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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 334/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 334/2022 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti, dall'Avv. Melangela Scolaro (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G. (Me), è elettivamente domiciliato;
Appellante contro (già ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentata e difesa, per procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Matteo Cicero (con pec indicata);
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_3
, P. IVA ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Stefano P.IVA_2 P.IVA_3
TO e MA DA, presso il cui studio, in Messina, via Ugo Bassi is. 81 n. 159, è elettivamente domiciliata, Appellate OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2022 emessa, in data 10 marzo 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 14 maggio 2010, conveniva davanti al Tribunale Parte_1 di Barcellona P.G. la (già Controparte_4 [...]
), esponendo: che, in data 18 gennaio 2009, si era svolto, presso Controparte_5
l'impianto sportivo “Palalberti” di Barcellona Pozzo di Gotto, l'incontro di pallacanestro
[...]
vs Centro Auto Molfetta;
che, in qualità di giornalista accreditato, Direttore responsabile P_2 del “Notiziario del Tirreno”, aveva assistito al match, sedendosi nella postazione assegnata alla stampa, costituita da una fila di sedie di plastica e tavolini, peraltro non ancorati al suolo, collocata in posizione non sopraelevata, a brevissima distanza dalla linea perimetrale delimitante il lato corto del campo di gioco, dietro il canestro;
che tra la posizione dei giornalisti e il campo non esisteva alcuna struttura protettiva, bensì unicamente un trapezio pubblicitario di gomma piuma, alto un metro e
1 lungo quattro metri;
che, alle ore 18.06 circa, un atleta della squadra ospite, in P_6 seguito ad un'azione di gioco, gli era rovinato violentemente addosso;
che, prontamente soccorso, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barcellona P.G., ove era stato riscontrato
“trauma contusivo regione sacrococcigea”, con prognosi di 5 giorni, e, il giorno successivo, in data 19 gennaio 2009, gli era stata diagnosticata “valida contusione emitorace sinistro e colonna lombo- sacro-coccigea”, con prognosi di 15 giorni;
che, dopo essersi sottoposto a cure, in data 23 giugno 2009, era stato riconosciuto guarito, con postumi invalidanti in misura pari al 6/7 %. Ciò premesso, deduceva che la responsabilità dell'incidente fosse ascrivibile alla convenuta, P_2 quale ente gestore della struttura sportiva “Palalberti”, e dunque responsabile della sicurezza ed incolumità di chiunque vi accedesse, nonché quale ente organizzatore dell'incontro sportivo, per non avere mantenuto ad adeguata distanza e/o mantenuto adeguatamente protetta la postazione giornalisti dal perimetro di gioco e, dunque, per avere omesso le normali cautele per far sì che l'attività sportiva si svolgesse senza rischi, o nei limiti di rischio confacenti alla stessa attività per i giornalisti accreditati, violando specifiche norme di legge e regolamentari. Precisava che la responsabilità della Società era sia extracontrattuale, ex artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., sia contrattuale, in quanto, accreditando i giornalisti, aveva assunto nei loro confronti l'obbligo di garantire loro la fruizione sicura dell'impianto e la visione dell'incontro senza pericoli, fornendo attrezzature e postazioni dotati dei requisiti di sicurezza. Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che l'incidente, per cui è causa e di cui in narrativa, si è verificato per fatto e colpa esclusivi della convenuta Controparte_2
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare che la convenuta
[...]
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quale ente gestore e custode della struttura sportiva ove si è verificato l'incidente e/o organizzatore della gara sportiva in questione, è incorsa in responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., nonché, quale ente gestore della struttura sportiva ove si è verificato l'incidente ed organizzatore della gara sportiva, connotata da un'elevata possibilità di incidenti dannosi, in responsabilità presuntiva, ex art. 2050 c.c.; 3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere sussistente la fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c., ritenere e dichiarare che la convenuta Controparte_2
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ente gestore della struttura ove si è verificato l'incidente e/o organizzatore della gara sportiva in questione, è comunque incorsa in responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.; 4) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere sussistente la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ritenere e dichiarare che la convenuta
[...] P_ (all'epoca del sinistro A.D.S. ), in persona del legale Controparte_2 P_2 rappresentante pro tempore, quale ente gestore della struttura ove si è verificato l'incidente e/o organizzatore della gara sportiva in questione, connotata da un'elevata possibilità di incidenti dannosi, è, comunque, incorsa in responsabilità presuntiva, ex art. 2050 c.c.; 5) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere sussistenti le ipotesi speciali di responsabilità da cose in custodia e/o di responsabilità per attività pericolosa ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della P_ convenuta (all'epoca del sinistro A.D.S. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c.; 6) Voglia, altresì, P_2
2 l'Ill.mo Giudice adito, accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, anche a titolo contrattuale;
7) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere le richieste di declaratoria di responsabilità cumulativa extracontrattuale e contrattuale, accertare ritenere e dichiarare che la convenuta (all'epoca del Controparte_2 sinistro A.D.S. ), in persona del legale rappresentante pro tempore è comunque Controparte_2 responsabile, alternativamente, a titolo extracontrattuale o contrattuale;
8) Condannare, pertanto, la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, Sig. , a titolo di risarcimento per tutti Parte_1
i danni subiti e subendi dallo stesso (materiali, biologico, invalidità temporanea assoluta e parziale, morale, esistenziale) della somma, “personalizzata”, in conseguenza della peculiarità del danno nel caso de quo, complessiva di Euro 21.159,6, o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi di legge dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. 9) Condannare la società convenuta alle spese, competenze ed onorario del presente giudizio, oltre Iva e Cpa”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_2 nel merito la domanda attorea. Deduceva, in particolare, che nessuna responsabilità per i pretesi danni poteva essere ascritta alla convenuta, avendo la Società adottato, in occasione delle gare disputate nel Palazzo dello Sport di Barcellona P.G., tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ed attesa l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento dannoso, di cui doveva ritenersi responsabile esclusivo l'atleta il quale, dopo avere perso il controllo della P_6 palla, piuttosto che arrestare la propria corsa, colposamente si era tuffato sopra le protezioni poste a delimitazione della postazione dei giornalisti, provocando la caduta del . Aggiungeva che, in Pt_1 ogni caso, la caduta non aveva impedito all'attore di presenziare (sempre seduto nella postazione riservata ai giornalisti) alle successive gare disputate al “Palalberti”, segnatamente a quelle disputate in data 1° febbraio 2009 e 8 febbraio 2009. Chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la e, nel merito, il rigetto delle domande dell'attore o, Controparte_7 in ipotesi di accoglimento delle domande, la condanna della terza chiamata al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata, in caso di condanna nei confronti dell'attore, che fosse dichiarata la sussistenza del diritto di rivalersi sulla terza chiamata. Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la contestando nel merito Controparte_7 la fondatezza delle domande dell'attore, aderendo alle argomentazioni della convenuta e contestando la sussistenza e l'ammontare dei danni lamentati. Concludeva, pertanto, dichiarando di garantire e manlevare la convenuta, in forza della polizza stipulata, nei limiti della franchigia di € 1.500,00 per ciascun sinistro, e chiedendo il rigetto delle domande dell'attore, con vittoria di spese e compensi di giudizio nei confronti di chi di ragione. Istruita la causa, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 293/2022 emessa, in data 10 marzo 2022, rigettava le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese processuali e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado del giudizio, segnatamente la condanna della (già , in Controparte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t, al pagamento a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti e
3 subendi (materiali, biologico, invalidità temporanea assoluta e parziale, morale, esistenziale), della somma risultata di giustizia a seguito della espletata CTU, oltre interessi di legge dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari in relazione a entrambi i gradi del giudizio. Si è costituita in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi
[...] di appello, di cui ha chiesto il rigetto, e ribadendo la domanda di garanzia, con vittoria di spese anche del presente grado del giudizio. Si è costituita, altresì, in giudizio la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 13 maggio 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto “Omessa pronuncia. Violazione art. 112 c.p.c. nullità della sentenza”. Ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto nulla era stato statuito circa la qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa, determinante al fine del regime dell'onere probatorio. La censura è infondata. Occorre premettere, in diritto, che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti” (Cass. civ., sez. II, 30/06/2023, n. 18583). Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese, o delle eccezioni, fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 12/12/2023, n. 34661). Nella specie, non ricorre alcuna violazione dei principi di cui all'art.112 c.p.c. posto che il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda proposta dall'attore (in termini di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.), l'ha integralmente rigettata. In ogni caso, anche ove si ritenesse fondata la prospettata violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c., la conseguente pronuncia di nullità della sentenza non escluderebbe il dovere della Corte di decidere la causa nel merito. Sul punto, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di
4 legittimità quello secondo il quale “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (articoli 161, comma 1, del c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'articolo 112 del c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. Civ., sez. III, 12/12/2023, n. 34777).
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Motivazione apparente. Violazione art. 111 cost. violazione art. 132, II comma, c.p.c.. Ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 156, II comma, c.p.c.. Nullità della sentenza”. Ha lamentato che il primo giudice non aveva esposto i motivi che lo avevano indotto a ritenere inquadrabile la fattispecie oggetto del giudizio nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., con esclusione delle ulteriori ipotesi prospettate, ex artt. 2050 e 2051 c.c.. Anche tale censura è infondata, atteso che il primo giudice, tra le diverse ipotesi prospettate dal difensore, ha ritenuto di qualificare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., osservando, a sostegno della propria decisione, come l'attore avesse lamentato il comportamento illecito della società convenuta consistito nella inosservanza delle regole FIP vigente nell'anno 2009 circa l'organizzazione del campo ove si svolgeva l'incontro di pallacanestro, e in particolare l'inosservanza della norma del regolamento FIP che stabiliva la distanza fra il campo di gioco e la postazione riservata ai giornalisti accreditati, ove si trovava seduto il . Pt_1
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto “Errata qualificazione giuridica. Violazione di legge. Applicabilità al caso di specie degli artt. 2050 e 2051 c.c.. Sussistenza di ipotesi di responsabilità contrattuale. Errata ripartizione dell'onere probatorio difesa ribadire che il caso di specie concretizza un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051, nonché di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.”. Ha evidenziato come la Società convenuta fosse il gestore del palazzetto, nonché l'organizzatore della gara, per cui era custode della cosa su cui incombeva il potere-dovere di intervenire per evitare danni a terzi. Ha aggiunto che, in qualità di gestore dell'impianto sportivo, doveva tutelare l'incolumità degli utenti, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem ledere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature. Ciò a maggior ragione trattandosi di attività sportiva agonistica. La censura è fondata nei termini che seguono. Come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il responsabile di una società sportiva che abbia la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del c.p., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'articolo 2051 del c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6877). Ciò chiarito, occorre osservare che la Corte Suprema di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cosa in custodia, con le ordinanze da nn. da 2477 a 2483 del 1° febbraio 2018, ha stabilito che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
5 allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità, o meno, o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che detta deduzione non sia diretta, come nella specie, soltanto a dimostrare lo stato della cosa per sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, dunque, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del rapporto di custodia e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, rappresentato o da un fatto naturale, o di un terzo, o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; ex multis, Cass. n. 11152/23). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 08/08/2025, n. 22864). Ciò premesso, il primo giudice ha erroneamente ricondotto la fattispecie nell'ambito del disposto di cui all'art. 2043 c.c., che, com'è noto, pone a carico del danneggiato l'onere di provare una condotta colposa del responsabile ed il nesso causale tra quest'ultima ed il danno, mentre ritenendo correttamente applicabile l'art. 2051 c.c. avrebbe dovuto ritenere sufficiente che il danneggiato dimostrasse la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno, spettando al custode dimostrare il caso fortuito. Nel caso in esame, l'attore ha assolto all'onere probatorio, sullo stesso gravante, concernente il rapporto di custodia e il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'uso della cosa (impianto sportivo) da parte dell'organizzatore della partita, che - come emerso chiaramente dal compendio probatorio, e segnatamente dalla documentazione fotografica in atti (mostrata ai testi) e dalla visone del video della partita prodotto dalla stessa convenuta - ha posizionato il tavolo riservato ai giornalisti in prossimità dell'area del canestro, senza frapporre alcuna idonea barriera. Di contro la Società sportiva convenuta, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, non solo non ha provato di avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio, nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva e nel rispetto dei regolamenti sportivi, ma non ha neanche dimostrato il caso fortuito consistito, a suo dire, nel fatto illecito dell'atleta il quale, dopo avere perso P_6 il controllo della palla, piuttosto che arrestare la propria corsa, colposamente si sarebbe tuffato sopra le protezioni poste a delimitazione della postazione dei giornalisti, provocando la caduta del . Pt_1
Tale tesi difensiva, invero, non solo non ha trovato riscontro nella prova testimoniale, ma appare smentita in esito alla visione del video della partita, ritualmente acquisito in atti, in cui è visibile (al minuto 20) il giocatore che, giunto a velocità sostenuta nell'area del canestro, non riuscendo ad
6 arrestare la propria corsa, cadeva sul triangolo di gommapiuma sito sul bordo del campo davanti al tavolo dei giornalisti, scivolandovi sopra e oltrepassandolo. Si tratta, invero, di una condotta tutt'altro che anomala, rientrando la difficoltà di controllare le proprie azioni di gioco nell'area del canestro nel rischio tipico ed ordinario di una partita di pallacanestro, per cui il rischio che un giocatore potesse superare la inidonea barriera posta davanti al tavolo dei giornalisti era facilmente prevedibile ed evitabile dal gestore della struttura, usando l'ordinaria diligenza. L'evento lesivo, dunque, non è attribuibile al fatto illecito del terzo, bensì alle modalità di gestione della struttura da parte della società organizzatrice della partita. Ne segue che, in riforma della sentenza appellata, la domanda risarcitoria proposta dall'attore deve essere accolta, potendosi ritenere assorbite le ulteriori doglianze, riguardanti la sussistenza di una concorrente responsabilità contrattuale, il travisamento dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda attorea, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la illogicità della sentenza. In ordine ai danni subiti per effetto del sinistro, il c.t.u. nominato nel corso del primo grado del giudizio ha accertato che , a causa dell'incidente occorsogli in data 18 gennaio 2009, ha Parte_1 riportato “Trauma contusivo dell'emitorace di sinistra e della regione lombo-sacro-coccigea”, precisando che tali lesioni hanno determinato l'incapacità temporanea parziale al 50% per 20 giorni, al 25% per 10 giorni e al 10% per ulteriori 10 giorni. Ha escluso, invece, il consulente postumi di carattere permanente. Tali conclusioni, che non sono state contestate dalle parti, appaiono condivisibili in quanto espresse, in base a criteri scientifici corretti, in esito ad un completo esame obiettivo ed anamnestico, nonché ad una approfondita valutazione della documentazione medica in atti. Il danno non patrimoniale può essere equitativamente liquidato, in base ai parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in complessivi € 1.134,00 (di cui € 840,00 per ITP al 50%, € 210,00 per ITP al 25% ed € 84,00 per ITP al 10%), somma già calcolata in termini attuali, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo. Non possono essere accolte le ulteriori domande risarcitorie - concernenti il danno materiale, il danno morale ed esistenziale - formulate in modo generico, senza alcuna specifica allegazione e prova, o richiesta di prova. Con particolare riferimento al danno morale, occorre osservare che, sebbene astrattamente liquidabile anche in relazione a lesioni minori (cc.dd. micropermanenti), l'attore non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante, di allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, anche mediante lo strumento delle presunzioni. Non può, inoltre, essere accolta la domanda di manleva formulata nei confronti della
[...]
essendo l'importo liquidato a titolo di danni inferiore alla prevista franchigia Controparte_3
(pari a € 1.500,00).
****** L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che, in ossequio alla regola della soccombenza, devono essere poste a carico della
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, e liquidate, in favore dell'attore - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (decisum) e applicando i valori tariffari
7 minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.378,00 (di cui € 203,00, per la fase di studio, € 203,00, per la fase introduttiva, € 567,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 405,00 per la fase decisionale) per compensi, ed € 170,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Possono essere, invece, compensate le spese processuali tra la convenuta e la terza chiamata, tenuto conto del motivo di rigetto della domanda di manleva. Le spese di c.t.u. sono poste a carico della stessa convenuta. Anche le spese del presente grado di giudizio, in ossequio alla regola della soccombenza, devono essere poste a carico della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e liquidate, in favore dell'appellante - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (decisum) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.458,00 (di cui € 268,00, per la fase di studio, € 268,00, per la fase introduttiva, € 496,00, per la fase di trattazione, ed € 426,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Possono essere compensate le spese di lite tra le due parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 293/2022 emessa, in data 10 marzo 2022, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., così provvede:
- In riforma della sentenza appellata: condanna la (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a Parte_1 causa del sinistro oggetto di causa, della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo;
condanna la stessa convenuta alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese processuali del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.378,00 per compensi ed € 170,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata;
pone le spese di c.t.u. a carico della Società convenuta.
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00 per compensi ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la stessa Società e la Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
8
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 334/2022 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti, dall'Avv. Melangela Scolaro (con pec indicata), presso il cui studio, in Barcellona P.G. (Me), è elettivamente domiciliato;
Appellante contro (già ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentata e difesa, per procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Matteo Cicero (con pec indicata);
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_3
, P. IVA ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Stefano P.IVA_2 P.IVA_3
TO e MA DA, presso il cui studio, in Messina, via Ugo Bassi is. 81 n. 159, è elettivamente domiciliata, Appellate OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 293/2022 emessa, in data 10 marzo 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G.. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 14 maggio 2010, conveniva davanti al Tribunale Parte_1 di Barcellona P.G. la (già Controparte_4 [...]
), esponendo: che, in data 18 gennaio 2009, si era svolto, presso Controparte_5
l'impianto sportivo “Palalberti” di Barcellona Pozzo di Gotto, l'incontro di pallacanestro
[...]
vs Centro Auto Molfetta;
che, in qualità di giornalista accreditato, Direttore responsabile P_2 del “Notiziario del Tirreno”, aveva assistito al match, sedendosi nella postazione assegnata alla stampa, costituita da una fila di sedie di plastica e tavolini, peraltro non ancorati al suolo, collocata in posizione non sopraelevata, a brevissima distanza dalla linea perimetrale delimitante il lato corto del campo di gioco, dietro il canestro;
che tra la posizione dei giornalisti e il campo non esisteva alcuna struttura protettiva, bensì unicamente un trapezio pubblicitario di gomma piuma, alto un metro e
1 lungo quattro metri;
che, alle ore 18.06 circa, un atleta della squadra ospite, in P_6 seguito ad un'azione di gioco, gli era rovinato violentemente addosso;
che, prontamente soccorso, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barcellona P.G., ove era stato riscontrato
“trauma contusivo regione sacrococcigea”, con prognosi di 5 giorni, e, il giorno successivo, in data 19 gennaio 2009, gli era stata diagnosticata “valida contusione emitorace sinistro e colonna lombo- sacro-coccigea”, con prognosi di 15 giorni;
che, dopo essersi sottoposto a cure, in data 23 giugno 2009, era stato riconosciuto guarito, con postumi invalidanti in misura pari al 6/7 %. Ciò premesso, deduceva che la responsabilità dell'incidente fosse ascrivibile alla convenuta, P_2 quale ente gestore della struttura sportiva “Palalberti”, e dunque responsabile della sicurezza ed incolumità di chiunque vi accedesse, nonché quale ente organizzatore dell'incontro sportivo, per non avere mantenuto ad adeguata distanza e/o mantenuto adeguatamente protetta la postazione giornalisti dal perimetro di gioco e, dunque, per avere omesso le normali cautele per far sì che l'attività sportiva si svolgesse senza rischi, o nei limiti di rischio confacenti alla stessa attività per i giornalisti accreditati, violando specifiche norme di legge e regolamentari. Precisava che la responsabilità della Società era sia extracontrattuale, ex artt. 2050, 2051 e 2043 c.c., sia contrattuale, in quanto, accreditando i giornalisti, aveva assunto nei loro confronti l'obbligo di garantire loro la fruizione sicura dell'impianto e la visione dell'incontro senza pericoli, fornendo attrezzature e postazioni dotati dei requisiti di sicurezza. Chiedeva, pertanto: “1) Ritenere e dichiarare che l'incidente, per cui è causa e di cui in narrativa, si è verificato per fatto e colpa esclusivi della convenuta Controparte_2
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare che la convenuta
[...]
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, quale ente gestore e custode della struttura sportiva ove si è verificato l'incidente e/o organizzatore della gara sportiva in questione, è incorsa in responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., nonché, quale ente gestore della struttura sportiva ove si è verificato l'incidente ed organizzatore della gara sportiva, connotata da un'elevata possibilità di incidenti dannosi, in responsabilità presuntiva, ex art. 2050 c.c.; 3) In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere sussistente la fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c., ritenere e dichiarare che la convenuta Controparte_2
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ente gestore della struttura ove si è verificato l'incidente e/o organizzatore della gara sportiva in questione, è comunque incorsa in responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.; 4) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere sussistente la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., ritenere e dichiarare che la convenuta
[...] P_ (all'epoca del sinistro A.D.S. ), in persona del legale Controparte_2 P_2 rappresentante pro tempore, quale ente gestore della struttura ove si è verificato l'incidente e/o organizzatore della gara sportiva in questione, connotata da un'elevata possibilità di incidenti dannosi, è, comunque, incorsa in responsabilità presuntiva, ex art. 2050 c.c.; 5) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non dovesse ritenere sussistenti le ipotesi speciali di responsabilità da cose in custodia e/o di responsabilità per attività pericolosa ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi della P_ convenuta (all'epoca del sinistro A.D.S. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c.; 6) Voglia, altresì, P_2
2 l'Ill.mo Giudice adito, accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
(all'epoca del sinistro A.D.S. Igea Barcellona), in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, anche a titolo contrattuale;
7) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non dovesse accogliere le richieste di declaratoria di responsabilità cumulativa extracontrattuale e contrattuale, accertare ritenere e dichiarare che la convenuta (all'epoca del Controparte_2 sinistro A.D.S. ), in persona del legale rappresentante pro tempore è comunque Controparte_2 responsabile, alternativamente, a titolo extracontrattuale o contrattuale;
8) Condannare, pertanto, la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, Sig. , a titolo di risarcimento per tutti Parte_1
i danni subiti e subendi dallo stesso (materiali, biologico, invalidità temporanea assoluta e parziale, morale, esistenziale) della somma, “personalizzata”, in conseguenza della peculiarità del danno nel caso de quo, complessiva di Euro 21.159,6, o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi di legge dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. 9) Condannare la società convenuta alle spese, competenze ed onorario del presente giudizio, oltre Iva e Cpa”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando Controparte_2 nel merito la domanda attorea. Deduceva, in particolare, che nessuna responsabilità per i pretesi danni poteva essere ascritta alla convenuta, avendo la Società adottato, in occasione delle gare disputate nel Palazzo dello Sport di Barcellona P.G., tutte le misure di sicurezza stabilite dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), ed attesa l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento dannoso, di cui doveva ritenersi responsabile esclusivo l'atleta il quale, dopo avere perso il controllo della P_6 palla, piuttosto che arrestare la propria corsa, colposamente si era tuffato sopra le protezioni poste a delimitazione della postazione dei giornalisti, provocando la caduta del . Aggiungeva che, in Pt_1 ogni caso, la caduta non aveva impedito all'attore di presenziare (sempre seduto nella postazione riservata ai giornalisti) alle successive gare disputate al “Palalberti”, segnatamente a quelle disputate in data 1° febbraio 2009 e 8 febbraio 2009. Chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in garanzia la e, nel merito, il rigetto delle domande dell'attore o, Controparte_7 in ipotesi di accoglimento delle domande, la condanna della terza chiamata al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio, ovvero, in via subordinata, in caso di condanna nei confronti dell'attore, che fosse dichiarata la sussistenza del diritto di rivalersi sulla terza chiamata. Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la contestando nel merito Controparte_7 la fondatezza delle domande dell'attore, aderendo alle argomentazioni della convenuta e contestando la sussistenza e l'ammontare dei danni lamentati. Concludeva, pertanto, dichiarando di garantire e manlevare la convenuta, in forza della polizza stipulata, nei limiti della franchigia di € 1.500,00 per ciascun sinistro, e chiedendo il rigetto delle domande dell'attore, con vittoria di spese e compensi di giudizio nei confronti di chi di ragione. Istruita la causa, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 293/2022 emessa, in data 10 marzo 2022, rigettava le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione delle spese processuali e ponendo a suo carico le spese di c.t.u.. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado del giudizio, segnatamente la condanna della (già , in Controparte_1 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t, al pagamento a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti e
3 subendi (materiali, biologico, invalidità temporanea assoluta e parziale, morale, esistenziale), della somma risultata di giustizia a seguito della espletata CTU, oltre interessi di legge dall'evento sino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari in relazione a entrambi i gradi del giudizio. Si è costituita in giudizio la (già Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi
[...] di appello, di cui ha chiesto il rigetto, e ribadendo la domanda di garanzia, con vittoria di spese anche del presente grado del giudizio. Si è costituita, altresì, in giudizio la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 13 maggio 2025, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto “Omessa pronuncia. Violazione art. 112 c.p.c. nullità della sentenza”. Ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto nulla era stato statuito circa la qualificazione giuridica della fattispecie oggetto di causa, determinante al fine del regime dell'onere probatorio. La censura è infondata. Occorre premettere, in diritto, che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti” (Cass. civ., sez. II, 30/06/2023, n. 18583). Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese, o delle eccezioni, fatte valere dai contraddittori (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 12/12/2023, n. 34661). Nella specie, non ricorre alcuna violazione dei principi di cui all'art.112 c.p.c. posto che il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda proposta dall'attore (in termini di domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.), l'ha integralmente rigettata. In ogni caso, anche ove si ritenesse fondata la prospettata violazione dei principi di cui all'art. 112 c.p.c., la conseguente pronuncia di nullità della sentenza non escluderebbe il dovere della Corte di decidere la causa nel merito. Sul punto, costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di
4 legittimità quello secondo il quale “In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (articoli 161, comma 1, del c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'articolo 112 del c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito” (Cass. Civ., sez. III, 12/12/2023, n. 34777).
