CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4188/2018 R.G. proposto da: TT MA DO, TT ELEONORA VALERIA, elettivamente domiciliati in Roma, via Pastore Faustolo 7, presso lo studio dell'avv. Giulia Grasso, rappresentati e difesi dagli avvti ES CO e LO IA, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrenti- TT NA IA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, 101, presso lo studio dell'avvocato ES Bauro, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Ferracane, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente- TT LB AN, TRANCHIDA ELEONORA, TT MAURIZIO;
-intimati- avverso Sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1921/2017 depositata il 23/10/2017. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3139 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 02/02/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 13.07.2007 NN MA PO conveniva in giudizio avanti la Sezione Distaccata di Mazara del Vallo del Tribunale di AR PO MA DO, PO RA VA, nonché i signori HI RA, PO IO, PO LB GI, tutti eredi del defunto DO PO, deceduto in data 26.09.2000 in Mazara;
esponeva che con "scrittura privata di transazione" del 14.06.2003 (e successivo atto integrativo del 26.6.2003), gli eredi del defunto PO DO definivano, in via bonaria, la causa civile iscritta al n. 537/2001 r.g. pendente avanti il Tribunale di AR e risolvevano ogni questione inerente l'atto di impugnazione del testamento del de cuius DO PO, dettando i criteri per la divisione del patrimonio relitto. Con tale scrittura gli eredi si erano obbligati (art. 2 dell'atto di transazione) a dividere il patrimonio ereditario ed avevano determinato transattivamente la quota disponibile nella misura del 19,50% dell'asse ereditario, individuando, in via residuale ed in misura pari al 26,625%, la quota a dividersi spettante ai coeredi figli maschi PO IO, PO GI e PO LB, nonché in misura pari al 20,125% la quota spettante ad NN MA PO. Inoltre, in considerazione del fatto che il de cuius DO PO col testamento del 7.05.1973 aveva attribuito la disponibile ai soli tre figli maschi, essi coeredi maschi riconoscevano alla germana PO NN MA, obbligandosi ad attribuire in sede di divisione e prima dell'assegnazione, beni immobili facenti parte dell'asse ereditario per un valore commerciale di € 258.000,00 in aggiunta alla quota stessa spettante (pari al 20, 125%) sul patrimonio ereditario in forza della detta transazione. Inoltre, i già Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -2- 4 menzionati eredi maschi riconoscevano alla germana PO NN MA il diritto di indicare beni immobili di proprio gradimento, tra quelli facenti dell'asse ereditario, fino alla concorrenza di C 258.000,00. Nella contumacia di tutti i convenuti, il Giudice adito, accogliendo la domanda proposta da NN MA PO, con sentenza (parziale) n. 147/2008 disponeva il trasferimento in suo favore di una pluralità di beni, del valore complessivo di C 257.000,00, con accredito, pertanto, della somma di C 1.000,00 sulla quota ereditaria spettante all'attrice; disponeva rimettersi la causa sul ruolo, tramite separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini dell'istruttoria necessaria all'espletamento delle operazioni divisionali dell'asse ereditario residuo. Con sentenza definitiva n. 197/2012, emessa sempre nell'ambito del medesimo procedimento il Giudice Unico presso la Sezione distaccata di Mazara del Vallo del Tribunale di AR, così statuiva: dichiarava sciolta la comunione ereditaria tra NN MA PO, RA HI, IO PO, RA VA PO, MA DO PO ed LB GI PO, quali eredi di DO PO, e, per l'effetto dichiarava di proprietà esclusiva di NN MA PO il compendio immobiliare meglio indicato nella relazione di c.t.u. come lotto 17 e, precisamente, il fabbricato in AR, Corso Calatafimi;
individuava i lotti da attribuire, tramite sorteggio, agli altri condividenti nelle porzioni identificate nella relazione del consulente depositata il 14.4.2010; disponeva che NN MA PO versasse a titolo di conguaglio in favore degli altri coeredi chiamati alla divisione, secondo le quote di spettanza come sarebbero state assegnate a seguito del sorteggio, la complessiva somma di C 27.625,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo. Avverso la già menzionata sentenza proponevano appello avanti la Corte di Palermo PO IO, PO MA DO e PO RA. Resisteva al gravame PO NN MA, mentre gli appellati HI RA e PO LB GI restavano contumaci. Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -3- La Corte d'appello rigettava il gravame, disattendendo in particolare il primo motivo, con il quale gli appellanti avevano censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto l'incomoda divisibilità del fabbricato di Corso Calatafimi, infine assegnato a PO NN MA. La Corte d'appello osservava che la motivazione, data dal primo giudice su questo aspetto, era certamente laconica, nondimeno la decisione era ugualmente corretta, avendo il consulente tecnico accertato che l'immobile non era comodamente divisibile. La stessa Corte d'appello riconosceva che il bene era stato correttamente assegnato a NN MA PO, in quanto titolare della maggior quota. Essa poi disattendeva ulteriori censure mosse dagli appellanti sulla stima dei beni. Per la cassazione della sentenza MA DO PO ed RA VA PO hanno proposto ricorso affidato a undici motivi. NN MA PO ha resistito con controricorso. PO LB GI, HI RA e PO IO sono rimasti intimati. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il consulente tecnico, nominato in primo grado, avesse accertato l'incomoda divisibilità dell'immobile in AR, Corso Calatafimi. I ricorrenti sostengono che il consulente tecnico, pur avendo descritto l'immobile, nulla aveva osservato in ordine alla non comoda divisibilità del medesimo, né in merito alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 720 c.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. Trattandosi di giudizio d'appello iniziato con citazione notificata il 16 aprile 2013, il motivo incorre nella Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -4- preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/20:14). In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie, certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta nei due gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità del cespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primo grado e d'appello per giustificare la decisione assunta, che consistono nel richiamo della consulenza tecnica. Si deve ancora aggiungere che con il motivo in esame i ricorrenti neanche denunciano un "omesso esame di un fatto" nel senso chiarito da questa Corte (Cass., SU., n. 8053/2014), ma pretendono una diversa valutazione della prova. Infatti, il rimprovero che si muove alla Corte d'appello non è di avere "omesso" la considerazione di un fatto, primario o secondario, idoneo a giustificare una decisione diversa sulla questione di fatto riguardante l'indivisibilità del cespite, ma di non avere correttamente interpretato la consulenza tecnica: una simile censura in cassazione non è proponibile (Cass., S.U., n. 34476/2019). 2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe applicato l'art. 720 c.c. nonostante l'immobile, per le sue caratteristiche strutturali, quali risultavano dalla stessa descrizione del consulente tecnico, fosse divisibile, trattandosi di fabbricato pluripiano, composto da due corpi di fabbrica e da distinte unità immobiliari. 2.1. Il motivo è inammissibile. Valgono le stesse ragioni già evidenziate nell'esame del primo motivo: anche questa volta sussiste la preclusione Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -5- della c.d. "doppia conforme" e anche questa volta la censura, sotto la veste della denuncia di un omesso esame di un fatto, aspira inammissibilmente a una "lettura" della relazione di consulenza tecnica, diversa da quella accolta dalla Corte d'appello. 3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 720 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che la PO NN MA fosse titolare della maggior quota. Secondo i ricorrenti, la PO era titolare della quota maggiore con riferimento all'intera massa, ma non lo era in relazione al singolo bene, in ipotesi indivisibile, per il quale si poneva l'esigenza dell'attribuzione. Tale bene, infatti, era stato richiesto in attribuzione non solo da PO NN MA, ma, congiuntamente, da più compartecipi, le cui quote, sommate fra loro, superavano quella della condividenti individuale. A sostegno del motivo i ricorrenti richiamano Cass. n. 21294 del 2004 e opinioni di dottrina sull'art. 720 c.c. 4. Il quarto motivo denuncia ancora la violazione dell'art. 720 c.c. sotto diverso profilo. La Corte d'appello, al fine di giustificare la preferenza in favore del titolare della maggior quota individuale, ha richiamato il principio del favor divisionis, senza considerare che tale principio sarebbe stato superato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Il supposto ripudio di tale principio imponeva che la Corte d'appello enunciasse le ragioni per cui si doveva preferire l'istanza di attribuzione della controparte rispetto all'istanza congiunta avanzata dagli appellanti, che erano collettivamente titolari della quota maggiore. 5. Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. I ricorrenti ripropongono la medesima censura del motivo precedente da diverso punto di vista. Essi si dolgono perché la Corte d'appello ha confermato l'attribuzione del bene indivisibile a PO NN MA in base al solo richiamo del principio del favor divisionis, laddove avrebbe avuto l'onere di argomentare in ordine alle ragioni della preferenza così Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -6- accordata, in presenza della contrapposta istanza avanzata dagli appellanti, collettivamente titolari della quota maggiore. 5.1. Il motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In primo luogo si deve chiarire che la dottrina richiamata dai ricorrenti nel terzo motivo, nel sostenere che il concetto di incomoda divisibilità deve essere riferito al singolo bene e non alla massa da dividere, allude a una problematica del tutto diversa, che non ha niente a che vedere con l'identificazione del maggiore quotista ai fini dell'attribuzione del bene indivisibile, né tanto meno con il criterio di soluzione del conflitto fra l'istanza del singolo e quella di più condividenti raggruppati, le cui quote, sommate fra loro, superano la quota del primo. Quella dottrina vuole piuttosto sostenere, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, che ciascun condividente, all'infuori delle ipotesi previste dall'art. 720 c.c., avrebbe diritto alla ripartizione materiale di ciascun bene mobilie o immobile dell'eredità. La giurisprudenza unanime, tuttavia, è da sempre orientata in modo diverso, e cioè nel senso che il concetto di incomoda divisibilità è commisurato alla massa e non al singolo bene dividendo, perché il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall'art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce il primo comma dell'art. 727 c.c., diritto a una porzione formata, per quanto possibile, in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa (Cass. n. 17862/2020; n. 8286/2019; n. 15105/2000). Trattandosi di immobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lotti secondo il criterio indicato, o perché non si trovano in numero sufficiente a tale scopo o perché qualitativamente diversi o di valore 1:roppo disuguale. La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sono comodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall'art. 720 c.c. È altrettanto improprio il richiamo di Cass. n. 21294 del 2004, che riguarda l'applicazione della norma dell'art. 720 c.c. nell'ipotesi che i Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -7- compartecipi siano titolari di quote diverse sui singoli beni. Secondo tale pronuncia "in presenza di pluralità di richieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individuazione del condividente (o condividenti congiunti) con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'art. 720 c.c. deve effettuarsi tenendo conto della quota spettante su ogni singolo immobile, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le due diverse quote in gara, al valore della quota che ogni condividente vanta su ciascuno degli immobili". Solo per completezza di esame il collegio osserva che la massima, rimasta isolata, nella parte in cui lascia intendere che, nella comunione ereditaria, le quote di ognuno potrebbero diversificarsi sul singolo bene, esprime un principio fortemente discutibile e in disarmonia con il criterio di formazione delle parti stabilito dall'art. 727 c.c., che suppone identità della misura del concorso così sulla massa ereditaria e così sui singoli beni che la compongono (Cass. n. 24833/2022). Invero, la lettura della decisione autorizza l'illazione che, in quel caso, la diversità delle quote sui diversi beni riflettesse l'esistenza di una pluralità di comunioni derivanti da diverso titolo, intercorrenti fra le medesime persone e con riferimento agli stessi beni. È noto che il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche in questi casi (Cass. n. 15764/2020; n. 3512/2019), il che non esclude, in presenza di certi presupposti, che le diverse comunioni possano essere sciolte unitariamente (Cass. n. 15494/2019). 5.2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, depurati da tali impropri richiami, pongono la seguente e unica questione, e cioè di quale sia il criterio di preferenza ex art. 720 c.c. in presenza di due richieste di attribuzione del bene indivisibile: l'una da parte del titolare della maggior quota individuale (in senso relativo), l'altra da parte di un gruppo contitolare di una quota di entità maggiore (in conseguenza delle unione delle rispettive quote) della prima. Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -8- 3.L È principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che la preferenza normativa deve essere riconosciuta in favore del comunista individualmente titolare della quota maggiore. Si osserva che, qualora si desse prevalenza al gruppo di comunisti collettivamente titolari della quota maggiore, si violerebbe non solo la lettera della citata norma, ma anche il principio del favor divisionis in essa espresso a causa del protrarsi dello stato di comunione (Cass. n. 1566/1999; n. 8827/2008; n. 22081/2011; n. 20961/2018; n. 7869/2019; n. 18686/2019). Si deve rimarcare che il principio del favor divisionis, così concepito, non vuol dire privare il giudice di ogni potere discrezionale nella scelta, nel senso che egli sarebbe invariabilmente tenuto ad attribuire in ogni caso il bene al titolare della maggior quota individuale invece che al gruppo. In tale equivoco incorre invece Cass. 8181 del 2012, richiamata dai ricorrenti, che ha ritenuto di dover disconoscere l'esistenza del principio del favor divisionis proprio con il fine di non assoggettare il giudice a direttive rigide. Si trascura però che il principio favor divisionis coesiste pur sempre con l'ulteriore principio, altrettanto consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di più richiedenti l'immobile indivisibile, la legge pone solo una preferenza in favore del titolare della maggior quota, che non esclude che il giudice possa attribuire il bene ad altro coerede, titolare di una quota minore, quando ciò gli sembri più consono all'interesse di condividenti (Cass. n. 6469/1982; n. 4775/1983; n. 7716/1990; n. 8629/1998; n. 22857/2009; n. 7869/2019; n. 24832/2019). Deve pertanto confermarsi che il favor divisionis non impedisce al giudice, nel concorso dei presupposti, di discostarsi dal criterio legale e attribuire l'immobile indivisibile, invece che al singolo, ai più condividenti raggruppati. Nello stesso tempo deve rimarcarsi che la norma dell'art. 720 c.c., seppure non prescriva al giudice una direttiva rigida e assoluta nella scelta del condividente cui attribuire il bene indivisibile, pone Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -9- comunque in una posizione di netta preferenza colui che ha diritto a una quota maggiore (Cass. n. 626/1971). Questo vuol dire che «ai fini dell'applicabilità della norma [...], il giudice non è tenuto a dimostrare in concreto la giustezza della preferenza prevista in via astratta dal legislatore, ma solo a dare contezza della ricorrenza delle condizioni di fatto che tale preferenza rendono operante nel caso sottoposto al suo esame ed è, quindi, esentato dall'obbligo di motivare in ordine a circostanze diverse ed irrilevanti» (Cass. n. 4251/1980; n. 7716/1990). In altre parole, ai fini della concessione della preferenza al titolare della quota maggiore, è sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge (Cass. n. 27086/2021). Solo l'adozione di un criterio di preferenza diverso da quello legale impone al giudice di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità (Cass. n. 3310/1969; n. 24053/2008; n. 22857/2009; n. 11641/2010; n. 16376/2014). Ebbene, una volta chiarito che, in caso di conflitto fra la richiesta del titolare della quota maggiore individuale e la richiesta congiunta di un gruppo di condividenti, la norma accorda preferenza alla prima, anche quando la "quota congiunta" è superiore, il giudice, nel risolvere il conflitto in favore del condividente individuale, non ha altro onere se non quello di «dare contezza della ricorrenza delle c:ondizioni di fatto che tale preferenza rendono operante nel caso sottoposto al suo esame», senza essere tenuto «a dimostrare in conc:reto la giustezza della preferenza prevista in via astratta dal legislatore» (Cass. n. 4251/1980 cit.). Tale onere è stato assolto dalla Corte d'appello nel caso in esame. 