TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 701/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 11 dicembre 2025, ad ore 09.15, davanti al dott. RI CO, sono comparsi:
per parte attrice nessuno compare per parte convenuta l'avv. Libera Vona per parte intervenuta l'avv. Alessandra Tonelato in sost. degli avv.ti Gervasoni e
CO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Vona si riporta agli atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. Tonelato precisa le conclusioni come da foglio in atti.
L'avv. Vona chiede l'espunzione di tutta la documentazione depositata dall'odierna intervenuta oltre i termini ex art. 183/6 c.p.c.. Evidenzia che parte intervenuta non ha raggiunto la prova, ossia non è stata in grado di dimostrare che la convenuta aveva una conoscenza effettiva e non potenziale dello stato di insolvenza, infatti l'unico teste di parte intervenuta, il sig. , ha dichiarato, sotto il vincolo del Tes_1
giuramento di non aver trovato nulla relativamente alla posizione di , Parte_1
incontri con i legali rappresentanti o piani di rientro, al tempo dei pagamenti.
Differente la prova raggiunta dalla convenuta la quale ha dimostrato con testimonianze che era prassi della non rispettare le condizioni contrattuali e Pt_2
pagare soltanto dopo numerosi solleciti, in quanto stiamo parlando di atti normali e non anormali.
L'avv. Tonelato si riporta alle note conclusive già depositate, con riferimento a quanto dedotto da controparte rileva che il doc. 15 è una sentenza pubblicata dopo pagina 1 di 19 l'ultima udienza, quanto agli altri documenti sono formati dopo l'udienza ex art. 183
c.p.c.. Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza rileva che il limite tra conoscenza effettiva e potenziale è molto difficile, il dott. è stato in tal senso Tes_1
chiaro avendo dichiarato che trattavasi di una situazione capillare e pertanto era difficile che lo stesso, fra centinaia di colloqui, ricordasse la posizione e lo Pt_1
stesso quanto alla documentazione che, una volta terminato il suo incarico in Pt_2
non aveva obbligo di tenere documentazione presso di sé. Lo stesso ha comunque sostenuto che i creditori sapevano, in quanto la situazione era condivisa, della
Part condizione di Quanto ai ritardi è vero che i pagava in ritardo ma al Pt_2
momento interessato da 88 giorni si era passati a 313 giorni, ovvero una situazione diversa che non poteva non aver destato sospetto.
L'avv. Vona fa presente che il dott. aveva conoscenza precisa e puntuale, Tes_1
avendo sotto mano tutta la documentazione;
inoltre il direttore commerciale di ha dichiarato che hanno continuato a fornire in quanto Parte_1 Parte_4
non avevano contezza della situazione, tanto che è stata fatta istanza di ammissione
Part al fallimento per oltre 100.000 Euro, tali soggetti hanno vissuto la questione
[...]
Pt_
mentre è intervenuto ad oltre quattro mesi dal pagamento. Tes_1
L'avv. Tonelato fa presente che il fatto che continuassero a fornire era la Pt_2
condizione per avere pagamenti, altrimenti non avrebbero avuto gli stessi.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
preso atto, sospende l'udienza riservando la lettura della sentenza.
Il Giudice
RI CO
pagina 2 di 19 Successivamente, alle ore 15:42 riprende l'udienza e il giudice, in assenza delle parti,
dà lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A –
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7012020 promossa da:
(c.f. Parte_6
, rappresentato e difeso dall'avv. CASA FEDERICO del Foro di P.IVA_1
Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Vicenza, via Dante nr. 3
ATTRICE contro
(p. iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VONA LIBERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Melfi (PZ), via P. Savino nr. 22
CONVENUTA
e con l'intervento in causa di
(nella sua qualità di assuntore del concordato Fallimentare del Controparte_2 pagina 3 di 19 ), rappresentata e difesa Parte_6
dall'Avv. Federico CO del Foro di Milano e dagli avvocati Chiara Gervasoni e
RA Gervasoni del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CO in Milano, via Guido d'Arezzo nr. 7
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE CONVENUTA:
1) Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza, Giudice adito, rigettare la domanda della società attrice per carenza del presupposto soggettivo in quanto non è
stata data prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza effettiva da parte della Controparte_1
2) Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza condannare l'attrice al pagamento dei compensi in favore della come da allegata nota spese. Controparte_1
PER LA PARTE INTERVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
previa occorrendo l'estromissione dal giudizio del Parte_6
in persona del suo curatore dott. ,
[...] Controparte_3
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la revocabilità e la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti sopra descritti per complessivi Euro 72.794,04 e, per l'effetto, condannare la convenuta a versare in favore della la somma di Euro Controparte_2
72.794,04 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria pagina 4 di 19 dalla presente domanda al saldo;
previa occorrendo ammissione dei mezzi di prova e delle richieste di ctu formulate dalla curatela;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la curatela del
[...]
[.. (d'ora in avanti “la Curatela” o Parte_6
”), agiva in revocatoria ex art. 67 comma 2 L.F. nei confronti di Parte_7
(d'ora in avanti “PF”), chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_1
l'inefficacia dei pagamenti eseguiti da (di seguito Parte_6
anche nel periodo ricompreso tra il 16 gennaio 2015 ed il 16 luglio Pt_2
2015, ricadente nel semestre antecedente il deposito del ricorso per concordato preventivo “prenotativo” avvenuto in data 16.07.2015 e, per l'effetto,
condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di €
72.794,04 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta,
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
A sostegno della domanda, la Curatela attrice esponeva quanto segue:
- che era una società consortile per azioni Parte_6
che gestiva nel territorio dell'Italia centrale e settentrionale un centro distributivo dei prodotti, alimentari e non, da destinare ai punti vendita del gruppo (acronimo di , Parte_6 Controparte_4
vendendo loro merci, acquistando beni strumentali, stipulando contratti di locazione e di leasing, organizzando attività e servizi comuni, quali iniziative commerciali, di marketing, di promozione e di comunicazione, servizi di pagina 5 di 19 logistica per i trasporti e le consegne, assistenza informatica, supporto nella definizione degli assortimenti, elaborazione di informazioni statistiche e di strategie di fidelizzazione della clientela;
- che, in data 15.07.2015, la suddetta società in bonis depositava avanti al
Tribunale di Vicenza un ricorso per l'instaurazione della procedura di concordato preventivo “prenotativo” in bianco;
- che il 16.07.2015 il medesimo ricorso era pubblicato sul Registro delle
Imprese;
- che il 24.12.2015 il decreto di ammissione alla procedura preliminare veniva revocato e la società tornava formalmente in bonis sino al 09.03.2016;
- che il 10.03.2016 depositava un ricorso per l'instaurazione di una Pt_2
nuova procedura concordataria;
- che il 30.03.2016 il Tribunale adito emetteva il provvedimento di ammissione a detta procedura, revocandolo però in data 27.09.2016 e contestualmente dichiarando il fallimento della società;
- che, stante la declaratoria di fallimento, i pagamenti effettuati in favore della convenuta, nell'arco temporale tra il 16 gennaio 2015 e il 16 luglio 2015
(ovvero due pagamenti rispettivamente in data 22.01.2015 e 09.06.2015 per l'importo complessivo di € 72.794,04) dovevano essere revocati, siccome ricadenti nel “periodo di sospetto” decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di apertura del primo concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis co. 2 L.F.
