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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 743/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO E RILEVA CHE NON SI APPLICA LA NORMATIVA
COVID
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI E CHIEDE LA CONDANNA ALLE
SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 si impugnava la intimazione di pagamento indicata in epigrafe per Irpef ed Iva anno di imposta 2008, oggetto della sottesa cartella n. 29320130032315034000, per l'importo di euro 2.371,61, oltre sanzioni ed interessi.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto l'atto impugnato è stato notificato in data 22 gennaio 2025, per come ammesso dalla Agenzia-riscossione.
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente la suindicata prodromica cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mani della stessa in data 14 gennaio 2014; essa ha altresì impedito il decorso del termine prescrizionale di 10 anni, contrariamente a quanto lamentato ulteriormente dalla ricorrente. Ciò in virtù delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 tra cui in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 che ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Inoltre, sempre contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell'art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") non essendo ravvisabile in capo a parte resistenza alcuna inosservanza del principio della collaborazione e della buona fede;
anzi, si osserva che non sussiste buona fede in capo alla ricorrente, la quale ha contestato la notifica della cartella di pagamento de qua in realtà perfettamente avvenuta a mani della stessa e non ha mai provveduto al dovuto pagamento. Inoltre, non occorreva alcun contraddittorio nella formazione degli atti impugnati, contrariamente a quanto lamentato ancora dalla ricorrente. Si rileva poi che quest'ultima non ha provato di avere un indirizzo di residenza diverso rispetto a quello in cui sono stati notificati gli atti impugnati.
Infine, è infondata l'ultima doglianza della ricorrente relativa alla asserita nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
infatti, la firma digitale altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, per cui possiede sicuramente caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le resistenti nella misura indicata in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di entrambe le resistenti delle spese processuali che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BARBERI SALVATORE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 743/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020633217000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130032315034000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: INSISTE IN RICORSO E RILEVA CHE NON SI APPLICA LA NORMATIVA
COVID
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI E CHIEDE LA CONDANNA ALLE
SPESE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2025 si impugnava la intimazione di pagamento indicata in epigrafe per Irpef ed Iva anno di imposta 2008, oggetto della sottesa cartella n. 29320130032315034000, per l'importo di euro 2.371,61, oltre sanzioni ed interessi.
Entrambe le resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il ricorso è stato tempestivamente proposto in quanto l'atto impugnato è stato notificato in data 22 gennaio 2025, per come ammesso dalla Agenzia-riscossione.
Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente la suindicata prodromica cartella di pagamento è stata regolarmente notificata a mani della stessa in data 14 gennaio 2014; essa ha altresì impedito il decorso del termine prescrizionale di 10 anni, contrariamente a quanto lamentato ulteriormente dalla ricorrente. Ciò in virtù delle intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 tra cui in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 che ha previsto la sospensione dei termini dell'attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Va altresì evidenziato il comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento stabilendo che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 …sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Inoltre, sempre contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non sussiste alcuna violazione dell'art. 10 dello Statuto ("Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente") non essendo ravvisabile in capo a parte resistenza alcuna inosservanza del principio della collaborazione e della buona fede;
anzi, si osserva che non sussiste buona fede in capo alla ricorrente, la quale ha contestato la notifica della cartella di pagamento de qua in realtà perfettamente avvenuta a mani della stessa e non ha mai provveduto al dovuto pagamento. Inoltre, non occorreva alcun contraddittorio nella formazione degli atti impugnati, contrariamente a quanto lamentato ancora dalla ricorrente. Si rileva poi che quest'ultima non ha provato di avere un indirizzo di residenza diverso rispetto a quello in cui sono stati notificati gli atti impugnati.
Infine, è infondata l'ultima doglianza della ricorrente relativa alla asserita nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
infatti, la firma digitale altro non è che l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, per cui possiede sicuramente caratteristiche tali da scongiurare carenze e imperfezioni della notificazione.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le resistenti nella misura indicata in dispositivo, in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di entrambe le resistenti delle spese processuali che si liquidano per ciascuna in complessivi euro 500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa.
Catania, 8 gennaio 2026 IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Barberi