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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4117 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4117 /2024, promossa con ricorso depositato in data 14/06/2024
Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. TOFFOLO MARTA, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: figli nati fuori dal matrimonio – estinzione per mancata comparizione delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 ha adito l'intestata l fine di ottenere la Parte_1 CP_2 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore (20.10.2023), nato dalla convivenza more uxorio con Per_1 CP_1 Con decreto del 21.06.2024 il Giudice designato fissava la prima udienza di comparizione delle parti e tale provvedimento veniva ritualmente notificato al resistente.
All'udienza del 07.01.2025 nessuno compariva in udienza e parte resistente non risultava neppure costituita.
Il Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava, per i medesimi incombenti di prima udienza, al giorno 11.02.2025; neppure in tale data nessuno compariva nonostante la regolarità della comunicazione da parte della cancelleria.
Deve a questo punto essere dichiarata l'estinzione della causa con consequenziale cancellazione della stessa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 4117/24, così provvede:
I. Dichiara l'estinzione del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 13 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4117 /2024, promossa con ricorso depositato in data 14/06/2024
Da
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. TOFFOLO MARTA, ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), non CP_1 C.F._2 costituito;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: figli nati fuori dal matrimonio – estinzione per mancata comparizione delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2024 ha adito l'intestata l fine di ottenere la Parte_1 CP_2 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore (20.10.2023), nato dalla convivenza more uxorio con Per_1 CP_1 Con decreto del 21.06.2024 il Giudice designato fissava la prima udienza di comparizione delle parti e tale provvedimento veniva ritualmente notificato al resistente.
All'udienza del 07.01.2025 nessuno compariva in udienza e parte resistente non risultava neppure costituita.
Il Giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. rinviava, per i medesimi incombenti di prima udienza, al giorno 11.02.2025; neppure in tale data nessuno compariva nonostante la regolarità della comunicazione da parte della cancelleria.
Deve a questo punto essere dichiarata l'estinzione della causa con consequenziale cancellazione della stessa dal ruolo per la mancata comparizione delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 4117/24, così provvede:
I. Dichiara l'estinzione del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 13 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona