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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 180 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, con l'Avv. OB Guglielmo Parte_1
Appellante
E
, con le Avv.te Laura Controparte_1
NI e AO RE
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 991/2024 del 26.9.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “affinché la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame ed in riforma parziale della sentenza impugnata sul punto, Voglia condannare l' al CP_1 pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di € 3.000,00 o alla somma che riterrà equo liquidare secondo i parametri previsti dal D.M. 55/14 ed i principi espressi dalla Suprema Corte;
il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado del giudizio, sia pure nella misura minima (in caso di mancata opposizione
1 del resistente sulla palese violazione di diritto operata dal Magistrato di prime cure), da distrarsi ancora in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”; per l'appellato: “Posto quanto sopra, è di tutta evidenza la correttezza della sentenza di primo grado oggi impugnata. Ne deriva, quindi, l'assoluta infondatezza dell'appello avversario che andrà integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Sulla base delle su esposte considerazioni e su quanto dedotto in primo grado si confermano le conclusioni sopra assunte.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ha lavorato a termine, quale bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta Pt_1
Aumenta Antonio dal 7.11.2017 al 31.12.2021; la sua domanda all' per ottenere la CP_1 disoccupazione agricola e i relativi ANF per i figli minori a carico e convivente, inoltrata il
26.1.2022, non aveva risposta nel termine di legge, con valenza di rigetto;
a nulla essendo valso nemmeno il ricorso al Comitato Provinciale, il ra ricorso al Tribunale di Latina Pt_1 il 30.6.2023; solo con memoria del 11.7.2024, nelle more dell'udienza, l' riferiva di CP_1 avere accolto la domanda e messo in pagamento la prestazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Avverso tale ultima richiesta si era opposto il ricorrente, lamentando che il pagamento era ingiustificatamente tardivo.
Il Tribunale di Latina ha dichiarato sopravvenuta una cessazione della materia del contendere;
quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, le poneva sì a carico dell' , ma previa compensazione nella misura di un terzo poiché CP_1
“l' ha provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta in data CP_1
….successivamente al deposito del ricorso giudiziario ed alla sua notifica” e liquidava la quota spettante alla difesa distrattaria del ricorrente in soli euro 569,00.
Il capo della sentenza che ha regolato le spese di lite è stato oggetto di gravame, non sussistendo, secondo l'appellante, idonee e congrue ragioni per la parziale compensazione;
essendo vietato al giudice di liquidare importi complessivi inferiori al minimo tariffario;
ed inoltre in quanto il giudice ha irragionevolmente escluso il diritto al compenso per la fase di trattazione e per quella decisionale.
L' si è costituito con memoria chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto si trattava CP_1 di questioni non complesse, di una limitata attività processuale (una sola udienza senza sviluppi istruttori) e dunque la quantificazione del rimborso appare congruo.
2 All'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti (che si sono riportati alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe), la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che sia erroneo, contraddittorio, ingiusto e lesivo dei propri diritti il capo della sentenza di regolazione delle spese di lite, dal momento che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che l' non ha liquidato la prestazione nei termini di legge di 120 CP_1 giorni e che dunque la prestazione non sarebbe stata ottenuta se non proponendo il ricorso giudiziario, ha parzialmente compensato le spese;
censura altresì la misura delle spese riconosciute in quanto inferiori al minimo tariffario, che l'appellante individua nella maggiore somma (per l'intero) di euro 3.000,00; in particolare, lamenta l'assenza di liquidazione per la fase decisoria e per quella di trattazione/istruttoria.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
La sentenza del Giudice di prime cure, considerato che la parte ricorrente è stata integralmente vittoriosa, ha errato, in sede di applicazione del c.d. principio di soccombenza virtuale, nel compensare sia pure parzialmente le spese;
infatti, gli oneri processuali avrebbero dovuto essere unicamente e totalmente a carico del soccombente secondo il principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.
L' ha provveduto al pagamento della corretta prestazione oltre il termine di legge di CP_1
120 giorni successivi all'invio di ogni informazione utile per la liquidazione e ciò è stato causalmente determinante nella necessità di ricorrere al giudice;
l'ipotetica imputabilità a terzi del corposo ritardo, allegata dall' solo in primo grado, non è stata oggetto di CP_1 statuizione e l' non se ne duole nel presente gravame. CP_1
Non sussistono nemmeno i presupposti dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite e nemmeno la fattispecie può rientrare fra le ipotesi non codificate di “gravi ed eccezionali ragioni” consentite dalla sentenza additiva di illegittimità costituzionale n.
77/2018.
Recita, invero, l'art. 92 c.p.c.: “1. Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca
3 ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”.
Come è noto, poi, la Corte Costituzionale, con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 (in
G.U. 1ª s.s. 26/04/2018, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
La Suprema Corte ha poi specificato i requisiti delle citate “gravi ed eccezionali ragioni” con la sentenza n. 23059/2018: “in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", non sono determinabili "a priori" ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”.
La giurisprudenza ha sì individuato alcune ipotesi in cui è possibile individuare le “gravi ed eccezionali ragioni” da sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto (idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti), una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (ipotesi passate in rassegna da Cass. I civile, 15712/2019): ma sono casi, come si vede, del tutto eterogenei rispetto alla fattispecie all'esame.
Tale essendo la cornice della decisione, si rileva che alcuna delle ipotesi positivamente normate di compensabilità delle spese di lite ricorre nel caso di specie.
Pertanto, le spese di lite del primo grado andavano poste tutte a carico di tenendo CP_1 conto del ritardo nel provvedere;
da distrarsi in favore dell'Avv. OB Guglielmo per fattane anticipazione.
4 L'importo liquidato dal giudice, una volta depurato della parziale compensazione è poi anche inferiore al minimo tariffario. Invero il Tribunale ha quantificato le spese “in relazione alla natura ed al valore della causa (€5.201/€26.000), con applicazione dei valori tariffari minimi esclusa la fase istruttoria e decisionale”. Lo scaglione di valore di riferimento è corretto;
corretto pure, per quanto si dirà, escludere la fase di trattazione;
non corretto invece escludere quella decisionale, che si è effettivamente tenuta, con la discussione ex art. 127-ter
c.p.c. (e redazione delle relative note, nonché esame di quelle di controparte), l'esame della pronuncia e gli adempimenti successivi alla sentenza.
Pertanto la motivazione dell'esclusione è incongrua e le spese di lite, che pure è corretto parametrare, nella specie, ai minimi tariffari, vanno integrate nel quantum.
Invece, come accennato, la fase di trattazione non si è svolta. Si è infatti passati dal deposito degli atti introduttivi al deposito, in ottemperanza al decreto del 27/8/2023, di note di trattazione scritta contenenti, ex art. 127-ter c.p.c., le sole conclusioni.
La conclusione è conforme a quanto recentemente statuito dalla Cassazione (n.
18723/2024 e altre precedenti conformi): “ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014, per fase istruttoria si intende: "le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali, comprese le querele di falso, e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. " Dunque la fase in questione non è limitata all'istruttoria in senso stretto, all'espletamento dell'attività di acquisizione di prove costituende, tant'è che avendo, da un lato, riferimento alla definizione normativa, dall'altro riguardo alla istruttoria in senso stretto, e stato affermato che "in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun
5 compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento" (Cass, Sez. 2 - , Ordinanza n.8561 del
27/03/2023). Nondimeno nel caso di specie, in cui le parti hanno meramente ribadito le conclusioni (la parte ricorrente solo modificandole una volta preso atto del pagamento della prestazione, ma senza nuove difese), la fase di istruttoria/trattazione non si è svolta e si è passati dalla fase introduttiva a quella decisionale.
Nemmeno può riconoscersi l'aumento di valore richiesto, di cui all'art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, il quale recita: “1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.”: ciò in quanto la cessazione della materia del contendere in corso di causa ha reso del tutto superflua la possibilità di navigare l'ipertesto di cui al ricorso.
Per quanto sopra detto in ordine alla semplicità delle questioni, la liquidazione di un valore vicino al minimo dello scaglione di riferimento è pienamente conforme ai criteri di legge.
Tale valore può quindi essere individuato, alla luce delle note tabelle di cui al D.M. n.
55/2014, in euro 1.865,00 (comprensiva dell'importo già liquidato di € 569,00), così come indicato dalla stessa difesa dell'appellante, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
come già indicato, con il beneficio della distrazione in favore del procuratore della appellante, avv. OB Guglielmo, per fattane anticipazione.
Le spese processuali del presente grado, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo (tenuto conto del valore della controversia nel presente grado determinata dall'ammontare delle spese processuali di primo grado detratto quanto già riconosciuto dal Tribunale), di nuovo con il beneficio della distrazione in favore dell'Avv. OB Guglielmo per fattane anticipazione.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 28.11.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 991/2024 del 26.9.2024 nei Parte_2 confronti dell' , così provvede: CP_1
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna l' , al pagamento integrale – in favore dell'Avv. CP_1
OB Guglielmo, antistatario - delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate nella maggior somma di euro 1.865,00 (comprensivo dell'importo già liquidato di euro 569,00) oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna, altresì, l' al pagamento – in favore dell'Avv. OB Guglielmo, CP_1 antistatario - delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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