Art. 17.
Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo e' applicata in aggiunta all'interesse legale, una indennita' di mora del sei per cento.
Tale indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.
Sulle somme non versate entro il termine stabilito dal precedente articolo e' applicata in aggiunta all'interesse legale, una indennita' di mora del sei per cento.
Tale indennita' e' ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del predetto termine.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
- Il regolamento di cui all' art. 4, comma 2 della L. 4 agosto 1975, n. 417 e' stato emanato con Decreto 24 febbraio 1990, n. 80, pubblicato in G.U. 21/04/1990, n. 93.