5.3. Solo per completezza di esame il collegio rileva che Cass. n. 20250 del 2016, citata dai ricorrenti insieme a Cass. n. 8181 del 2012 a sostegno del supposto ripudio del tradizionale principio del favor divisionis, da ritenere invece pacifico nella giurisprudenza della Corte, precedente e successiva alla sentenza del 2012, ha risolto un problema Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -10- diverso da quello riguardante la preferenza legale nell'attribuzione del bene indivisibile. In quella occasione la Suprema Corte fece applicazione di una regola diversa e pienamente condivisibile, e cioè che il raggruppamento di quote è consentito non solo nelle situazioni previste dall'art. 720 c.c., per evitare la vendita all'incanto del bene indivisibile, ma è consentito altresì per facilitare la divisione in natura. È acquisito che «la comoda divisibilità di un bene, ai fini dell'eventuale assegnazione in natura delle quote spettanti agli aventi diritto, va valutata con riferimento non già ad una ripartizione del bene in funzione dei rapporti instaurabili con alcuni soltanto dei condividenti, ovvero con le situazioni di fatto al riguardo determinatisi, ma ad una divisione in tante porzioni quanti sono i titolari del diritto di comproprietà, i quali perseguono, mediante la divisione, il conseguimento di una quota in natura del bene medesimo» (Cass. n. 364/1986; n. 2170/1997). Conseguentemente è configurabile la non comoda divisibilità degli immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c. qualora, in relazione alla struttura del bene e al numero dei condividenti, non sia possibile procedere alla omogenea divisione prevista dall'art. 718 c.c., anche nei confronti di uno solo dei condividenti (Cass. n. 21178/2004). In rapporto a tale principio è intuitivo che, quando il bene non è frazionabile in tante parti quanti sono i condividenti, ma permette tuttavia di ricavare un certo numero di porzioni, la decisione dei condividenti di consorziare più quote in un unico lotto potrebbe eliminare l'iniziale condizione di indivisibilità dipendente dal numero dei concorrenti e rendere, appunto, l'immobile divisibile «in conseguenza del minore frazionamento» (Cass. n. 372/1957; n. 2117/1966; n. 160/1968; n. 7700/1994). 6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Si rimprovera al giudice d'appello di avere espresso un giudizio contraddittorio sulla motivazione della sentenza di primo grado laddove Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -11- il tribunale aveva riconosciuto l'indivisibilità dell'immobile di AR, Corso Calatafimi. La contraddizione è ravvisata in ciò: che la Corte d'appello, pur riconoscendo che la sentenza di primo grado, era particolarmente "laconica" in ordine alla riconosciuta indivisibilità del cespite, ha poi ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, in quanto fondata sul richiamo della consulenza tecnica. 6.1. Il motivo è infondato. A parte il rilievo che, sul piano linguistico, non c'è alcuna contraddizione nel definire, nello stesso tempo, una motivazione "laconica" e "sufficiente", è decisivo ricordare che «in considerazione dell'effetto sostitutivo de Ila pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello» (Cass. n. 1323/2018; n. 11537/1996). Si deve ancora aggiungere che è censurato un passaggio della sentenza d'appello privo di incidenza sulla decisione, che è fondata sull'autonoma condivisione della consulenza tecnica da parte della Corte d'appello. Questa, infatti, dopo avere ritenuto "sufficiente" la motivazione data dal primo giudice, ha proseguito nella propria analisi, aggiungendo che occorreva comunque stabilire se «[...] nella richiamata relazione di consulenza il CTU abbia valutato i requisiti della "non comoda divisibilità" o della sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o se tali presupposti siano comunque emersi dall'ulteriore materiale probatorio acquisito al processo [...]». Tale verifica è stata risolta positivamente dalla Corte d'appello. 7. Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto che gli appellanti, contumaci in primo grado, Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -12- non avevano mosso contestazioni rispetto alla consulenza tecnica. La decisione è poi ulteriormente censurata perché i giudici d'appello, proprio a causa della contumacia degli attuali ricorrenti nel giudizio di primo grado, non hanno dato seguito alle contestazioni che essi avevano proposto nel grado. Si sostiene che la contumacia è un comportamento neutro, che, da un lato, preclude l'applicabilità del principio di non contestazione e, dall'altro, non esonera il giudice dal fare corretta applicazione della legge e dall'effettuare una corretta valutazione dei fatti e delle prove poste a fondamento della domanda. 7.1. Il settimo motivo è infondato. Risulta chiaramente dalla sentenza che le principali contestazioni mosse dagli appellanti (attuali ricorrenti) alla consulenza tecnica sono state esaminate e disattese dalla Corte d'appello, tant'è vero che le relative statuizioni sono state censurate in questa sede. In verità, le considerazioni negative della Corte d'appello giustificate con il rilievo della contumacia in primo grado sono riferite agli ulteriori "rilievi alla consulenza, fondati sulla documentazione prodotta in questo grado". Così identificato L la statuizione oggetto di censura, il motivo in esame incorre in un palese difetto di specificità. Non si dice a quali contestazioni, in aggiunta a quelle esaminate, la Corte d'appello non avrebbe dato seguito, né sono indicati i documenti "prodotti nel grado" sui quali si fondavano le contestazioni non esaminate. A un attento esame, in aggiunta all'onere di indicare in questa sede i nuovi documenti prodotti, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere aggiuntivo di argomentare in ordine alla loro ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis. Questa Corte chiarito che «la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -13- transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo 1'11 settembre 2012» (Cass. n. 21066/2021; n. 6590/2017). La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 25 settembre 2012: quindi l'ammissibilità dei nuovi documenti supponeva la dimostrazione della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile. Tale onere non è stato assolto dal ricorrenti, il che rende la censura teorica e del tutto priva di specificità. 8. L'ottavo motivo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3., c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato il secondo motivo d'appello, con il quale era stata dedotta la violazione dei principi che governano il controllo del giudice sull'operato del consulente tecnico. Secondo i ricorrenti, il Tribunale di AR ha demandato al consulente tecnico il compito di redigere un progetto di divisione, affidandogli non solo la risoluzione di problemi di carattere tecnico, "id est la formazione delle quote e le determinazione dei conguagli", ma ha lasciato che lo stesso consulente tecnico provvedesse alla risoluzione di questioni di carattere giuridico, quali l'applicazione dell'art. 720 c.c. ai fini dell'attribuzione dell'immobile in AR, Corso Calatafimi. Nel medesimo vizio, sempre secondo i ricorrenti, era incorsa la Corte d'appello, la quale, tenuto conto delle censure mosse dai ricorrenti alla sentenza del tribunale, avrebbe dovuto vagliare criticamente la consulenza tecnica espletata in primo grado e le statuizioni del giudice di prime cure che su di essa si fondavano, sulla quali invece si sarebbe supinamente adagiata. 8.1. L'ottavo motivo è infondato. L'accertamento e la valutazione degli elementi, che concorrono a determinare, nel caso concreto, la comoda divisibilità o non dell'immobile, costituisce una questi° facti (Cass. n. Ric. 2018 n. 04188 sez. 52 - ud. 04-11--2022 -14- 3706/1988; n. 5133/1995; n. 1738/2002) rispetto alla quale è usuale che il giudice di merito si avvalga di un consulente tecnico. Risulta dal ricorso e dalla sentenza che il consulente tecnico, seppure abbia operato dei richiami agli artt. 720, 727, 728 e 729 c.c. (v. sentenza impugnata pag. 7, dove è riportato testualmente un passaggio della relazione), non ha risolto nessun problema di diritto, ma ha solamente formato un progetto di divisione, come è usuale nei giudizi di scioglimento di comunione. Questa Corte ha più volta chiarito che «in materia di giudizio di divisione, non è necessario che il giudice istruttore a norma dell'art. 789 c.p.c. rediga formalmente un suo progetto di divisione se egli non ha ragione di distaccarsi da quello formulato dal consulente tecnico, nominato a termini dell'art. 194 delle disposizioni di attuazione, l'adozione di esso equivalendo a formazione del progetto» (Cass. n. 2158/1961; n. 242/2010; n. 13621/2017). Si può dare per acquisito che, nel caso in esame, la massa comprende una pluralità di immobili. A pag. 7 del ricorso è riportato il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico, il quale ha formato quattro quote, tre di pari valore da estrarre a sorte, una di maggior valore, composta con l'immobile in Corso Calatafimi, da destinare alla PO. Non essendo le porzioni di valore uguale alle quote, il progetto prevede il pagamento di conguagli. Secondo la (non contestata) ricostruzione della Corte d'appello, il consulente, nella formazione del progetto, era stato guidato dall'idea di ridurre al minimo i conguagli: da qui la scelta di comprendere il bene di valore più elevato nella quota della condividente che vantava la quota maggiore. Il Tribunale, nel fare proprio il progetto del consulente, ha posto l'accento', da un lato, sul consenso espresso dalla PO NN MA verso questa soluzione, dall'altro, sulla mancanza di istanze di altri dei compartecipi, giustificando infine l'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c. La soluzione è stata confermata dalla Corte d'appello, che ha riconosciuto che la Ric. 2018 n. 04188 sez. 52 - ud. 04-11--2022 -15- disciplina dell'art. 720 c.c. è stata applicata in presenza del presupposto dell'indivisibilità del cespite. Si capisce, quindi, che l'esito divisorio è dipeso esclusivamente da scelte compiute dai giudici di merito, che hanno condiviso la soluzione suggerita dal consulente tecnico, avendo ritenuto indivisibile il cespite di maggior valore. 9. Il nono motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La sentenza è censurata nella parte in cui ècstato-la Corte d'appello ha rigettato il terzo motivo d'appello con il quale fu contestata l'attendibilità della stima proposta dal consulente tecnico, che avrebbe fatto propria la stima eseguita nel 2004 dal geom. DE, senza neanche considerare che il medesimo geom. DE ha poi redatto una perizia integrativa, con il quale si riconosceva che l'immobile in AR aveva un valore maggiore rispetto a quello originariamente attribuito. La Corte d'appello, nel rigettare tale ragione di censura, ha affermato che il consulente ha operato la stima in modo autonomo, «seppure confermativa di quella effettuata dal geom. DE». Il fatto decisivo che la Corte d'appello avrebbe omesso di identificare è consistito in ciò: «ai fini della stima il CTU nominato dal Tribunale ha tenuto conto dei valori risultanti dalla perizia di stima del geom. DE redatta nel 2004 e approvata da alcuni soltanto dei consulenti, senza effettuare alcuna autonoma stima e/o indagine di mercato. Nella perizia redatta dal CTU, infatti, non v'è alcun riferimento né ad indagini di mercato, né ad una verifica della stima del valore del bene». 9.1. Il motivo è inammissibile. Opera anche in questo caso la preclusione ex art. 348-ter c.p.c., in presenza di un'affermazione della Corte d'appello, con la quale si condivide la valutazione del consulente tecnico, già condivisa dal primo giudice. Invero la Corte d'appello Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -16- dt accenna a nuovi documenti prodotti nel grado, dei quali, però, ha ritenuto di dover prescindere. I ricorrenti, seppure discorrano nell'ambito del motivo in esame di nuovi documenti prodotti nel grado, non hanno sollevato alcuna censura volta a denunciare la loro mancata considerazione in appello. Come è stato già chiarito nell'esame del settimo motivo, i ricorrenti neanche argomentano in ordine all'ammissibilità della produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Pertanto, non resta che prendere atto che la decisione della Corte d'appello, così come quella del primo giudice, è fondata, per quanto riguarda la stima, sulla condivisione dell'operato del consulente tecnico, il che rende operante la preclusione della c.d. doppia conforme. 10. Il decimo motivo denuncia violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4. 11. L'undicesimo motivo, coordinato al precedente, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 726 e dell'art. 115 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello, al fine del rigetto del quarto motivo d'appello, ha ritenuto di condividere la decisione di primo grado relativamente alla stima degli immobili, «avendo il Tribunale, con riferimento all'andamento del mercato immobiliare, operato un legittimo riferimento alla nozione di fatto notorio». Si sostiene che gli attuali ricorrenti avevano proposto una pluralità di critiche (l'erroneità della stima e l'esigenza del suo aggiornamento ai valori attuali), che la Corte d'appello non ha minimamente considerato, limitandosi ad aderire acriticamente alle statuizioni del primo giudice, senza esplicitare le ragione ostative al loro accoglimento. In questo modo la Corte d'appello sarebbe incorsa nello stesso tempo anche nella violazione dell'art. 726 c.c., in base al quale la divisione deve essere fatta con riferimento ai valori correnti al tempo della Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -17- divisione. L'applicazione di tale norma avrebbe quanto meno giustificato un aggiornamento della stima, non essendo possibile giungere a diverse conclusioni affermando che la stabilità del prezzi del mercato immobiliare fosse un fatto notorio, né riconoscendo che tale circostanza consentisse di tenere in considerazione la stima operata con la relazione del 2010, con la quale, peraltro, il consulente, senza compiere alcuna indagine di mercato, aveva assunto come parametro la stima operata nel 2004 dal geom. DE. 11.1. Il decimo motivo e l'undicesimo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte d'appello non ha minimamente negato il principio secondo cui la divisione deve farsi secondo i valori attuali al tempo della divisione. Sotto questo profilo la decisione non incorre in alcuna violazione di norma di legge. La Corte d'appello ha piuttosto ritenuto che la regola fosse stata correttamente applicata dal primo giudice, con riferimento all'andamento del mercato immobiliare e alla nozione di fatto notorio. La motivazione, pertanto, esiste e rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum, da ravvisare nella riconosciuta persistente attualità dei valori proposti dal consulente. È principio acquisito, desumibile dall'art. 726 c.c., che la stima dei beni per la formazione delle parti nella divisione deve farsi con riferimento al valore venale al momento della stessa divisione (Cass. n. 269/1970), che nella divisione giudiziale coincide con il momento della decisione. Sempre nella divisione giudiziale, la stima è di solito rimessa a un consulente tecnico, divenendo quindi evenienza fisiologica che essa sia fatta in un momento precedente rispetto a quello in cui la causa viene decisa. Per evitare che possibili mutamenti dei prezzi compromettano l'eguaglianza fra i comproprietari, è principio acquisito che la stima, effettuata in epoca precedente, deve essere aggiornata d'ufficio, anche in appello, al momento della decisione (Cass. n. 9207/2005). Tale principio non esclude però che la parte sia comunque tenuta ad allegare Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -18- i fatti che giustificano l'aggiornamento, posto che questo non può avvenire tramite criteri automatici (Cass. n. 10624/2010; n. 15288/2014). I ricorrenti censurano la decisione sotto questo aspetto, ma neanche deducono di avere indicato uno o più fatti che avrebbero imposto alla Corte d'appello di procedere all'aggiornamento della stima. È chiaro che questi fatti dovevano riguardare in modo specifico tale aspetto vicenda, cioè cioè la perdita di "attualità" della stima compiuta nel tempo i7,11 precedente. In altre parole, al fine di giustificare la richiesta di aggiornamento, non sarebbe sufficiente sollevare contestazioni sul metodo seguito dall'esperto nella determinazione dei valori, ma occorre proporre obiezioni idonei giustificare l'illazione che la stima - a /( prescindere da ogni altra considerazione - non sia più attuale. In assenza di una tale precisazione, i ricorrenti finiscono per sollevare una questione puramente formale, alla quale non può darsi seguito in questa sede di legittimità. 12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese e raddoppio del contributo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -19- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2022.
-ricorrenti- TT NA IA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, 101, presso lo studio dell'avvocato ES Bauro, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Ferracane, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente- TT LB AN, TRANCHIDA ELEONORA, TT MAURIZIO;
-intimati- avverso Sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1921/2017 depositata il 23/10/2017. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3139 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 02/02/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 13.07.2007 NN MA PO conveniva in giudizio avanti la Sezione Distaccata di Mazara del Vallo del Tribunale di AR PO MA DO, PO RA VA, nonché i signori HI RA, PO IO, PO LB GI, tutti eredi del defunto DO PO, deceduto in data 26.09.2000 in Mazara;
esponeva che con "scrittura privata di transazione" del 14.06.2003 (e successivo atto integrativo del 26.6.2003), gli eredi del defunto PO DO definivano, in via bonaria, la causa civile iscritta al n. 537/2001 r.g. pendente avanti il Tribunale di AR e risolvevano ogni questione inerente l'atto di impugnazione del testamento del de cuius DO PO, dettando i criteri per la divisione del patrimonio relitto. Con tale scrittura gli eredi si erano obbligati (art. 2 dell'atto di transazione) a dividere il patrimonio ereditario ed avevano determinato transattivamente la quota disponibile nella misura del 19,50% dell'asse ereditario, individuando, in via residuale ed in misura pari al 26,625%, la quota a dividersi spettante ai coeredi figli maschi PO IO, PO GI e PO LB, nonché in misura pari al 20,125% la quota spettante ad NN MA PO. Inoltre, in considerazione del fatto che il de cuius DO PO col testamento del 7.05.1973 aveva attribuito la disponibile ai soli tre figli maschi, essi coeredi maschi riconoscevano alla germana PO NN MA, obbligandosi ad attribuire in sede di divisione e prima dell'assegnazione, beni immobili facenti parte dell'asse ereditario per un valore commerciale di € 258.000,00 in aggiunta alla quota stessa spettante (pari al 20, 125%) sul patrimonio ereditario in forza della detta transazione. Inoltre, i già Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -2- 4 menzionati eredi maschi riconoscevano alla germana PO NN MA il diritto di indicare beni immobili di proprio gradimento, tra quelli facenti dell'asse ereditario, fino alla concorrenza di C 258.000,00. Nella contumacia di tutti i convenuti, il Giudice adito, accogliendo la domanda proposta da NN MA PO, con sentenza (parziale) n. 147/2008 disponeva il trasferimento in suo favore di una pluralità di beni, del valore complessivo di C 257.000,00, con accredito, pertanto, della somma di C 1.000,00 sulla quota ereditaria spettante all'attrice; disponeva rimettersi la causa sul ruolo, tramite separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini dell'istruttoria necessaria all'espletamento delle operazioni divisionali dell'asse ereditario residuo. Con sentenza definitiva n. 197/2012, emessa sempre nell'ambito del medesimo procedimento il Giudice Unico presso la Sezione distaccata di Mazara del Vallo del Tribunale di AR, così statuiva: dichiarava sciolta la comunione ereditaria tra NN MA PO, RA HI, IO PO, RA VA PO, MA DO PO ed LB GI PO, quali eredi di DO PO, e, per l'effetto dichiarava di proprietà esclusiva di NN MA PO il compendio immobiliare meglio indicato nella relazione di c.t.u. come lotto 17 e, precisamente, il fabbricato in AR, Corso Calatafimi;
individuava i lotti da attribuire, tramite sorteggio, agli altri condividenti nelle porzioni identificate nella relazione del consulente depositata il 14.4.2010; disponeva che NN MA PO versasse a titolo di conguaglio in favore degli altri coeredi chiamati alla divisione, secondo le quote di spettanza come sarebbero state assegnate a seguito del sorteggio, la complessiva somma di C 27.625,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo. Avverso la già menzionata sentenza proponevano appello avanti la Corte di Palermo PO IO, PO MA DO e PO RA. Resisteva al gravame PO NN MA, mentre gli appellati HI RA e PO LB GI restavano contumaci. Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -3- La Corte d'appello rigettava il gravame, disattendendo in particolare il primo motivo, con il quale gli appellanti avevano censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto l'incomoda divisibilità del fabbricato di Corso Calatafimi, infine assegnato a PO NN MA. La Corte d'appello osservava che la motivazione, data dal primo giudice su questo aspetto, era certamente laconica, nondimeno la decisione era ugualmente corretta, avendo il consulente tecnico accertato che l'immobile non era comodamente divisibile. La stessa Corte d'appello riconosceva che il bene era stato correttamente assegnato a NN MA PO, in quanto titolare della maggior quota. Essa poi disattendeva ulteriori censure mosse dagli appellanti sulla stima dei beni. Per la cassazione della sentenza MA DO PO ed RA VA PO hanno proposto ricorso affidato a undici motivi. NN MA PO ha resistito con controricorso. PO LB GI, HI RA e PO IO sono rimasti intimati. I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo del ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che il consulente tecnico, nominato in primo grado, avesse accertato l'incomoda divisibilità dell'immobile in AR, Corso Calatafimi. I ricorrenti sostengono che il consulente tecnico, pur avendo descritto l'immobile, nulla aveva osservato in ordine alla non comoda divisibilità del medesimo, né in merito alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 720 c.c. 1.1. Il motivo è inammissibile. Trattandosi di giudizio d'appello iniziato con citazione notificata il 16 aprile 2013, il motivo incorre nella Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -4- preclusione stabilita dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile, ratione temporis (Cass. n. 11439/2018; n. 26860/20:14). In base a tale norma non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme. L'ipotesi ricorre quando nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 26744/2016; n. 20994/2019; n. 29322/2019; n. 8320/2022). Sotto questo profilo, la preclusione è, nella specie, certamente operante, essendo identica la questione di fatto risolta nei due gradi del giudizio (l'accertamento della non comoda divisibilità del cespite) ed essendo identiche le ragioni addotte dai giudici di primo grado e d'appello per giustificare la decisione assunta, che consistono nel richiamo della consulenza tecnica. Si deve ancora aggiungere che con il motivo in esame i ricorrenti neanche denunciano un "omesso esame di un fatto" nel senso chiarito da questa Corte (Cass., SU., n. 8053/2014), ma pretendono una diversa valutazione della prova. Infatti, il rimprovero che si muove alla Corte d'appello non è di avere "omesso" la considerazione di un fatto, primario o secondario, idoneo a giustificare una decisione diversa sulla questione di fatto riguardante l'indivisibilità del cespite, ma di non avere correttamente interpretato la consulenza tecnica: una simile censura in cassazione non è proponibile (Cass., S.U., n. 34476/2019). 2. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe applicato l'art. 720 c.c. nonostante l'immobile, per le sue caratteristiche strutturali, quali risultavano dalla stessa descrizione del consulente tecnico, fosse divisibile, trattandosi di fabbricato pluripiano, composto da due corpi di fabbrica e da distinte unità immobiliari. 2.1. Il motivo è inammissibile. Valgono le stesse ragioni già evidenziate nell'esame del primo motivo: anche questa volta sussiste la preclusione Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -5- della c.d. "doppia conforme" e anche questa volta la censura, sotto la veste della denuncia di un omesso esame di un fatto, aspira inammissibilmente a una "lettura" della relazione di consulenza tecnica, diversa da quella accolta dalla Corte d'appello. 3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 720 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che la PO NN MA fosse titolare della maggior quota. Secondo i ricorrenti, la PO era titolare della quota maggiore con riferimento all'intera massa, ma non lo era in relazione al singolo bene, in ipotesi indivisibile, per il quale si poneva l'esigenza dell'attribuzione. Tale bene, infatti, era stato richiesto in attribuzione non solo da PO NN MA, ma, congiuntamente, da più compartecipi, le cui quote, sommate fra loro, superavano quella della condividenti individuale. A sostegno del motivo i ricorrenti richiamano Cass. n. 21294 del 2004 e opinioni di dottrina sull'art. 720 c.c. 4. Il quarto motivo denuncia ancora la violazione dell'art. 720 c.c. sotto diverso profilo. La Corte d'appello, al fine di giustificare la preferenza in favore del titolare della maggior quota individuale, ha richiamato il principio del favor divisionis, senza considerare che tale principio sarebbe stato superato dalla recente giurisprudenza di legittimità. Il supposto ripudio di tale principio imponeva che la Corte d'appello enunciasse le ragioni per cui si doveva preferire l'istanza di attribuzione della controparte rispetto all'istanza congiunta avanzata dagli appellanti, che erano collettivamente titolari della quota maggiore. 5. Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. I ricorrenti ripropongono la medesima censura del motivo precedente da diverso punto di vista. Essi si dolgono perché la Corte d'appello ha confermato l'attribuzione del bene indivisibile a PO NN MA in base al solo richiamo del principio del favor divisionis, laddove avrebbe avuto l'onere di argomentare in ordine alle ragioni della preferenza così Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -6- accordata, in presenza della contrapposta istanza avanzata dagli appellanti, collettivamente titolari della quota maggiore. 5.1. Il motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. In primo luogo si deve chiarire che la dottrina richiamata dai ricorrenti nel terzo motivo, nel sostenere che il concetto di incomoda divisibilità deve essere riferito al singolo bene e non alla massa da dividere, allude a una problematica del tutto diversa, che non ha niente a che vedere con l'identificazione del maggiore quotista ai fini dell'attribuzione del bene indivisibile, né tanto meno con il criterio di soluzione del conflitto fra l'istanza del singolo e quella di più condividenti raggruppati, le cui quote, sommate fra loro, superano la quota del primo. Quella dottrina vuole piuttosto sostenere, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, che ciascun condividente, all'infuori delle ipotesi previste dall'art. 720 c.c., avrebbe diritto alla ripartizione materiale di ciascun bene mobilie o immobile dell'eredità. La giurisprudenza unanime, tuttavia, è da sempre orientata in modo diverso, e cioè nel senso che il concetto di incomoda divisibilità è commisurato alla massa e non al singolo bene dividendo, perché il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, sancito dall'art. 718 c.c., non significa diritto a una porzione di ciascun bene bensì, come chiarisce il primo comma dell'art. 727 c.c., diritto a una porzione formata, per quanto possibile, in modo da riprodurre la composizione qualitativa della massa (Cass. n. 17862/2020; n. 8286/2019; n. 15105/2000). Trattandosi di immobili è frequente il caso che non si possa distribuirli nei vari lotti secondo il criterio indicato, o perché non si trovano in numero sufficiente a tale scopo o perché qualitativamente diversi o di valore 1:roppo disuguale. La divisione si effettua allora mediante il loro frazionamento, se sono comodamente divisibili, altrimenti sorge il problema risolto dall'art. 720 c.c. È altrettanto improprio il richiamo di Cass. n. 21294 del 2004, che riguarda l'applicazione della norma dell'art. 720 c.c. nell'ipotesi che i Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -7- compartecipi siano titolari di quote diverse sui singoli beni. Secondo tale pronuncia "in presenza di pluralità di richieste di attribuzione dell'intero con l'addebito dell'eccedenza, l'individuazione del condividente (o condividenti congiunti) con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario, ai sensi dell'art. 720 c.c. deve effettuarsi tenendo conto della quota spettante su ogni singolo immobile, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le due diverse quote in gara, al valore della quota che ogni condividente vanta su ciascuno degli immobili". Solo per completezza di esame il collegio osserva che la massima, rimasta isolata, nella parte in cui lascia intendere che, nella comunione ereditaria, le quote di ognuno potrebbero diversificarsi sul singolo bene, esprime un principio fortemente discutibile e in disarmonia con il criterio di formazione delle parti stabilito dall'art. 727 c.c., che suppone identità della misura del concorso così sulla massa ereditaria e così sui singoli beni che la compongono (Cass. n. 24833/2022). Invero, la lettura della decisione autorizza l'illazione che, in quel caso, la diversità delle quote sui diversi beni riflettesse l'esistenza di una pluralità di comunioni derivanti da diverso titolo, intercorrenti fra le medesime persone e con riferimento agli stessi beni. È noto che il principio di autonomia delle comunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche in questi casi (Cass. n. 15764/2020; n. 3512/2019), il che non esclude, in presenza di certi presupposti, che le diverse comunioni possano essere sciolte unitariamente (Cass. n. 15494/2019). 5.2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo, depurati da tali impropri richiami, pongono la seguente e unica questione, e cioè di quale sia il criterio di preferenza ex art. 720 c.c. in presenza di due richieste di attribuzione del bene indivisibile: l'una da parte del titolare della maggior quota individuale (in senso relativo), l'altra da parte di un gruppo contitolare di una quota di entità maggiore (in conseguenza delle unione delle rispettive quote) della prima. Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -8- 3.L È principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che la preferenza normativa deve essere riconosciuta in favore del comunista individualmente titolare della quota maggiore. Si osserva che, qualora si desse prevalenza al gruppo di comunisti collettivamente titolari della quota maggiore, si violerebbe non solo la lettera della citata norma, ma anche il principio del favor divisionis in essa espresso a causa del protrarsi dello stato di comunione (Cass. n. 1566/1999; n. 8827/2008; n. 22081/2011; n. 20961/2018; n. 7869/2019; n. 18686/2019). Si deve rimarcare che il principio del favor divisionis, così concepito, non vuol dire privare il giudice di ogni potere discrezionale nella scelta, nel senso che egli sarebbe invariabilmente tenuto ad attribuire in ogni caso il bene al titolare della maggior quota individuale invece che al gruppo. In tale equivoco incorre invece Cass. 8181 del 2012, richiamata dai ricorrenti, che ha ritenuto di dover disconoscere l'esistenza del principio del favor divisionis proprio con il fine di non assoggettare il giudice a direttive rigide. Si trascura però che il principio favor divisionis coesiste pur sempre con l'ulteriore principio, altrettanto consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di più richiedenti l'immobile indivisibile, la legge pone solo una preferenza in favore del titolare della maggior quota, che non esclude che il giudice possa attribuire il bene ad altro coerede, titolare di una quota minore, quando ciò gli sembri più consono all'interesse di condividenti (Cass. n. 6469/1982; n. 4775/1983; n. 7716/1990; n. 8629/1998; n. 22857/2009; n. 7869/2019; n. 24832/2019). Deve pertanto confermarsi che il favor divisionis non impedisce al giudice, nel concorso dei presupposti, di discostarsi dal criterio legale e attribuire l'immobile indivisibile, invece che al singolo, ai più condividenti raggruppati. Nello stesso tempo deve rimarcarsi che la norma dell'art. 720 c.c., seppure non prescriva al giudice una direttiva rigida e assoluta nella scelta del condividente cui attribuire il bene indivisibile, pone Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -9- comunque in una posizione di netta preferenza colui che ha diritto a una quota maggiore (Cass. n. 626/1971). Questo vuol dire che «ai fini dell'applicabilità della norma [...], il giudice non è tenuto a dimostrare in concreto la giustezza della preferenza prevista in via astratta dal legislatore, ma solo a dare contezza della ricorrenza delle condizioni di fatto che tale preferenza rendono operante nel caso sottoposto al suo esame ed è, quindi, esentato dall'obbligo di motivare in ordine a circostanze diverse ed irrilevanti» (Cass. n. 4251/1980; n. 7716/1990). In altre parole, ai fini della concessione della preferenza al titolare della quota maggiore, è sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge (Cass. n. 27086/2021). Solo l'adozione di un criterio di preferenza diverso da quello legale impone al giudice di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità (Cass. n. 3310/1969; n. 24053/2008; n. 22857/2009; n. 11641/2010; n. 16376/2014). Ebbene, una volta chiarito che, in caso di conflitto fra la richiesta del titolare della quota maggiore individuale e la richiesta congiunta di un gruppo di condividenti, la norma accorda preferenza alla prima, anche quando la "quota congiunta" è superiore, il giudice, nel risolvere il conflitto in favore del condividente individuale, non ha altro onere se non quello di «dare contezza della ricorrenza delle c:ondizioni di fatto che tale preferenza rendono operante nel caso sottoposto al suo esame», senza essere tenuto «a dimostrare in conc:reto la giustezza della preferenza prevista in via astratta dal legislatore» (Cass. n. 4251/1980 cit.). Tale onere è stato assolto dalla Corte d'appello nel caso in esame. 