Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott. Federica Bonsangue Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1211 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 14 gennaio 1985 ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese (PA), via G. Sunseri n. 9, presso lo studio dell'avv. Vitale Lucia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti ( ; Email_1
– parte ricorrente –
Contro
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
il 30 marzo 1972 ed elettivamente domiciliato in Campofelice di Roccella
(PA), viale della Provincia n. 9, presso lo studio dell' avv. Marsala Arianna, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti (arian-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
– parte resistente –
E Con L'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 giugno 2025 le parti hanno con- cluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Pubblico
Ministero ha apposto un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 aprile 2021, premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio civile con a Campofelice di Roccel- CP_1
la il 5 novembre 2008, unione da cui sono nati tre figli ( , nato Persona_1
a Parma il 7 aprile 2003, nato a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...]), ha riferito il venir meno dell'affectio
[...]
coniugalis tra le parti a causa della relazione extraconiugale intrapresa dal marito circa due anni prima l'instaurazione del giudizio.
La ricorrente ha, altresì, dedotto di essersi dedicata nel corso della vita matrimoniale alle esigenze familiari, provvedendo alla cura e alla crescita dei figli e sostenendo sia economicamente che moralmente il coniuge;
ha, inoltre, affermato di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica presso al- cune abitazioni e di ricorrere all'aiuto economico della propria famiglia, non avendo ricevuto alcuna forma di mantenimento da parte nel pe- CP_1
riodo successivo all'interruzione della convivenza, salvo sporadici acquisti di beni e di generi alimentari.
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Ha, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione con addebito al co- niuge, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento dei minori presso il domicilio materno, la previsione a carico del resistente di un onere per il man- tenimento indiretto dei figli di € 600,00, oltre alle spese straordinarie nella mi- sura del 50%, nonché l'importo di € 200,00 per il proprio mantenimento.
Si è costituito in giudizio il quale - pur non opponendosi alla CP_1
domanda di separazione - ha, invece, contestato di aver intrapreso una rela- zione in costanza di matrimonio e di essersi disinteressato delle necessità del proprio nucleo familiare.
Il resistente ha dedotto che la crisi coniugale si era verificata a causa delle continue interferenze da parte di terzi nella gestione della vita familiare e delle forti incomprensioni verificatesi tra i coniugi.
Ha riferito di percepire solo il reddito di cittadinanza e di avere, pertanto, provveduto al mantenimento dei propri figli nei limiti delle proprie capacità.
Infine, ha rappresentato al Tribunale che dal mese di dicembre 2021 la fi- glia minore si era trasferita dal padre. Persona_3
Pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione personale,
l'affidamento condiviso dei minori con il collocamento della figlia Persona_3
presso il proprio domicilio e del minore presso il domicilio ma- Persona_2
terno, la previsione a suo carico di un onere per il mantenimento indiretto dei figli ( e pari a complessivi € 100,00 mensili, oltre Persona_1 Persona_2
alle spese straordinarie da ripartirsi nella misura del 50% tra le parti, e la previ- sione a carico della ricorrente di un onere per il mantenimento indiretto di di € 200,00 mensili. Persona_3
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, sono stati emanati i
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile provvedimenti provvisori con ordinanza depositata il 14 giugno 2022: affida- mento condiviso dei minori con domicilio prevalente presso la madre per
[...]
e presso il padre per diritto di visita del genitore non Parte_2 Persona_3
collocatario, la previsione a carico di dell'onere del mantenimen- CP_1
to indiretto per i figli e pari a € 300,00 mensili, Persona_1 Persona_2
oltre all'importo di € 100,00 mensili per il mantenimento della ricorrente;
la previsione a carico della ricorrente dell'onere per il mantenimento indiretto della figlia pari a € 150,00; spese straordinarie nell'interesse della Persona_3
prole nella misura del 50% ciascuno.
Con decreto del 7 dicembre 2022 la Corte di Appello di Palermo ha con- fermato l'ordinanza e ha rigetto i reclami formulati da entrambi i coniugi.
***
Tanto premesso, va accolta la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibi- li dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conci- liazione, nonché il tenore stesso delle allegazioni delle parti, dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Per quanto concerne la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, occorre premettere che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale
“la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile c.c. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia as- sunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenu- ta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascen- ti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito “(cfr. Cass. n.
11929/17).
Tuttavia, parte ricorrente non ha adempiuto a detto onere probatorio;
e, infatti, nessuna prova è stata offerta per acclarare la commissione, da parte del resistente, di una condotta oggettivamente contraria ai doveri nascenti dal ma- trimonio.
La domanda, dunque, non merita accoglimento.
Nessun provvedimento va adottato con riferimento al figlio PE
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente (cfr. note scritte).
[...]
Con riferimento, invece, al regime di affidamento dei figli minori, Per_2
e stante l'originario collocamento, rispettivamente, presso il
[...] Persona_3
padre e presso la madre, si è ritenuto opportuno disporre nel corso del giudi- zio l'intervento dei Servizi Sociali, del Consultorio familiare e del Servizio di
Neuropsichiatria infantile, al precipuo scopo di verificare e valutare le dinami- che relazionali tra le parti e le relative competenze genitoriali, nonché di indi- viduare il regime più opportuno nell'interesse dei minori, anche con riferi- mento alle modalità di estrinsecazione dei rapporti e della frequentazione con il genitore non collocatario.
Con la relazione del 30 maggio 2023 i Servizi Sociali hanno reso noto al
Tribunale che il figlio collocato presso la madre, aveva ripreso i Persona_2
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile rapporti con il padre senza alcuna criticità mentre la figlia aveva Persona_3
lentamente ripreso gli incontri con la madre grazie anche al supporto dello psicologo e dell'educatore domiciliare.
In seguito, dall'osservazione svolta dal Servizio di Neuropsichiatria infanti- le è emersa la fragilità della minore e l'evidente difficoltà emotiva a incontrare la madre (cfr. relazione della NPI del 30 maggio 2023).
Infine, le risultanze dell'attività di osservazione e valutazione demandate al
Consultorio familiare hanno deposto per un riavvicinamento della figlia mino- re alla madre, con la previsioni di più incontri settimanali compatibilmente alla attività lavorativa della ricorrente;
gli operatori del consultorio familiare hanno valutato positivamente le competenze genitoriali di entrambe le parti
“nell'adempiere alla specificità della propria funzione di guida e di supporto affettivo” (cfr. relazione del Consultorio Familiare del Comune di Cefalù del 7 novembre
2023).
All'esito del percorso avviato con gli operatori le parti hanno dichiarato che la minore è tornata a vivere con la madre dal mese di dicem- Persona_3
bre 2024 (cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4 giu- gno 2025).
Pertanto, per ciò che concerne l'affidamento dei minori e Persona_2 [...]
non vi è ragione per discostarsi dal regime legale di affidamento Per_4
condiviso, con collocamento prevalente di entrambi presso l'abitazione ma- terna.
Consegue all'affidamento condiviso il potere-dovere di entrambi i coniugi di determinare concordemente il regime di vita dei figli minorenni, di volta in volta valutando – di comune accordo – le più adeguate modalità di frequenta-
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile zione tra gli stessi e il genitore non collocatario.
In difetto di accordo, il padre potrà tenere i figli secondo il seguente regi- me di incontri: per tre pomeriggi a settimana, dalle ore 17,30 alle ore 19,30, nei giorni – in mancanza di accordo tra le parti – di lunedì, mercoledì e vener- dì di ogni settimana nonché a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica;
per cinque giorni durante le vacanze natalizie e due giorni durante le festività Pasquali alternando di anno in anno le principali fe- stività (Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta); per venti giorni, anche fra- zionati, durante il periodo estivo ( giugno, luglio o agosto).
Per ciò che attiene alle questioni di carattere economico, al fine di garantire efficacemente l'attuazione del dovere di contribuzione al mantenimento della prole incombente su entrambi i genitori, in proporzione alla relativa capacità patrimoniale e reddituale, a mente dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., appare op- portuno prevedere un obbligo in capo al resistente di contribuire in forma in- diretta (basato, cioè, sulla periodica corresponsione di una somma di denaro all'uopo destinata in favore del genitore convivente con la prole medesima in modo stabile e prevalente, anche in funzione perequativa dello sforzo econo- mico da questi quotidianamente sostenuto) al sostentamento dei minori.
L'entità di tale contributo va determinata avendo riguardo, per un verso, alle presumibili esigenze di vita della prole e, per altro verso, alla complessiva condizione economica del genitore onerato (nonché di quella del genitore be- neficiario, onde assicurare il necessario equilibrio).
Va, comunque, precisato che lo stato di disoccupazione del genitore non collocatario non giustifica il venir meno dell'obbligo di mantenimento: è pre- cipuo dovere del genitore quello “di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità” (cfr. Cass. 39411/17).
Alla luce di ciò, considerato l'attuale stato di disoccupazione del resistente e le presumibili mutate esigenze della prole, appare congruo fissare l'entità del contributo da porre a carico di per il mantenimento dei figli mi- CP_1
nori in complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 ciascuno), annualmente rivalu- tabili secondo l'indice I.S.T.A.T.
L'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minorenni va regola- to anche mediante la previsione di una compartecipazione di entrambi i geni- tori (in ragione del 50% ciascuno) al pagamento delle spese cd. straordinarie da sostenere nell'interesse della prole (cui consegue l'ulteriore obbligo di rim- borsare, nei limiti dell'aliquota di propria pertinenza, il genitore che abbia eventualmente anticipato l'esborso, previa esibizione di documentazione comprovante l'entità del medesimo).
Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un asse- gno di mantenimento in proprio favore, stante la giovane età e la sua capacità lavorativa.
Dagli atti di causa risulta, infatti, che svolge attività Parte_1
lavorativa (cfr. ricorso e relazione dei Servizi Sociali) ed è proprietaria della casa coniugale.
Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda con cui CP_1
ha chiesto al Tribunale adito di disporre l'obbligo per la ricorrente di
[...]
rendicontare “la gestione economica dell'indennità di frequenza percepita dal figlio Per_2
al Sig. sin dalla data di separazione di fatto tra i coniugi, avvenuta nel
[...] CP_1
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile 2019” (cfr. p. 10, memoria integrativa depositata il 24 ottobre 2022).
Ed invero, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qua- lificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la pos- sibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33
e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con altre azioni sono soggette al rito ordinario, trat- tandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto auto- nome e distinte dalla domanda di separazione (cfr., in tal senso, Cass. civ., n.
6660/01).
***
La peculiare natura delle questioni trattate ed il profilo argomentativo del- la decisione, in uno all'esito complessivo del giudizio, giustificano l'integrale compensazione, tra le parti medesime, delle spese processuali, anche con rife- rimento al reclamo proposto da entrambi i coniugi avverso l'ordinanza presi- denziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui- te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
di cui al matrimonio celebrato a Campofelice di Roccella CP_1
(PA) il 5 novembre 2008, trascritto negli atti dello Stato civile del Co-
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile mune di Campofelice di Roccella dell'anno 2008 al n. 5, parte I;
2) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
3) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, e Persona_2 Per_3
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi
[...]
presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarli e frequentarli secondo le modalità specificate in parte motiva;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 [...]
l'importo di euro 400,00 mensili, da rivalutarsi an- Parte_1
nualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il man- tenimento dei figli minorenni;
5) pone a carico di entrambe le parti (nella misura del 50% ciascuno) le spese straordinarie (intese quali spese di istruzione e spese mediche non assicurate dal S.S.N.) da sostenere nell'interesse dei figli minoren- ni, con obbligo di rimborsare l'aliquota di propria pertinenza di quanto l'altro genitore abbia integralmente sostenuto su semplice richiesta e previa esibizione di documentazione idonea ad attestarne l'effettivo pagamento;
6) rigetta la domanda di mantenimento avanzata iure proprio dalla ricorren- te;
7) dichiara l'inammissibilità delle altre domande avanzate dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Sezione
Civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Presidente
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Il Giudice Estensore
Federica Bonsangue
- 11 -
Giuseppe Rini
Tribunale di Termini Imerese sez. civile