Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Ordinanza collegiale 14 agosto 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Decreto collegiale 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02699/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00769/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 769 del 2025, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Sanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del ministro pro tempore ,
l’Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti - Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Palermo, in persona dell’Assessore pro tempore ,
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Ministero dell’interno e dall’Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti – Servizio Provinciale Motorizzazione civile di Palermo, sulla diffida alla restituzione della patente avanzata dal ricorrente in data 3.07.24, reiterata il 21.09.24 ed il 20.02.2025;
per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle diffide,
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze,
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Palermo e dell’Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. CO UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14.04.2025 e depositato il 13.05.2025, il sig. -OMISSIS-ha proposto azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio asseritamente mantenuto dal Ministero dell’interno-U.T.G. di Palermo e dall’Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti sulla propria istanza avanzata in data 3.07.24 alla Prefettura di Palermo – e poi reiterata il 20.02.2025 nei confronti della stessa Prefettura e del Servizio Motorizzazione Civile di Palermo – tesa ad ottenere la restituzione della propria patente di guida, che era stata assoggettata a revisione ai sensi dell’art. 119 C.d.S. ai fini dell’accertamento della sussistenza in capo al titolare dei requisiti psico/fisici necessari.
Assumendo prioritariamente (motivi nn. 1 e 2) che non sussistessero ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la disposta revisione della patente, il ricorrente denuncia anche (motivo n. 3) la violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/90 in quanto le amministrazioni interpellate, in violazione del canone della buona fede, avrebbero omesso di pronunciarsi espressamente sull’istanza di restituzione della patente entro il temine assegnato loro dalla legge.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto che sia accertata in sede giurisdizionale l’illegittimità del silenzio serbato dalle PP.AA. intimate; che sia ordinato alle stesse di provvedere entro un termine determinato, con la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di protratto inadempimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno – U.T.G. di Palermo che ha preliminarmente rilevato di aver già comunicato al ricorrente – con nota del 22.11.2024, emessa in riscontro all’istanza del ricorrente presentata il 3.07.2024 – di non aver adottato alcun provvedimento di sospensione o revoca della patente, essendo tali misure di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 119 C.d.S. Pertanto, la resistente amministrazione statale ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Si è anche costituito l’Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti chiedendo il rigetto del ricorso per palese infondatezza. Nel merito, infatti, l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato e dimostrato con documentazione versata in atti che:
(i) in data 6.08.2016 la Compagnia carabinieri di RA ID aveva avanzato proposta di revisione della patente di guida del ricorrente, al fine di verificare la sussistenza dei suoi requisiti psico-fisici; (ii) tale proposta aveva dato luogo ad un provvedimento dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Palermo dell’11.01.2017, con il quale il ricorrente era stato invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale ai fini del riscontro circa la permanenza dei requisiti necessari al possesso del titolo di guida; (iii) tale provvedimento della Motorizzazione era stato conosciuto dal ricorrente – tanto da essere stato allegato ad una istanza di accesso agli atti formulata col patrocinio di un precedente difensore in data 8-10.04.2019 – ma non era stato mai impugnato; (iv) l’omessa richiesta e presentazione alla visita presso la Commissione Medica Locale ha determinato ex lege (artt. 128 e 129 C.d.S.) la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, senza necessità di adozione di apposito provvedimento; (v) non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione regionale di riscontrare la domanda di “restituzione” della patente formulata dal ricorrente.
Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha dichiarato di non dover provvedere sulla domanda cautelare, atteso che questa non risultava articolata in ricorso. In particolare, è stato osservato in quella sede quanto segue:
“ Considerato che il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – contrariamente a quanto sostenuto all’odierna udienza camerale dal difensore del ricorrente – non risulta munito di alcuna domanda cautelare, non potendo ritenersi che questa si estrinsechi e si esaurisca nella generica indicazione “con istanza cautelare” inserita nell’intestazione del ricorso stesso;
Ritenuto, in particolare, che il ricorrente ha del tutto omesso di formulare istanza cautelare; di indicare il presupposto del periculum in mora che potrebbe in astratto giustificarla; di specificare in cosa possa concretamente consistere la misura genericamente richiesta (nella sola intestazione), specie in considerazione del fatto che questa si innesterebbe su una azione – quella contra silentium di cui all’art. 31 c.p.a. – che mal si concilia con il rimedio cautelare;
Ritenuto infatti che – secondo la prevalente giurisprudenza (ex multiis, Tar Catania 593/2021, 518/2021, 2184/2020) – il rimedio cautelare è ontologicamente incompatibile con il rito del silenzio, sia per il carattere accelerato del rito (che assicura in breve tempo la celebrazione dell’apposita udienza), sia perché l’eventuale accoglimento della domanda cautelare, cui conseguirebbe l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi in modo espresso, finirebbe con l’esaurire già nella fase interinale, in modo irreversibile, lo scopo dell’azione contra silentium;
Ribadito che, comunque, nel caso in esame nessuna istanza cautelare risulta essere stata in concreto formulata, e che la stessa non può nemmeno identificarsi con la mera richiesta di nomina del Commissario ad acta formulata in seno al ricorso (circostanza, quest’ultima, sulla quale parte ricorrente ha molto insistito all’odierna udienza per suffragare la tesi dell’avvenuta presentazione della domanda cautelare);
Ritenuto, in conclusione, di non dover adottare alcuna statuizione cautelare;
Considerato che il merito del ricorso verrà vagliato successivamente, nell’apposita udienza camerale che sarà fissata secondo l’ordine cronologico di trattazione dei cd. “riti speciali” incardinati presso la Sezione; ”.
