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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE MI LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1597/2021 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Rosario Maria Stilo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2021, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 12.4.2018 al 30.10.2018 alle dipendenze di Controparte_1 società che si occupa della fornitura di servizi di animazione per villaggi turistici e strutture ricettive;
di avere esercitato, per l'anno 2018, la propria attività lavorativa presso l'Hotel Pedraladda, ubicato in Castelsardo (SS), svolgendo le mansioni di
“Intrattenitore musicale”, riconducibili al livello 1 CCNL Pubblici esercizi-Personale artistico;
di aver altresì provveduto a fine stagione, su espresso incarico della società convenuta, al recupero ed all'inventariamento delle attrezzature (costumi, strumenti ecc.) utilizzate dallo staff di animazione nel corso delle varie serate presso l'Hotel
Pedraladda, nonché all'imballaggio ed alla spedizione dei relativi plichi in Calabria presso la sede della;
di avere svolto attività lavorativa di natura CP_1 subordinata, sottostando alle direttive tecniche e organizzative impartite dal legale
1 rappresentante della società convenuta, sig. direttamente o tramite i Parte_2 suoi delegati, sig.ri e;
di essere stato altresì obbligato al Parte_3 Parte_4 rispetto di un preciso orario di lavoro;
di essere stato inoltre sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro;
che eventuali assenze o ritardi dovevano essere giustificati al sig. il quale, a sua volta, aveva l'obbligo di informare il sig. Parte_4
che in presenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il sig. Parte_2 Pt_4
o la sig.ra direttrice dell'Hotel, comunicavano l'accaduto al
[...] Controparte_2 sig. che decideva in merito all'adozione di eventuali sanzioni Parte_2 disciplinari;
di aver lavorato dalle ore 18,30 alle ore 19,30 e dalle 20,30 alle 24,00 e oltre, dal lunedì alla domenica, senza godere di alcun riposo settimanale;
di non avere goduto di ferie e di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute;
di avere percepito una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, avendo conseguito, per l'intera attività svolta, la complessiva somma di € 8.590,00, a fronte di un credito complessivo di € 19.807,85, così composto: € 15.868,32 a titolo di retribuzione ordinaria, € 1.136,40 a titolo di 13^ mensilità, € 1.136,40 a titolo di 14^ mensilità, € 530,32 a titolo di Indennità per ferie non godute;
di vantare, pertanto, nei confronti della società convenuta, un credito complessivo di € 11.217,85; di avere richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, al fine di ottenere stragiudizialmente il legittimo riconoscimento delle proprie ragioni e di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia;
che, come si evince dal verbale di accertamento redatto in sede di accesso ispettivo, la società convenuta giustificava le proprie inadempienze producendo un “contratto di collaborazione continuativa” mai sottoscritto, che senza esito rimanevano i reiterati tentativi di addivenire ad un bonario componimento della controversia.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro di cui in premessa e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma indicata oltre che alla regolarizzazione della sua situazione contributiva, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda, negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in assenza dei i relativi presupposti.
2 Lette le note sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo
e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
3 Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della
“complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova - gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non sia stato assolto.
Orbene, applicando i principi di diritto sopra esposti, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento, essendo il ricorrente venuto meno all'onere della prova su di lui incombente.
Ed invero, l'esame testimoniale non ha fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, la teste , compagna del all'epoca dei fatti, nulla Tes_1 Pt_1 ha saputo riferire riguardo alla natura subordinata del rapporto, avendo reso dichiarazioni generiche. La teste, in particolare, ha dichiarato “..In Sardegna so che ha
4 lavorato presso l'Hotel Pedraladda, ma non ricordo il periodo preciso in cui ha lavorato, ricordo che comunque che era d'estate. Non so riferire l'anno preciso, ricordo che lavorava per la stagione estiva.
Sicuramente ha lavorato nei mesi di luglio e agosto e conosco la circostanza perché mi recai lì per trovarlo. Il sig. era un cantante e lavorava al piano bar”. Con riguardo alle modalità Pt_1 di svolgimento dell'attività lavorativa, ha dimostrato una scarsa conoscenza dei fatti di causa. La stessa, difatti, ha dichiarato: “ADR: generalmente si esibiva la sera. Ricordo che quelle poche volte in cui sono andata lì, si prendeva dei giorni liberi. Non conosco di preciso i giorni che lavorava e i suoi orari di lavoro;
ADR: non so se qualcuno dava direttive al , in quanto Pt_1 non so riferire nello specifico del suo lavoro;
ADR: non so riferire nulla in merito alle richieste di autorizzazioni o a chi dovesse comunicare eventuali assenze o ritardi;
ADR: sul cap. 7, non so se il ricorrente prendesse delle ferie, posso riferire che quando mi recavo da lui alcuni giorni non lavorava;
quanto all'orario di lavoro, la sera il ricorrente si esibiva intorno alle 21:00 fino alle 23:00/23:30, dopodiché ricordo che seguiva altra animazione con altri ragazzi. Mi sono recata presso l'Hotel circa tre volte, una volta era Ferragosto e peraltro quella volta il sig. non si esibì perché c'ero io e Pt_1 la direttrice gli comunicò di non preoccuparsi;
preciso che per direttrice intendo la direttrice del villaggio;
preciso comunque che non parlai io direttamente con la direttrice ma mi comunicò della circostanza il
”. Pt_1
Generiche appaiono altresì le dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_2 dichiarato di aver lavorato presso l'Hotel Petraladda per 33 anni come manutentore e di aver conosciuto il sig. nel 2018. Ha riferito che il ricorrente ha lavorato Pt_1 tutti i giorni fino alla fine stagione estiva, in qualità di musicista, con il compito di intrattenere i clienti durante la c.d. pausa caffè, oppure durante il pranzo o la cena.
Quanto agli orari di lavoro, ha dichiarato che il ricorrente lavorava dalle ore 13:00, ma di non sapere quando terminasse la sua attività, dato che lui, essendo un manutentore, andava via alle 16.00. Ha aggiunto, inoltre, di essere a conoscenza che il si Pt_1 intratteneva per suonare durante la cena, specificando tuttavia di non averlo mai visto personalmente. Quanto al potere direttivo, il teste ha dichiarato di aver visto “qualche volta” persone facenti parte della società Kiwi dare “direttive al ricorrente”, precisando tuttavia di non sapere cosa gli dicessero;
di non sapere se il ricorrente chiedesse autorizzazioni per assenze, ritardi o altri permessi, e di non essere a conoscenza di chi fossero i sig.ri e . Ha dichiarato, infine, di nulla conoscere in merito Pt_2 Parte_4 alla competenza ad irrogare sanzioni disciplinari.
5 Il teste qualificatosi come direttore dell'agenzia dell'Eurekastyle Testimone_3 group, ha affermato che il sig. ha svolto, nell'estate 2018, l'attività di cantante Pt_1 di pianobar presso l'HOTEL “Kiwi Beach Pedraladda”, con strumentazione propria;
che era un lavoratore autonomo e che aveva con la società un “contratto verbale”. Ha aggiunto, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, “mentre sabato e domenica era libero”, che non svolgeva mai attività durante il giorno, ma che cantava e suonava dalle ore 22:30 fino a mezzanotte. Ha riferito che il non aveva un alloggio insieme Pt_1 agli altri dipendenti della struttura, ma uno a parte. Riguardo alla necessità di comunicare assenze o permessi, ha dichiarato che “Se un giorno era assente, il ricorrente avvisava qualcuno in struttura e veniva sostituito da altri….Ricordo che veniva diverse volte una signora a trovarlo e lui in quelle circostanze di assentava”. Il teste ha aggiunto che “Tutta la strumentazione che il ricorrente utilizzava era di sua proprietà tanto che pagai il trasporto tramite nave per trasportare sia all'andata che al ritorno i suoi strumenti. Aveva anche un suo repertorio e basi musicali proprie. Il sig. era di;
ADR 15): il sig. l'ho conosciuto Pt_1 Parte_5 Pt_1 perché ricordo di aver messo un annuncio sul giornale in cui si comunicava che eravamo alla ricerca di una persona da adibire al piano bar. Abbiamo svolto un incontro e siamo rimasti d'accordo che lui avrebbe svolto il lavoro autonomo previa emissione di fattura. In realtà, poi, le fatture non sono state mai emesse ma io comunque ho continuato a pagarlo tramite bonifici;
gli orari venivano comunicati sia dalla direttrice del villaggio sia dalla società resistente, previo accordo con il lavoratore;
ADR 1): ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare circa nel mese di aprile-maggio del 2018 anche se non ricordo il giorno preciso;
ADR 4): io non dicevo mai niente al ricorrente quanto al lavoro da svolgere. Solo all'inizio gli ho indicato l'indirizzo del Villaggio. Preciso che io ho assunto sempre i miei lavoratori, e proprio per questo non volevo che il ricorrente lavorasse con noi, appunto perché insisteva sul fatto che avesse una partita Iva e fosse autonomo. Poi, dopo che mi ha pregato di farlo, ha iniziato a lavorare con noi. era il nostro capo animatore e non dava alcuna Parte_4 direttiva, e neppure il sig. mio figlio, attuale amministratore della società. Non ricordo Parte_2 di preciso quando il sig. ha lavorato con noi;
ADR 5 e 6): quanto alle assenze o ritardi Parte_4 ho già riferito. Preciso che il ricorrente lo pagavo lo stesso anche quando non veniva. Lo pagavo ogni mese con bonifico di € 1.200,00; ADR 7): non usufruiva di ferie perché non era nostro dipendente;
ADR 8): quando il ricorrente non si presentava, ci informava il capo animatore. Non è stato mai ripreso formalmente dalla società”.
6 Nello stesso senso si pongono le dichiarazioni del teste ex legale Parte_2 rappresentante della resistente: “…il ricorrente non è stato mi assunto da noi, era un lavoratore autonomo. La società mise un annuncio perché eravamo alla ricerca di personale stagionale. Quindi ci contattò il e dopo un colloquio lui ci promise che ci avrebbe inviato la partita Iva perché Pt_1 era un lavoratore autonomo. Questa partita IVA non ce l'ha inviata mai, anche se noi l'abbiamo mensilmente pagato per tutta la collaborazione estiva. Lui era un cantante. Aveva una sua strumentazione che ha portato con sé. Prima della partenza, previa sua richiesta, abbiamo anche pagato il trasporto della sua strumentazione;
“ADR 4): non aveva degli orari da programma animazione, ma previo accordo con il direttore dell'Hotel, suonava dalle 22:00 alle 00.00 massimo, dopo che i nostri dipendenti finivano le altre attività. Lavorava circa cinque giorni su sette, ma spesso andava via per problemi con sua madre che l'hanno costretto a rientrare in Calabria. Noi come agenzia avevamo il compito di gestire lo staff animazione, ma non la figura del piano bar, che ci era stata richiesta dal Villaggio, come da contratto con la struttura;
ADR 5): il ricorrente gestiva i suoi orari e il repertorio in autonomia. Preciso che generalmente suonava negli orari che ho indicato ma poteva capitare che, d'accordo con il Villaggio, suonasse ad esempio qualche pomeriggio.
Tanto detto, sebbene dall'istruttoria testimoniale emergano taluni elementi di valutazione favorevoli alla prospettazione attorea - quali la cadenza e la misura fissa della retribuzione, nonché la continuità dell'attività lavorativa - ritiene il giudicante che essi non siano sufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto, tenuto conto di altrettanti elementi di segno contrario che evidenziano una autonomia nello svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente (teste : “il ricorrente Parte_2 gestiva i suoi orari e il repertorio in autonomia”; teste “Tutta la Testimone_3 strumentazione che il ricorrente utilizzava era di sua proprietà” … “gli orari venivano comunicati sia dalla direttrice del villaggio sia dalla società resistente, previo accordo con il lavoratore”), e soprattutto considerato che nessuno dei testimoni escussi ha riferito nel senso di un concreto assoggettamento del sig. al potere direttivo, disciplinare e di Pt_1 controllo della società convenuta (teste “il sig. era il nostro Testimone_3 Parte_4 capo animatore e non dava alcuna direttiva, e neppure il sig. mio figlio, attuale Parte_2 amministratore della società”… … “quando il ricorrente doveva assentarsi per motivi personali, o tardava, lo comunicava alla direttrice del Villaggio o al dirigente del Villaggio, dopodiché noi chiamavamo i dipendenti della struttura per sostituirlo”; teste “ho visto qualche Testimone_2 volta dare direttive al ricorrente persone facenti parte della società Kiwi, che aveva in gestione l'Hotel”
7 … “non sono al corrente….della competenza a irrogare a lui provvedimenti disciplinari”: teste
: “non so se qualcuno dava direttive al TA, in quanto non so riferire nello Tes_1 specifico del suo lavoro”).
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
L'equivocità del quadro istruttorio esaminato induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NE MI LE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. Persona_1 nominato con D.M. 22/10/2024
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE MI LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1597/2021 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Francesco Natalino Grillo Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Rosario Maria Stilo
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.09.2021, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva: di aver lavorato dal 12.4.2018 al 30.10.2018 alle dipendenze di Controparte_1 società che si occupa della fornitura di servizi di animazione per villaggi turistici e strutture ricettive;
di avere esercitato, per l'anno 2018, la propria attività lavorativa presso l'Hotel Pedraladda, ubicato in Castelsardo (SS), svolgendo le mansioni di
“Intrattenitore musicale”, riconducibili al livello 1 CCNL Pubblici esercizi-Personale artistico;
di aver altresì provveduto a fine stagione, su espresso incarico della società convenuta, al recupero ed all'inventariamento delle attrezzature (costumi, strumenti ecc.) utilizzate dallo staff di animazione nel corso delle varie serate presso l'Hotel
Pedraladda, nonché all'imballaggio ed alla spedizione dei relativi plichi in Calabria presso la sede della;
di avere svolto attività lavorativa di natura CP_1 subordinata, sottostando alle direttive tecniche e organizzative impartite dal legale
1 rappresentante della società convenuta, sig. direttamente o tramite i Parte_2 suoi delegati, sig.ri e;
di essere stato altresì obbligato al Parte_3 Parte_4 rispetto di un preciso orario di lavoro;
di essere stato inoltre sottoposto al potere disciplinare del datore di lavoro;
che eventuali assenze o ritardi dovevano essere giustificati al sig. il quale, a sua volta, aveva l'obbligo di informare il sig. Parte_4
che in presenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il sig. Parte_2 Pt_4
o la sig.ra direttrice dell'Hotel, comunicavano l'accaduto al
[...] Controparte_2 sig. che decideva in merito all'adozione di eventuali sanzioni Parte_2 disciplinari;
di aver lavorato dalle ore 18,30 alle ore 19,30 e dalle 20,30 alle 24,00 e oltre, dal lunedì alla domenica, senza godere di alcun riposo settimanale;
di non avere goduto di ferie e di non aver percepito l'indennità sostitutiva per ferie non godute;
di avere percepito una retribuzione inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, avendo conseguito, per l'intera attività svolta, la complessiva somma di € 8.590,00, a fronte di un credito complessivo di € 19.807,85, così composto: € 15.868,32 a titolo di retribuzione ordinaria, € 1.136,40 a titolo di 13^ mensilità, € 1.136,40 a titolo di 14^ mensilità, € 530,32 a titolo di Indennità per ferie non godute;
di vantare, pertanto, nei confronti della società convenuta, un credito complessivo di € 11.217,85; di avere richiesto l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro, al fine di ottenere stragiudizialmente il legittimo riconoscimento delle proprie ragioni e di pervenire ad una soluzione bonaria della controversia;
che, come si evince dal verbale di accertamento redatto in sede di accesso ispettivo, la società convenuta giustificava le proprie inadempienze producendo un “contratto di collaborazione continuativa” mai sottoscritto, che senza esito rimanevano i reiterati tentativi di addivenire ad un bonario componimento della controversia.
Sulla scorta di tanto, chiedeva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro di cui in premessa e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma indicata oltre che alla regolarizzazione della sua situazione contributiva, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda, negando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in assenza dei i relativi presupposti.
2 Lette le note sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, la vicenda devoluta alla cognizione del Tribunale investe la questione del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In proposito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo
e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
E' stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro,
l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
3 Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav.,
26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della
“complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova - gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non sia stato assolto.
Orbene, applicando i principi di diritto sopra esposti, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento, essendo il ricorrente venuto meno all'onere della prova su di lui incombente.
Ed invero, l'esame testimoniale non ha fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, la teste , compagna del all'epoca dei fatti, nulla Tes_1 Pt_1 ha saputo riferire riguardo alla natura subordinata del rapporto, avendo reso dichiarazioni generiche. La teste, in particolare, ha dichiarato “..In Sardegna so che ha
4 lavorato presso l'Hotel Pedraladda, ma non ricordo il periodo preciso in cui ha lavorato, ricordo che comunque che era d'estate. Non so riferire l'anno preciso, ricordo che lavorava per la stagione estiva.
Sicuramente ha lavorato nei mesi di luglio e agosto e conosco la circostanza perché mi recai lì per trovarlo. Il sig. era un cantante e lavorava al piano bar”. Con riguardo alle modalità Pt_1 di svolgimento dell'attività lavorativa, ha dimostrato una scarsa conoscenza dei fatti di causa. La stessa, difatti, ha dichiarato: “ADR: generalmente si esibiva la sera. Ricordo che quelle poche volte in cui sono andata lì, si prendeva dei giorni liberi. Non conosco di preciso i giorni che lavorava e i suoi orari di lavoro;
ADR: non so se qualcuno dava direttive al , in quanto Pt_1 non so riferire nello specifico del suo lavoro;
ADR: non so riferire nulla in merito alle richieste di autorizzazioni o a chi dovesse comunicare eventuali assenze o ritardi;
ADR: sul cap. 7, non so se il ricorrente prendesse delle ferie, posso riferire che quando mi recavo da lui alcuni giorni non lavorava;
quanto all'orario di lavoro, la sera il ricorrente si esibiva intorno alle 21:00 fino alle 23:00/23:30, dopodiché ricordo che seguiva altra animazione con altri ragazzi. Mi sono recata presso l'Hotel circa tre volte, una volta era Ferragosto e peraltro quella volta il sig. non si esibì perché c'ero io e Pt_1 la direttrice gli comunicò di non preoccuparsi;
preciso che per direttrice intendo la direttrice del villaggio;
preciso comunque che non parlai io direttamente con la direttrice ma mi comunicò della circostanza il
”. Pt_1
Generiche appaiono altresì le dichiarazioni del teste il quale ha Testimone_2 dichiarato di aver lavorato presso l'Hotel Petraladda per 33 anni come manutentore e di aver conosciuto il sig. nel 2018. Ha riferito che il ricorrente ha lavorato Pt_1 tutti i giorni fino alla fine stagione estiva, in qualità di musicista, con il compito di intrattenere i clienti durante la c.d. pausa caffè, oppure durante il pranzo o la cena.
Quanto agli orari di lavoro, ha dichiarato che il ricorrente lavorava dalle ore 13:00, ma di non sapere quando terminasse la sua attività, dato che lui, essendo un manutentore, andava via alle 16.00. Ha aggiunto, inoltre, di essere a conoscenza che il si Pt_1 intratteneva per suonare durante la cena, specificando tuttavia di non averlo mai visto personalmente. Quanto al potere direttivo, il teste ha dichiarato di aver visto “qualche volta” persone facenti parte della società Kiwi dare “direttive al ricorrente”, precisando tuttavia di non sapere cosa gli dicessero;
di non sapere se il ricorrente chiedesse autorizzazioni per assenze, ritardi o altri permessi, e di non essere a conoscenza di chi fossero i sig.ri e . Ha dichiarato, infine, di nulla conoscere in merito Pt_2 Parte_4 alla competenza ad irrogare sanzioni disciplinari.
5 Il teste qualificatosi come direttore dell'agenzia dell'Eurekastyle Testimone_3 group, ha affermato che il sig. ha svolto, nell'estate 2018, l'attività di cantante Pt_1 di pianobar presso l'HOTEL “Kiwi Beach Pedraladda”, con strumentazione propria;
che era un lavoratore autonomo e che aveva con la società un “contratto verbale”. Ha aggiunto, che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, “mentre sabato e domenica era libero”, che non svolgeva mai attività durante il giorno, ma che cantava e suonava dalle ore 22:30 fino a mezzanotte. Ha riferito che il non aveva un alloggio insieme Pt_1 agli altri dipendenti della struttura, ma uno a parte. Riguardo alla necessità di comunicare assenze o permessi, ha dichiarato che “Se un giorno era assente, il ricorrente avvisava qualcuno in struttura e veniva sostituito da altri….Ricordo che veniva diverse volte una signora a trovarlo e lui in quelle circostanze di assentava”. Il teste ha aggiunto che “Tutta la strumentazione che il ricorrente utilizzava era di sua proprietà tanto che pagai il trasporto tramite nave per trasportare sia all'andata che al ritorno i suoi strumenti. Aveva anche un suo repertorio e basi musicali proprie. Il sig. era di;
ADR 15): il sig. l'ho conosciuto Pt_1 Parte_5 Pt_1 perché ricordo di aver messo un annuncio sul giornale in cui si comunicava che eravamo alla ricerca di una persona da adibire al piano bar. Abbiamo svolto un incontro e siamo rimasti d'accordo che lui avrebbe svolto il lavoro autonomo previa emissione di fattura. In realtà, poi, le fatture non sono state mai emesse ma io comunque ho continuato a pagarlo tramite bonifici;
gli orari venivano comunicati sia dalla direttrice del villaggio sia dalla società resistente, previo accordo con il lavoratore;
ADR 1): ricordo che il ricorrente ha iniziato a lavorare circa nel mese di aprile-maggio del 2018 anche se non ricordo il giorno preciso;
ADR 4): io non dicevo mai niente al ricorrente quanto al lavoro da svolgere. Solo all'inizio gli ho indicato l'indirizzo del Villaggio. Preciso che io ho assunto sempre i miei lavoratori, e proprio per questo non volevo che il ricorrente lavorasse con noi, appunto perché insisteva sul fatto che avesse una partita Iva e fosse autonomo. Poi, dopo che mi ha pregato di farlo, ha iniziato a lavorare con noi. era il nostro capo animatore e non dava alcuna Parte_4 direttiva, e neppure il sig. mio figlio, attuale amministratore della società. Non ricordo Parte_2 di preciso quando il sig. ha lavorato con noi;
ADR 5 e 6): quanto alle assenze o ritardi Parte_4 ho già riferito. Preciso che il ricorrente lo pagavo lo stesso anche quando non veniva. Lo pagavo ogni mese con bonifico di € 1.200,00; ADR 7): non usufruiva di ferie perché non era nostro dipendente;
ADR 8): quando il ricorrente non si presentava, ci informava il capo animatore. Non è stato mai ripreso formalmente dalla società”.
