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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6926/2021 R.G.
oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6926/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giacomo Pinna e Francesco Stara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Firenze, via Mariti n. 124
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ( rappresentata e difesa per procura in atti Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Massimo Pizzuti e Patrizia Cola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
AN RO (Roma), via San Martino Annunziata n. 16
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attrice:
“Accertare e dichiarare il diritto di prof. ad ottenere la divisione dell'immobile in Pt_1 Parte_1 oggetto sito in Firenze –via del Porcellana,3 distinto in catasto al F.164- part.279 sub 3 cat.A/A previa determinazione della sua consistenza, attribuendo ad ogni parte la quota ideale;
2) in subordinata alternativa, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita all'incanto e
pagina 1 di 10 provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote;
3) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in favore della prof. Controparte_1 Pt_1
, nella misura di legge, dei ratei di mutuo con interessi e rivalutazione a fare data Parte_1 dall'acquisto per tutto il periodo della comunione oltre gli interessi maturati e maturandi;
4) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in misura pari ad 1/2 Controparte_1 delle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile. 5 Dichiarare e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento sempre pro quota delle somme corrisposte dalla a titolo di CP_1 Pt_1 tassazione afferenti la proprietà a fare data dall'acquisto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio in caso di opposizione e spese di divisione a carico della massa. In subordine: in via istruttoria, qualora il Signor Giudice lo ritenesse necessario si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e in particolare chiede l'ammissione della dedotta CTU al fine della valutazione della massa e la formazione delle quote e in particolare per il calcolo degli interessi e rivalutazione delle somme relative ai ratei del mutuo pagati dalla nonché per il calcolo degli interessi per le spese Pt_1 documentate per la ristrutturazione dell'immobile e per le somme corrisposte dalla a titolo di Pt_1 tassazione afferenti la proprietà a far data dall'acquisto dell'appartamento”
Per la convenuta:
“-in via preliminare: 1) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del
Tribunale di Tivoli con i conseguenziali provvedimenti anche in ordine alle spese di lite;
2) dichiarare
l'improcedibilità della domanda per difetto di allegazione di idonea certificazione delle iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio;
-nel merito e anche in via riconvenzionale: 1) dichiarare aperta la successione ereditaria ab intestato del defunto deceduto a San Pietroburgo Persona_1
(Federazione Russa) il 30.4.2008 in favore dei chiamati e coeredi sigg. (sorella) Controparte_1
e (padre) che concorrono all'eredità del defunto nella universalità dei rapporti attivi Controparte_2
e passivi facenti capo al de cuius;
2) dichiarare aperta la successione ereditaria ab intestato del defunto deceduto a AN RO il 6.4.2017 in favore della chiamata sig. Controparte_2 [...]
(figlia) che concorre all'eredità nella universalità dei rapporti attivi e passivi facenti CP_1 capo al de cuius;
3) conseguentemente disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dei predetti
e della comunione ordinaria residua, stabilendosi il concorso nelle quote di spettanza di CP_1
per un mezzo dell'intero e di per l'altra metà del cespite immobiliare
[...] Parte_1 dedotto in citazione;
4) per i motivi indicati e sempre in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la comproprietaria sig.ra al rimborso dei frutti civili percetti, Parte_1 condannandola pagamento in favore degli eredi del defunto , oggi l'odierna Persona_1
pagina 2 di 10 convenuta, di un mezzo (½) dell'importo mensile del valore locativo dell'immobile di cui a domanda, indicato in euro 1.000 mensili (come accertato dal c.t.u. Geom. ), per l'uso esclusivo fattone Pt_2 dall'attrice e per tutte le mensilità decorrenti dalla data di apertura della successione di
[...]
(30.4.2008), per l'intero periodo della comunione sino alla data odierna, ovvero euro Per_1
80.500 (n.161 mensilità x euro 1.000 diviso 2 ovvero da attualizzare sino alla data della sentenza) oltre agli interessi e la rivalutazione maturati dalle singole mensilità al soddisfo, ovvero in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
5) previa rendicontazione nella massa, procedere alla divisione giudiziale dei cespiti e dei diritti ereditari lasciati dal defunto tra i suoi coeredi e tra questi ultimi e la comproprietaria sig.ra , come dedotto ed eccepito e, ricorrendo l'ipotesi di Parte_1 indivisibilità oggettiva in difetto di richiesta di attribuzione, disporre la vendita all'incanto del predetto cespite immobiliare con distribuzione del ricavato secondo le quote, i conguagli e le compensazioni spettanti ed a carico ed a favore delle parti;
6) respingere ogni altra domanda dell'attrice; 7) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con distrazione ai sottoscritti difensori antistatari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la divisione di un immobile sito in Firenze caduto in Controparte_1 successione o, laddove accertata la sua indivisibilità, disporne la vendita all'incanto, nonché condannare la convenuta al pagamento dei ratei del mutuo sottoscritto, delle somme sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e a titolo di tassazione.
