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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. MASSIMO ATZENI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata dall'avv. MAURIZIO Controparte_1
PORCEDDU quale amministratore di sostegno incaricato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VALERIA MEREU, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del pagina 1 di 8 Controparte_2
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
In via principale:
- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Signori e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Bergamo in data 13.02.1999, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bergamo,
atto n. 24, P. II, serie A, anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le relative trascrizioni;
- revocare l'assegno di mantenimento ed ogni obbligo di carattere economico a carico del Sig. Pt_1
;
[...]
In via subordinata:
- a conferma del provvedimento emesso in data 26.11.2020, rideterminare l'importo dell'assegno divorzile e, per l'effetto, disporre che il Sig. provveda al versamento della somma di € 150,00 Pt_1
a titolo di assegno in favore della Sig.ra CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
A) rigettare le avverse domande per quanto difformi dalle conclusioni formulate nell'interesse della signora
Controparte_1
B) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/02/1999 in Bergamo tra i signori e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Bergamo, atto n. 24, P. II, serie A, anno 1999;
C) prevedere a carico del signor in favore della signora un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile nella medesima misura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale pagina 2 di 8 e precisamente: - euro 300 mensili, da corrispondere entro il 5° giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare sul c/c intestato all'amministratore di sostegno della signora Avv. Maurizio Porceddu;
- pagamento, in nome e per conto di entrambi i Controparte_1
coniugi, dell'intera rata mensile di rimborso del mutuo ipotecario acceso dagli stessi in data 14/06/2007
presso per l'acquisto in comproprietà e per quote uguali della casa coniugale, fino alla estinzione CP_3
del mutuo, o fino al momento della vendita della casa coniugale, se precedente, e/o comunque fino momento in cui verrà sciolta la comunione tra i coniugi in relazione a tale immobile, momenti tutti in cui la somma di € 300,00 di cui sopra dovrà essere integrata.
D) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2018, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 13/02/1999, e che dal matrimonio non erano nati figli;
che i Controparte_1
coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 27/01/2014, prevedendo che la moglie fosse domiciliata nella mansarda ubicata al secondo piano del fabbricato di proprietà dei suoi genitori,
e che esso ricorrente continuasse ad abitare nella casa coniugale di proprietà comune ai coniugi;
che in ragione della totale inabilità al lavoro della moglie, il marito avrebbe versato la somma di euro 300,00
mensili a titolo di mantenimento, provvedendo interamente al pagamento della rata di 460 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa;
di percepire quale Agente di Polizia lo stipendio di circa euro
1.700,00 mensili, e di essere gravato anche dalla cessione del quinto di euro 320,00 al mese contratta per l'acquisto di una autovettura;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, disponendo la revoca di ogni contribuzione economica a suo carico, e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23/01/2019, chiedendo Controparte_1
pagina 3 di 8 preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno, e non opponendosi nel merito alla pronuncia del divorzio con la conferma delle condizioni della separazione,
sostenendo che le condizioni economiche del ricorrente non avessero subito variazioni, continuando egli a percepire lo stipendio di non meno di 2.000,00 euro al mese e avendo anche ottenuto la rinegoziazione del mutuo con riduzione della rata a 460,00 euro, mentre la cessione del quinto non rappresentava un fatto sopravvenuto;
mentre essa resistente era tuttora affetta da disturbo della
personalità di tipo borderline e Disturbo dell'umore di tipo bipolare e totalmente inabile al lavoro.
È stato quindi integrato il contraddittorio, e l'avv. MAURIZIO PORCEDDU, ads della resistente, si è
costituito in giudizio con comparsa depositata il 28/05/2019.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con provvedimento del
26/11/2020, il presidente f.f., considerate immutate le condizioni economiche del ricorrente rispetto alla separazione e invece migliorate quelle della resistente in ragione della pensione di invalidità
percepita, ha rideterminato l'assegno dovuto dal ricorrente in euro 150,00.
Mutato il rito, con memoria integrativa del 30/12/2020, il ricorrente ha confermato le domande formulate, chiedendo in subordine la determinazione di un assegno di euro 150.
Con memoria di costituzione dell'8/03/2021, la resistente ha confermato le domande formulate.
I provvedimenti temporanei e urgenti, reclamati dalla resistente, sono stati confermati dalla Corte
d'appello con decreto del 25/02/2022.