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Motivazione apparente. Violazione art. 111 cost. violazione art. 132, II comma, c.p.c.. Ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 156, II comma, c.p.c.. Nullità della sentenza”. Ha lamentato che il primo giudice non aveva esposto i motivi che lo avevano indotto a ritenere inquadrabile la fattispecie oggetto del giudizio nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., con esclusione delle ulteriori ipotesi prospettate, ex artt. 2050 e 2051 c.c.. Anche tale censura è infondata, atteso che il primo giudice, tra le diverse ipotesi prospettate dal difensore, ha ritenuto di qualificare la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c., osservando, a sostegno della propria decisione, come l'attore avesse lamentato il comportamento illecito della società convenuta consistito nella inosservanza delle regole FIP vigente nell'anno 2009 circa l'organizzazione del campo ove si svolgeva l'incontro di pallacanestro, e in particolare l'inosservanza della norma del regolamento FIP che stabiliva la distanza fra il campo di gioco e la postazione riservata ai giornalisti accreditati, ove si trovava seduto il . Pt_1
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha dedotto “Errata qualificazione giuridica. Violazione di legge. Applicabilità al caso di specie degli artt. 2050 e 2051 c.c.. Sussistenza di ipotesi di responsabilità contrattuale. Errata ripartizione dell'onere probatorio difesa ribadire che il caso di specie concretizza un'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051, nonché di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c.”. Ha evidenziato come la Società convenuta fosse il gestore del palazzetto, nonché l'organizzatore della gara, per cui era custode della cosa su cui incombeva il potere-dovere di intervenire per evitare danni a terzi. Ha aggiunto che, in qualità di gestore dell'impianto sportivo, doveva tutelare l'incolumità degli utenti, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem ledere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature. Ciò a maggior ragione trattandosi di attività sportiva agonistica. La censura è fondata nei termini che seguono. Come pure chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il responsabile di una società sportiva che abbia la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del c.p., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all'articolo 2051 del c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14/03/2024, n. 6877). Ciò chiarito, occorre osservare che la Corte Suprema di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cosa in custodia, con le ordinanze da nn. da 2477 a 2483 del 1° febbraio 2018, ha stabilito che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato
5 allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità, o meno, o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che detta deduzione non sia diretta, come nella specie, soltanto a dimostrare lo stato della cosa per sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula, dunque, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del rapporto di custodia e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, rappresentato o da un fatto naturale, o di un terzo, o dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; ex multis, Cass. n. 11152/23). Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex articolo 2051 del c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 08/08/2025, n. 22864). Ciò premesso, il primo giudice ha erroneamente ricondotto la fattispecie nell'ambito del disposto di cui all'art. 2043 c.c., che, com'è noto, pone a carico del danneggiato l'onere di provare una condotta colposa del responsabile ed il nesso causale tra quest'ultima ed il danno, mentre ritenendo correttamente applicabile l'art. 2051 c.c. avrebbe dovuto ritenere sufficiente che il danneggiato dimostrasse la sussistenza del nesso causale tra cosa in custodia e danno, spettando al custode dimostrare il caso fortuito. Nel caso in esame, l'attore ha assolto all'onere probatorio, sullo stesso gravante, concernente il rapporto di custodia e il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'uso della cosa (impianto sportivo) da parte dell'organizzatore della partita, che - come emerso chiaramente dal compendio probatorio, e segnatamente dalla documentazione fotografica in atti (mostrata ai testi) e dalla visone del video della partita prodotto dalla stessa convenuta - ha posizionato il tavolo riservato ai giornalisti in prossimità dell'area del canestro, senza frapporre alcuna idonea barriera. Di contro la Società sportiva convenuta, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, non solo non ha provato di avere predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio, nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva e nel rispetto dei regolamenti sportivi, ma non ha neanche dimostrato il caso fortuito consistito, a suo dire, nel fatto illecito dell'atleta il quale, dopo avere perso P_6 il controllo della palla, piuttosto che arrestare la propria corsa, colposamente si sarebbe tuffato sopra le protezioni poste a delimitazione della postazione dei giornalisti, provocando la caduta del . Pt_1
Tale tesi difensiva, invero, non solo non ha trovato riscontro nella prova testimoniale, ma appare smentita in esito alla visione del video della partita, ritualmente acquisito in atti, in cui è visibile (al minuto 20) il giocatore che, giunto a velocità sostenuta nell'area del canestro, non riuscendo ad
6 arrestare la propria corsa, cadeva sul triangolo di gommapiuma sito sul bordo del campo davanti al tavolo dei giornalisti, scivolandovi sopra e oltrepassandolo. Si tratta, invero, di una condotta tutt'altro che anomala, rientrando la difficoltà di controllare le proprie azioni di gioco nell'area del canestro nel rischio tipico ed ordinario di una partita di pallacanestro, per cui il rischio che un giocatore potesse superare la inidonea barriera posta davanti al tavolo dei giornalisti era facilmente prevedibile ed evitabile dal gestore della struttura, usando l'ordinaria diligenza. L'evento lesivo, dunque, non è attribuibile al fatto illecito del terzo, bensì alle modalità di gestione della struttura da parte della società organizzatrice della partita. Ne segue che, in riforma della sentenza appellata, la domanda risarcitoria proposta dall'attore deve essere accolta, potendosi ritenere assorbite le ulteriori doglianze, riguardanti la sussistenza di una concorrente responsabilità contrattuale, il travisamento dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda attorea, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e la illogicità della sentenza. In ordine ai danni subiti per effetto del sinistro, il c.t.u. nominato nel corso del primo grado del giudizio ha accertato che , a causa dell'incidente occorsogli in data 18 gennaio 2009, ha Parte_1 riportato “Trauma contusivo dell'emitorace di sinistra e della regione lombo-sacro-coccigea”, precisando che tali lesioni hanno determinato l'incapacità temporanea parziale al 50% per 20 giorni, al 25% per 10 giorni e al 10% per ulteriori 10 giorni. Ha escluso, invece, il consulente postumi di carattere permanente. Tali conclusioni, che non sono state contestate dalle parti, appaiono condivisibili in quanto espresse, in base a criteri scientifici corretti, in esito ad un completo esame obiettivo ed anamnestico, nonché ad una approfondita valutazione della documentazione medica in atti. Il danno non patrimoniale può essere equitativamente liquidato, in base ai parametri delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in complessivi € 1.134,00 (di cui € 840,00 per ITP al 50%, € 210,00 per ITP al 25% ed € 84,00 per ITP al 10%), somma già calcolata in termini attuali, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo. Non possono essere accolte le ulteriori domande risarcitorie - concernenti il danno materiale, il danno morale ed esistenziale - formulate in modo generico, senza alcuna specifica allegazione e prova, o richiesta di prova. Con particolare riferimento al danno morale, occorre osservare che, sebbene astrattamente liquidabile anche in relazione a lesioni minori (cc.dd. micropermanenti), l'attore non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante, di allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, anche mediante lo strumento delle presunzioni. Non può, inoltre, essere accolta la domanda di manleva formulata nei confronti della
[...]
essendo l'importo liquidato a titolo di danni inferiore alla prevista franchigia Controparte_3
(pari a € 1.500,00).
****** L'accoglimento dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che, in ossequio alla regola della soccombenza, devono essere poste a carico della
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, e liquidate, in favore dell'attore - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia (decisum) e applicando i valori tariffari
7 minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.378,00 (di cui € 203,00, per la fase di studio, € 203,00, per la fase introduttiva, € 567,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 405,00 per la fase decisionale) per compensi, ed € 170,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Possono essere, invece, compensate le spese processuali tra la convenuta e la terza chiamata, tenuto conto del motivo di rigetto della domanda di manleva. Le spese di c.t.u. sono poste a carico della stessa convenuta. Anche le spese del presente grado di giudizio, in ossequio alla regola della soccombenza, devono essere poste a carico della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e liquidate, in favore dell'appellante - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (decisum) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 1.458,00 (di cui € 268,00, per la fase di studio, € 268,00, per la fase introduttiva, € 496,00, per la fase di trattazione, ed € 426,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Possono essere compensate le spese di lite tra le due parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 293/2022 emessa, in data 10 marzo 2022, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., così provvede:
- In riforma della sentenza appellata: condanna la (già Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a Parte_1 causa del sinistro oggetto di causa, della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo;
condanna la stessa convenuta alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese processuali del primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.378,00 per compensi ed € 170,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata;
pone le spese di c.t.u. a carico della Società convenuta.
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00 per compensi ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la stessa Società e la Controparte_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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