Deduceva infatti l'attrice: di aver sottoscritto nel 2007, unitamente al proprio compagno
[...]
, un mutuo ipotecario al fine di acquistare un appartamento uso abitazione in Firenze, via Per_1 della Porcellana n. 3 per il quale erano state sostenute ulteriori spese per la ristrutturazione;
che in data
30 aprile 2008 decedeva lasciando succedere il padre e la sorella Persona_1 Controparte_2
, come da successione aperta a AN RO quale ultimo domicilio del de Controparte_1 cuius; che, deceduto , l'immobile risultava attualmente in comunione ordinaria per la Controparte_2 metà alla figlia e per l'altra metà all'odierna attrice;
che gli altri eredi non Controparte_1 avevano mai chiesto alla Banca mutuante di subentrare nella posizione del de cuius, nè contribuito al pagamento dei ratei di mutuo che erano stati sostenuti interamente dall'attrice, tantomeno avevano corrisposto alcuna somma per la ristrutturazione dell'immobile o per contribuire agli oneri fiscali.
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, conveniva quindi in giudizio Pt_1 Controparte_1 concludendo come in epigrafe. pagina 3 di 10 Radicato il contraddittorio, deduceva in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito ai sensi dell'art. 22 c.p.c. indicando quale foro esclusivo il Tribunale di
Tivoli in quanto luogo di apertura della successione coincidente con l'ultimo domicilio del defunto;
sempre in rito, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per omessa allegazione della certificazione delle iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio.
Riguardo al merito della domanda attorea, osservava che dalla data della morte di
[...]
, l'attrice aveva avuto l'uso esclusivo dell'immobile de quo senza mai concederne la Per_1 disponibilità e/o il possesso agli altri coeredi e senza mai concordarne una eventuale locazione a terzi;
che quindi i frutti civili dell'immobile erano stati percepiti in via esclusiva dall'attrice e pertanto veniva avanzata domanda riconvenzionale quantificata in euro 1.000,00 (mille) al mese con decorrenza dalla morte di;
deduceva inoltre l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese Persona_1 sostenute a titolo di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile, dato che la convenuta non era mai stata interpellata sul punto;
quanto alla richiesta di rimborso delle rate del mutuo, contestava l'assenza di prova dei pagamenti e deduceva che, in ogni caso, la compensazione tra gli importi dare/avere richiedeva un accertamento del valore dell'immobile e del mutuo alla data di apertura della successione;
che gli oneri fiscali e tributari relativi all'immobile relitto erano irripetibili in quanto a carico dell'attrice e non di altri contribuenti. Concludeva quindi la convenuta come in epigrafe.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice ritenuto opportuno definire, anche con sentenza non definitiva, le questioni preliminari sollevati dalle parti, fissava per la decisione l'udienza del 19 giugno 2024.
All'esito, esaminati gli atti e i documenti di causa, veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta seconda la modalità di trattazione scritta,
a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
La definizione del presente giudizio richiede, in via preliminare, la soluzione delle questioni di rito sollevate dalla difesa di parte convenuta.
Eccepisce infatti , in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_1 adito in favore del Tribunale di Tivoli in applicazione dell'art 22 c.p.c. che individua quale foro esclusivo il luogo di apertura della successione coincidente con quello dell'ultimo domicilio del defunto.
La convenuta chiede inoltre disporsi l'improcedibilità della domanda di divisione dell'immobile sito in Firenze via del Porcellana n. 3, per difetto di allegazione di idonea certificazione relativa alle pagina 4 di 10 iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio.
Ciò posto, va anzitutto precisato che l'immobile oggetto di domanda divisionale risulta, suddiviso in quote ideali indivise di ½ ciascuna ed è loro pervenuto sulla scorta di due differenti titoli.
Quanto a parte attrice, la quota di ½ è pervenuta a titolo particolare in seguito ad atto di compravendita immobiliare ed all'accollo integrale ed esclusivo in capo a del Parte_1 pagamento dei canoni residui del mutuo precedentemente cointestato, in regime di comunione ordinaria, con il defunto;
nella specie, dato il rapporto intercorrente tra i due Persona_1 conviventi non coniugati, non è pertanto possibile parlare di successione ereditaria.
Rispetto all'altra metà dell'immobile è invece allo stato chiamata alla relativa eredità
[...]
a titolo di successione legittima, prima in comunione con l'altro coerede CP_1 [...]
, padre del de cuius, e successivamente, una volta deceduto quest'ultimo, per l'intera CP_2 proprietà pro quota alla sola convenuta. Tale quota è quindi ricaduta nella massa ereditaria condivisa, fino alla sua morte, con il padre dell'odierna convenuta.
Va inoltre precisato che, stante la relazione notarile depositata dall'attrice (allegato n. 1 e Pt_1 aggiornato solo al 2016, poi infine aggiornata, entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 cpc, all'anno 2023), sull'immobile in oggetto grava una ipoteca volontaria in favore di Cassa di Risparmio di Firenze spa per euro 500.000,00 dei quali euro 250.000,00 di capitale, nei confronti dell'attrice stessa e non risulta essere stato avvisato tale creditore. Né risulta peraltro effettuata la necessaria trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione.
Tutto ciò premesso, ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta è priva di fondamento.
E' infatti bene precisare che l'art. 22 c.p.c., rubricato “foro per le cause ereditarie”, riguarda non solo le cause riguardanti beni e diritti caduti in successione, ma tutte le controversie specificamente legate alla qualità di erede, laddove la legittimazione attiva e passiva delle parti è necessariamente e non solo occasionalmente legata allo status di erede (Cass. n. 26775/2011; Cass. n. 22306/2011 e Cass.
n. 18334/2006).
In altri termini, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 22 c.p.c., l'azione promossa deve presupporre necessariamente la qualità di erede, restano quindi escluse da tale categoria le azioni comuni che possano instaurarsi non solo fra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica.
Pertanto, avuto riguardo alla richiamata nozione di cause tra coeredi, la presente controversia si sottrae alla disciplina della competenza territoriale dettata dall'art. 22 c.p.c. poiché la domanda spiegata dall'attrice non presuppone necessariamente la qualità di erede, trattandosi di comuni azioni sorte da un pagina 5 di 10 rapporto obbligatorio che si è instaurato non tra i coeredi, ma, come si è visto, tra soggetti privi di tale qualifica, almeno per quanto concerne parte attrice.
Nel caso in esame, dalla stessa ricostruzione di parte convenuta emerge che tra la attrice e la odierna convenuta non sussiste una comunione ereditaria, in quanto solo è attuale Controparte_1 comproprietaria in quanto chiamata alla eredità, prima, del fratello (unitamente al loro Persona_1 padre ) ed ora chiamata alla eredità di . Ne consegue che non Controparte_2 Controparte_2 sussiste una controversia inerente la universalità dei rapporti attivi e passivi di , non Persona_1 essendovi contestazione tra le parti in ordina alla circostanza che, deceduto ab Persona_1 intestato, l'odierna attrice non ha ricevuto dallo stesso in eredità alcun bene mobile o immobile.
Nella fattispecie, quindi, il foro competente rispetto alla domanda principale resta quello ove è ubicato l'immobile oggetto della domanda di divisione, ovvero il Tribunale di Firenze.
Anche l'ulteriore eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per difetto di allegazione di idonea certificazione relativamente alle iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio, è risultata infondata.
Va infatti osservato che, in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità quanto ai giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, considerato che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà di una parte con negazione di quella di parte resistente.
A ciò consegue il principio per cui, in tali giudizi, “la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi” (cfr. Cass. n. 6228 del 2023).
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda risulta improcedibile sotto un diverso profilo.
La domanda di scioglimento del complesso immobiliare in comunione non può trovare infatti allo stato accoglimento e va quindi dichiarata improcedibile per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, infatti, si evince che allo stato non è possibile determinare l'effettiva titolarità del complesso immobiliare de quo e procedere quindi alla sua divisione come richiesto dalla parte attrice. pagina 6 di 10 Occorre infatti precisare che le quote immobiliari sarebbero pervenute in comproprietà alle parti del presente giudizio, per quanto dedotto nel ricorso, secondo le seguenti modalità; quanto alla quota di
½ a parte attrice, per averla acquistata in comproprietà con , e quanto alla quota di ½ a Persona_1 parte convenuta, per averla ereditata prima, pro quota, da , e poi da . Persona_1 Controparte_2
Ciò posto, il fondamento del giudizio di divisione è il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare il fatto che i beni siano di loro proprietà e, sugli stessi, vi sia una proprietà in comune. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. 10067/2020): si tratta tuttavia di una esigenza connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione e anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, pur avendo superato la esigenza della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, paiono ribadire tale esigenza.