La causa quindi, istruita con prove documentali, è stata tenuta in decisione sulle domande trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente
del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini pagina 4 di 8 di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
***
La resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
In tema di assegno divorzile, l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Tali elementi quindi occorre valutare in funzione della natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, alla luce delle condizioni economiche dei coniugi, della durata e storia matrimoniale complessiva e, in prognosi futura, tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute del richiedente, con rigorosa verifica sotto il profilo compensativo e perequativo del nesso causale tra le scelte 'endofamiliari' e la situazione del richiedente al momento dello scioglimento del vincolo coniugale (Cass. SS.UU., sentenza n. 18287/2018).
Comparate quindi le condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, ove si accerti che le cause della sperequazione sono da ricondurre al contributo dato al nucleo familiare o alla creazione del patrimonio pagina 5 di 8 comune con il sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, deve essere riconosciuto l'assegno con quantificazione adeguata al contributo fornito.
Non è tuttavia sufficiente la mera disparità economica fra i coniugi affinché sussista il diritto all'assegno divorzile, occorrendo la prova che ciò dipenda dalle scelte di vita adottate e condivise, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante endofamiliare.
Non si tratta infatti della prosecuzione del diritto al mantenimento sorto con la separazione, quando ancora è in vita il vincolo coniugale e con esso il dovere di assistenza e solidarietà coniugale, ma del sorgere - mediante pronuncia costitutiva - di una nuova attribuzione avente caratteri propri e differenti basata su un principio di solidarietà post coniugale che impone che continuino a essere condivise soltanto le conseguenze di scelte realmente condivise dai coniugi durante il matrimonio.
L'onere di provare la ricorrenza dei presupposti del diritto all'assegno è in capo al richiedente.
Nel caso in esame, il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, evidenzia un reddito mensile medio di circa euro 2.000,00 (730/2021, 730/2022, 730/2023), gravato dalla rata di euro 460,00 relativa al mutuo cointestato contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale di comune proprietà, da lui sostenuta in via esclusiva. È altresì gravato dalla rata di 320,00 euro mensili per il finanziamento contratto per acquisto del proprio autoveicolo, con scadenza al 30/09/2027. Delle ulteriori spese di 100
euro al mese per un successivo prestito non può tenersi conto in quanto non documentate.
La resistente ha evidenziato il reddito medio mensile di euro 432,55 (C.U./2023), percepito per l'invalidità riconosciutale nel 2017, non gravato da oneri abitativi in quanto la stessa vive presso i propri genitori.
Ebbene, nonostante sussista un evidente divario reddituale fra le parti, non sono tuttavia ravvisabili i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
La attuale condizione economica della resistente, infatti, non risulta in alcun modo riconducibile a scelte comuni condivise dai coniugi durante il matrimonio o al sacrificio della propria realizzazione lavorativa o professionale in funzione della famiglia.
pagina 6 di 8 La resistente, personalmente comparsa davanti al presidente, ha dichiarato di non essere in grado di svolgere attività lavorativa a causa delle sue pregiudicate condizioni di salute, e di avere lasciato proprio a causa della sua patologia psichiatrica il lavoro di operaia, svolto a Bergamo fino al 2006,
percependo la buona uscita di 20.000 euro oltre a 9.000 di TFR. I coniugi hanno quindi venduto la casa coniugale in Bergamo e acquistato in comproprietà altra casa in Dolianova, dove, dalla separazione in virtù dell'accordo fra loro, continua ad abitare il ricorrente che in funzione di tale suo godimento sostiene in via esclusiva il pagamento del mutuo.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le ragioni delle attuali condizioni economiche della resistente non appaiono quindi, per quanto emerso ed allegato, in alcun modo riconducibili alle vicende matrimoniali.
Inoltre, l'unico onere economico tuttora esistente di cui si potrebbe tenere conto, cioè il mutuo contratto concordemente dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, di proprietà di entrambi, è
sostenuto interamente dal ricorrente anche per la quota spettante alla resistente.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese del giudizio, in ragione della natura della causa, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
CAGLIARI il 11/07/1972, e nata a [...] il [...], celebrato Controparte_1
in BERGAMO in data 13/02/1999, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
BERGAMO, atto n. 24, parte II, serie A, anno 1999, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, proposta da Controparte_1
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
pagina 7 di 8 Così deciso in Cagliari in data 21/01/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5490 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. MASSIMO ATZENI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], rappresentata dall'avv. MAURIZIO Controparte_1
PORCEDDU quale amministratore di sostegno incaricato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VALERIA MEREU, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del pagina 1 di 8 Controparte_2
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
In via principale:
- pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i Signori e celebrato in Parte_1 Controparte_1
Bergamo in data 13.02.1999, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Bergamo,
atto n. 24, P. II, serie A, anno 1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le relative trascrizioni;
- revocare l'assegno di mantenimento ed ogni obbligo di carattere economico a carico del Sig. Pt_1
;
[...]
