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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1839/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
e , entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Controparte_1 lo studio dell'Avv. Grazia Rapone in Melfi al Vico Gelsomino n. 34, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attori-opponenti
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, CP_2 dall'Avv. Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5° come da procura su foglio separato in atti;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 18.07.2020, ritualmente notificato, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2020 (RGN 1201/2020) emesso dal Tribunale di Potenza il 26.05.2020 e notificato in data 11.06.2020, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 35.246,6, con la precisazione che
è tenuta nei limiti della minor somma di euro 33.831,06, in favore della Controparte_1 società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il credito traeva origine dai seguenti contratti:
1) contratto n. 53168806 vantato dalla ceduto pro soluto alla Parte_2 [...]
con atto del 21.03.2018, da cui è maturato un saldo debitore di euro CP_3
31.408,17 ed euro 381,11 a titolo di interessi di mora, calcolati sul solo capitale di euro 31.027,06 al tasso legale, dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del decreto ingiuntivo;
2) contratto n. 53230739 vantato dalla ceduto pro soluto alla Parte_2 [...]
con atto del 21.03.2018 da cui è maturato un saldo debitore di euro CP_3
1.415,55 di cui euro 1.398,60 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed euro 16,95 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di euro 1.398,60 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine ed euro 28,97 a titolo di interessi di mora, calcolati sul solo capitale di euro 2.393,92 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del decreto ingiuntivo;
3) contratto n. 52267766012678234 vantato dalla ceduto pro soluto Parte_2 alla con atto del 21.03.2018 da cui è maturato un saldo debitore di CP_3 euro 2.422,89 di cui euro 2.393,92 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine.
Le obbligazioni relative ai contratti n. 53168806 e n. 5267766012678234 venivano assunte in qualità di coobbligata dalla sig. Controparte_1
Gli opponenti, a fondamento dell'opposizione, contestavano la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso sulla base di documentazione priva di requisiti di legge. Assumevano che la avesse operato una concessione abusiva del credito violando i Parte_3 principi di buona fede e lealtà, ovvero la banca avrebbe dovuto fornire prova dell'avvenuta comunicazione della cessione per effettuare, se del caso contestazioni, come riportato da
Cass. Civ. sez. VI N. 14887/2014. Eccepivano la carenza di legittimazione attiva della società opposta. Contestavano l'estratto conto e i fogli di calcolo/saldi, perchè predisposti unilateralmente e mai comunicati agli odierni opponenti. Assumevano che gli interessi riportati derivavano da calcoli arbitrari, con tassi di interesse mai pattuiti, evidenziavano, altresì, l'eccessività delle spese ed oneri e la natura vessatoria delle clausole. Lamentavano, in sintesi, l'assoluta infondatezza del credito azionato e di conseguenza l'illegittimità del decreto ingiuntivo. Eccepivano anche l'inammissibilità del decreto ingiuntivo nei confronti di essa per nullità in merito alla mancata sottoscrizione della banca e per Controparte_1 violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
Concludevano: per la dichiarazione di nullità o annullabilità del decreto ingiuntivo con conseguente revoca dello stesso;
in subordine: per la dichiarazione di nullità della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra Il tutto con vittoria delle spese di lite Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta depositata in data 19.04.2021 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Assumeva che quanto narrato da controparte fosse del tutto infondato, che il credito fatto valere è provato dalla documentazione prodotta, dai contratti sottoscritti dalle parti, dall'inadempimento degli opponenti, dagli estratti conto analitici ed integrali da cui risulta in modo chiaro e trasparente la determina del credito azionato. Impugnava e contestava ogni avverso dedotto in ordine alle violazioni dei principi di buona fede e correttezza, nonché danni lamentati, ritenendo che tali doglianze andavano mosse nei confronti della
[...]
e, a tal riguardo ne eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Contestava ogni altra eccezione sollevata dagli opponenti ritenuta generica e priva di alcun supporto probatorio.
Si dichiarava creditrice in virtù della cessione pro soluto dei crediti già vantati dalla società
, giusta operazione di cartolarizzazione, pienamente efficace ed opponibile Parte_2 in virtù della pubblicazione in G. U.
Concludeva, in via preliminare: per la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito per il rigetto di ogni avverso dedotto e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine per la condanna di essi opponenti al pagamento della somma ingiunta o di quella da determinarsi nel corso del giudizio. Con vittoria delle spese di lite.
A seguito dell'udienza del 20.10.2021 sulle istanze delle parti il Giudice designato concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, e, verificato il mancato espletamento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della causa, assegnava alla convenuta opposta 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione, che si concludeva con verbale negativo. Successivamente all'esito dell'udienza del 22.06.2022 preso atto dell'intervenuta mediazione obbligatoria, concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'esito, rilevata la natura strettamente documentale della causa il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, all'udienza del 7.05.2025, la stessa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da e è del tutto infondata e va Parte_1 Controparte_1 rigettata.
