Articolo 49 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 48Articolo 50
Versione
25 giugno 1961
Art. 49. Relazione annua

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sara' presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.
Gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura presenteranno annualmente ai comitati regionali di cui all'articolo 13 una relazione sugli interventi effettuati dagli organi competenti in applicazione della presente legge, indicando, per ciascun settore di intervento e categoria d'aziende, gli investimenti provocati ed i relativi contributi.
I dati di cui al precedente comma saranno successivamente pubblicati, per la durata di giorni quindici negli Albi degli Uffici periferici del Ministero della agricoltura e delle foreste per la parte riguardante le rispettive circoscrizioni.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961