In via subordinata:
- a conferma del provvedimento emesso in data 26.11.2020, rideterminare l'importo dell'assegno divorzile e, per l'effetto, disporre che il Sig. provveda al versamento della somma di € 150,00 Pt_1
a titolo di assegno in favore della Sig.ra CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
A) rigettare le avverse domande per quanto difformi dalle conclusioni formulate nell'interesse della signora
Controparte_1
B) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/02/1999 in Bergamo tra i signori e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Bergamo, atto n. 24, P. II, serie A, anno 1999;
C) prevedere a carico del signor in favore della signora un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile nella medesima misura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione consensuale pagina 2 di 8 e precisamente: - euro 300 mensili, da corrispondere entro il 5° giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare sul c/c intestato all'amministratore di sostegno della signora Avv. Maurizio Porceddu;
- pagamento, in nome e per conto di entrambi i Controparte_1
coniugi, dell'intera rata mensile di rimborso del mutuo ipotecario acceso dagli stessi in data 14/06/2007
presso per l'acquisto in comproprietà e per quote uguali della casa coniugale, fino alla estinzione CP_3
del mutuo, o fino al momento della vendita della casa coniugale, se precedente, e/o comunque fino momento in cui verrà sciolta la comunione tra i coniugi in relazione a tale immobile, momenti tutti in cui la somma di € 300,00 di cui sopra dovrà essere integrata.
D) con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Il Pubblico Ministero: “pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/06/2018, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 13/02/1999, e che dal matrimonio non erano nati figli;
che i Controparte_1
coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 27/01/2014, prevedendo che la moglie fosse domiciliata nella mansarda ubicata al secondo piano del fabbricato di proprietà dei suoi genitori,
e che esso ricorrente continuasse ad abitare nella casa coniugale di proprietà comune ai coniugi;
che in ragione della totale inabilità al lavoro della moglie, il marito avrebbe versato la somma di euro 300,00
mensili a titolo di mantenimento, provvedendo interamente al pagamento della rata di 460 relativa al mutuo contratto per l'acquisto della casa;
di percepire quale Agente di Polizia lo stipendio di circa euro
1.700,00 mensili, e di essere gravato anche dalla cessione del quinto di euro 320,00 al mese contratta per l'acquisto di una autovettura;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, disponendo la revoca di ogni contribuzione economica a suo carico, e l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 23/01/2019, chiedendo Controparte_1
pagina 3 di 8 preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore di sostegno, e non opponendosi nel merito alla pronuncia del divorzio con la conferma delle condizioni della separazione,
sostenendo che le condizioni economiche del ricorrente non avessero subito variazioni, continuando egli a percepire lo stipendio di non meno di 2.000,00 euro al mese e avendo anche ottenuto la rinegoziazione del mutuo con riduzione della rata a 460,00 euro, mentre la cessione del quinto non rappresentava un fatto sopravvenuto;
mentre essa resistente era tuttora affetta da disturbo della
personalità di tipo borderline e Disturbo dell'umore di tipo bipolare e totalmente inabile al lavoro.
È stato quindi integrato il contraddittorio, e l'avv. MAURIZIO PORCEDDU, ads della resistente, si è
costituito in giudizio con comparsa depositata il 28/05/2019.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con provvedimento del
26/11/2020, il presidente f.f., considerate immutate le condizioni economiche del ricorrente rispetto alla separazione e invece migliorate quelle della resistente in ragione della pensione di invalidità
percepita, ha rideterminato l'assegno dovuto dal ricorrente in euro 150,00.
Mutato il rito, con memoria integrativa del 30/12/2020, il ricorrente ha confermato le domande formulate, chiedendo in subordine la determinazione di un assegno di euro 150.
Con memoria di costituzione dell'8/03/2021, la resistente ha confermato le domande formulate.
I provvedimenti temporanei e urgenti, reclamati dalla resistente, sono stati confermati dalla Corte
d'appello con decreto del 25/02/2022.
La causa quindi, istruita con prove documentali, è stata tenuta in decisione sulle domande trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separati, e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente
del Tribunale in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano decorsi i termini pagina 4 di 8 di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
***
La resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
In tema di assegno divorzile, l'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, stabilisce che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Tali elementi quindi occorre valutare in funzione della natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, alla luce delle condizioni economiche dei coniugi, della durata e storia matrimoniale complessiva e, in prognosi futura, tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute del richiedente, con rigorosa verifica sotto il profilo compensativo e perequativo del nesso causale tra le scelte 'endofamiliari' e la situazione del richiedente al momento dello scioglimento del vincolo coniugale (Cass. SS.UU., sentenza n. 18287/2018).
Comparate quindi le condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, ove si accerti che le cause della sperequazione sono da ricondurre al contributo dato al nucleo familiare o alla creazione del patrimonio pagina 5 di 8 comune con il sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, deve essere riconosciuto l'assegno con quantificazione adeguata al contributo fornito.
Non è tuttavia sufficiente la mera disparità economica fra i coniugi affinché sussista il diritto all'assegno divorzile, occorrendo la prova che ciò dipenda dalle scelte di vita adottate e condivise, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante endofamiliare.
Non si tratta infatti della prosecuzione del diritto al mantenimento sorto con la separazione, quando ancora è in vita il vincolo coniugale e con esso il dovere di assistenza e solidarietà coniugale, ma del sorgere - mediante pronuncia costitutiva - di una nuova attribuzione avente caratteri propri e differenti basata su un principio di solidarietà post coniugale che impone che continuino a essere condivise soltanto le conseguenze di scelte realmente condivise dai coniugi durante il matrimonio.
L'onere di provare la ricorrenza dei presupposti del diritto all'assegno è in capo al richiedente.
Nel caso in esame, il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, evidenzia un reddito mensile medio di circa euro 2.000,00 (730/2021, 730/2022, 730/2023), gravato dalla rata di euro 460,00 relativa al mutuo cointestato contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale di comune proprietà, da lui sostenuta in via esclusiva. È altresì gravato dalla rata di 320,00 euro mensili per il finanziamento contratto per acquisto del proprio autoveicolo, con scadenza al 30/09/2027. Delle ulteriori spese di 100
euro al mese per un successivo prestito non può tenersi conto in quanto non documentate.
La resistente ha evidenziato il reddito medio mensile di euro 432,55 (C.U./2023), percepito per l'invalidità riconosciutale nel 2017, non gravato da oneri abitativi in quanto la stessa vive presso i propri genitori.
Ebbene, nonostante sussista un evidente divario reddituale fra le parti, non sono tuttavia ravvisabili i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
La attuale condizione economica della resistente, infatti, non risulta in alcun modo riconducibile a scelte comuni condivise dai coniugi durante il matrimonio o al sacrificio della propria realizzazione lavorativa o professionale in funzione della famiglia.
pagina 6 di 8 La resistente, personalmente comparsa davanti al presidente, ha dichiarato di non essere in grado di svolgere attività lavorativa a causa delle sue pregiudicate condizioni di salute, e di avere lasciato proprio a causa della sua patologia psichiatrica il lavoro di operaia, svolto a Bergamo fino al 2006,
percependo la buona uscita di 20.000 euro oltre a 9.000 di TFR. I coniugi hanno quindi venduto la casa coniugale in Bergamo e acquistato in comproprietà altra casa in Dolianova, dove, dalla separazione in virtù dell'accordo fra loro, continua ad abitare il ricorrente che in funzione di tale suo godimento sostiene in via esclusiva il pagamento del mutuo.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
Le ragioni delle attuali condizioni economiche della resistente non appaiono quindi, per quanto emerso ed allegato, in alcun modo riconducibili alle vicende matrimoniali.
Inoltre, l'unico onere economico tuttora esistente di cui si potrebbe tenere conto, cioè il mutuo contratto concordemente dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, di proprietà di entrambi, è
sostenuto interamente dal ricorrente anche per la quota spettante alla resistente.
La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese del giudizio, in ragione della natura della causa, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
CAGLIARI il 11/07/1972, e nata a [...] il [...], celebrato Controparte_1
in BERGAMO in data 13/02/1999, iscritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
BERGAMO, atto n. 24, parte II, serie A, anno 1999, ordinando al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, proposta da Controparte_1
3. compensa tra le parti le spese di giudizio.
pagina 7 di 8 Così deciso in Cagliari in data 21/01/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
pagina 8 di 8