Il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla documentazione prodotta da parte opposta. I motivi di opposizione sono, invece, palesemente generici, infondati e non provati. E' documentalmente provato che la concedeva, in virtù di n. tre Parte_3 contratti rispettivamente: n. 53168806 un prestito personale;
n. 53230739 un finanziamento finalizzato;
n. 5267766012678234 un credito revolving, all'opponente quale Parte_1 obbligato principale e alla il prestito personale e il credito revolving a titolo Controparte_1 di coobbligata.
Risultano per tabulas le cessioni del credito intervenute tra e Parte_3 CP_3
e successivamente tra quest'ultima e la , e ogni doglianza ed eccezione
[...] CP_2 sollevate e poste a motivo di opposizione risultano, pertanto, smentite dalla corposa documentazione versata in atti.
La società convenuta opposta ha provato il credito con la produzione in atti dei contratti, con l'inadempimento degli opponenti con il rendiconto integrale per i finanziamenti, con l'estratto conto integrale del credito revolving dall'apertura alla chiusura del rapporto.
Il credito per cui è causa risulta essere stato oggetto di cessioni pro soluto dalla
[...]
CP_
alla e tali cessioni sono state realizzata in virtù di operazioni di Pt_2 cartolarizzazione del credito e, il tutto risulta documentato per tabulas. Risulta documentato la pubblicazione in G.U., nonché la comunicazione dell'intervenuta cessione, mai oggetto di contestazione. Tanto è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. La pubblicazione in G.U. dà contezza dell'intervenuta cessione del credito e, laddove il credito risulta in modo specifico e dettagliato il cessionario acquista la titolarità del credito ceduto.
In definitiva, la società opposta ha ampiamente dimostrato la titolarità del credito e il quantum dello stesso attraverso la corposa documentazione contrattuale agli atti, mentre le eccezioni sollevate dagli attuali opponenti si sono rilevate del tutto inconferenti e palesemente generiche.
Le ulteriori contestazioni circa l'erroneità e/o inesattezza del credito, interessi superiori al tasso soglia e clausole di natura vessatorie, risultano del tutto prive di supporto probatorio.
Gli opponenti nel corso del giudizio non hanno dato prova di alcun adempimento e, con l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine la finanziaria ha chiesto, come di diritto,
l'immediato pagamento delle intere somme.
Di contro, nessun disconoscimento in ordine alla veridicità del contratto oggetto di causa o delle firme apposte o della mancata erogazione del finanziamento risulta essere contestato ed eccepito da essi opponenti e per l'effetto ai sensi dell'art. 115 cpc tali circostanze devono ritenersi provate ed ammesse.
Le ulteriori eccezioni in ordine all'inidoneità della documentazione posta a base dell'ingiunzione, carenza di requisiti ex art. 633 cpc, carenze formali, condotta dannosa della
, società estranea al presente giudizio, sono superate dall'opposizione a Parte_2 decreto ingiuntivo, autonomo giudizio di cognizione in cui il Giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso a decreto ingiuntivo e, qualora il credito risulta fondato è tenuto ad accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura (Cass.
Civ. n. 7961/2018; Cass. Civ. n. 3908/206).
Si aggiunga, inoltre, che dai documenti contabili si evince la natura di Parte_2 quale intermediario non bancario e dunque non abilitato ad avvalersi dell'agevolazione ex art. 50 TUB, come diversamente assunto a motivo di opposizione.
In ordine ai vizi lamentati rispetto alla posizione della coobbligata gli stessi Controparte_1 non risultano essere stati dimostrati nel corso del giudizio, non è stata offerta prova né della mancata indicazione dell'importo massimo garantito, né dell'intervenuta variazione in pejus delle condizioni economiche della parte garantita, né dei chiari indici da cui desumere la sicura consapevolezza dell'istituto di credito di tale deterioramento, né dell'erogazione di ulteriori finanziamenti. La sig.ra come risulta per tabulas, ha assunto le CP_1 obbligazioni in qualità di coobbligata, ne consegue che l'eccezione in tal senso va rigettata.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va integralmente respinta.
Al rigetto consegue la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano come da dispositivo, al minimo del valore della causa per la non complessità della materia trattata e con esclusione della fase istruttoria, non espletata;
PQM
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2020 (RGN
1201/2020) emesso dal Tribunale di Potenza il 26.05.2020 e notificato in data 11.06.2020 e ne conferma l'esecutività dello stesso, già concessa con provvedimento del 20.10.2021;
- Condanna parte opponente e in solido fra loro, alle spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.906,00 oltre alle spese gen. del
15%, IVA e CAP come per legge, in favore della società opposta, , in persona CP_2 del l.r.p.t.
Così deciso in Potenza, 28.10.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano