarsi in primo luogo che le dichiarazioni rese dai vari testi portano ad escludere che abbia Controparte_1
esercitato un potere direttivo e/o di specificazione delle mansioni o, comunque, tale evenienza non è stata provata.
Invero, gli unici riferimenti che riguardano il resistente attengono alla testimonianza resa da figlio del ricorrente, allorché egli afferma che era Testimone_1 [...]
ad occuparsi del pagamento delle retribuzioni (senza, tuttavia, indicare il periodo CP_1
in cui ciò sarebbe avvenuto) e che sarebbe stato lui a licenziare il padre, ma non in data
31/1/2019, come prospettato dal ricorrente, bensì intorno alla metà del mese di febbraio 2019.
pagina 11 di 15 Non emerge, quindi, una prova adeguata o sufficiente circa la riconducibilità dei poteri datoriali alla figura del . Controparte_1
Non risulta provato che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, dal 25 gennaio 2013 al
31.01.2019, fosse stato . Controparte_1
Tale dato rende superflua l'analisi della interposizione fittizia di manodopera che avrebbe posto in essere il , pure prospettata dal ricorrente, anche perché tale fenomeno, in CP_1
termini più generali, presuppone (a titolo esemplificativo) la dimostrazione della ricezione, direttamente dal committente, delle indicazioni sul lavoro da svolgere, l'impiego da parte dei lavoratori di beni strumentali essenziali forniti dal committente, l'assoggettamento alla registrazione dell'orario di lavoro da parte del committente, elementi indiziari i quali avrebbero potuto confermare che il lavoratore fosse per intero calato all'interno della organizzazione del committente (che si assumere essere stato ), rimanendo totalmente assoggettato al CP_1
suo potere di controllo e direttivo, elementi, questi, del tutto carenti nella fattispecie in esame, perché non dimostrati.
Anche la profilata qualità di socio occulto delle Società datrici di lavoro, attribuita dal ricorrente al , non è stata provata, così come non è stato provato il suo ruolo di amministratore CP_1 di fatto;
manca la dimostrazione di una serie di indici sintomatici, identificabili nell'inserimento organico del soggetto nella realtà sociale, con funzioni direttive o in qualsivoglia fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale, nell'individuazione del ruolo ricoperto con riferimento ai rapporti con dipendenti, fornitori o clienti ovvero in qualunque settore gestionale dell' attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Non ricorrono, quindi, perché non dimostrati, indici sintomatici dell'esercizio continuativo e non occasionale di funzioni riservate alla competenza tipica degli amministratori di diritto e, soprattutto, del godimento dell'autonomia decisionale.
Quanto ai dati fattuali ai fini della dimostrazione dell'esistenza della società di fatto, deve essere rilevato che per la prova dell'esistenza di detta fattispecie è necessaria la ricorrenza di elementi sintomatici dell'esistenza del vincolo societario, quali: la sussistenza di un fondo comune o di un'alea comune nei guadagni, in modo da manifestare all'esterno l'intento di svolgere in forma collettiva l'attività di impresa;
l'esercizio congiunto di un'attività economica;
la prestazione di costanti contributi economici all'imprenditore formale.
Nel caso in esame, non vi è alcuna prova di un contratto sociale, del conferimento di beni o servizi, della comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. pagina 12 di 15 L'unico dato fattuale di rilievo, rinvenibile dalla lettura delle visure camerali, è che le tre società ( , e avessero una sede CP_4 Controparte_5 Controparte_2
legale coincidente (nello stesso Comune e nella stessa strada, con identico numero civico), elemento che, di per sé, non prova o, comunque, non è sufficiente a provare, quanto sostenuto dal ricorrente.
Quindi, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno dei citati elementi e nemmeno di quelli posti alla base dell'altra eventualità prospettata, ossia dell'esistenza di una supersocietà di fatto, atteso che <la sussistenza del fenomeno della c.d. supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto… chi invoca l'esistenza di una supersocietà di fatto è tenuto a provare: a) la ricorrenza di indici di riconoscibilità effettiva della riconduzione dell'attività a un organismo collocato a latere dei singoli associati;
b) che la riconduzione sia sistematica e frutto di un'attività programmata; c) che la permanenza si estrinsechi nella sopravvivenza di un'autonomia patrimoniale idonea a fornire adeguato supporto per la sopravvenienza della sopravvenuta inoperatività di uno, di alcuni o anche di tutti i soggetti partecipi>> (Cass. Civ., Sez. I, 17/5/ 2022, n. 20552, parte motiva).
Pure valutando il tenore dei documenti di cui si dispone, nella prospettiva di comprendere come le vicende societarie si siano potute intersecare con il rapporto di lavoro del ricorrente, sia sotto il profilo sostanzialistico che temporale, deve in primo luogo affermarsi che non risulta comprovata la continuità temporale tra i vari rapporti, dato che:
➢ il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società cooperativa “ CP_4
” è successivo (25.01.2013) alla scadenza del contratto di lavoro a tempo
[...]
determinato intercorso tra il ricorrente ed il (31.12.2012); CP_1
➢ l'affitto indicato nelle visure in atti tra e la “ ” risalirebbe CP_1 Controparte_4
al 17.01.2014;
➢ Il subaffitto di ramo di azienda intervenuto tra la società cooperativa “ CP_4
” e la società “ sarebbe intervenuto in data 8/9/2016,
[...] Controparte_5
mentre il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della cedente CP_4 si conclude in data 30/9/2016, con successiva assunzione presso la società “ CP_5
pagina 13 di 15 in data 6/10/2016, con interruzione del rapporto di lavoro (dal 30/9/2016 CP_5
al 6/10/2016).