5.3. Solo per completezza di esame il collegio rileva che Cass. n. 20250 del 2016, citata dai ricorrenti insieme a Cass. n. 8181 del 2012 a sostegno del supposto ripudio del tradizionale principio del favor divisionis, da ritenere invece pacifico nella giurisprudenza della Corte, precedente e successiva alla sentenza del 2012, ha risolto un problema Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -10- diverso da quello riguardante la preferenza legale nell'attribuzione del bene indivisibile. In quella occasione la Suprema Corte fece applicazione di una regola diversa e pienamente condivisibile, e cioè che il raggruppamento di quote è consentito non solo nelle situazioni previste dall'art. 720 c.c., per evitare la vendita all'incanto del bene indivisibile, ma è consentito altresì per facilitare la divisione in natura. È acquisito che «la comoda divisibilità di un bene, ai fini dell'eventuale assegnazione in natura delle quote spettanti agli aventi diritto, va valutata con riferimento non già ad una ripartizione del bene in funzione dei rapporti instaurabili con alcuni soltanto dei condividenti, ovvero con le situazioni di fatto al riguardo determinatisi, ma ad una divisione in tante porzioni quanti sono i titolari del diritto di comproprietà, i quali perseguono, mediante la divisione, il conseguimento di una quota in natura del bene medesimo» (Cass. n. 364/1986; n. 2170/1997). Conseguentemente è configurabile la non comoda divisibilità degli immobili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 720 c.c. qualora, in relazione alla struttura del bene e al numero dei condividenti, non sia possibile procedere alla omogenea divisione prevista dall'art. 718 c.c., anche nei confronti di uno solo dei condividenti (Cass. n. 21178/2004). In rapporto a tale principio è intuitivo che, quando il bene non è frazionabile in tante parti quanti sono i condividenti, ma permette tuttavia di ricavare un certo numero di porzioni, la decisione dei condividenti di consorziare più quote in un unico lotto potrebbe eliminare l'iniziale condizione di indivisibilità dipendente dal numero dei concorrenti e rendere, appunto, l'immobile divisibile «in conseguenza del minore frazionamento» (Cass. n. 372/1957; n. 2117/1966; n. 160/1968; n. 7700/1994). 6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Si rimprovera al giudice d'appello di avere espresso un giudizio contraddittorio sulla motivazione della sentenza di primo grado laddove Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -11- il tribunale aveva riconosciuto l'indivisibilità dell'immobile di AR, Corso Calatafimi. La contraddizione è ravvisata in ciò: che la Corte d'appello, pur riconoscendo che la sentenza di primo grado, era particolarmente "laconica" in ordine alla riconosciuta indivisibilità del cespite, ha poi ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, in quanto fondata sul richiamo della consulenza tecnica. 6.1. Il motivo è infondato. A parte il rilievo che, sul piano linguistico, non c'è alcuna contraddizione nel definire, nello stesso tempo, una motivazione "laconica" e "sufficiente", è decisivo ricordare che «in considerazione dell'effetto sostitutivo de Ila pronuncia della sentenza d'appello e del principio secondo cui le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice di secondo grado investito delle relative censure non può limitarsi a dichiarare la nullità ma deve decidere nel merito, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d'appello» (Cass. n. 1323/2018; n. 11537/1996). Si deve ancora aggiungere che è censurato un passaggio della sentenza d'appello privo di incidenza sulla decisione, che è fondata sull'autonoma condivisione della consulenza tecnica da parte della Corte d'appello. Questa, infatti, dopo avere ritenuto "sufficiente" la motivazione data dal primo giudice, ha proseguito nella propria analisi, aggiungendo che occorreva comunque stabilire se «[...] nella richiamata relazione di consulenza il CTU abbia valutato i requisiti della "non comoda divisibilità" o della sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento o se tali presupposti siano comunque emersi dall'ulteriore materiale probatorio acquisito al processo [...]». Tale verifica è stata risolta positivamente dalla Corte d'appello. 7. Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha riconosciuto che gli appellanti, contumaci in primo grado, Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -12- non avevano mosso contestazioni rispetto alla consulenza tecnica. La decisione è poi ulteriormente censurata perché i giudici d'appello, proprio a causa della contumacia degli attuali ricorrenti nel giudizio di primo grado, non hanno dato seguito alle contestazioni che essi avevano proposto nel grado. Si sostiene che la contumacia è un comportamento neutro, che, da un lato, preclude l'applicabilità del principio di non contestazione e, dall'altro, non esonera il giudice dal fare corretta applicazione della legge e dall'effettuare una corretta valutazione dei fatti e delle prove poste a fondamento della domanda. 7.1. Il settimo motivo è infondato. Risulta chiaramente dalla sentenza che le principali contestazioni mosse dagli appellanti (attuali ricorrenti) alla consulenza tecnica sono state esaminate e disattese dalla Corte d'appello, tant'è vero che le relative statuizioni sono state censurate in questa sede. In verità, le considerazioni negative della Corte d'appello giustificate con il rilievo della contumacia in primo grado sono riferite agli ulteriori "rilievi alla consulenza, fondati sulla documentazione prodotta in questo grado". Così identificato L la statuizione oggetto di censura, il motivo in esame incorre in un palese difetto di specificità. Non si dice a quali contestazioni, in aggiunta a quelle esaminate, la Corte d'appello non avrebbe dato seguito, né sono indicati i documenti "prodotti nel grado" sui quali si fondavano le contestazioni non esaminate. A un attento esame, in aggiunta all'onere di indicare in questa sede i nuovi documenti prodotti, i ricorrenti avrebbero avuto l'onere aggiuntivo di argomentare in ordine alla loro ammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis. Questa Corte chiarito che «la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -13- transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo 1'11 settembre 2012» (Cass. n. 21066/2021; n. 6590/2017). La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 25 settembre 2012: quindi l'ammissibilità dei nuovi documenti supponeva la dimostrazione della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile. Tale onere non è stato assolto dal ricorrenti, il che rende la censura teorica e del tutto priva di specificità. 8. L'ottavo motivo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3., c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato il secondo motivo d'appello, con il quale era stata dedotta la violazione dei principi che governano il controllo del giudice sull'operato del consulente tecnico. Secondo i ricorrenti, il Tribunale di AR ha demandato al consulente tecnico il compito di redigere un progetto di divisione, affidandogli non solo la risoluzione di problemi di carattere tecnico, "id est la formazione delle quote e le determinazione dei conguagli", ma ha lasciato che lo stesso consulente tecnico provvedesse alla risoluzione di questioni di carattere giuridico, quali l'applicazione dell'art. 720 c.c. ai fini dell'attribuzione dell'immobile in AR, Corso Calatafimi. Nel medesimo vizio, sempre secondo i ricorrenti, era incorsa la Corte d'appello, la quale, tenuto conto delle censure mosse dai ricorrenti alla sentenza del tribunale, avrebbe dovuto vagliare criticamente la consulenza tecnica espletata in primo grado e le statuizioni del giudice di prime cure che su di essa si fondavano, sulla quali invece si sarebbe supinamente adagiata. 8.1. L'ottavo motivo è infondato. L'accertamento e la valutazione degli elementi, che concorrono a determinare, nel caso concreto, la comoda divisibilità o non dell'immobile, costituisce una questi° facti (Cass. n. Ric. 2018 n. 04188 sez. 52 - ud. 04-11--2022 -14- 3706/1988; n. 5133/1995; n. 1738/2002) rispetto alla quale è usuale che il giudice di merito si avvalga di un consulente tecnico. Risulta dal ricorso e dalla sentenza che il consulente tecnico, seppure abbia operato dei richiami agli artt. 720, 727, 728 e 729 c.c. (v. sentenza impugnata pag. 7, dove è riportato testualmente un passaggio della relazione), non ha risolto nessun problema di diritto, ma ha solamente formato un progetto di divisione, come è usuale nei giudizi di scioglimento di comunione. Questa Corte ha più volta chiarito che «in materia di giudizio di divisione, non è necessario che il giudice istruttore a norma dell'art. 789 c.p.c. rediga formalmente un suo progetto di divisione se egli non ha ragione di distaccarsi da quello formulato dal consulente tecnico, nominato a termini dell'art. 194 delle disposizioni di attuazione, l'adozione di esso equivalendo a formazione del progetto» (Cass. n. 2158/1961; n. 242/2010; n. 13621/2017). Si può dare per acquisito che, nel caso in esame, la massa comprende una pluralità di immobili. A pag. 7 del ricorso è riportato il progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico, il quale ha formato quattro quote, tre di pari valore da estrarre a sorte, una di maggior valore, composta con l'immobile in Corso Calatafimi, da destinare alla PO. Non essendo le porzioni di valore uguale alle quote, il progetto prevede il pagamento di conguagli. Secondo la (non contestata) ricostruzione della Corte d'appello, il consulente, nella formazione del progetto, era stato guidato dall'idea di ridurre al minimo i conguagli: da qui la scelta di comprendere il bene di valore più elevato nella quota della condividente che vantava la quota maggiore. Il Tribunale, nel fare proprio il progetto del consulente, ha posto l'accento', da un lato, sul consenso espresso dalla PO NN MA verso questa soluzione, dall'altro, sulla mancanza di istanze di altri dei compartecipi, giustificando infine l'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c. La soluzione è stata confermata dalla Corte d'appello, che ha riconosciuto che la Ric. 2018 n. 04188 sez. 52 - ud. 04-11--2022 -15- disciplina dell'art. 720 c.c. è stata applicata in presenza del presupposto dell'indivisibilità del cespite. Si capisce, quindi, che l'esito divisorio è dipeso esclusivamente da scelte compiute dai giudici di merito, che hanno condiviso la soluzione suggerita dal consulente tecnico, avendo ritenuto indivisibile il cespite di maggior valore. 9. Il nono motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La sentenza è censurata nella parte in cui ècstato-la Corte d'appello ha rigettato il terzo motivo d'appello con il quale fu contestata l'attendibilità della stima proposta dal consulente tecnico, che avrebbe fatto propria la stima eseguita nel 2004 dal geom. DE, senza neanche considerare che il medesimo geom. DE ha poi redatto una perizia integrativa, con il quale si riconosceva che l'immobile in AR aveva un valore maggiore rispetto a quello originariamente attribuito. La Corte d'appello, nel rigettare tale ragione di censura, ha affermato che il consulente ha operato la stima in modo autonomo, «seppure confermativa di quella effettuata dal geom. DE». Il fatto decisivo che la Corte d'appello avrebbe omesso di identificare è consistito in ciò: «ai fini della stima il CTU nominato dal Tribunale ha tenuto conto dei valori risultanti dalla perizia di stima del geom. DE redatta nel 2004 e approvata da alcuni soltanto dei consulenti, senza effettuare alcuna autonoma stima e/o indagine di mercato. Nella perizia redatta dal CTU, infatti, non v'è alcun riferimento né ad indagini di mercato, né ad una verifica della stima del valore del bene». 9.1. Il motivo è inammissibile. Opera anche in questo caso la preclusione ex art. 348-ter c.p.c., in presenza di un'affermazione della Corte d'appello, con la quale si condivide la valutazione del consulente tecnico, già condivisa dal primo giudice. Invero la Corte d'appello Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -16- dt accenna a nuovi documenti prodotti nel grado, dei quali, però, ha ritenuto di dover prescindere. I ricorrenti, seppure discorrano nell'ambito del motivo in esame di nuovi documenti prodotti nel grado, non hanno sollevato alcuna censura volta a denunciare la loro mancata considerazione in appello. Come è stato già chiarito nell'esame del settimo motivo, i ricorrenti neanche argomentano in ordine all'ammissibilità della produzione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Pertanto, non resta che prendere atto che la decisione della Corte d'appello, così come quella del primo giudice, è fondata, per quanto riguarda la stima, sulla condivisione dell'operato del consulente tecnico, il che rende operante la preclusione della c.d. doppia conforme. 10. Il decimo motivo denuncia violazione dell'art. 132 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4. 11. L'undicesimo motivo, coordinato al precedente, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 726 e dell'art. 115 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d'appello, al fine del rigetto del quarto motivo d'appello, ha ritenuto di condividere la decisione di primo grado relativamente alla stima degli immobili, «avendo il Tribunale, con riferimento all'andamento del mercato immobiliare, operato un legittimo riferimento alla nozione di fatto notorio». Si sostiene che gli attuali ricorrenti avevano proposto una pluralità di critiche (l'erroneità della stima e l'esigenza del suo aggiornamento ai valori attuali), che la Corte d'appello non ha minimamente considerato, limitandosi ad aderire acriticamente alle statuizioni del primo giudice, senza esplicitare le ragione ostative al loro accoglimento. In questo modo la Corte d'appello sarebbe incorsa nello stesso tempo anche nella violazione dell'art. 726 c.c., in base al quale la divisione deve essere fatta con riferimento ai valori correnti al tempo della Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -17- divisione. L'applicazione di tale norma avrebbe quanto meno giustificato un aggiornamento della stima, non essendo possibile giungere a diverse conclusioni affermando che la stabilità del prezzi del mercato immobiliare fosse un fatto notorio, né riconoscendo che tale circostanza consentisse di tenere in considerazione la stima operata con la relazione del 2010, con la quale, peraltro, il consulente, senza compiere alcuna indagine di mercato, aveva assunto come parametro la stima operata nel 2004 dal geom. DE. 11.1. Il decimo motivo e l'undicesimo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La Corte d'appello non ha minimamente negato il principio secondo cui la divisione deve farsi secondo i valori attuali al tempo della divisione. Sotto questo profilo la decisione non incorre in alcuna violazione di norma di legge. La Corte d'appello ha piuttosto ritenuto che la regola fosse stata correttamente applicata dal primo giudice, con riferimento all'andamento del mercato immobiliare e alla nozione di fatto notorio. La motivazione, pertanto, esiste e rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum, da ravvisare nella riconosciuta persistente attualità dei valori proposti dal consulente. È principio acquisito, desumibile dall'art. 726 c.c., che la stima dei beni per la formazione delle parti nella divisione deve farsi con riferimento al valore venale al momento della stessa divisione (Cass. n. 269/1970), che nella divisione giudiziale coincide con il momento della decisione. Sempre nella divisione giudiziale, la stima è di solito rimessa a un consulente tecnico, divenendo quindi evenienza fisiologica che essa sia fatta in un momento precedente rispetto a quello in cui la causa viene decisa. Per evitare che possibili mutamenti dei prezzi compromettano l'eguaglianza fra i comproprietari, è principio acquisito che la stima, effettuata in epoca precedente, deve essere aggiornata d'ufficio, anche in appello, al momento della decisione (Cass. n. 9207/2005). Tale principio non esclude però che la parte sia comunque tenuta ad allegare Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -18- i fatti che giustificano l'aggiornamento, posto che questo non può avvenire tramite criteri automatici (Cass. n. 10624/2010; n. 15288/2014). I ricorrenti censurano la decisione sotto questo aspetto, ma neanche deducono di avere indicato uno o più fatti che avrebbero imposto alla Corte d'appello di procedere all'aggiornamento della stima. È chiaro che questi fatti dovevano riguardare in modo specifico tale aspetto vicenda, cioè cioè la perdita di "attualità" della stima compiuta nel tempo i7,11 precedente. In altre parole, al fine di giustificare la richiesta di aggiornamento, non sarebbe sufficiente sollevare contestazioni sul metodo seguito dall'esperto nella determinazione dei valori, ma occorre proporre obiezioni idonei giustificare l'illazione che la stima - a /( prescindere da ogni altra considerazione - non sia più attuale. In assenza di una tale precisazione, i ricorrenti finiscono per sollevare una questione puramente formale, alla quale non può darsi seguito in questa sede di legittimità. 12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese e raddoppio del contributo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Ric. 2018 n. 04188 sez. S2 - ud. 04-11--2022 -19- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 novembre 2022.