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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/05/2024, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3305 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: , nato a [...] il [...], rapp. e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Matteo Raffaele Fimiani e dom.to come in atti;
ricorrente
E
(c.f.: ), nata ad [...] il [...], rapp. Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Eleonora Guerriero e dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.4.2024 e note di trattazione scritta;
in data 5.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.10.2023, proponeva domanda di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-aveva contratto matrimonio concordatario in data 18.12.1983 in Avellino, atto n.349, p.II,
s.A, registro atti di matrimonio anno 1983, con;
Controparte_1
-dall'unione erano nati i figli e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- con sentenza del 12.3.2012 n. 439, il Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti in corso di giudizio (assegnazione della casa coniugale alla;
assegno a carico di per il mantenimento della moglie di € CP_1 Parte_1
150,00 mensili, importo annualmente rivalutabile);
- i coniugi avevano vissuto separatamente dalla data della udienza presidenziale;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendeva, quindi, chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva, a modifica delle previsioni separative, data la percezione di un reddito mensile inferiore rispetto a quello goduto al tempo della separazione e la sopportazione di spese di locazione di un alloggio di € 230,00 mensili, di non riconoscere alcun assegno di mantenimento in favore della moglie che, peraltro, non aveva diritto ad alcun assegno divorzile non avendo rinunciato ad occasioni di lavoro per dedicarsi alla famiglia;
ha chiesto, comunque, di mantenere la previsione dell'assegnazione in favore della convenuta della casa coniugale (alloggio ), Org_1
vinte le spese.
Si è costituita la quale aderiva alla domanda di divorzio e richiedeva Controparte_1
l'assegno divorzile nella misura di € 300,00 stante la inadeguatezza dei mezzi economici a sua disposizione e la disparità reddituale;
chiedeva poi di considerare la lunga durata del matrimonio e di tener conto che non aveva mai potuto lavorare per potersi dedicare alla cura dei figli.
All'udienza del 30.1.2024, comparse le parti personalmente, il giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, procedeva al loro ascolto;
all'esito, proponeva una ipotesi conciliativa che tenesse conto della durata del matrimonio da un lato e dell'intervenuto licenziamento del ricorrente dall'altro con la possibilità di concordare un assegno divorzile in linea con quello separativo o leggermente inferiore;
tuttavia nessun accordo si è raggiunto.
Alla successiva udienza del 2.4.2024, considerato che non vi erano provvedimenti urgenti da assumere, ritenuta superflua ulteriore attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti contenute
2 nelle note scritte, la causa, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., era rimessa alla decisione del
Collegio.
In data 5.4.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione decisa con sentenza del 12.3.2012 n.
439) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente nel giudizio conclusosi con la indicata sentenza;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti e al comportamento processuale tenuto, inducono infatti a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio, considerato anche l'interrotto protrarsi della relativa separazione, ben oltre il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi il Presidente del Tribunale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Sulla casa coniugale.
In assenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, non vi è questione di assegnazione di casa coniugale (alloggio IACP in assegnazione); peraltro, il medesimo ricorrente non si oppone a mantenere sul punto la previsione separativa di assegnazione della casa alla resistente.
4.Sull'assegno divorzile.
4.1- Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un
3 assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n.
18287 del 2018; le sezioni unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge.
Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia, favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro;
l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile - individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla
4 formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà, svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del
2018), in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N.
38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021
n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico - reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n.
35710), tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del
12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del
02/08/2022).
4.2-Tali essendo i principi da applicare, vanno evidenziati i seguenti elementi.
La resistente ha 57 anni, non lavora e non ha mezzi adeguati al suo Controparte_1 sostentamento;
il matrimonio è durato circa trent'anni; l'età indicata comporta serie difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro;
il ricorrente, rispetto alla epoca della separazione, è privo di entrate essendo intervenuto il suo licenziamento in corso di giudizio (ultima busta paga € 900,00; mansioni di “rasatore” nel settore della concia delle pelli) e tale evenienza non
è stata oggetto di alcuna contestazione, oltre ad essere stata documentata;
non ha altre consistenze patrimoniali;
sopporta spese mensili di locazione di € 230,00; la casa coniugale è in uso alla moglie e il ricorrente non si oppone al mantenimento dell'assegnazione della casa alla predetta;
va anche aggiunto che l'accordo separativo in punto di assegno di mantenimento
(€ 150,00 mensili) è datato.
5 Non vi sono, dunque, elementi per riconoscere l'assegno divorzile, alla luce delle radicali mutate condizioni economiche del ricorrente e anche della evenienza che la resistente ha in uso la casa coniugale.
5. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
6. La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del
2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
18.12.1983 in Avellino, atto n.349, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1983, da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
3) compensa le spese;
4) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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