(presupposto oggettivo) e ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza di poi fallita (presupposto soggettivo); Pt_2
pagina 6 di 19 - che la conoscenza da parte di PF dello stato di insolvenza di era Pt_2
evidente dal ritardo con cui quest'ultima pagava le fatture, anche oltre 300
giorni, e, nonostante ciò la convenuta aveva proseguito il rapporto commerciale ricevendo pagamenti parziali di debiti già ampiamente scaduti;
- che i pagamenti nel “semestre sospetto” non avevano avuto altro fine se non quello di ridurre il credito di PF a ridosso del fallimento a discapito della massa, tant'è che per il credito residuo insoddisfatto la convenuta era stata costretta a insinuarsi al fallimento per oltre € 37.000.
II. Si costituiva in giudizio PF rilevando che il dies a quo del periodo sospetto doveva decorrere dal 10.03.2016, ossia la data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo antecedente al fallimento e non dalla data indicata dalla curatela attrice ovvero il 16 luglio 2015, data di pubblicazione nel registro delle imprese del deposito della domanda del primo concordato prenotativo.
Deduceva poi che i rapporti commerciali con si erano sempre Pt_2
caratterizzati per una media di circa duecento giorni di ritardo rispetto ai
Co sessanta giorni normali di pagamento delle fatture e pertanto mai aveva interrotto la fornitura di merci in quanto i pagamenti in notevole ritardo non erano considerati anomali, tanto da far presumere alla convenuta uno stato di
Part insolvenza di i..
III. Concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c., con atto di intervento in data 12.04.22 interveniva in giudizio, nella dichiarata Controparte_2
Part qualità di assuntore del concordato fallimentare del fallimento i che pagina 7 di 19 faceva proprie tutte le difese, istanze e conclusioni di parte attrice,
chiedendone, se del caso, l'estromissione dal processo.
IV. La domanda attorea, fatta propria dalla intervenuta, è infondata.
IV.
1. Preliminarmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si deve rilevare come sia condivisibile quanto espresso in relazione alla consecuzione delle procedure concorsuali nel presente caso dalla sentenza n. 448/2023 di questo Tribunale, seguita da copiosa giurisprudenza conforme del medesimo (v.
anche App. Venezia 1790/2024):
“..si rileva che l'azione revocatoria spiegata, in base all'univoca prospettazione contenuta in citazione, non può che essere qualificata come proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., norma espressamente richiamata anche dal Fallimento attore.
E' noto che, affinché questa disposizione possa trovare applicazione, è
necessario che il Curatore dimostri:
- il compimento dell'atto solutorio e la sua collocazione temporale nel
"periodo sospetto" di sei mesi anteriore all'apertura della procedura concorsuale
(requisiti oggettivi);
- la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (requisito soggettivo).
Ebbene, quanto al profilo oggettivo, nella fattispecie concreta devono anzitutto ritenersi sussistenti i presupposti di applicabilità del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69 bis. LF (formulazione previgente) così
come invocato da parte attrice.
pagina 8 di 19 E' documentato che CE.DI depositava il primo ricorso per concordato
(prenotativo) il 15 luglio 2015, pubblicato nel registro delle imprese presso la
CCIAA di Vicenza il giorno successivo, poi revocato dal Tribunale il 24
dicembre 2015, mentre il “secondo” ricorso per concordato (completo) veniva depositato il 10 marzo 2016, ed era poi seguito dalla dichiarazione di fallimento della società. CE.DI era tornata in bonis, nel senso che per due mesi e mezzo non era stata assoggettata ad alcuna procedura concorsuale. Sennonché, come ha già avuto modo di precisare questo Ufficio in altre precedenti decisioni (tra cui quella n. 2084/2022 allegata alle note conclusionali della terza intervenuta),
il dato formale della revoca della prima procedura non è idoneo a determinare uno iato significativo, perché il brevissimo lasso temporale tra il primo e il secondo concordato (tra il 25 dicembre 2015 e il 9 marzo 2016) è sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza di Per quanto Pt_2
evidenziato dal Fallimento attore, il passivo di CE.DI al momento del deposito del primo concordato prenotativo era superiore ai 100 milioni di Euro (cfr.
doc.ti 7-9: il dato si riferisce al passivo indicato nel bilancio 31.12.2014, ultimo bilancio approvato dalla società alla data del 15.07.2015), e lo stato passivo del fallimento dimostra che questo passivo era rimasto inalterato, anzi aumentato.
Il principio della consecutio procedurarum, pur avendo carattere generale ed essendo applicabile anche ad altri istituti del diritto fallimentare (es.
prededuzione), è espresso dal comma secondo dell'art. 69 bis L.fall. che è
dedicato proprio alle azioni revocatorie, così come tutta la Sezione III nella quale è inserito. L'applicabilità della consecutio deriva, infatti, dalla ratio dell'istituto della revocatoria fallimentare, che qui viene invocata: assicurare la pagina 9 di 19 par condicio creditorum riportando al fallimento, per la distribuzione egualitaria tra tutti i creditori, quei pagamenti che erano stati effettuati dalla azienda poi fallita solo in favore di alcuni creditori, consapevoli della situazione di insolvenza della debitrice. Se questo è il fine della norma di legge,
appare chiaro che il periodo di sospetto nel quale è applicabile la revocatoria debba essere calcolato a ritroso dalla prima delle procedure concorsuali,
essendo le procedure susseguitesi intervallate da un esiguo spazio di tempo, ma finalizzate a regolare una medesima situazione di dissesto. Infatti non è
possibile, economicamente e finanziariamente, che nel breve periodo
25.12.2015-9.3.2016 fosse ritornata in bonis anche dal punto di vista Pt_2
sostanziale, essendosi invece vieppiù aggravata la situazione di insolvenza fino al fallimento, con una continuità che è ciò che rileva ai fini dell'applicabilità
della consecuzione, alla luce della ratio della norma.
Soccorre in proposito l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale;
tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito.
(Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 15724 del 11/06/2019). Nel caso esaminato dalla pagina 10 di 19 citata sentenza si erano susseguite ben tre procedure, ma la Corte ha ritenuto prevalente sugli aspetti formali il “principio di funzionalizzazione rispetto agli interessi della massa”. Osserva infatti: “occorrerà ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo riconosciuto la possibilità di una consecuzione fra procedure, non solo rispetto a procedure minori a cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e
12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l'amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo). E nel solco di questa consolidata interpretazione è stata di recente riconosciuta (Cass.
10106/2019) la possibilità che a un accordo di ristrutturazione (cui va attribuita la natura di procedura concorsuale;
Cass. 9087/2018), faccia seguito un successivo concordato preventivo (onde consentire all'imprenditore di comporre, con tutte le modalità consentite dall'ordinamento, la crisi della propria impresa, in quanto finalità meritevole di tutela, perché più
conveniente, non solo per un interesse giuridico-patrimoniale personale ma anche e soprattutto per il ceto creditorio, rispetto alla soluzione di apertura della procedura fallimentare). Questa tradizione interpretativa riposa, ora, sul dato normativo costituito dall'art. 111, comma 2, I. fall., che, facendo ricorso a una terminologia plurale e generale (laddove parla di "procedure concorsuali di cui alla presente legge"), deve intendersi come riferito non solo all'ipotizzabile ventaglio delle procedure concorsuali in cui la prededuzione può essere pagina 11 di 19 riconosciuta, ma anche alla possibilità che la prededuzione sia ammessa nell'ambito di procedure concorsuali fra loro consecutive.
Terminologia plurale e generale utilizzata anche dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che all'art. 6, comma 1, lett. d), riconosce la natura prededucibile ai "crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi". Ed allora se ne deve inferire che la consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuità causale e unità
concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica. Ciò significa che ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata rimane irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell'avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria,
ma occorre invece verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi,
ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore,
nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale,
introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in pagina 12 di 19 precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass.
8164/1999). La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite… la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis L. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più
procedure minori e un fallimento finale”.; (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15724
del 11/06/2019 ) Nello stesso senso Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16531 del
23/05/2022, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”.
Nel caso di specie sicuramente sussiste la medesimezza dello stato di dissesto- insolvenza e le procedure susseguitesi sono avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale oltre che di una ravvicinata successione cronologica. La situazione di gravissima crisi sussisteva sin dal 2013 come desumibile soprattutto dai dati evincibili dai bilanci della Società, prodotti dalla parte attrice (doc. 7-9). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stato di pagina 13 di 19 gravissimo dissesto- insolvenza sia perdurato, ingravescendo senza soluzione di continuità, nonostante il solo formale ritorno in bonis dal 25.12.2015 al
9.3.2016, e culminando nel fallimento. Essendo la situazione sostanziale la medesima, va applicata la consecutio procedurarum e il periodo di sospetto nel quale valutare la revocabilità dei pagamenti decorre a ritroso dalla prima: va,
quindi, individuato in quello compreso tra il 16.01.2015 ed il 16.07.2015, così
come indicato anche dal Fallimento attore”.
IV.
2. Passando al c.d. elemento oggettivo, se il periodo sospetto va individuato, come detto, in quello compreso tra il 16.01.2025 e il 16.07.2015,
non vi è dubbio che i pagamenti di cui si discute siano da ricomprendersi in detto periodo, essendo stati effettuati rispettivamente in data 22.01.2015 e
09.06.2015.
IV.
3. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta, pacifica, come detto la sussistenza dell'elemento oggettivo, si deve premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, la scientia decoctionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela
(in questo caso l'assuntore), dev'essere effettiva e non meramente potenziale,
assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tuttavia la prova di tale elemento,
che si concretizza in uno stato soggettivo, al di là del caso della confessione del convenuto o della dimostrazione che questi sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di decozione dell'impresa, non può essere fornita in via diretta, ma piuttosto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della pagina 14 di 19 gravità, precisione e concordanza e, quindi, anche attraverso la valorizzazione di elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato d'insolvenza,
purché gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass. Civ.23.09.2009 n. 20482, Cass. Civ. 15.12.2006 n.
26935; Cass. Civ. 28.08.2001 n. 11289; Cass.Civ. 31.08.2021 n. 23650 “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione,
può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli art. 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo,
facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore”). Occorre, dunque, avere riguardo,
mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria utilizzando il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza desunto dalla comune esperienza (es. esistenza di protesti o di ipoteche – Cass. Civ. n. 28299/2005), nonché all'esistenza di "concreti collegamenti" che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a "regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche pagina 15 di 19 individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti" (es.
contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, continuità ed importanza dei rapporti tra di loro, attività
professionale esercitata dal creditore - Cass. Civ. nn. 26935/2006, 13646/2004,
n. 1719/2001 e 3524/2000). Ciò precisato, passando alla disamina della fattispecie concreta, si ritiene che gli indizi offerti dalla curatela, ai quali si richiama anche la terza intervenuta, siano privi di quell'adeguato livello di concordanza, precisione e gravità (art. 2729, co. 1 c.c.) che possano farli assurgere a livello di prova dell'esistenza della scientia decoctionis.
