Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 174
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Regolarità notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata a mani della ricorrente in data 14 gennaio 2014.

  • Rigettato
    Interruzione termini prescrizionali

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento abbia impedito il decorso del termine prescrizionale decennale, in virtù delle misure fiscali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, che hanno previsto la sospensione e proroga dei termini di riscossione e dei termini di decadenza e prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione principio di collaborazione e buona fede

    La Corte ha escluso la violazione di tale principio, ritenendo che non sussista buona fede in capo alla ricorrente che ha contestato una notifica avvenuta e non ha provveduto al pagamento.

  • Rigettato
    Necessità di contraddittorio nella formazione degli atti

    La Corte ha ritenuto che non occorresse alcun contraddittorio nella formazione degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che la firma digitale, essendo l'equivalente informatico di una firma autografa, non presenta carenze o imperfezioni nella notificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 174
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 174
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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