6 Nello stesso senso si pongono le dichiarazioni del teste ex legale Parte_2 rappresentante della resistente: “…il ricorrente non è stato mi assunto da noi, era un lavoratore autonomo. La società mise un annuncio perché eravamo alla ricerca di personale stagionale. Quindi ci contattò il e dopo un colloquio lui ci promise che ci avrebbe inviato la partita Iva perché Pt_1 era un lavoratore autonomo. Questa partita IVA non ce l'ha inviata mai, anche se noi l'abbiamo mensilmente pagato per tutta la collaborazione estiva. Lui era un cantante. Aveva una sua strumentazione che ha portato con sé. Prima della partenza, previa sua richiesta, abbiamo anche pagato il trasporto della sua strumentazione;
“ADR 4): non aveva degli orari da programma animazione, ma previo accordo con il direttore dell'Hotel, suonava dalle 22:00 alle 00.00 massimo, dopo che i nostri dipendenti finivano le altre attività. Lavorava circa cinque giorni su sette, ma spesso andava via per problemi con sua madre che l'hanno costretto a rientrare in Calabria. Noi come agenzia avevamo il compito di gestire lo staff animazione, ma non la figura del piano bar, che ci era stata richiesta dal Villaggio, come da contratto con la struttura;
ADR 5): il ricorrente gestiva i suoi orari e il repertorio in autonomia. Preciso che generalmente suonava negli orari che ho indicato ma poteva capitare che, d'accordo con il Villaggio, suonasse ad esempio qualche pomeriggio.
Tanto detto, sebbene dall'istruttoria testimoniale emergano taluni elementi di valutazione favorevoli alla prospettazione attorea - quali la cadenza e la misura fissa della retribuzione, nonché la continuità dell'attività lavorativa - ritiene il giudicante che essi non siano sufficienti a dimostrare la natura subordinata del rapporto, tenuto conto di altrettanti elementi di segno contrario che evidenziano una autonomia nello svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente (teste : “il ricorrente Parte_2 gestiva i suoi orari e il repertorio in autonomia”; teste “Tutta la Testimone_3 strumentazione che il ricorrente utilizzava era di sua proprietà” … “gli orari venivano comunicati sia dalla direttrice del villaggio sia dalla società resistente, previo accordo con il lavoratore”), e soprattutto considerato che nessuno dei testimoni escussi ha riferito nel senso di un concreto assoggettamento del sig. al potere direttivo, disciplinare e di Pt_1 controllo della società convenuta (teste “il sig. era il nostro Testimone_3 Parte_4 capo animatore e non dava alcuna direttiva, e neppure il sig. mio figlio, attuale Parte_2 amministratore della società”… … “quando il ricorrente doveva assentarsi per motivi personali, o tardava, lo comunicava alla direttrice del Villaggio o al dirigente del Villaggio, dopodiché noi chiamavamo i dipendenti della struttura per sostituirlo”; teste “ho visto qualche Testimone_2 volta dare direttive al ricorrente persone facenti parte della società Kiwi, che aveva in gestione l'Hotel”
7 … “non sono al corrente….della competenza a irrogare a lui provvedimenti disciplinari”: teste
: “non so se qualcuno dava direttive al TA, in quanto non so riferire nello Tes_1 specifico del suo lavoro”).
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., il ricorso deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
L'equivocità del quadro istruttorio esaminato induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 12.11.2025
Il Giudice del Lavoro
NE MI LE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. Persona_1 nominato con D.M. 22/10/2024
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