IV.
3.1. Preliminarmente si rileva che è da respingere l'eccezione della convenuta relativa alla tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. da parte della curatela, in quanto il 25.07.20 era sabato e pertanto il termine per il deposito della memoria era prorogato, ex art. 155 c.p.c., al lunedì
successivo ossia al 27.07.20, quindi la memoria della curatela è tempestiva.
Quanto al deposito degli ulteriori documenti avvenuto con la comparsa conclusionale del 13.05.25 si tratta di documenti di formazione successiva allo spirare dei termini ex art. 183/6 c.p.c. e pertanto ammissibili, ma di scarsa rilevanza probatoria per quanto si dirà
IV.
3.2. Vi è ulteriormente da premettere poi che la curatela era stata in origine assai vaga su quali fatture avessero pagato i due bonifici in data
22.01.2015 e 09.06.2015, limitandosi a depositare un prospetto (doc. 4) non particolarmente intellegibile che dà conto dei due pagamenti ma non identifica a quali fatture si riferissero, salvo sostenere comunque in atto di citazione che pagina 16 di 19 tali rimesse andavano a saldare fatture con un ritardo medio di 153 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
IV.
4. Ora è da rilevare che le fatture prodotte in atti recavano come scadenza del pagamento il termine di 60gg. FM ric. FT e come modalità di pagamento il bonifico bancario, quindi, in realtà, il ritardo dalla data di scadenza parrebbe minore. Ma non è questo il punto. Ciò che appare dirimente per rigettare la domanda attorea, ora dell'assuntore, è che tali ritardi non era la prima volta che si verificano. Questo giudicante ritiene di poter utilizzare il prospetto dei ritardi di pagamento depositato dalla convenuta, in quanto non specificamente contestato dalla controparte (salvo sostenere che non sia opponibile al fallimento, che è cosa diversa da sostenere che i dati ivi riportati sono errati). Da tale prospetto si evince che aveva pagato fatture con Pt_2
ritardi analoghi, e anche maggiori (superando anche i 200 giorni dalla scadenza), già nel marzo 2014; poi la situazione si era stabilizzata con ritardi fisiologici (30/60 gg) per risalire nuovamente nel giugno 2015 con ritardi di
140/150 gg. medi. Tale complessiva situazione non poteva far ritenere a PF che fosse insolvente in quanto era una situazione già verificatasi in passato e Pt_2
che poi si era normalizzata, a fronte di un acquirente che pagava comunque mediamente in ritardo da sempre, quantomeno a periodi.
IV.
4.1. Quanto agli ulteriori elementi indicati dalla intervenuta non si ritiene che possa richiedersi ad un fornitore, sedente in provincia diversa
(Potenza) rispetto a quella della fallita (Vicenza) di analizzare il bilancio della società debitrice ad un livello di approfondimento pari a quello che è stato effettuato, per stessa ammissione della intervenuta, dal Tribunale mediante una pagina 17 di 19 CTU, né risultano altri elementi sintomatici dello stato di decozione di cui la parte onerata abbia dato prova (pignoramenti, pagamenti insoluti, decreti ingiuntivi..).
IV.
4.2. Non appaiono rilevanti nel senso auspicato dalla intervenuta le generiche dichiarazioni del teste in quanto assunto dalla fallita Testimone_2
solo a maggio 2025 e pertanto non a conoscenza diretta dei fatti di causa. Lo
stesso peraltro ha smentito che vi fosse un piano di rientro formalizzato con PF
e ha dichiarato che la stessa era sostanzialmente nella posizione di molti altri fornitori, non ricordando specificatamente di “minacce” di decreti ingiuntivi o di richieste di pagamento del pregresso per continuare le forniture. I due testi della convenuta hanno confermato che era stata sempre oggetto di Pt_2
Part solleciti di pagamento e il teste ha dichiarato che i non rispettava Tes_3
mai le condizioni di pagamento, ma alla fine pagava e quindi PF continuava a servirlo. Quanto alle testimonianze assunte in altri giudizi, e depositate dall'intervenuta con la comparsa conclusionale del 13.05.25, le stesse appaiono irrilevanti per il presente procedimento in quanto non riferiscono la situazione specifica dell'odierna convenuta e non possono quindi corroborare una situazione di presunzione di conoscenza, da parte della stessa, dello stato di
Part insolvenza di i..
IV.
5. In conclusione non appare raggiunta la prova della sussistenza, in capo alla convenuta, della scientia decoctionis della fallita e conseguentemente la domanda va rigettata.
V. Quanto alle spese di lite, pur non potendo disporre l'estromissione del fallimento per mancanza di accordo sul punto della convenuta, le stesse vanno pagina 18 di 19 poste a carico della intervenuta assuntrice che ha proseguito la causa a seguito del concordato fallimentare omologato che prevede, tra l'altro, il trasferimento a favore di di tutto l'attivo fallimentare, senza esclusione Controparte_2
alcuna, comprese le azioni di pertinenza della massa già pendenti, mentre vanno compensate nei rapporti tra curatela attrice e convenuta. Tali spese si liquidano nell'importo di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 52.001-260.000) al parametro compreso tra minimo e medio per tutte le fasi previste dal citato D.M..
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dalla intervenuta nei Controparte_2
confronti della convenuta Controparte_1
2) condanna l'intervenuta a rimborsare alla convenuta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 21,15 per esborsi, 8.000 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra curatela attrice e convenuta.
Così deciso in Vicenza il 11/12/25
Il Giudice
RI CO
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 11 dicembre 2025, ad ore 09.15, davanti al dott. RI CO, sono comparsi:
per parte attrice nessuno compare per parte convenuta l'avv. Libera Vona per parte intervenuta l'avv. Alessandra Tonelato in sost. degli avv.ti Gervasoni e
CO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Vona si riporta agli atti e scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. Tonelato precisa le conclusioni come da foglio in atti.