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affermato che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (Cass. n. 6228/2023 già ricordata), al contempo precisando che la divisione immobiliare non può svolgersi “sulla parola”, ma affermando che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass. n.6228/2023 ma anche Cass. n. 21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni alle parti, è pur sempre necessaria pagina 7 di 10 la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, e quindi l'allegazione dei titoli di provenienza (ex Cass. nn. 10067/2020 e 1965/2022), anche rispetto al soggetto che parte attrice sceglie di convenire in giudizio.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza dei beni per cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione alla parte convenuta.
Pur nella consapevolezza che, come da giurisprudenza di legittimità, “nei giudizi di scioglimento della comunione la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (ex multis Cass. 6228 del 2023) e che dunque l'assenza degli atti di provenienza non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, nella vicenda in questione, allo stato ed alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti in causa, non è possibile determinare l'effettiva titolarità del complesso immobiliare in oggetto rispetto alla quota che fu acquistata in comproprietà, per atto tra vivi, da . Persona_1
Infatti, fermo restando il principio per il quale il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione ordinaria è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, nel caso di specie va precisato che le quote dell'immobile indiviso sono giunte agli attuali, asseriti contitolari attraverso titoli diversi.
In particolare, come si è visto, quanto alla quota di parte attrice, per acquisto per atto tra vivi, mentre rispetto alla quota residua, per duplice successione ereditaria.
Ciò posto, considerata la diversità e la pluralità dei titoli di provenienza si reputa che, sulla scorta della sola documentazione prodotta dalla parte attrice e per quanto emerso in corso di causa, non sia attualmente possibile stabilire l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo alla condividente che, ad oggi, risulta solo chiamata alla eredità sia di che di Persona_1 [...]
. CP_2
Difatti, nella relazione notarile pure prodotta con aggiornamento sino al 2023 con le memorie ex art. 186 comma 6 n. 2 cpc, emerge con chiarezza che è, allo stato, solo Controparte_1 chiamata alla eredità di e , non essendo stata trascritta alcuna Persona_1 Controparte_2 accettazione espressa (o tacita) della eredità.
Nella presente fattispecie, dunque, la titolarità della quota in comproprietà non può essere pagina 8 di 10 desunta per presunzioni in seguito alla mancata contestazione di . Controparte_1
La denuncia di successione, come noto, non ha altro valore se non quello fiscale (si vedano ad esempio Cass. n. 4843/2019; Cass. n. 22769/2024) e quindi la relativa produzione non integra prova della proprietà iure hereditatis della quota del bene in capo a . Controparte_1
Non è peraltro accoglibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, con cui la stessa richiede la dichiarazione di mera apertura della successione ereditaria rispetto alla eredità di e , in quanto domanda finalizzata non alla declaratoria giudiziale di Persona_1 Controparte_2 avvenuta accettazione tacita dell'eredità, bensì finalizzata alla domanda, formulata appunto in via riconvenzionale, di scioglimento di una comunione ereditaria che, per quanto già sopra indicato, non sussiste nel caso in esame tra e . Parte_1 Controparte_1
Ai fini dell'effettiva titolarità dell'immobile de quo e della conseguente declaratoria di divisione immobiliare non ereditaria rileva, quindi, in particolare l'assenza dell'atto di accettazione tacita o espressa delle dette eredità, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari da parte di
[...]
del relativo atto di acquisto pro quota e iure hereditatis. CP_1
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa: in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione tuttavia che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022).
In conclusione, la domanda di scioglimento della comunione ordinaria presentata da
[...]
è risultata improcedibile per carenza della documentazione necessaria ai fini della Parte_1 richiesta di scioglimento della comunione ordinaria sul bene immobile, indispensabile per accertare, da un lato, l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà iure successionis in capo alla parte convenuta del giudizio: la relativa domanda risulta inammissibile.
È altresì risultata inammissibile la domanda di scioglimento di comunione ereditaria avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta in ragione dell'assenza di rilevata comunione ereditaria tra le parti del giudizio.
Risultano assorbite le ulteriori domande svolte dalle parti.
Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio, visto il rigetto pagina 9 di 10 e la declaratoria di inammissibilità di tutte le eccezioni e domande delle parti, con conseguente reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 6926/2021:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione sul bene immobile;
2. dichiara improcedibili, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, la domanda di divisione proposta da ed avente ad oggetto l'immobile sito in Firenze, via del Porcellana n. 3, distinto Parte_1 in catasto al F.164 - part.279 sub 3 cat. A/A - RC. 673,89 euro e le conseguenti domande;
3. dichiara inammissibili la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria proposta da in relazione al medesimo bene immobile e le conseguenti domande Controparte_1 formulate in via riconvenzionale;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6926/2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giacomo Pinna e Francesco Stara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Firenze, via Mariti n. 124
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ( rappresentata e difesa per procura in atti Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Massimo Pizzuti e Patrizia Cola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
AN RO (Roma), via San Martino Annunziata n. 16
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attrice:
“Accertare e dichiarare il diritto di prof. ad ottenere la divisione dell'immobile in Pt_1 Parte_1 oggetto sito in Firenze –via del Porcellana,3 distinto in catasto al F.164- part.279 sub 3 cat.A/A previa determinazione della sua consistenza, attribuendo ad ogni parte la quota ideale;
2) in subordinata alternativa, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita all'incanto e
pagina 1 di 10 provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote;
3) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in favore della prof. Controparte_1 Pt_1
, nella misura di legge, dei ratei di mutuo con interessi e rivalutazione a fare data Parte_1 dall'acquisto per tutto il periodo della comunione oltre gli interessi maturati e maturandi;
4) dichiarare tenuta e per l'effetto condannare al pagamento in misura pari ad 1/2 Controparte_1 delle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile. 5 Dichiarare e per l'effetto condannare
[...]
al pagamento sempre pro quota delle somme corrisposte dalla a titolo di CP_1 Pt_1 tassazione afferenti la proprietà a fare data dall'acquisto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio in caso di opposizione e spese di divisione a carico della massa. In subordine: in via istruttoria, qualora il Signor Giudice lo ritenesse necessario si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e in particolare chiede l'ammissione della dedotta CTU al fine della valutazione della massa e la formazione delle quote e in particolare per il calcolo degli interessi e rivalutazione delle somme relative ai ratei del mutuo pagati dalla nonché per il calcolo degli interessi per le spese Pt_1 documentate per la ristrutturazione dell'immobile e per le somme corrisposte dalla a titolo di Pt_1 tassazione afferenti la proprietà a far data dall'acquisto dell'appartamento”
Per la convenuta:
“-in via preliminare: 1) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore del
Tribunale di Tivoli con i conseguenziali provvedimenti anche in ordine alle spese di lite;
2) dichiarare
l'improcedibilità della domanda per difetto di allegazione di idonea certificazione delle iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio;
-nel merito e anche in via riconvenzionale: 1) dichiarare aperta la successione ereditaria ab intestato del defunto deceduto a San Pietroburgo Persona_1
(Federazione Russa) il 30.4.2008 in favore dei chiamati e coeredi sigg. (sorella) Controparte_1
e (padre) che concorrono all'eredità del defunto nella universalità dei rapporti attivi Controparte_2
e passivi facenti capo al de cuius;
2) dichiarare aperta la successione ereditaria ab intestato del defunto deceduto a AN RO il 6.4.2017 in favore della chiamata sig. Controparte_2 [...]
(figlia) che concorre all'eredità nella universalità dei rapporti attivi e passivi facenti CP_1 capo al de cuius;
3) conseguentemente disporre lo scioglimento della comunione ereditaria dei predetti
e della comunione ordinaria residua, stabilendosi il concorso nelle quote di spettanza di CP_1
per un mezzo dell'intero e di per l'altra metà del cespite immobiliare
[...] Parte_1 dedotto in citazione;
4) per i motivi indicati e sempre in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la comproprietaria sig.ra al rimborso dei frutti civili percetti, Parte_1 condannandola pagamento in favore degli eredi del defunto , oggi l'odierna Persona_1
pagina 2 di 10 convenuta, di un mezzo (½) dell'importo mensile del valore locativo dell'immobile di cui a domanda, indicato in euro 1.000 mensili (come accertato dal c.t.u. Geom. ), per l'uso esclusivo fattone Pt_2 dall'attrice e per tutte le mensilità decorrenti dalla data di apertura della successione di
[...]
(30.4.2008), per l'intero periodo della comunione sino alla data odierna, ovvero euro Per_1
80.500 (n.161 mensilità x euro 1.000 diviso 2 ovvero da attualizzare sino alla data della sentenza) oltre agli interessi e la rivalutazione maturati dalle singole mensilità al soddisfo, ovvero in quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
5) previa rendicontazione nella massa, procedere alla divisione giudiziale dei cespiti e dei diritti ereditari lasciati dal defunto tra i suoi coeredi e tra questi ultimi e la comproprietaria sig.ra , come dedotto ed eccepito e, ricorrendo l'ipotesi di Parte_1 indivisibilità oggettiva in difetto di richiesta di attribuzione, disporre la vendita all'incanto del predetto cespite immobiliare con distribuzione del ricavato secondo le quote, i conguagli e le compensazioni spettanti ed a carico ed a favore delle parti;
6) respingere ogni altra domanda dell'attrice; 7) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e con distrazione ai sottoscritti difensori antistatari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la divisione di un immobile sito in Firenze caduto in Controparte_1 successione o, laddove accertata la sua indivisibilità, disporne la vendita all'incanto, nonché condannare la convenuta al pagamento dei ratei del mutuo sottoscritto, delle somme sostenute per la ristrutturazione dell'immobile e a titolo di tassazione.
Deduceva infatti l'attrice: di aver sottoscritto nel 2007, unitamente al proprio compagno
[...]
, un mutuo ipotecario al fine di acquistare un appartamento uso abitazione in Firenze, via Per_1 della Porcellana n. 3 per il quale erano state sostenute ulteriori spese per la ristrutturazione;
che in data
30 aprile 2008 decedeva lasciando succedere il padre e la sorella Persona_1 Controparte_2
, come da successione aperta a AN RO quale ultimo domicilio del de Controparte_1 cuius; che, deceduto , l'immobile risultava attualmente in comunione ordinaria per la Controparte_2 metà alla figlia e per l'altra metà all'odierna attrice;
che gli altri eredi non Controparte_1 avevano mai chiesto alla Banca mutuante di subentrare nella posizione del de cuius, nè contribuito al pagamento dei ratei di mutuo che erano stati sostenuti interamente dall'attrice, tantomeno avevano corrisposto alcuna somma per la ristrutturazione dell'immobile o per contribuire agli oneri fiscali.
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, conveniva quindi in giudizio Pt_1 Controparte_1 concludendo come in epigrafe. pagina 3 di 10 Radicato il contraddittorio, deduceva in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito ai sensi dell'art. 22 c.p.c. indicando quale foro esclusivo il Tribunale di
Tivoli in quanto luogo di apertura della successione coincidente con l'ultimo domicilio del defunto;
sempre in rito, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per omessa allegazione della certificazione delle iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio.
Riguardo al merito della domanda attorea, osservava che dalla data della morte di
[...]
, l'attrice aveva avuto l'uso esclusivo dell'immobile de quo senza mai concederne la Per_1 disponibilità e/o il possesso agli altri coeredi e senza mai concordarne una eventuale locazione a terzi;
che quindi i frutti civili dell'immobile erano stati percepiti in via esclusiva dall'attrice e pertanto veniva avanzata domanda riconvenzionale quantificata in euro 1.000,00 (mille) al mese con decorrenza dalla morte di;
deduceva inoltre l'infondatezza della domanda di rimborso delle spese Persona_1 sostenute a titolo di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile, dato che la convenuta non era mai stata interpellata sul punto;
quanto alla richiesta di rimborso delle rate del mutuo, contestava l'assenza di prova dei pagamenti e deduceva che, in ogni caso, la compensazione tra gli importi dare/avere richiedeva un accertamento del valore dell'immobile e del mutuo alla data di apertura della successione;
che gli oneri fiscali e tributari relativi all'immobile relitto erano irripetibili in quanto a carico dell'attrice e non di altri contribuenti. Concludeva quindi la convenuta come in epigrafe.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice ritenuto opportuno definire, anche con sentenza non definitiva, le questioni preliminari sollevati dalle parti, fissava per la decisione l'udienza del 19 giugno 2024.
All'esito, esaminati gli atti e i documenti di causa, veniva quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta seconda la modalità di trattazione scritta,
a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La definizione del presente giudizio richiede, in via preliminare, la soluzione delle questioni di rito sollevate dalla difesa di parte convenuta.
Eccepisce infatti , in primo luogo, l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_1 adito in favore del Tribunale di Tivoli in applicazione dell'art 22 c.p.c. che individua quale foro esclusivo il luogo di apertura della successione coincidente con quello dell'ultimo domicilio del defunto.
La convenuta chiede inoltre disporsi l'improcedibilità della domanda di divisione dell'immobile sito in Firenze via del Porcellana n. 3, per difetto di allegazione di idonea certificazione relativa alle pagina 4 di 10 iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio.
Ciò posto, va anzitutto precisato che l'immobile oggetto di domanda divisionale risulta, suddiviso in quote ideali indivise di ½ ciascuna ed è loro pervenuto sulla scorta di due differenti titoli.
Quanto a parte attrice, la quota di ½ è pervenuta a titolo particolare in seguito ad atto di compravendita immobiliare ed all'accollo integrale ed esclusivo in capo a del Parte_1 pagamento dei canoni residui del mutuo precedentemente cointestato, in regime di comunione ordinaria, con il defunto;
nella specie, dato il rapporto intercorrente tra i due Persona_1 conviventi non coniugati, non è pertanto possibile parlare di successione ereditaria.
Rispetto all'altra metà dell'immobile è invece allo stato chiamata alla relativa eredità
[...]
a titolo di successione legittima, prima in comunione con l'altro coerede CP_1 [...]