Dopo la celebrazione dell’udienza camerale il difensore del ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al mandato, unitamente ad una istanza di liquidazione del compenso per l’attività defensionale svolta fino a quel momento in regime di patrocinio a spese dello Stato, giusto provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria emesso dalla apposita Commissione istituita presso questo Tar.
All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione, previo avviso dato a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., circa la sussistenza di cause di inammissibilità/irricevibilità del ricorso rilevate ex officio .
In primo luogo, deve precisarsi che la dismissione del ruolo difensivo comunicata dal patrocinatore del ricorrente non impedisce affatto la trattazione e la decisione della causa. Infatti, per pacifico approdo giurisprudenziale: “ La rinuncia al mandato da parte del difensore di una parte non spiega alcuna influenza sulla prosecuzione del giudizio, atteso che, in assenza della costituzione di un nuovo difensore, non vengono meno gli effetti connessi al mandato difensivo rinunciato ” (Cons. Stato, VII, 4583/2023); “ La rinuncia al mandato da parte del difensore di una parte non spiega alcuna influenza sulla prosecuzione del giudizio, atteso che, in assenza della costituzione di un nuovo difensore, non vengono meno gli effetti connessi al mandato difensivo rinunciato ” (Cons. Stato, III, 9827/24 e 2275/2022).
Sempre in via preliminare, come correttamente eccepito dall’Avvocatura erariale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’intimato Ministero dell’interno. Invero, la predetta amministrazione aveva già comunicato all’odierno ricorrente – con nota del 22.11.2024, emessa in riscontro all’istanza presentata dal ricorrente il 3.07.2024, e dunque già prima dell’incardinazione del presente giudizio – di non aver adottato alcun provvedimento di sospensione o revoca della patente, specificando che tali misure sono di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile.
Pertanto, deve concludersi che l’amministrazione statale deve essere ritenuta priva di legittimazione passiva rispetto a tutte le domande (di annullamento e di condanna all’adozione di provvedimento) contenute nel ricorso, non avendo avuto – né potendo avere – alcun ruolo nella vicenda.
Sempre sul piano del rito, va detto che il ricorso presenta profili di inammissibilità ed irricevibilità.
Per un verso, le censure articolate nei primi due motivi di ricorso contestano nel merito la decisione dell’amministrazione regionale di disporre la revisione della patente di guida del ricorrente al fine di valutare la sussistenza dei suoi requisiti di idoneità fisica e psichica. Ebbene, tale invito alla sottoposizione ad accertamenti sanitari (la cui inottemperanza ha dato luogo all’automatica sospensione del titolo di guida) è contenuto nella nota della Motorizzazione Civile datata 11.01.2017, certamente conosciuta dal ricorrente almeno dalla data dell’8.04.2019 (come dimostrato dalla difesa erariale) e mai impugnata. Ne consegue che risulta inammissibile e tardiva la contestazione di tale atto formulata nel merito oggi – nell’anno 2025 – attraverso il ricorso in esame, in quanto parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare il provvedimento regionale del 2017 entro sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza.
Per altro verso, concentrando l’analisi sull’azione contra silentium avviata col ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non può non rilevarsene l’irricevibilità per tardivo deposito del ricorso.
Invero, il ricorso è stato notificato in data 14 aprile 2025 ed è stato depositato (al 29° giorno) il 13 maggio 2025. Ne consegue l’irricevibilità per mancato rispetto del termine dimezzato (15 giorni dalla notifica) vigente in tema di “riti speciali” come prescritto dal combinato disposto degli artt. 87, co. 3 e 45 c.p.a.
In aggiunta, deve anche rilevarsi la palese infondatezza nel merito dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. Infatti, in presenza di un non contestato provvedimento di sospensione della patente avente effetti tendenzialmente permanenti, non può sorgere in capo alla Motorizzazione Civile alcun obbligo di pronuncia espressa su una domanda di restituzione del titolo di guida sospeso per fatto (l’omessa sottoposizione alla visita medica) imputabile allo stesso ricorrente. Infatti, in base all’art. 128, co. 2, del C.d.S. “ Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto ”.
In altre parole, a fronte della mancata presentazione alla visita medica e della conseguente sospensione ex lege della patente, l’ordinamento non prevede né disciplina alcun procedimento amministrativo, attivabile ad istanza di parte, che possa avere ad oggetto una generica “istanza di restituzione” del titolo di guida. Si tratta, al contrario, di una richiesta del tutto extra ordinem che – ove formulata – non determina in capo all’amministrazione l’insorgere di alcun obbligo di pronuncia espressa.
La statuizione di inammissibilità/irricevibilità e palese infondatezza del ricorso appena pronunciata consente di revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente attribuito al ricorrente dalla Commissione, in applicazione dell’art. 136, co. 2, del D.P.R. 115/2002; essa, inoltre, impedisce di prendere in considerazione l’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore pro tempore del ricorrente, e ciò in applicazione dell’art. 130 bis del D.P.R. 115/2002 a tenore del quale “ Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio .”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’interno; dichiara inammissibile, irricevibile ed infondato il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due amministrazioni (statale e regionale) intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
AL NE, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.