L'avv. Vona chiede l'espunzione di tutta la documentazione depositata dall'odierna intervenuta oltre i termini ex art. 183/6 c.p.c.. Evidenzia che parte intervenuta non ha raggiunto la prova, ossia non è stata in grado di dimostrare che la convenuta aveva una conoscenza effettiva e non potenziale dello stato di insolvenza, infatti l'unico teste di parte intervenuta, il sig. , ha dichiarato, sotto il vincolo del Tes_1
giuramento di non aver trovato nulla relativamente alla posizione di , Parte_1
incontri con i legali rappresentanti o piani di rientro, al tempo dei pagamenti.
Differente la prova raggiunta dalla convenuta la quale ha dimostrato con testimonianze che era prassi della non rispettare le condizioni contrattuali e Pt_2
pagare soltanto dopo numerosi solleciti, in quanto stiamo parlando di atti normali e non anormali.
L'avv. Tonelato si riporta alle note conclusive già depositate, con riferimento a quanto dedotto da controparte rileva che il doc. 15 è una sentenza pubblicata dopo pagina 1 di 19 l'ultima udienza, quanto agli altri documenti sono formati dopo l'udienza ex art. 183
c.p.c.. Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza rileva che il limite tra conoscenza effettiva e potenziale è molto difficile, il dott. è stato in tal senso Tes_1
chiaro avendo dichiarato che trattavasi di una situazione capillare e pertanto era difficile che lo stesso, fra centinaia di colloqui, ricordasse la posizione e lo Pt_1
stesso quanto alla documentazione che, una volta terminato il suo incarico in Pt_2
non aveva obbligo di tenere documentazione presso di sé. Lo stesso ha comunque sostenuto che i creditori sapevano, in quanto la situazione era condivisa, della
Part condizione di Quanto ai ritardi è vero che i pagava in ritardo ma al Pt_2
momento interessato da 88 giorni si era passati a 313 giorni, ovvero una situazione diversa che non poteva non aver destato sospetto.
L'avv. Vona fa presente che il dott. aveva conoscenza precisa e puntuale, Tes_1
avendo sotto mano tutta la documentazione;
inoltre il direttore commerciale di ha dichiarato che hanno continuato a fornire in quanto Parte_1 Parte_4
non avevano contezza della situazione, tanto che è stata fatta istanza di ammissione
Part al fallimento per oltre 100.000 Euro, tali soggetti hanno vissuto la questione
[...]
Pt_
mentre è intervenuto ad oltre quattro mesi dal pagamento. Tes_1
L'avv. Tonelato fa presente che il fatto che continuassero a fornire era la Pt_2
condizione per avere pagamenti, altrimenti non avrebbero avuto gli stessi.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
preso atto, sospende l'udienza riservando la lettura della sentenza.
Il Giudice
RI CO
pagina 2 di 19 Successivamente, alle ore 15:42 riprende l'udienza e il giudice, in assenza delle parti,
dà lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. RI CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A –
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7012020 promossa da:
(c.f. Parte_6
, rappresentato e difeso dall'avv. CASA FEDERICO del Foro di P.IVA_1
Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Vicenza, via Dante nr. 3
ATTRICE contro
(p. iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
VONA LIBERA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Melfi (PZ), via P. Savino nr. 22
CONVENUTA
e con l'intervento in causa di
(nella sua qualità di assuntore del concordato Fallimentare del Controparte_2 pagina 3 di 19 ), rappresentata e difesa Parte_6
dall'Avv. Federico CO del Foro di Milano e dagli avvocati Chiara Gervasoni e
RA Gervasoni del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CO in Milano, via Guido d'Arezzo nr. 7
INTERVENUTA
avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE CONVENUTA:
1) Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza, Giudice adito, rigettare la domanda della società attrice per carenza del presupposto soggettivo in quanto non è
stata data prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza effettiva da parte della Controparte_1
2) Voglia l'On.le Tribunale di Vicenza condannare l'attrice al pagamento dei compensi in favore della come da allegata nota spese. Controparte_1
PER LA PARTE INTERVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
previa occorrendo l'estromissione dal giudizio del Parte_6
in persona del suo curatore dott. ,
[...] Controparte_3
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la revocabilità e la conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti sopra descritti per complessivi Euro 72.794,04 e, per l'effetto, condannare la convenuta a versare in favore della la somma di Euro Controparte_2
72.794,04 ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria pagina 4 di 19 dalla presente domanda al saldo;
previa occorrendo ammissione dei mezzi di prova e delle richieste di ctu formulate dalla curatela;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la curatela del
[...]
[.. (d'ora in avanti “la Curatela” o Parte_6
”), agiva in revocatoria ex art. 67 comma 2 L.F. nei confronti di Parte_7
(d'ora in avanti “PF”), chiedendo accertarsi e dichiararsi Controparte_1
l'inefficacia dei pagamenti eseguiti da (di seguito Parte_6
anche nel periodo ricompreso tra il 16 gennaio 2015 ed il 16 luglio Pt_2
2015, ricadente nel semestre antecedente il deposito del ricorso per concordato preventivo “prenotativo” avvenuto in data 16.07.2015 e, per l'effetto,
condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di €
72.794,04 ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta,
oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
A sostegno della domanda, la Curatela attrice esponeva quanto segue:
- che era una società consortile per azioni Parte_6
che gestiva nel territorio dell'Italia centrale e settentrionale un centro distributivo dei prodotti, alimentari e non, da destinare ai punti vendita del gruppo (acronimo di , Parte_6 Controparte_4
vendendo loro merci, acquistando beni strumentali, stipulando contratti di locazione e di leasing, organizzando attività e servizi comuni, quali iniziative commerciali, di marketing, di promozione e di comunicazione, servizi di pagina 5 di 19 logistica per i trasporti e le consegne, assistenza informatica, supporto nella definizione degli assortimenti, elaborazione di informazioni statistiche e di strategie di fidelizzazione della clientela;
- che, in data 15.07.2015, la suddetta società in bonis depositava avanti al
Tribunale di Vicenza un ricorso per l'instaurazione della procedura di concordato preventivo “prenotativo” in bianco;
- che il 16.07.2015 il medesimo ricorso era pubblicato sul Registro delle
Imprese;
- che il 24.12.2015 il decreto di ammissione alla procedura preliminare veniva revocato e la società tornava formalmente in bonis sino al 09.03.2016;
- che il 10.03.2016 depositava un ricorso per l'instaurazione di una Pt_2
nuova procedura concordataria;
- che il 30.03.2016 il Tribunale adito emetteva il provvedimento di ammissione a detta procedura, revocandolo però in data 27.09.2016 e contestualmente dichiarando il fallimento della società;
- che, stante la declaratoria di fallimento, i pagamenti effettuati in favore della convenuta, nell'arco temporale tra il 16 gennaio 2015 e il 16 luglio 2015
(ovvero due pagamenti rispettivamente in data 22.01.2015 e 09.06.2015 per l'importo complessivo di € 72.794,04) dovevano essere revocati, siccome ricadenti nel “periodo di sospetto” decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di apertura del primo concordato ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis co. 2 L.F.