, padre del de cuius, e successivamente, una volta deceduto quest'ultimo, per l'intera CP_2 proprietà pro quota alla sola convenuta. Tale quota è quindi ricaduta nella massa ereditaria condivisa, fino alla sua morte, con il padre dell'odierna convenuta.
Va inoltre precisato che, stante la relazione notarile depositata dall'attrice (allegato n. 1 e Pt_1 aggiornato solo al 2016, poi infine aggiornata, entro i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 cpc, all'anno 2023), sull'immobile in oggetto grava una ipoteca volontaria in favore di Cassa di Risparmio di Firenze spa per euro 500.000,00 dei quali euro 250.000,00 di capitale, nei confronti dell'attrice stessa e non risulta essere stato avvisato tale creditore. Né risulta peraltro effettuata la necessaria trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione.
Tutto ciò premesso, ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta è priva di fondamento.
E' infatti bene precisare che l'art. 22 c.p.c., rubricato “foro per le cause ereditarie”, riguarda non solo le cause riguardanti beni e diritti caduti in successione, ma tutte le controversie specificamente legate alla qualità di erede, laddove la legittimazione attiva e passiva delle parti è necessariamente e non solo occasionalmente legata allo status di erede (Cass. n. 26775/2011; Cass. n. 22306/2011 e Cass.
n. 18334/2006).
In altri termini, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 22 c.p.c., l'azione promossa deve presupporre necessariamente la qualità di erede, restano quindi escluse da tale categoria le azioni comuni che possano instaurarsi non solo fra coeredi, ma anche tra soggetti privi di tale qualifica.
Pertanto, avuto riguardo alla richiamata nozione di cause tra coeredi, la presente controversia si sottrae alla disciplina della competenza territoriale dettata dall'art. 22 c.p.c. poiché la domanda spiegata dall'attrice non presuppone necessariamente la qualità di erede, trattandosi di comuni azioni sorte da un pagina 5 di 10 rapporto obbligatorio che si è instaurato non tra i coeredi, ma, come si è visto, tra soggetti privi di tale qualifica, almeno per quanto concerne parte attrice.
Nel caso in esame, dalla stessa ricostruzione di parte convenuta emerge che tra la attrice e la odierna convenuta non sussiste una comunione ereditaria, in quanto solo è attuale Controparte_1 comproprietaria in quanto chiamata alla eredità, prima, del fratello (unitamente al loro Persona_1 padre ) ed ora chiamata alla eredità di . Ne consegue che non Controparte_2 Controparte_2 sussiste una controversia inerente la universalità dei rapporti attivi e passivi di , non Persona_1 essendovi contestazione tra le parti in ordina alla circostanza che, deceduto ab Persona_1 intestato, l'odierna attrice non ha ricevuto dallo stesso in eredità alcun bene mobile o immobile.
Nella fattispecie, quindi, il foro competente rispetto alla domanda principale resta quello ove è ubicato l'immobile oggetto della domanda di divisione, ovvero il Tribunale di Firenze.
Anche l'ulteriore eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per difetto di allegazione di idonea certificazione relativamente alle iscrizioni e trascrizioni risalenti all'ultimo ventennio, è risultata infondata.
Va infatti osservato che, in conformità ai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità quanto ai giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, considerato che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà di una parte con negazione di quella di parte resistente.
A ciò consegue il principio per cui, in tali giudizi, “la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi” (cfr. Cass. n. 6228 del 2023).
Nel caso di specie, tuttavia, la domanda risulta improcedibile sotto un diverso profilo.
La domanda di scioglimento del complesso immobiliare in comunione non può trovare infatti allo stato accoglimento e va quindi dichiarata improcedibile per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, infatti, si evince che allo stato non è possibile determinare l'effettiva titolarità del complesso immobiliare de quo e procedere quindi alla sua divisione come richiesto dalla parte attrice. pagina 6 di 10 Occorre infatti precisare che le quote immobiliari sarebbero pervenute in comproprietà alle parti del presente giudizio, per quanto dedotto nel ricorso, secondo le seguenti modalità; quanto alla quota di
½ a parte attrice, per averla acquistata in comproprietà con , e quanto alla quota di ½ a Persona_1 parte convenuta, per averla ereditata prima, pro quota, da , e poi da . Persona_1 Controparte_2
Ciò posto, il fondamento del giudizio di divisione è il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare il fatto che i beni siano di loro proprietà e, sugli stessi, vi sia una proprietà in comune. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. 10067/2020): si tratta tuttavia di una esigenza connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione e anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, pur avendo superato la esigenza della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, paiono ribadire tale esigenza.