A questo proposito, nulla il ricorrente deduce o allega rispetto alle motivazioni sottese alla conclusione del rapporto di lavoro con la , né relativamente alla propria Controparte_4 assunzione alle dipendenze della società “ , né relativamente alla Controparte_5
continuità lavorativa nel periodo di vacanza contrattuale, sicché, neppure in questo caso, può dirsi dimostrato un passaggio diretto del ricorrente tra le due Società.
Peraltro, posto che il rapporto con la risulta cessato il 30.09.2016, anche in CP_4 tale ipotesi (ossia per il “secondo” rapporto lavorativo), non essendo emersa alcuna continuità, le pretese economiche sarebbero prescritte, dato che l'atto interruttivo nei confronti degli odierni resistenti è del 9.05.2023.
In relazione, poi, all'ipotesi di realizzazione di un trasferimento di fatto d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., che avrebbe visto coinvolta in qualità di cessionaria la società “
[...]
deve evidenziarsi come la ricostruzione del ricorrente si palesi deficitaria CP_2 rispetto all'individuazione dal periodo temporale in cui sarebbe avvenuto tale “subentro” e rispetto a chi sarebbe stato il “cedente”, che non si comprende se sia identificabile nella ditta individuale del o nella società “ , posto che il Controparte_1 Controparte_5
ricorrente si limita sul punto ad affermare che <
fatto ex art. 2112 c.c. nel complesso aziendale preesistente nel quale era addetto il ricorrente deve ritenersi responsabile dei crediti che discendono dal rapporto di lavoro sia che sia riconducibile al Sig. sia che comunque derivi da una retrocessione di ramo di CP_1
azienda>> (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).
Peraltro, l'ipotesi del trasferimento di azienda è smentita, in base ai dati documentali di cui si dispone, dal fatto che il risulta aver avviato la propria attività di Controparte_2
commercio al dettaglio a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in data 1/06/2019 (doc. 1 fascicolo di parte resistente – ), allorché il CP_2
rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società era già Controparte_5
concluso (31/1/2019).
Anche il contratto di locazione commerciale, relativo ai locali in Sepino, in atti, risulta formalmente stipulato dal n data 2.05.2019, registrato il 12.05.2019, Controparte_2
in un periodo, quindi, in cui il ricorrente aveva già cessato di lavorare (per la CP_5
[...
.
pagina 14 di 15 Infine, posto che i testi hanno fatto riferimento a quale soggetto che Parte_2
“impartiva le direttive” ai lavoratori, si osserva che costui (comunque, non evocato in giudizio) non risulta né amministratore né socio del (ma “solo” proprietario dei CP_2
locali, in base al contratto di locazione in atti).
Non vi sono quindi evidenze documentali o istruttorie significative circa il fatto che il ricorrente, per il periodo dal 25.01.2013 al 31.01.2019, o in parte di tale lasso temporale, non meglio specificato, avrebbe lavorato, di fatto, alle dipendenze del Controparte_2
8. La domanda non può, quindi, trovare accoglimento.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente, anche nel rapporto con
CP_ l , e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della diversa misura delle attività difensive svolte dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e del spese che liquida, per ciascuna Controparte_1 Controparte_2
delle indicate parti resistenti, in euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e CP_3
rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.02.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo de MARCHIS GOMEZ e Silvia Parte_1
CONTI
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall' avv. Giorgia FELICE Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Simone COSCIA
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo
NUCCIARONE
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 9.05.2023, educeva: Parte_1
pagina 1 di 15 - di aver prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di e delle Società da lui direttamente e/o indirettamente controllate dal Controparte_1
3/8/2010 al 31/1/2019 e, in particolare:
• dal 3/8/2013 al 31/1/2013 direttamente alle dipendenze della ditta individuale facente capo a;
Controparte_1
• dal 1/1/2014 al 30/9/2016 alle dipendenze della società cooperativa “
[...]
; Controparte_4
• dall'ottobre 2016 al 31/1/2019 alle dipendenze della società “ CP_5
;
[...]
- di aver svolto, per l'intero periodo, le mansioni di “casaro” occupandosi di:
• controllare le caratteristiche del latte;
• selezionare il latte crudo adatto alla produzione del formaggio specifico;
• selezionare il caglio per la trasformazione del latte in formaggio;
• gestire le fasi di lavorazione del latte e di trasformazione della materia prima in formaggio (pastorizzazione, cagliatura, filatura, stagionatura);
• collaborare alla gestione e pulizia del laboratorio svolgendo le indicate mansioni utilizzando prodotti e attrezzature di proprietà e, comunque, nella disponibilità del;
Controparte_1
- di aver sempre lavorato presso il laboratorio di Sepino, annesso al ristorante di proprietà del
, ricevendo da costui continue direttive;
Controparte_1
- di aver svolto la propria prestazione lavorativa per 9 ore giornaliere per 7 giorni lavorativi, dalle
8.00 alle ore 18.00 <<con due ore di pausa dalle alle>>;
- di avere diritto, in virtù delle mansioni espletate, ad ottenere l'inquadramento nel V livello del
CCNL per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, in luogo dell'VIII livello conferitogli;
-di essere stato sempre retribuito direttamente dal , che di fatto gestiva il caseificio e si CP_1
occupava di ogni questione amministrativa ed organizzativa;
- di essere stato licenziato oralmente dal in data 31/1/2019; Controparte_1
- di non aver ricevuto il pagamento del TRF nè delle competenze di fine rapporto;
- che tra e la società cooperativa “ ” interveniva, in Controparte_1 Controparte_4 data 17/1/2014, un accordo per l'affitto di ramo di azienda avente ad oggetto il laboratorio sito in Sepino e che detta società era stata successivamente posta in liquidazione;
pagina 2 di 15 - che la Società cooperativa affittuaria, in data 8/9/2016, subaffittava detto ramo d'azienda alla società che, dopo aver accumulato ingenti debiti, veniva cancellata Controparte_5
dal registro delle imprese in data 22.04.2021;
- che l'amministratore delegato delle due società alle dipendenze delle quali egli aveva lavorato (le quali: come da oggetto sociale, si occupavano di organizzazione di eventi, convegni, fiere, per cui non avevano alcuna attinenza con il settore caseario;
avevano un capitale sociale del tutto inadeguato al perseguimento dell'oggetto sociale;
non avevano linee di credito, né una struttura organizzativa o tecnica) era tale , che in realtà Persona_1
era a sua volta dipendente del;
CP_1
-che egli era stato sempre sottoposto al potere direttivo - con particolare riferimento al potere di specificazione delle mansioni - e disciplinare esercitato da;
Controparte_1
- che la società cooperativa “ ” era stata, successivamente, posta in Controparte_4
liquidazione;
- di aver costituito in mora, in data 3/3/2019, la società e, in data 9/5/2023, Controparte_5
gli odierni resistenti, al fine di vedersi corrispondere il pagamento delle spettanze retributive rivendicate, provvedendo, altresì, nell'ultima missiva, a formulare offerta reale delle proprie prestazioni lavorative;
- di essere creditore degli odierni resistenti della complessiva della somma di € 225.979,84, di cui € 15.785,36 a titolo di TFR e la restante parte a titolo di mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, di ferie e permessi non goduti, di straordinario, di retribuzioni arretrate per tutto il periodo lavorativo indicato, come da allegati conteggi;
- che la fattispecie dedotta in giudizio configurava una ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera ovvero interposizione di manodopera o, ancora, sfruttamento lavorativo e che, rispetto alla stessa, poteva configurarsi, altresì, il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, che legittimava la sussunzione nell'ipotesi di reato di cui all'art. 603 c.p. e la richiesta di risarcimento del danno morale ex art. 2049 c.c., da liquidarsi nella misura di Euro 10.000 o da determinarsi ai sensi dell'art. 432 c.p.c.;
- che era tenuto a corrispondere quanto richiesto Controparte_1 delle società effettive datrici di lavoro>>, in ragione dell'unitarietà del rapporto di lavoro ed in quanto titolare, di fatto, del rapporto lavorativo ovvero, in subordine, per la qualità di fatto o apparente di imprenditore occulto, nonché della società di fatto costituita tra lo stesso e le aziende convenute>> integrante la fattispecie della cd. “supersocietà di fatto”;
pagina 3 di 15 - che la società era tenuta alla corresponsione delle somme richieste Controparte_2
perché <<subentrata di fatto ex art. c.c. nel complesso aziendale preesistente>> al quale era addetto esso ricorrente.
Pertanto, il ricorrente chiedeva:
➢ dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra esso ricorrente e Controparte_1
rapporto di lavoro>> dal 3/8/2010 al 31/1/2019;
➢ l'accertamento e la declaratoria del proprio all'inquadramento nel V livello del CCNL alimentari;
➢ la condanna di e della società in ragione di Controparte_1 Controparte_2 cessione ex art. 2112 c.c., o per altro motivo di giustizia, al pagamento della somma di €
225.979,20, di cui € 15.785,36 a titolo di TFR, ovvero della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
➢ di di somministrazione fraudolenta o irregolare e comunque di reato per l'interposizione di lavoro, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il danno morale e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento del relativo risarcimento in favore del Controparte_1
ricorrente nella misura da determinarsi anche in via equitativa anche ex art. 432 c.p.c. nella misura pari ad € 20.000,00 altra di giustizia>>;
➢ la condanna dei resistenti al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali CP_3
<<sulle maggiori somme oggetto del presente ricorso e in ogni caso condannare gli stessi>
al risarcimento del danno ex art. 2116, 2° co c.c. nella misura da determinarsi in separato giudizio per le somme prescritte>>.
Costituitosi in giudizio, contestava ed impugnava l'avverso ricorso, Controparte_1 chiedendone l'integrale rigetto, eccependo anche l'incompetenza territoriale di Giudice adito e, nel merito, precisando:
- di essere un piccolo imprenditore agricolo, titolare di ditta individuale con sede legale in Morcone
(BN) e di aver aperto, nell'anno 2007, un'unità locale in Sepino per l'esercizio dell'attività di produzione di latticini e derivati del latte, con annesso commercio al dettaglio di prodotti agricoli di propria produzione;
- di aver assunto alle proprie dipendenze l'odierno ricorrente, con contratto a tempo determinato – tempo pieno del 3/8/2010, con qualifica di casaro ed inquadramento al V livello del CCNL;
pagina 4 di 15 - che tale contratto veniva rinnovato per due volte, fino alla naturale scadenza del 31.12.2012;
- che, alla scadenza del contratto, il ricorrente accampava pretese di carattere economico;
-che, come riportato nell'atto di transazione del 17/1/2013, esso rinunciava alla CP_1
ripetizione di somme di denaro versate al ricorrente a titolo di prestito, che venivano integralmente compensate con le somme dovute al lavoratore a titolo di TFR, e si impegnava ad agevolarne l'assunzione presso altri imprenditori;
- che, pertanto, egli interveniva al fine di reperire un'occupazione lavorativa per il ricorrente presso la società cooperativa , alla quale affittava il ramo d'azienda corrente in Controparte_4
Sepino, con tutti i beni mobili, compresi l'avviamento, gli arredi, le attrezzatture, le suppellettili ed i contratti in essere;
- che tale ramo d'azienda, nell'anno 2016, veniva subaffittato da parte della società cooperativa
“ ” alla società “ ; Controparte_4 Controparte_5
Con
- che, dopo la cessione del ramo di azienda nei confronti della , egli non si Controparte_4 era più recato presso il laboratorio, rimanendo totalmente estraneo alla gestione dell'attività, interfacciandosi con i soci della società affittuaria solamente per ricevere il pagamento dei canoni;
- che era quindi insussistente qualsivoglia ipotesi di somministrazione fraudolenta di manodopera ovvero sfruttamento lavorativo o approfittamento dello stato di bisogno del ricorrente e che, parimenti, non risultava configurabile alcuna società di fatto, in difetto del concorso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2247 c.c.;
-che per le stesse ragioni non poteva profilarsi una propria responsabilità quale socio di una società occulta o di imprenditore occulto ovvero quale socio di una “supersocietà di fatto”;
- che erano in ogni caso da valutarsi prescritte le pretese avanzate dal ricorrente nei propri confronti.
Si costituiva, altresì, la società “ , eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'incompetenza per territorio del giudice adito, oltre al proprio difetto legittimazione passiva rispetto alle pretese tutte avanzate dal ricorrente, evidenziando:
- di essere stata costituita in data 27/10/2018, con sede legale in RO (BN);
-che, iscritta al Registro delle Imprese in data 3/12/2018, aveva, quale oggetto sociale, il commercio al dettaglio di latte e prodotti caseari, la ristorazione e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- di aver aperto ex novo, con segnalazione certificata di inizio attività del 1/06/2019, un'unità locale in Sepino, impiegando mezzi propri ed implementando in autonomia il proprio progetto imprenditoriale e produttivo;
pagina 5 di 15 - di non aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente, né di essere subentrata ad alcun titolo nella gestione dell'azienda presso cui lo stesso aveva lavorato;
- di non essere mai stata cessionaria, né affittuaria, dell'azienda facente capo a CP_1
e di non aver mai intrattenuto rapporti professionali e/o commerciali con lui, né con la
[...]
o con la società Controparte_4 Controparte_5
- di essere mera conduttrice del locale in Sepino, come da contratto allegato in atti.
Pertanto, la società oltre all'accoglimento delle preliminari eccezioni, Controparte_2 chiedeva, nel merito, che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra essa ed il ricorrente, con rigetto integrale delle domande e condanna del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ritualmente costituitosi, l , nel dedurre la propria estraneità alle controversie tra lavoratore e CP_3 datore di lavoro, dichiarava di rimettersi all'accertamento giudiziale del rapporto, precisando, sul piano della prescrizione, che, in assenza di atti interruttivi anteriori, gli eventuali effetti previdenziali dei riconoscimenti invocati non avrebbero mai potuto retroagire a date precedenti al 28/7/2018, atteso che la notifica del ricorso era avvenuta in data 28/7/2023.
Con ordinanza resa in data 4/10/2023, il G.L. rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalle parti resistenti in ragione del fatto che costituiva dato pacifico che il ricorrente avesse lavorato presso il caseificio sito in Sepino, con conseguente applicazione del Foro della dipendenza presso la quale costui prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto (foro alternativo agli altri di cui al secondo comma dell'art. 413 c.p.c.).
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
_____
1.L'eccezione di incompetenza per territorio è stata già rigettata con separata ordinanza pronunciata in corso di causa, a cui integralmente si rinvia, ove era stato osservato: la giurisprudenza della S.C. “ritiene, infatti, che, per quel che riguarda l'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il dipendente alla cessazione del rapporto, non risulta operante il limite temporale previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 3, che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione ad essa del lavoratore
(principio risalente, v. Cass. n. 6192 del 1990, ma fermo nella giurisprudenza della Corte: v., in motiv. Cass. n. 13444 del 2009; Cass. n. 8522 del 2014; Cass. n. 6932 del 2019)” (cfr. Cassazione
n. 27684/20); pertanto, posto che nel caso di specie il ricorrente era pacificamente addetto al pagina 6 di 15 caseificio di Sepino, risulta applicabile il foro della dipendenza presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
2. Il ricorrente, assumendo l'unitarietà del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, colloca lo stesso nel periodo ricompreso tra il 3/8/2010 e il 31/1/2019; dunque, ai fini della verifica della prospettata unitarietà è necessario procedere all'individuazione della scansione temporale dei singoli rapporti indicati, tenendo presente che il ricorrente non deposita i contratti di lavoro, ma solamente l'estratto contributivo e le relative buste paga (solo per ciò che concerne il “primo” rapporto è presente in atti anche modello UNILAV, depositato dal resistente , cfr.doc. Controparte_1
2).
3.Analizzando, quindi, ciascun rapporto lavorativo, può affermarsi quanto segue.
Quanto al contratto a tempo determinato stipulato tra e , risulta Pt_1 Controparte_1
provato, alla luce della richiamata documentazione, che lo stesso, iniziato in data 3/8/2010 ed interessato da due proroghe, si è concluso alla sua naturale scadenza, in data 31/12/2012.
A riprova dell'effettiva cessazione del rapporto in tale data depone l' “accordo conciliativo” (doc. 3
– fascicolo di parte resistente ) stipulato in data 17/1/2013 tra e , CP_1 Pt_1 CP_1
con il quale le parti regolavano le rispettive posizioni di dare ed avere;
nello specifico, nel documento si faceva riferimento al prestito di euro 9.232,00 corrisposto al dipendente dal datore di lavoro, , nonché al TRF/alle somme accessorie maturate da in dipendenza CP_1 Pt_1 del contratto di lavoro;
a tal proposito, l'odierno ricorrente dichiarava di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, riconoscendo di non vantare ulteriori pretese economiche.
In relazione a tale negozio, può osservarsi che ogni pretesa oggi rivendicata risulta estinta, attesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente;
infatti, per quanto CP_1
attiene al termine di prescrizione entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto far valere le richieste di carattere economico, deve essere considerato che il relativo diritto è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ.; pertanto, il dies a quo di decorrenza, nel caso di specie, va individuato tenuto conto della data di cessazione del contratto a termine intercorso tra le parti
(31.12.2012).
E' quindi chiaro che ogni pretesa di carattere economico avanzata dal ricorrente, rispetto al rapporto di lavoro in esame, sia ampiamente prescritta, in assenza di comprovati atti interruttivi medio tempore intervenuti (ossia: dal 31.12.2012 fino al 9.05.2023, data della ricezione della diffida-messa in mora inoltrata dal ricorrente al , cfr. doc. 10 ter fascicolo del ricorrente). CP_1
Parimenti prescritte risultano le pretese volte ad ottenere l'accertamento del superiore inquadramento di qualifica, soggette all'ordinario termine decennale prescrizionale di cui all'art.
pagina 7 di 15 2946 cod. civ. (cfr. Cass., sent. n. 7116 del 6/4/2005), pure decorrente dalla conclusione del rapporto di lavoro (31.12.2012), anche in questo caso considerando che il primo atto interruttivo è quello del 9.05.2023.
L'accordo intervenuto tra le parti in data 17/1/2013 deve essere -infine- valutato anche alla luce della richiesta, avanzata dal ricorrente nelle note conclusive, di declaratoria di “nullità” del medesimo.
Va in proposito osservato che parte ricorrente ha profilato tale nullità solo in sede di note conclusive, mentre alcunché aveva eccepito in sede di prima udienza, pur trattandosi di documentazione già ritualmente depositata dal resistente , acquisita al compendio CP_1
documentale (che, quindi, non è stata neppure tempestivamente disconosciuta o, più semplicemente, contestata); pertanto, in ogni caso la scrittura in esame deve ritenersi riconosciuta anche ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
A ciò si aggiunga che il lavoratore può rinunciare ai propri diritti, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi;
l'art. 2113 c.c. prevede, infatti, una disciplina specifica per rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da norme inderogabili di legge o di contratti collettivi.
In particolare, ai sensi della citata disposizione codicistica, l'impugnazione di tali atti -che può essere effettuata con qualsiasi mezzo e senza l'uso di formule specifiche, dovendo semplicemente contenere un'esplicita manifestazione della volontà di revocare il consenso prestato alla rinuncia del proprio diritto - deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, se la sottoscrizione è avvenuta in costanza di rapporto, o entro sei mesi dalla sottoscrizione, se successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Ne deriva, dunque, che l'accordo conciliativo in esame avrebbe dovuto essere impugnato nei riferiti termini, cosa che non è -pacificamente- avvenuta.
A ciò consegue la reiezione di ogni contestazione e/o richiesta di declaratoria di nullità relativa all'accordo in esame.
Deve, altresì, essere evidenziato - sotto il profilo della continuità tra il rapporto in esame e quello successivo- che il ricorrente, a ben vedere, neppure allega, in modo specifico, la circostanza di aver lavorato nel periodo tra il 1/1/2013 ed il 25/1/2013, data in cui è stato assunto alle dipendenze della società cooperativa “ ”. Controparte_4
Pertanto: considerata la certificata e comprovata autonomia del rapporto di lavoro intercorso dal 3.08.2010 al 31.12.2012 tra ricorrente e resistente;
Controparte_1
pagina 8 di 15 rilevato che, altrettanto pacificamente, come emerge dai documenti in atti, tale rapporto si è concluso il 31.12.2012 (in ragione del tenore dell'accordo conciliativo, sottoscritto dallo stesso ricorrente, che risulta irretrattabile perché neppure disconosciuto o impugnato nei termini, oltre che confermato dall'estratto contributivo), ogni domanda di pagamento e/o di risarcimento a qualsiasi titolo connessa con tale rapporto di lavoro va, di conseguenza, rigettata.
4. Quanto al successivo rapporto di lavoro alle dipendenze della società cooperativa “
[...]
”, esso, in base all'estratto conto previdenziale, ha avuto inizio in data 25/1/2013 Controparte_4
e si è concluso in data 30/9/2016.
Il rapporto intercorso tra il ricorrente e la invece, sempre in ragione dell'estratto Controparte_5
conto previdenziale, ha avuto inizio in data 6/10/2016 e risulta cessato in data 31/1/2019.
Tali dati temporali sono, peraltro -e nei limiti in cui ciò possa rilevare ai fini probatori- in linea con quanto risulta dalle buste paga depositate dal ricorrente.
Successivamente alla conclusione dell'ultimo rapporto, il ricorrente, in data 8/3/2019, inviava alla lettera di messa in mora a mezzo pec, con la quale rivendicava il pagamento di Controparte_5
retribuzioni arretrate, differenze retributive a vario titolo e la corresponsione del TFR;
solo in data
9/5/2023, a distanza, dunque, di oltre 4 anni (circostanza da reputarsi, in ogni caso, anomala, dato che non è chiaro il motivo per cui il ricorrente non abbia richiesto le proprie spettanze anche a colui che reputava il suo effettivo datore di lavoro), rivolgeva le medesime pretese nei confronti degli odierni resistenti, sul presupposto della titolarità dell'intero rapporto di lavoro in capo al
, ovvero della Controparte_1 Controparte_2
ex art. 2112 c.c. quale società subentrante alla precedente datrice di lavoro la CP_5
.
[...]
5. Si rende quindi necessario analizzare le vicende di carattere societario emergenti dai documenti di cui si dispone, relative al periodo intercorrente tra gennaio 2013 e gennaio 2019 (quindi, fino alla cessazione dell'ultimo dei rapporti dedotti in giudizio), dal momento che lo stesso ricorrente assume tali vicende come rilevanti ai fini delle proprie rivendicazioni, prospettando mutamenti della parte datoriale di natura meramente fittizia, in considerazione della sussistenza (rectius: della persistenza) in capo al delle prerogative datoriali per l'intero periodo di Controparte_1 lavoro, da considerarsi, ad avviso del ricorrente, come “unitario” in ragione della titolarità di fatto del rapporto di lavoro in capo al stesso, ovvero della sua qualità di socio occulto o CP_1 apparente o amministratore di fatto o, ancora, di imprenditore occulto nonché società di fatto costituita tra lo stesso e le aziende convenute>> , così da integrare la fattispecie della cd. “super società di fatto”.
pagina 9 di 15 Dai dati documentali di cui si dispone (visure camerali) emerge quanto segue.
La con sede in RO (BN), via Caudina n. 2, Controparte_6
costituita in data 18.12.2012, iscritta del registro imprese in data 7.01.2013, con oggetto sociale relativo ad organizzazione fiere, eventi, spettacoli, avrebbe concluso contratto di affitto/comodato con il 17.01.2014 (atto notarile rep. 42301 indicato nella visura); la stessa Controparte_1 società, nel corso dell'anno 2016, avrebbe concluso contratto di subaffitto del 9.09.2016 con la la società risulta in liquidazione dall'8.04.2016, evento iscritto Controparte_5 CP_4
il 18.04.2016, e poi cancellata dal registro delle imprese il 4.10.2017.
La con sede in RO (BN), via Caudina n. 2, avente, tra le attività Controparte_5 indicate nell'oggetto sociale, anche quella di caseificio, con attività prevalente “organizzazione convegni e fiere”, risulta costituita in data 8.04.2016; dalla visura risulterebbe un subaffitto con la cedente in data 9.09.2026; la società risulta cessata il 31.12.2020 e cancellata dal CP_4
registro delle imprese il 22.04.2021.
La società con amministratore unico , con sede in Controparte_2 Controparte_7
RO (BN), via Caudina n. 2, risulta costituita il 27.10.2018 ed iscritta nel registro imprese il 3.12.2018; risultano due unità locali in Sepino, una con insegna Bar Caseificio Prozzo, attiva dal
1.06.2019, ed una con insegna Bar Ristorante Gruppo Prozzo, attiva dal 1.05.2019, entrambe in c.da Guadocavalli.
Agli atti è poi presente il contratto di locazione commerciale del 2.05.2019, registrato il 12.05.2019, siglato tra e , da un lato, quali proprietari e locatori di alcuni Parte_2 Controparte_7 locali in Sepino, siti in c.da Guadocavalli (o Piano dell'Olmo), meglio identificati catastalmente nel contratto, ed il dall'altro, quale locatario, con efficacia dal 1.01.2019 al Controparte_2
31.12.2025; nel contratto è evidenziata la locazione dei locali per uso commerciale (bar, ristornate pizzeria al taglio, caseificio con annesso punto vendita).
Chiarito che in atti non sono stati depositati i contratti di affitto di ramo di azienda e/o di subaffitto menzionati nelle visure camerali, va poi accennato che sono invece presenti le buste paga del lavoratore ricorrente, sia in relazione al periodo dal 25.01.2013 al settembre 2016, con datore di lavoro sia dal 6.10.2016 al gennaio 2019, con datore di Controparte_6 lavoro (oltre che quelle relative al “primo” rapporto di lavoro con , Controparte_5 CP_1
del quale si è già trattato nel punto di motivazione 3).
6. Devono a questo punto menzionarsi gli esiti della prova testimoniale. Si osserva in proposito che gli stessi testimoni indicati dal ricorrente non hanno confermato quanto da costui prospettato, ossia che sarebbe stato ad impartire le direttive ai dipendenti. Controparte_1
pagina 10 di 15 In particolare:
➢ il teste figlio del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_1
lavorato presso il laboratorio di Sepino dal 2010 al 2019. è il Controparte_1
proprietario, ma non ha mai lavorato con noi, comandava suo padre Parte_2
che ci impartiva le direttive per il giorno successivo>>. Tale teste inoltre riferisce come non fosse il ad occuparsi dell'organizzazione del personale e ad Controparte_1
esercitare il potere direttivo e disciplinare, precisando che interfacciava il OR >> ed ancora Parte_2
da . Per i tre mesi nei quali ho lavorato presso il Caseificio posso Parte_2
riferire direttamente, per il periodo antecedente me lo ha riferito mio padre>>.
➢ Il teste fratello del ricorrente, sempre in merito all'esercizio dei poteri Testimone_2 datoriali, dichiarava:<<l la comandava . non so il nome parte_2 dell posso dire che l si trovava in morcone sig. impartiva le direttive e gestiva lavoro. c un ragazzo indiano rapporto con i fornitori preciso lo chiamavano oggi per_2>
deceduto... dava gli ordini, comandava pure la moglie e anche Parte_2
l'organizzazione. Non so chi curava i rapporti con gli istituti di credito>>;
➢ anche il teste di parte resistente dichiarava che << … fino al 2012 Testimone_3 gestiva l'impresa, successivamente sono subentrate due società Controparte_1
job AM e IO Cesare srl, le gestiva , dava lui le direttive. Persona_1 [...]
non aveva alcun ruolo…Prozzo non c'era chi impartiva le CP_1 CP_1
direttive era . Per_1
7. Valutando, quindi, le risultanze probatorie di cui si dispone, ossia i documenti e gli esiti della prova orale, esposte ai precedenti punti 5 e 6, può affermarsi in primo luogo che le dichiarazioni rese dai vari testi portano ad escludere che abbia Controparte_1
esercitato un potere direttivo e/o di specificazione delle mansioni o, comunque, tale evenienza non è stata provata.
Invero, gli unici riferimenti che riguardano il resistente attengono alla testimonianza resa da figlio del ricorrente, allorché egli afferma che era Testimone_1 [...]
ad occuparsi del pagamento delle retribuzioni (senza, tuttavia, indicare il periodo CP_1
in cui ciò sarebbe avvenuto) e che sarebbe stato lui a licenziare il padre, ma non in data
31/1/2019, come prospettato dal ricorrente, bensì intorno alla metà del mese di febbraio 2019.
pagina 11 di 15 Non emerge, quindi, una prova adeguata o sufficiente circa la riconducibilità dei poteri datoriali alla figura del . Controparte_1
Non risulta provato che l'effettivo datore di lavoro del ricorrente, dal 25 gennaio 2013 al
31.01.2019, fosse stato . Controparte_1
Tale dato rende superflua l'analisi della interposizione fittizia di manodopera che avrebbe posto in essere il , pure prospettata dal ricorrente, anche perché tale fenomeno, in CP_1
termini più generali, presuppone (a titolo esemplificativo) la dimostrazione della ricezione, direttamente dal committente, delle indicazioni sul lavoro da svolgere, l'impiego da parte dei lavoratori di beni strumentali essenziali forniti dal committente, l'assoggettamento alla registrazione dell'orario di lavoro da parte del committente, elementi indiziari i quali avrebbero potuto confermare che il lavoratore fosse per intero calato all'interno della organizzazione del committente (che si assumere essere stato ), rimanendo totalmente assoggettato al CP_1
suo potere di controllo e direttivo, elementi, questi, del tutto carenti nella fattispecie in esame, perché non dimostrati.
Anche la profilata qualità di socio occulto delle Società datrici di lavoro, attribuita dal ricorrente al , non è stata provata, così come non è stato provato il suo ruolo di amministratore CP_1 di fatto;
manca la dimostrazione di una serie di indici sintomatici, identificabili nell'inserimento organico del soggetto nella realtà sociale, con funzioni direttive o in qualsivoglia fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale, nell'individuazione del ruolo ricoperto con riferimento ai rapporti con dipendenti, fornitori o clienti ovvero in qualunque settore gestionale dell' attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare.
Non ricorrono, quindi, perché non dimostrati, indici sintomatici dell'esercizio continuativo e non occasionale di funzioni riservate alla competenza tipica degli amministratori di diritto e, soprattutto, del godimento dell'autonomia decisionale.
Quanto ai dati fattuali ai fini della dimostrazione dell'esistenza della società di fatto, deve essere rilevato che per la prova dell'esistenza di detta fattispecie è necessaria la ricorrenza di elementi sintomatici dell'esistenza del vincolo societario, quali: la sussistenza di un fondo comune o di un'alea comune nei guadagni, in modo da manifestare all'esterno l'intento di svolgere in forma collettiva l'attività di impresa;
l'esercizio congiunto di un'attività economica;
la prestazione di costanti contributi economici all'imprenditore formale.
Nel caso in esame, non vi è alcuna prova di un contratto sociale, del conferimento di beni o servizi, della comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. pagina 12 di 15 L'unico dato fattuale di rilievo, rinvenibile dalla lettura delle visure camerali, è che le tre società ( , e avessero una sede CP_4 Controparte_5 Controparte_2
legale coincidente (nello stesso Comune e nella stessa strada, con identico numero civico), elemento che, di per sé, non prova o, comunque, non è sufficiente a provare, quanto sostenuto dal ricorrente.
