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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/12/2024, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. __________
CRON. N. __________
N. 14324/2024 R.G.V.G.
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970, con ricorso depositato in data
26.10.2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PASETTO Marta del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
1 nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato il 30.07.2011 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Verona (atto n. 168, parte II, serie B, anno 2011), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di assegno di divorzio.
3) Spese del giudizio interamente compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta agli atti che, al momento del deposito del ricorso, non vi erano figli e che,
dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti,
alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
CRON. N. __________
N. 14324/2024 R.G.V.G.
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Claudia DAL MARTELLO GIUDICE
DOTT. Virginia MANFRONI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970, con ricorso depositato in data
26.10.2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PASETTO Marta del Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
1 nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato il 30.07.2011 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Verona (atto n. 168, parte II, serie B, anno 2011), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di assegno di divorzio.
3) Spese del giudizio interamente compensate.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta agli atti che, al momento del deposito del ricorso, non vi erano figli e che,
dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
2 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti,
alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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