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affermato che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (Cass. n. 6228/2023 già ricordata), al contempo precisando che la divisione immobiliare non può svolgersi “sulla parola”, ma affermando che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass. n.6228/2023 ma anche Cass. n. 21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni alle parti, è pur sempre necessaria pagina 7 di 10 la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, e quindi l'allegazione dei titoli di provenienza (ex Cass. nn. 10067/2020 e 1965/2022), anche rispetto al soggetto che parte attrice sceglie di convenire in giudizio.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza dei beni per cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione alla parte convenuta.
Pur nella consapevolezza che, come da giurisprudenza di legittimità, “nei giudizi di scioglimento della comunione la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (ex multis Cass. 6228 del 2023) e che dunque l'assenza degli atti di provenienza non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, nella vicenda in questione, allo stato ed alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti in causa, non è possibile determinare l'effettiva titolarità del complesso immobiliare in oggetto rispetto alla quota che fu acquistata in comproprietà, per atto tra vivi, da . Persona_1
Infatti, fermo restando il principio per il quale il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione ordinaria è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, nel caso di specie va precisato che le quote dell'immobile indiviso sono giunte agli attuali, asseriti contitolari attraverso titoli diversi.
In particolare, come si è visto, quanto alla quota di parte attrice, per acquisto per atto tra vivi, mentre rispetto alla quota residua, per duplice successione ereditaria.
Ciò posto, considerata la diversità e la pluralità dei titoli di provenienza si reputa che, sulla scorta della sola documentazione prodotta dalla parte attrice e per quanto emerso in corso di causa, non sia attualmente possibile stabilire l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo alla condividente che, ad oggi, risulta solo chiamata alla eredità sia di che di Persona_1 [...]
. CP_2
Difatti, nella relazione notarile pure prodotta con aggiornamento sino al 2023 con le memorie ex art. 186 comma 6 n. 2 cpc, emerge con chiarezza che è, allo stato, solo Controparte_1 chiamata alla eredità di e , non essendo stata trascritta alcuna Persona_1 Controparte_2 accettazione espressa (o tacita) della eredità.
Nella presente fattispecie, dunque, la titolarità della quota in comproprietà non può essere pagina 8 di 10 desunta per presunzioni in seguito alla mancata contestazione di . Controparte_1
La denuncia di successione, come noto, non ha altro valore se non quello fiscale (si vedano ad esempio Cass. n. 4843/2019; Cass. n. 22769/2024) e quindi la relativa produzione non integra prova della proprietà iure hereditatis della quota del bene in capo a . Controparte_1
Non è peraltro accoglibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, con cui la stessa richiede la dichiarazione di mera apertura della successione ereditaria rispetto alla eredità di e , in quanto domanda finalizzata non alla declaratoria giudiziale di Persona_1 Controparte_2 avvenuta accettazione tacita dell'eredità, bensì finalizzata alla domanda, formulata appunto in via riconvenzionale, di scioglimento di una comunione ereditaria che, per quanto già sopra indicato, non sussiste nel caso in esame tra e . Parte_1 Controparte_1
Ai fini dell'effettiva titolarità dell'immobile de quo e della conseguente declaratoria di divisione immobiliare non ereditaria rileva, quindi, in particolare l'assenza dell'atto di accettazione tacita o espressa delle dette eredità, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari da parte di
[...]
del relativo atto di acquisto pro quota e iure hereditatis. CP_1
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa: in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione tuttavia che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022).
In conclusione, la domanda di scioglimento della comunione ordinaria presentata da
[...]
è risultata improcedibile per carenza della documentazione necessaria ai fini della Parte_1 richiesta di scioglimento della comunione ordinaria sul bene immobile, indispensabile per accertare, da un lato, l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà iure successionis in capo alla parte convenuta del giudizio: la relativa domanda risulta inammissibile.
È altresì risultata inammissibile la domanda di scioglimento di comunione ereditaria avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta in ragione dell'assenza di rilevata comunione ereditaria tra le parti del giudizio.
Risultano assorbite le ulteriori domande svolte dalle parti.
Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio, visto il rigetto pagina 9 di 10 e la declaratoria di inammissibilità di tutte le eccezioni e domande delle parti, con conseguente reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 6926/2021:
1. rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione sul bene immobile;
2. dichiara improcedibili, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, la domanda di divisione proposta da ed avente ad oggetto l'immobile sito in Firenze, via del Porcellana n. 3, distinto Parte_1 in catasto al F.164 - part.279 sub 3 cat. A/A - RC. 673,89 euro e le conseguenti domande;
3. dichiara inammissibili la domanda riconvenzionale di scioglimento della comunione ereditaria proposta da in relazione al medesimo bene immobile e le conseguenti domande Controparte_1 formulate in via riconvenzionale;
4. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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