Quindi, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuno dei citati elementi e nemmeno di quelli posti alla base dell'altra eventualità prospettata, ossia dell'esistenza di una supersocietà di fatto, atteso che <la sussistenza del fenomeno della c.d. supersocietà di fatto postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto… chi invoca l'esistenza di una supersocietà di fatto è tenuto a provare: a) la ricorrenza di indici di riconoscibilità effettiva della riconduzione dell'attività a un organismo collocato a latere dei singoli associati;
b) che la riconduzione sia sistematica e frutto di un'attività programmata; c) che la permanenza si estrinsechi nella sopravvivenza di un'autonomia patrimoniale idonea a fornire adeguato supporto per la sopravvenienza della sopravvenuta inoperatività di uno, di alcuni o anche di tutti i soggetti partecipi>> (Cass. Civ., Sez. I, 17/5/ 2022, n. 20552, parte motiva).
Pure valutando il tenore dei documenti di cui si dispone, nella prospettiva di comprendere come le vicende societarie si siano potute intersecare con il rapporto di lavoro del ricorrente, sia sotto il profilo sostanzialistico che temporale, deve in primo luogo affermarsi che non risulta comprovata la continuità temporale tra i vari rapporti, dato che:
➢ il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società cooperativa “ CP_4
” è successivo (25.01.2013) alla scadenza del contratto di lavoro a tempo
[...]
determinato intercorso tra il ricorrente ed il (31.12.2012); CP_1
➢ l'affitto indicato nelle visure in atti tra e la “ ” risalirebbe CP_1 Controparte_4
al 17.01.2014;
➢ Il subaffitto di ramo di azienda intervenuto tra la società cooperativa “ CP_4
” e la società “ sarebbe intervenuto in data 8/9/2016,
[...] Controparte_5
mentre il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della cedente CP_4 si conclude in data 30/9/2016, con successiva assunzione presso la società “ CP_5
pagina 13 di 15 in data 6/10/2016, con interruzione del rapporto di lavoro (dal 30/9/2016 CP_5
al 6/10/2016).
A questo proposito, nulla il ricorrente deduce o allega rispetto alle motivazioni sottese alla conclusione del rapporto di lavoro con la , né relativamente alla propria Controparte_4 assunzione alle dipendenze della società “ , né relativamente alla Controparte_5
continuità lavorativa nel periodo di vacanza contrattuale, sicché, neppure in questo caso, può dirsi dimostrato un passaggio diretto del ricorrente tra le due Società.
Peraltro, posto che il rapporto con la risulta cessato il 30.09.2016, anche in CP_4 tale ipotesi (ossia per il “secondo” rapporto lavorativo), non essendo emersa alcuna continuità, le pretese economiche sarebbero prescritte, dato che l'atto interruttivo nei confronti degli odierni resistenti è del 9.05.2023.
In relazione, poi, all'ipotesi di realizzazione di un trasferimento di fatto d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., che avrebbe visto coinvolta in qualità di cessionaria la società “
[...]
deve evidenziarsi come la ricostruzione del ricorrente si palesi deficitaria CP_2 rispetto all'individuazione dal periodo temporale in cui sarebbe avvenuto tale “subentro” e rispetto a chi sarebbe stato il “cedente”, che non si comprende se sia identificabile nella ditta individuale del o nella società “ , posto che il Controparte_1 Controparte_5
ricorrente si limita sul punto ad affermare che <
fatto ex art. 2112 c.c. nel complesso aziendale preesistente nel quale era addetto il ricorrente deve ritenersi responsabile dei crediti che discendono dal rapporto di lavoro sia che sia riconducibile al Sig. sia che comunque derivi da una retrocessione di ramo di CP_1
azienda>> (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo).
Peraltro, l'ipotesi del trasferimento di azienda è smentita, in base ai dati documentali di cui si dispone, dal fatto che il risulta aver avviato la propria attività di Controparte_2
commercio al dettaglio a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività in data 1/06/2019 (doc. 1 fascicolo di parte resistente – ), allorché il CP_2
rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della società era già Controparte_5
concluso (31/1/2019).
Anche il contratto di locazione commerciale, relativo ai locali in Sepino, in atti, risulta formalmente stipulato dal n data 2.05.2019, registrato il 12.05.2019, Controparte_2
in un periodo, quindi, in cui il ricorrente aveva già cessato di lavorare (per la CP_5
[...
.
pagina 14 di 15 Infine, posto che i testi hanno fatto riferimento a quale soggetto che Parte_2
“impartiva le direttive” ai lavoratori, si osserva che costui (comunque, non evocato in giudizio) non risulta né amministratore né socio del (ma “solo” proprietario dei CP_2
locali, in base al contratto di locazione in atti).
Non vi sono quindi evidenze documentali o istruttorie significative circa il fatto che il ricorrente, per il periodo dal 25.01.2013 al 31.01.2019, o in parte di tale lasso temporale, non meglio specificato, avrebbe lavorato, di fatto, alle dipendenze del Controparte_2
8. La domanda non può, quindi, trovare accoglimento.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza del ricorrente, anche nel rapporto con
CP_ l , e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della diversa misura delle attività difensive svolte dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e del spese che liquida, per ciascuna Controparte_1 Controparte_2
delle indicate parti resistenti, in euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell' , spese che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e CP_3
rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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