Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2915/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, Parte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del CdA e l.r.p.t., rapp.tata e difesa dall'avv. Paolo
Tanga ( , come da procura in calce all'atto di appello con C.F._1
il quale elettivamente domicilia in Vallata alla via Matteotti, n. 116.
APPELLANTE
E
( , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( Controparte_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni
Per l'appellante: in rito, preliminarmente e pregiudizialmente pronunciare la nullità della impugnata sentenza perché emessa in violazione del diritto di difesa
e di contradditorio della parte opposta per le ragioni di cui sopra (pagine 10 -11) in parte motiva al paragrafo 3 sub A (§ 3. Motivi A); Pag. 1 a 9
1) ammettere l'opposta Banca all'esercizio di tutte le facoltà processuali consentite alla parte convenuta sin dal momento della sua costituzione nel termine ex art. 166 c.p.c. ovvero fino alla prima udienza di comparizione, quali a titolo indicativo la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la richiesta dei termini per memorie ex art. 183 c.
6. c.p.c.;
2) dare atto e ritenere rituale, tempestiva e utilizzabile la produzione di tutta la documentazione depositata dalla in giudizio anche in grado di appello. Pt_1
Nel merito:
- rigettare l'opposizione perché infondata e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto, dichiarandone la esecutorietà;
- condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle del monitorio, oltre a spese generali forfettarie ed oneri previdenziali e fiscali come per legge e se dovuti..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con decreto n. 1699/2017 il Tribunale di Avellino, su ricorso della
[...]
ingiunse a , Parte_2 Pt_1 Controparte_1
, e di pagare, in solido, la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
somma di € 65.872,48, quale saldo a debito per capitale e interessi del mutuo ipotecario del 22.12.2009, stipulato tra i AN , unitamente alla CP_1
madre , nelle more deceduta, e la Persona_1 Parte_1
di cui la i era resa cessionaria.
[...] CP_5 Pt_1 CP_6
Pag. 2 a 9
1.1. Gli ingiunti proposero opposizione, deducendo: l'improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 D. Lgs. 28/2010, per non essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria;
il difetto di titolarità attiva della Banca, essendo insufficiente la mera pubblicazione sulla GU a dare “prova scritta” del credito ai fini dell'emissione del DI e della titolarità del credito in capo alla cessionaria;
il difetto di interesse ad agire della in quanto dallo stesso «estratto» della Pt_1
GU allegato, risultava che sono «esclusi» da detta cessione «e pertanto non trasferiti alla cessionaria i crediti classificati a sofferenza», tra cui doveva ritenersi rientrare il credito scaturente dal contratto di mutuo, in relazione al quale era stato concluso un contratto di ristrutturazione con prolungamento della durata;
la nullità del mutuo per difetto di causa, trattandosi di mutuo di scopo;
la risolubilità del mutuo per colpa della Pt_1
1.2. Costituitasi solo in data 20.06.2019, ad istruttoria chiusa, la chiese di Pt_1
essere rimessa in termini, anche ai sensi dell'art. 294 c.p.c., per il compimento di tutti gli atti processuali anteriori allo stadio in cui il processo si trovava in quel momento. A tal fine dedusse che la data di prima udienza, indicata nell'atto di citazione, era palesemente errata (05.03.2016 a fronte di una citazione notificata in data 03.04.2018) e di non essere venuta a conoscenza della data dell'ulteriore udienza tenutasi il 25.02.2019, fissata d'ufficio dal Tribunale, per la ricostruzione del fascicolo d'ufficio, che non era stato rinvenuto.
1.3. Il Tribunale, rigettata l'istanza di rimessione in termini, ritenne che l'erronea indicazione della data di citazione non era causa di nullità e che la fissazione dell'udienza del 25.02.2019 era stata comunicata alla parte opposta personalmente e che, comunque, i vizi della vocatio in Jus si erano sanati con la costituzione in giudizio della la quale non aveva diritto alla rimessione Pt_1
in termini, per non avere provato “che la particolare nullità della notificazione gli ha impedito di svolgere tutte le proprie attività difensive”; ritenne che la controversia non fosse soggetta alla mediazione obbligatoria;
ritenne non provata la legittimazione della Banca, essendo a tal fine insufficiente la Pag. 3 a 9 pubblicazione dell'avviso di cessione sulla GU;
accolse l'opposizione e revocò il
DI opposto.
§.
2. La sentenza n. 540/2021 del 06.04.2021 del Tribunale di Avellino è stata impugnata dalla . Parte_2 Pt_1
2.1. L'appellante lamenta:
2.1.1. “Errores in procedendo: 1) Violazione degli artt. 133 cpv., 134 cpv., 136 cpv., 170 e 186 C.P.C., in relazione all'art. 101 c.p.c. e 111 Costituzione. 2)
Violazione degli artt. 156 e ss. cpc.”
Sostiene che alla non erano state notificate nè l'ordinanza del 27.6.2019, Pt_1
pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.6.2019, né i successivi provvedimenti adottati (nelle date 13.11.2019, 5.5.2020, 28.6.2020,
21.10.2020 e 20.1.2020), sicché, non avendo partecipato a tali udienze successive, per causa ascrivibile all'ufficio del giudice, tutti gli atti compiuti, nonché la sentenza impugnata sono nulli.
2.1.2. “Errores in procedendo: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 163,
164 e 294 c.p.c. 2) Nullità derivata della sentenza per lesione del diritto di difesa
e del contraddittorio.”
Secondo l'appellante la data del 5 marzo 2016 indicata per l'udienza di prima comparizione era tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, ciò in quanto l'unica data astrattamente compatibile era il 5 marzo 2019, ma tale data era talmente lontana dalla data di notificazione della citazione, effettuata il 03.04.2018, che si rendeva implausibile.
A riprova della impossibilità di individuazione della data di citazione,
l'appellante evidenzia che l'Ufficio giudiziario non aveva potuto fissare la data della prima udienza facendo ricorso agli art. 168 bis c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c.
Aggiunge che non le era stato mai notificato o comunicato un atto di parte volto alla regolare instaurazione del contraddittorio e al corretto svolgimento del Pag. 4 a 9 giudizio e che, quindi, la mancata rimessione in termini violava la disposizione dell'art. 294 c.p.c. e le aveva pregiudicato il merito della lite, non avendo potuto dimostrare che il credito preteso rientrava nella cessione in blocco in proprio favore.
2.1.3. “Errores in iudicando: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 T.U.B. in relazione ai principi che governano la valutazione delle prove 2) Violazione dell'art. 293 c.p.c. in relazione ai principi che governano la valutazione delle prove. 3) Ingiustizia derivata della decisione di merito dalla utilizzabilità per rimessione in termini della documentazione depositata dalla opposta”.
Lamenta l'appellante che, all'atto della propria costituzione del 20.6.2019, aveva prodotto, a riprova della propria titolarità attiva del credito, oltre al fascicolo della fase monitoria, anche il contratto di cessione per Notar Per_2
del 21.1.2016 rep. n. 46615, dal cui allegato “A” risultava chiaramente che il credito in questione non era annoverato tra quelli esclusi dal trasferimento dalla alla documenti che, a suo avviso, il Tribunale CP_7 CP_6
avrebbe dovuto ritenere ammissibili ex art. 293 cpv. c.p.c..
2.1.4. Infine l'appellante reitera tutte le domande ed eccezioni di merito formulate con l'azione monitoria e la comparsa di risposta, non esaminate dal
Tribunale.
2.2. I AN , pur ritualmente citati, non si sono costituiti. CP_1
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 02.10.2024, ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. (60).
3.1. L'appello è infondato e va rigettato.
La come ha giustamente ritenuto il primo giudice, non può CP_8
essere ritenuta contumace involontaria ed essere rimessa in termini, poiché, pur volendo accedere alla tesi della nullità della notifica, per essere assolutamente incerta la data dell'udienza di prima comparizione, tuttavia la non ha dimostrato che detta nullità le aveva impedito di avere CP_8
conoscenza del processo, come richiesto dall'art. 294 c.p.c.. Come risulta dal Pag. 5 a 9 fascicolo d'ufficio telematico, infatti, alla erano state comunicate CP_8
sia l'ordinanza del 22.01.2019 (con comunicazione nella medesima data), con la quale si dava atto del mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio con fissazione dell'udienza del 26.02.2019, autorizzando le parti alla ricostruzione dello stesso;
sia l'ordinanza del 12.03.2019, comunicata il successivo
13.03.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
26.02.2019, con cui il Tribunale, rilevata l'assenza di richieste istruttorie, ha rinviato la causa per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al
25.06.2019.
Orbene, come ha condivisibilmente ritenuto il Tribunale, la comunicazione del
22.01.2019 ha senz'altro consentito alla di conoscere il giudizio CP_8
e la fissazione dell'udienza, nella quale ben avrebbe potuto tempestivamente costituirsi, senza subire nessuna preclusione processuale.
Irrilevante è, la circostanza che le successive ordinanze non le siano state poi comunicate, atteso che, non erano atti che andavano comunicati al contumace ex art. 292 c.p.c..
Infine va considerato che la Banca non chiarito per quale ragione la data di citazione del 05.03.2016 non potesse essere intesa, con un minimo di diligenza come 5 marzo 2019, atteso che non è inusuale la fissazione della prima udienza a notevole distanza dalla data di notifica dell'atto introduttivo. Peraltro, se la si fosse tempestivamente costituita rispetto alla data del 05.03.2019, Pt_1
anche in tal caso non avrebbe subito preclusioni.
La mancata costituzione in giudizio, dunque, si dimostra essere stata una scelta processuale della che, pertanto, subisce tutte le preclusioni CP_8
maturate sino all'atto della sua costituzione.
3.2. Dalla tardiva costituzione in giudizio discende l'inammissibilità della ulteriore documentazione prodotta, con la conseguenza che la prova della titolarità del credito poteva essere valutata sulla sola base dell'avviso pubblicato sulla GU, prodotto nella fase monitoria. Pag. 6 a 9 A riguardo la valutazione compiuta dal primo giudice, che ha ritenuto insufficiente tale avviso, va condivisa, sebbene con una diversa motivazione, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione (cfr. sent. 17944/2023) ha chiarito che l'avviso di cessione, pubblicato sulla GU, poiché tiene luogo della notificazione della cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito…., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima ….non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».
Nel caso in esame il credito ceduto, dalla lettura del testo dell'avviso, non appare con certezza riconducibile a quelli oggetto della cessione in blocco, attesa l'eccessiva genericità dei criteri elencati nell'avviso ed il rimando operato alle scritture contabili della cedente, ai fini dell'individuazione dei crediti inclusi.
Si legge, infatti che “Per effetto della cessione, ogni credito, diritto, ragione ed azione nonché ogni debito, obbligo ed onere, anche di natura amministrativa e fiscale, riferibili a qualsiasi titolo alla cedente e risultanti ed iscritti nei libri contabili obbligatori dell'azienda ceduta alla data di efficacia del presente contratto viene trasferito alla cessionaria….”. E' evidente che, al fine di individuare i crediti ceduti, è indispensabile la verifica che il credito risulti e sia Pag. 7 a 9 iscritto nei libri contabili della cedente. Ne consegue che l'avviso in questione non può, di per sé solo, per come sono ivi descritti i crediti ceduti, con rimando alle scritture contabili della cedente, essere idoneo a provare la legittimazione della cessionaria.
Né può essere utilizzato per colmare la lacuna della produzione tardivamente prodotta dalla Banca, poiché i documenti cui fa rifermento l'art. 293 c.p.c., invocato dall'appellante, sono solo “quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale e dunque senza la necessità di invocare l'art. 294 c.p.c., il quale, diversamente, consente al contumace di essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile. (cfr.
Cass. 108/2024)”. Poiché all'atto della costituzione della erano già Pt_1
maturate le preclusioni istruttorie, la era decaduta dal potere di Pt_1
produrre i detti documenti, che pertanto, non possono essere valutati.
In definitiva la non ha provato la titolarità del credito preteso;
pertanto Pt_1
la sentenza impugnata va confermata, sebbene con la motivazione integrata in questa sede.
3.3. In ogni caso, anche a voler considerare la Banca contumace involontaria, consentendole la remissione in termini, al fine di valutare l'ulteriore documentazione prodotta, la lacuna probatoria circa la sua legittimazione attiva non risulta in ogni caso colmata.
Va infatti rilevato che anche dal contratto di cessione per Notar del Per_2
21.1.2016 rep. n. 46615, e dal richiamato allegato “A”, riportante i rapporti esclusi dalla cessione, prodotto all'atto della sua costituzione in primo grado, non è possibile desumere l'inclusione del credito vantato dalla CP_8
in questo giudizio.
Dall'art. 2 c. 2 del contratto di cessione si legge che i sono ceduti tutti i crediti
“risultanti ed iscritti nei libri contabili obbligatori dell'azienda”, sicchè era necessario, al fine di provare che il credito in questione fosse incluso nella Pag. 8 a 9 cessione, produrre i detti libri contabili (anche in estratto) al fine di accertare l'iscrizione in essi del credito verso i AN . CP_1
La mancanza di prova della titolarità attiva del credito assorbe l'esame di ogni altra quesitone.
§.
4. L'appello va quindi rigettato e, attesa la contumacia degli appellati, nulla va disposto per le spese di lite;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla . coop- Parte_1
avverso la sentenza n. 540/2021 del 06.04.2021 del Tribunale di Avellino così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_4
2. Rigetta l'appello.
3. Nulla per le spese.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 21.02.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
Pag. 9 a 9