Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 7032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7032 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15040 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Sorze, Rosarita Laganà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Prefettura di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;
Annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente con domanda protocollata al n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa SC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe con cui è stata respinta la sua domanda del 21.02.2018 per la concessione della cittadinanza italiana, corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. La domanda, previo svolgimento del relativo procedimento, è stata respinta in primo luogo perché – in base alla documentazione acquisita in sede istruttoria – è risultata a carico della parte ricorrente una condanna irrevocabile per il reato di furto in concorso, emessa in data 18.05.2017 (irrevocabile il 14.10.2018) dalla Corte di Appello penale territorialmente competente e, in secondo luogo, perché all’atto della presentazione della istanza, parte ricorrente non ha autocertificato “ la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ”, considerando altresì che “ secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la dichiarazione non veritiera al di là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell’ambito della disciplina dettata dal DPR n. 445/2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio (…)”.
3. Avverso il diniego parte ricorrente ha lamentato “ Eccesso di potere. Mancata valutazione delle condizioni di vita, familiari e sociali dell’istante ”, “ Difetto di Motivazione ”, “ Vizio di notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990 ” e “ Abuso di discrezionalità – Eccesso di potere ”, in sostanza denunciando che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la situazione, considerato che il precedente penale è unico e non giustificherebbe, neanche nell’ottica del pubblico interesse perseguito (peraltro in assenza di motivazione), un giudizio di antisocialità o di pericolosità di parte ricorrente, che risiede in Italia da anni e che ha raggiunto un’ottima integrazione sociale. Inoltre la P.A. non avrebbe comunicato il preavviso di diniego, così ledendo il diritto di partecipazione procedimentale dell’istante.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in resistenza, con atto di stile e relazione degli uffici.
5. All’udienza di merito straordinario del 23.01.2026, la causa è stata riservata in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. su possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante la mancata contestazione di tutte le motivazioni sottese al provvedimento impugnato.
6. Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
6.1. Sotto il profilo in rito, il Collegio rileva che il diniego impugnato reca due distinte motivazioni, relative, nello specifico, al precedente penale di parte ricorrente, nonché alla circostanza per cui la stessa parte ricorrente ha omesso di dichiarare tale precedente in occasione della presentazione della domanda di cittadinanza.
Tuttavia, come già osservato in sede di udienza, le censure formulate riguardano soltanto il primo profilo motivazionale, non essendo stata argomentata alcuna contestazione con riguardo alla valutazione negativa e al disvalore come sopra espressamente attribuiti dalla P.A., nell’ottica di reiezione della domanda, alla mancata dichiarazione.
In materia, è noto che in presenza di provvedimenti con motivazione plurima solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l’illegittimità, con conseguente possibilità, per il G.A., di disporne l’annullamento; laddove, pertanto, il provvedimento sia stato censurato con riguardo con riguardo soltanto ad alcuni di tali profili, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre alla caducazione del provvedimento lesivo (tra le molteplici più recenti, Consiglio di Stato sez. IV, 9/12/2025, n. 9668, sez. III, 14/11/2025, n. 8924, T.A.R. Roma Lazio sez. II, 4/11/2025, n. 19497).
6.2. Ciò premesso, il ricorso è comunque infondato nel merito.
Invero, brevemente si ricorda che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 9) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa “ allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica ”. L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Pertanto, l’anzidetta valutazione – ampiamente discrezionale – può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Chiarito quanto sopra, nel caso in esame – contrariamente a quanto denunciato – la valutazione svolta dall’Amministrazione non è manifestamente illogica o irragionevole ed è stata debitamente motivata.
Invero, nel decreto è indicato quale sia il precedente penale rilevato a carico dell’istante (non contestato), che peraltro è molto ravvicinato nel tempo. Da ciò la P.A. ha spiegato di aver desunto elementi contrari alla concessione della cittadinanza, poiché, anche sulla base della giurisprudenza in materia, il Ministero deve valutare che il richiedente possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che esclusa che lo stesso possa successivamente creare inconvenienti o addirittura commettere fatti di rilievo penale.
6.3. Né è persuasiva, infine, la doglianza sulla mancata comunicazione del preavviso di diniego – che risulta caricato nel sistema – in quanto è rimasto del tutto indimostrato quanto denunciato con riguardo ai pretesi “ continui e persistenti problemi tecnici riscontrati in fase di accesso al sistema ” (cfr. pag. 7 ricorso introduttivo), che avrebbero reso inaccessibile il preavviso per parte ricorrente.
7. In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato, rimanendo ferma la facoltà per parte ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza.
8. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia e dell’assenza di memorie scritte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
SC AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AR | EL AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.