TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 625/2025 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Magnosi, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile a Paliano (FR), il 4.08.2012; che dal matrimonio non sono nati figli (come desumibile dal certificato dello stato di famiglia e della residenza, all. al ricorso); che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la moglie era occupata come collaboratrice domestica alle dipendenze del sig. che il marito era occupato come Persona_1 operaio alle dipendenze della società M.V. Resilienti, avente sede in Paliano;
che gli stessi non si erano riconciliati né intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, atto Numero 6,
Parte I, Serie );
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 625/2025 ed instaurata da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Felli, per procura congiunta al ricorso;
e
, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Magnosi, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile a Paliano (FR), il 4.08.2012; che dal matrimonio non sono nati figli (come desumibile dal certificato dello stato di famiglia e della residenza, all. al ricorso); che il rapporto coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che la moglie era occupata come collaboratrice domestica alle dipendenze del sig. che il marito era occupato come Persona_1 operaio alle dipendenze della società M.V. Resilienti, avente sede in Paliano;
che gli stessi non si erano riconciliati né intendevano riconciliarsi.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c.
D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paliano (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012, atto Numero 6,
Parte I, Serie );
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema