Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2011, n. 28442
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Sentenza 22 giugno 2011

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La semplice ricezione di un atto del procedimento (nella specie rigetto di richiesta di misura cautelare) da parte della segreteria dell'ufficio del Pubblico Ministero sul cosiddetto registro di passaggio non è idonea a far decorrere il termine per impugnare, essendo, a tal fine, necessaria la formale annotazione della data di ricezione dell'atto da parte dell'ufficio di procura sull'originale del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2011, n. 28442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28442
    Data del deposito : 22 giugno 2011

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