(presupposto oggettivo) e ricevuti dalla convenuta nella piena consapevolezza dello stato di insolvenza di poi fallita (presupposto soggettivo); Pt_2
pagina 6 di 19 - che la conoscenza da parte di PF dello stato di insolvenza di era Pt_2
evidente dal ritardo con cui quest'ultima pagava le fatture, anche oltre 300
giorni, e, nonostante ciò la convenuta aveva proseguito il rapporto commerciale ricevendo pagamenti parziali di debiti già ampiamente scaduti;
- che i pagamenti nel “semestre sospetto” non avevano avuto altro fine se non quello di ridurre il credito di PF a ridosso del fallimento a discapito della massa, tant'è che per il credito residuo insoddisfatto la convenuta era stata costretta a insinuarsi al fallimento per oltre € 37.000.
II. Si costituiva in giudizio PF rilevando che il dies a quo del periodo sospetto doveva decorrere dal 10.03.2016, ossia la data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo antecedente al fallimento e non dalla data indicata dalla curatela attrice ovvero il 16 luglio 2015, data di pubblicazione nel registro delle imprese del deposito della domanda del primo concordato prenotativo.
Deduceva poi che i rapporti commerciali con si erano sempre Pt_2
caratterizzati per una media di circa duecento giorni di ritardo rispetto ai
Co sessanta giorni normali di pagamento delle fatture e pertanto mai aveva interrotto la fornitura di merci in quanto i pagamenti in notevole ritardo non erano considerati anomali, tanto da far presumere alla convenuta uno stato di
Part insolvenza di i..
III. Concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c., con atto di intervento in data 12.04.22 interveniva in giudizio, nella dichiarata Controparte_2
Part qualità di assuntore del concordato fallimentare del fallimento i che pagina 7 di 19 faceva proprie tutte le difese, istanze e conclusioni di parte attrice,
chiedendone, se del caso, l'estromissione dal processo.
IV. La domanda attorea, fatta propria dalla intervenuta, è infondata.
IV.
1. Preliminarmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si deve rilevare come sia condivisibile quanto espresso in relazione alla consecuzione delle procedure concorsuali nel presente caso dalla sentenza n. 448/2023 di questo Tribunale, seguita da copiosa giurisprudenza conforme del medesimo (v.
anche App. Venezia 1790/2024):
“..si rileva che l'azione revocatoria spiegata, in base all'univoca prospettazione contenuta in citazione, non può che essere qualificata come proposta ai sensi dell'art. 67, comma 2, L.F., norma espressamente richiamata anche dal Fallimento attore.
E' noto che, affinché questa disposizione possa trovare applicazione, è
necessario che il Curatore dimostri:
- il compimento dell'atto solutorio e la sua collocazione temporale nel
"periodo sospetto" di sei mesi anteriore all'apertura della procedura concorsuale
(requisiti oggettivi);
- la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (requisito soggettivo).
Ebbene, quanto al profilo oggettivo, nella fattispecie concreta devono anzitutto ritenersi sussistenti i presupposti di applicabilità del principio di consecuzione delle procedure ex art. 69 bis. LF (formulazione previgente) così
come invocato da parte attrice.
pagina 8 di 19 E' documentato che CE.DI depositava il primo ricorso per concordato
(prenotativo) il 15 luglio 2015, pubblicato nel registro delle imprese presso la
CCIAA di Vicenza il giorno successivo, poi revocato dal Tribunale il 24
dicembre 2015, mentre il “secondo” ricorso per concordato (completo) veniva depositato il 10 marzo 2016, ed era poi seguito dalla dichiarazione di fallimento della società. CE.DI era tornata in bonis, nel senso che per due mesi e mezzo non era stata assoggettata ad alcuna procedura concorsuale. Sennonché, come ha già avuto modo di precisare questo Ufficio in altre precedenti decisioni (tra cui quella n. 2084/2022 allegata alle note conclusionali della terza intervenuta),
il dato formale della revoca della prima procedura non è idoneo a determinare uno iato significativo, perché il brevissimo lasso temporale tra il primo e il secondo concordato (tra il 25 dicembre 2015 e il 9 marzo 2016) è sintomatico dell'unicità della gravissima situazione di insolvenza di Per quanto Pt_2
evidenziato dal Fallimento attore, il passivo di CE.DI al momento del deposito del primo concordato prenotativo era superiore ai 100 milioni di Euro (cfr.
doc.ti 7-9: il dato si riferisce al passivo indicato nel bilancio 31.12.2014, ultimo bilancio approvato dalla società alla data del 15.07.2015), e lo stato passivo del fallimento dimostra che questo passivo era rimasto inalterato, anzi aumentato.
Il principio della consecutio procedurarum, pur avendo carattere generale ed essendo applicabile anche ad altri istituti del diritto fallimentare (es.
prededuzione), è espresso dal comma secondo dell'art. 69 bis L.fall. che è
dedicato proprio alle azioni revocatorie, così come tutta la Sezione III nella quale è inserito. L'applicabilità della consecutio deriva, infatti, dalla ratio dell'istituto della revocatoria fallimentare, che qui viene invocata: assicurare la pagina 9 di 19 par condicio creditorum riportando al fallimento, per la distribuzione egualitaria tra tutti i creditori, quei pagamenti che erano stati effettuati dalla azienda poi fallita solo in favore di alcuni creditori, consapevoli della situazione di insolvenza della debitrice. Se questo è il fine della norma di legge,
appare chiaro che il periodo di sospetto nel quale è applicabile la revocatoria debba essere calcolato a ritroso dalla prima delle procedure concorsuali,
essendo le procedure susseguitesi intervallate da un esiguo spazio di tempo, ma finalizzate a regolare una medesima situazione di dissesto. Infatti non è
possibile, economicamente e finanziariamente, che nel breve periodo
25.12.2015-9.3.2016 fosse ritornata in bonis anche dal punto di vista Pt_2
sostanziale, essendosi invece vieppiù aggravata la situazione di insolvenza fino al fallimento, con una continuità che è ciò che rileva ai fini dell'applicabilità
della consecuzione, alla luce della ratio della norma.
Soccorre in proposito l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui
“La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale;
tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito.
(Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 15724 del 11/06/2019). Nel caso esaminato dalla pagina 10 di 19 citata sentenza si erano susseguite ben tre procedure, ma la Corte ha ritenuto prevalente sugli aspetti formali il “principio di funzionalizzazione rispetto agli interessi della massa”. Osserva infatti: “occorrerà ricordare come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo riconosciuto la possibilità di una consecuzione fra procedure, non solo rispetto a procedure minori a cui faccia seguito il fallimento (Cass. 2167/2010, 2437/2006, 17844/2002, 10792/1999 e
12536/1998, tutte relative ad ipotesi di amministrazione controllata seguita dapprima da un concordato preventivo e in ultimo da un fallimento) o l'amministrazione straordinaria (Cass. 9581/1997), ma anche con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori (Cass. 8534/2013, relativa al caso di successione fra amministrazione controllata e concordato preventivo). E nel solco di questa consolidata interpretazione è stata di recente riconosciuta (Cass.
10106/2019) la possibilità che a un accordo di ristrutturazione (cui va attribuita la natura di procedura concorsuale;
Cass. 9087/2018), faccia seguito un successivo concordato preventivo (onde consentire all'imprenditore di comporre, con tutte le modalità consentite dall'ordinamento, la crisi della propria impresa, in quanto finalità meritevole di tutela, perché più
conveniente, non solo per un interesse giuridico-patrimoniale personale ma anche e soprattutto per il ceto creditorio, rispetto alla soluzione di apertura della procedura fallimentare). Questa tradizione interpretativa riposa, ora, sul dato normativo costituito dall'art. 111, comma 2, I. fall., che, facendo ricorso a una terminologia plurale e generale (laddove parla di "procedure concorsuali di cui alla presente legge"), deve intendersi come riferito non solo all'ipotizzabile ventaglio delle procedure concorsuali in cui la prededuzione può essere pagina 11 di 19 riconosciuta, ma anche alla possibilità che la prededuzione sia ammessa nell'ambito di procedure concorsuali fra loro consecutive.
Terminologia plurale e generale utilizzata anche dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che all'art. 6, comma 1, lett. d), riconosce la natura prededucibile ai "crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi". Ed allora se ne deve inferire che la consecutio procedurarum è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) e unite da un rapporto di continuità causale e unità
concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica. Ciò significa che ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata rimane irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell'avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria,
ma occorre invece verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi,
ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore,
nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale,
introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in pagina 12 di 19 precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass. 9289/2010, Cass.
8164/1999). La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza – e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite… la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis L. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più
procedure minori e un fallimento finale”.; (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15724
del 11/06/2019 ) Nello stesso senso Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16531 del
23/05/2022, secondo cui la consecuzione tra le procedure sussiste quando le stesse siano poste in essere per “regolare una coincidente situazione di dissesto”.
Nel caso di specie sicuramente sussiste la medesimezza dello stato di dissesto- insolvenza e le procedure susseguitesi sono avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale oltre che di una ravvicinata successione cronologica. La situazione di gravissima crisi sussisteva sin dal 2013 come desumibile soprattutto dai dati evincibili dai bilanci della Società, prodotti dalla parte attrice (doc. 7-9). Non vi è dubbio, pertanto, che lo stato di pagina 13 di 19 gravissimo dissesto- insolvenza sia perdurato, ingravescendo senza soluzione di continuità, nonostante il solo formale ritorno in bonis dal 25.12.2015 al
9.3.2016, e culminando nel fallimento. Essendo la situazione sostanziale la medesima, va applicata la consecutio procedurarum e il periodo di sospetto nel quale valutare la revocabilità dei pagamenti decorre a ritroso dalla prima: va,
quindi, individuato in quello compreso tra il 16.01.2015 ed il 16.07.2015, così
come indicato anche dal Fallimento attore”.
IV.
2. Passando al c.d. elemento oggettivo, se il periodo sospetto va individuato, come detto, in quello compreso tra il 16.01.2025 e il 16.07.2015,
non vi è dubbio che i pagamenti di cui si discute siano da ricomprendersi in detto periodo, essendo stati effettuati rispettivamente in data 22.01.2015 e
09.06.2015.
IV.
3. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta, pacifica, come detto la sussistenza dell'elemento oggettivo, si deve premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità, la scientia decoctionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela
(in questo caso l'assuntore), dev'essere effettiva e non meramente potenziale,
assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato. Tuttavia la prova di tale elemento,
che si concretizza in uno stato soggettivo, al di là del caso della confessione del convenuto o della dimostrazione che questi sia stato informato, dal solvens o aliunde, dello stato di decozione dell'impresa, non può essere fornita in via diretta, ma piuttosto mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della pagina 14 di 19 gravità, precisione e concordanza e, quindi, anche attraverso la valorizzazione di elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato d'insolvenza,
purché gli stessi siano idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (Cass. Civ.23.09.2009 n. 20482, Cass. Civ. 15.12.2006 n.
26935; Cass. Civ. 28.08.2001 n. 11289; Cass.Civ. 31.08.2021 n. 23650 “In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, con la conseguenza che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione,
può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli art. 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo,
facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore”). Occorre, dunque, avere riguardo,
mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria utilizzando il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza desunto dalla comune esperienza (es. esistenza di protesti o di ipoteche – Cass. Civ. n. 28299/2005), nonché all'esistenza di "concreti collegamenti" che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a "regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche pagina 15 di 19 individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti" (es.
contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure esecutive esperite in danno del debitore, continuità ed importanza dei rapporti tra di loro, attività
professionale esercitata dal creditore - Cass. Civ. nn. 26935/2006, 13646/2004,
n. 1719/2001 e 3524/2000). Ciò precisato, passando alla disamina della fattispecie concreta, si ritiene che gli indizi offerti dalla curatela, ai quali si richiama anche la terza intervenuta, siano privi di quell'adeguato livello di concordanza, precisione e gravità (art. 2729, co. 1 c.c.) che possano farli assurgere a livello di prova dell'esistenza della scientia decoctionis.
IV.
3.1. Preliminarmente si rileva che è da respingere l'eccezione della convenuta relativa alla tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. da parte della curatela, in quanto il 25.07.20 era sabato e pertanto il termine per il deposito della memoria era prorogato, ex art. 155 c.p.c., al lunedì
successivo ossia al 27.07.20, quindi la memoria della curatela è tempestiva.
Quanto al deposito degli ulteriori documenti avvenuto con la comparsa conclusionale del 13.05.25 si tratta di documenti di formazione successiva allo spirare dei termini ex art. 183/6 c.p.c. e pertanto ammissibili, ma di scarsa rilevanza probatoria per quanto si dirà
IV.
3.2. Vi è ulteriormente da premettere poi che la curatela era stata in origine assai vaga su quali fatture avessero pagato i due bonifici in data
22.01.2015 e 09.06.2015, limitandosi a depositare un prospetto (doc. 4) non particolarmente intellegibile che dà conto dei due pagamenti ma non identifica a quali fatture si riferissero, salvo sostenere comunque in atto di citazione che pagina 16 di 19 tali rimesse andavano a saldare fatture con un ritardo medio di 153 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
IV.
4. Ora è da rilevare che le fatture prodotte in atti recavano come scadenza del pagamento il termine di 60gg. FM ric. FT e come modalità di pagamento il bonifico bancario, quindi, in realtà, il ritardo dalla data di scadenza parrebbe minore. Ma non è questo il punto. Ciò che appare dirimente per rigettare la domanda attorea, ora dell'assuntore, è che tali ritardi non era la prima volta che si verificano. Questo giudicante ritiene di poter utilizzare il prospetto dei ritardi di pagamento depositato dalla convenuta, in quanto non specificamente contestato dalla controparte (salvo sostenere che non sia opponibile al fallimento, che è cosa diversa da sostenere che i dati ivi riportati sono errati). Da tale prospetto si evince che aveva pagato fatture con Pt_2
ritardi analoghi, e anche maggiori (superando anche i 200 giorni dalla scadenza), già nel marzo 2014; poi la situazione si era stabilizzata con ritardi fisiologici (30/60 gg) per risalire nuovamente nel giugno 2015 con ritardi di
140/150 gg. medi. Tale complessiva situazione non poteva far ritenere a PF che fosse insolvente in quanto era una situazione già verificatasi in passato e Pt_2
che poi si era normalizzata, a fronte di un acquirente che pagava comunque mediamente in ritardo da sempre, quantomeno a periodi.
IV.
4.1. Quanto agli ulteriori elementi indicati dalla intervenuta non si ritiene che possa richiedersi ad un fornitore, sedente in provincia diversa
(Potenza) rispetto a quella della fallita (Vicenza) di analizzare il bilancio della società debitrice ad un livello di approfondimento pari a quello che è stato effettuato, per stessa ammissione della intervenuta, dal Tribunale mediante una pagina 17 di 19 CTU, né risultano altri elementi sintomatici dello stato di decozione di cui la parte onerata abbia dato prova (pignoramenti, pagamenti insoluti, decreti ingiuntivi..).
IV.
4.2. Non appaiono rilevanti nel senso auspicato dalla intervenuta le generiche dichiarazioni del teste in quanto assunto dalla fallita Testimone_2
solo a maggio 2025 e pertanto non a conoscenza diretta dei fatti di causa. Lo
stesso peraltro ha smentito che vi fosse un piano di rientro formalizzato con PF
e ha dichiarato che la stessa era sostanzialmente nella posizione di molti altri fornitori, non ricordando specificatamente di “minacce” di decreti ingiuntivi o di richieste di pagamento del pregresso per continuare le forniture. I due testi della convenuta hanno confermato che era stata sempre oggetto di Pt_2
Part solleciti di pagamento e il teste ha dichiarato che i non rispettava Tes_3
mai le condizioni di pagamento, ma alla fine pagava e quindi PF continuava a servirlo. Quanto alle testimonianze assunte in altri giudizi, e depositate dall'intervenuta con la comparsa conclusionale del 13.05.25, le stesse appaiono irrilevanti per il presente procedimento in quanto non riferiscono la situazione specifica dell'odierna convenuta e non possono quindi corroborare una situazione di presunzione di conoscenza, da parte della stessa, dello stato di
Part insolvenza di i..
IV.
5. In conclusione non appare raggiunta la prova della sussistenza, in capo alla convenuta, della scientia decoctionis della fallita e conseguentemente la domanda va rigettata.
V. Quanto alle spese di lite, pur non potendo disporre l'estromissione del fallimento per mancanza di accordo sul punto della convenuta, le stesse vanno pagina 18 di 19 poste a carico della intervenuta assuntrice che ha proseguito la causa a seguito del concordato fallimentare omologato che prevede, tra l'altro, il trasferimento a favore di di tutto l'attivo fallimentare, senza esclusione Controparte_2
alcuna, comprese le azioni di pertinenza della massa già pendenti, mentre vanno compensate nei rapporti tra curatela attrice e convenuta. Tali spese si liquidano nell'importo di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione 52.001-260.000) al parametro compreso tra minimo e medio per tutte le fasi previste dal citato D.M..
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande formulate dalla intervenuta nei Controparte_2
confronti della convenuta Controparte_1
2) condanna l'intervenuta a rimborsare alla convenuta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 21,15 per esborsi, 8.000 per compensi, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra curatela attrice e convenuta.
Così deciso in Vicenza il 11/12/25
Il Giudice
RI CO
pagina 19 di 19