Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 2
La sospensione dei giudizi prevista dal comma sesto dell'art. 19-bis della legge n. 85 del 1995 non si riferisce solo al contenzioso tributario, ma anche al giudizio penale, intendendosi quest'ultimo come la fase del procedimento penale susseguente alla richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha supportato la sua esegesi con il rilievo che il termine "giudizio" è adoperato, in luogo del termine "procedimento", soltanto nella legge n. 85 del 1995 e nella legge n. 154 del 1989, nelle quali si è inteso disporre la sospensione del solo dibattimento).
Poiché quello letterale non è un criterio interpretativo della legge, ma il limite di ogni altro criterio ermeneutico e poiché la legge n. 413 del 1991 non contiene alcuna disposizione che letteralmente si riferisca alla sospensione della prescrizione per violazioni fiscali costituenti reato, la prescrizione dei reati finanziari non risulta sospesa in concomitanza con la sospensione biennale dei termini che l'art. 57 della citata legge prevede solo per gli accertamenti fiscali.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/05/1999, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BILE Franco Presidente del 19.05.1999
1.Dott. TRANFO IO Componente
2. " CC NC Componente
3. " LE IO Componente R.G.N. 25659/98
4. " CA NO Componente
5. " TO CA Componente
6. " SE GI Componente
7. " BA DA Componente
8. " CA IO Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TU VI nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 19.03.98 della C.d.A. di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Componente Presidente dott. IO Tranfo.
Udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale dr. Filippo Fiore che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 19 marzo 1998, confermava la condanna inflitta a CI VI dal Tribunale di Napoli con decisione 16 dicembre 1996, per la violazione dell'art. 2, cpv., della legge 7 agosto 1982 n. 516, poichè, in qualità di sostituto di imposta non aveva versato all'erario somme pari a L.
8.195.000 costituenti ritenute effettivamente operate a titolo di imposta sulle somme pagate per l'anno 1988. Con tale decisione la Corte di Appello aveva respinto la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione osservando in sintesi che il reato si era consumato il 15 gennaio 1989, epoca entro la quale sarebbe dovuto avvenire il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel dicembre 1988, che l'accertamento dell'infrazione era avvenuto il 24 novembre 1994, che lo stesso costituiva atto interruttivo della prescrizione (fissata dall'art. 9 legge 516/1982), che conseguentemente il termine di prescrizione si era prolungato da anni sei ad anni nove, che il decorso del termine prescrizionale era rimasto sospeso per anni uno, mesi sei e giorni ventidue per effetto delle disposizioni dei DD.LL. 7/1991 e 83/1991 (quest'ultimo convertito con legge 154/1991), della L. 413/1991, del D.P.R. 23/1992 e dei DD.LL.
269/1992, 319/1992, 455/1992, 16/1993 (quest'ultimo convertito con L. 75/1993). Avverso a tale decisione propone ricorso il difensore del CI VI formulando quale unico motivo la intervenuta prescrizione del reato per non avere l'accertamento dell'Ufficio delle Imposte natura di atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale. In proposito il ricorrente sostiene che l'espressione "constatazione delle violazioni" contenuta nell'art. 9 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, sarebbe cosa diversa dall'accertamento, unilaterale, operato dall'amministrazione finanziaria nel caso di specie, in quanto la constatazione presupporrebbe un contraddittorio tra amministrazione e contribuente, non realizzatosi nel caso del CI. Considerato, pertanto, quale primo atto interruttivo della prescrizione la richiesta di rinvio a giudizio del 26/09/1995, il ricorrente sostiene l'avvenuto decorso della prescrizione di anni sei fissata dall'art. 9 citato. Il ricorso veniva assegnato alla Sezione 3 della Corte di Cassazione, quale, con ordinanza 26 gennaio 1999 n. 199 rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite evidenziando un contrasto di giurisprudenza sul tema della applicabilità e del computo dei periodi di sospensione della prescrizione per i reati tributari.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione assegnava il ricorso in questione alle Sezioni Unite Penali ex art. 618, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo per la redazione della relazione illustrativa. QUESTIONE
L'ordinanza di rimessione indica, come nuove questioni che hanno dato o possono dare luogo a contrasti giurisprudenziali, essenzialmente le seguenti:
- individuazione del momento di operatività della sospensione della prescrizione, in relazione allo stato del procedimento penale tributario;
- attribuibilità o meno di effetto sospensivo della prescrizione alla norma di cui all'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413;
- assimilabilità o meno della sanatoria di cui all'art. 19 bis del decreto legge 23 febbraio 1995 n. 41, introdotto dalla legge di conversione 22 marzo 1995 n. 85, alle precedenti sanatorie, ai fini dell'effetto sospensivo della prescrizione dei reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'esame dell'unico motivo di ricorso è consentito nei limiti in cui prospetta il tema della compiuta prescrizione del reato, tema che assume pregnante rilievo posto che, come meglio si preciserà in seguito, l'effettiva maturazione del termine di cui all'art. 9 della legge 459/82 ha portato all'estinzione del reato. Effetto estintivo che scaturisce da causali diverse da quelle prospettate in ricorso ma che pur sempre si ricollegano alla censura di violazione di legge.
Alla declaratoria da qua non può comunque sottrarsi il giudice di legittimità in forza del disposto dell'art. 129 C.P.P.. Si è detto dei limiti del devolutum perché la censura formulata dal ricorrente, circa il carattere unilaterale del verbale di constatazione e del conseguente accertamento, costituisce motivo nuovo rispetto alle prospettazioni dell'appello, che aveva dedotto soltanto il mancato effetto sospensivo sui termini di prescrizione di alcuni decreti legge non convertiti. Ne consegue che il tema dei rapporti fra gli artt. 158 e segg del CP e l'art. 9 del DL 429/82 convertito nella legge 516/82
pur versato nell'ordinanza di rimessione della III sez. pen. di questa Corte (sul quale peraltro non si rinvengono contrasti significativi ma una sostanziale convergenza di responsi - v. Cass. III 22-5-91 n. 5552 De IO e Cass. III 25-5-91 n. 2175 Lazzarini) resterà estraneo alla presente decisione. Resta quindi acclarato che, per effetto del citato art. 9 della legge dell'82, i termini di prescrizione furono interrotti dal momento dell'accertamento, che la sentenza impugnata fissa al 24-11-94 e di cui il ricorrente non contesta ne' l'accadimento storico ne' la collocazione temporale.
Che poi l'accertamento o "constatazione della violazione" coincida o meno con il "verbale di constatazione" di cui all'art. 24 della legge 7-1-29 n.4, è argomento esorbitante dal devolutum (per le ragioni di novità rispetto ai motivi di appello) sicché anche di tale questione queste S.U. non si faranno carico (non senza segnalare per incidens, che sul punto, ancora una volta, si registra una coincidenza di responsi giurisprudenziali).
Va quindi affrontato per primo il problema dell'effetto delle varie norme di sanatoria che hanno disposto la sospensione dei procedimenti o dei giudizi.
Va subito chiarito che c'è un momento della vicenda fiscale prima del quale nessuna norma di sospensione poteva in concreto operare: quel momento dell'accertamento che come si è visto nel caso di specie è stato incontestatamente fissato al 24-11-94. Quale che sia la soluzione del problema relativo alla natura di quella cesura temporale, momento anteriore al procedimento, fase iniziale del procedimento stesso, e di cui si dirà appresso, di certo il procedimento non può ritenersi esistente prima dell'accertamento da cui comunque scaturisce.
Prima di esso non esiste nulla che abbia a che fare non solo con la promozione dell'azione penale ma nemmeno con la notitia criminis. Orbene, poiché è pacifico che in tanto può darsi una sospensione dei termini prescrizionali (ch'è cosa ben diversa dall'interruzione di cui all'art. 9 della legge 516/82) in quanto sia disposta una sospensione dei procedimenti, non v'è dubbio che i provvedimenti normativi intervenuti anteriormente al 24/11/94 non abbiano avuto la minima incidenza sul caso di specie, non potendo sospendere un procedimento che non era ancora sorto.
Si allude qui alle normative NN 7,83 e 154 del '91, n.23 del '92 455 del '92, nn 16 e 75 del '93 nelle quali si dispone la sospensione dei procedimenti.
Meno ancora poteva influire la legge 154 dell'89, che converte il DL 69/83, per un duplice ordine di motivi.
Anzitutto perche' l'art. 21 del D.l. citato si riferisce alle violazioni commesse fino al 31-12-88 (e quella oggetto del presente giudizio e' stata perpetrata, come riconosciuto in sentenza e non contestato in ricorso, il 15 gennaio 89); in secondo luogo perche' la norma in parola si riferisce alla fase dibattimentale in quanto dispone la sospensione dei "giudizi" (in tal senso fra le altre la sent. Cass. ITI 22-12-92 n. 12085 Doddi).
Sul valore non ambiguo dell'uso che il legislatore fà dei termini "procedimenti" o "giudizi" si dirà più oltre con riferimento all'art. 19 bis della legge 85/95. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, nessuno dei provvedimenti legislativi ivi richiamati e in base ai quali si era ritenuto dal giudice di merito esser rimasto sospeso il termine di prescrizione del reato per anni uno mesi sei e giorni 22, ha inciso sul decorso del termine che avrebbe portato fatalmente alla estinzione del reato, ex art. 157 C.P., alla data del 19-1-98. Si è detto avrebbe perché l'ordinanza di rimessione ha sollevato, con congruo riferimento a rilevanti contrasti giurisprudenziali, il problema degli effetti della legge 4i3/91 e della legge 85 del 95. Quanto al primo problema si fa riferimento al contrasto che si delinea fra una sentenza (Cass. II 30-9-98 n. 10323 IN) che nega l'effetto sospensivo con riferimento all'art. 57 della citata L. 413/91 e la stessa ordinanza di rimessione che invece lo ipotizza, riprendendo due obiter dicta in sentenze III n. 274/99 Panigati e III 302/99 Simeoli.
Si fa per primo cenno alla tesi dell'ordinanza che evidenzia un contrasto latente alla luce delle sentenze Panigati e Simeoli e lo rende virtuale e attuale con la rimessione a queste S.U.. Ritiene l'ordinanza che la legge 413/91, avendo all'art. 57 disposto la sospensione per il periodo di due anni dei termini per gli accertamenti fiscali, abbia implicitamente sospeso anche i termini di prescrizioni e connessi alle violazioni costituenti reato, il che deriverebbe da una intrinseca esigenza a consentire, con la "tregua fiscale" connessa al C.d. "condono tombale", al contribuente di sanare le pendenze esistenti e prevenire quelle future.
Ove la sospensione dei termini prescrizionali non sussistesse (pur facendola discendere da un dettato inespresso della norma) ne deriverebbe, secondo l'ordinanza, un'anomalia inaccettabile in virtù della quale il contribuente, responsabile d'una violazione penalmente rilevante potrebbe lasciar decorrere il termine di due anni senza avvalersi delle opportunità del condono, per fruire d'un termine di prescrizione reso di fatto più angusto per effetto della proroga del momento interruttivo dell'accertamento. Come se i nove anni complessivi del tempo necessario a prescrivere il reato diventassero sette in conseguenza del vacuum di due anni creato dalla proroga degli accertamenti disposta dall'art. 57 citato.
La tesi non è condivisibile.
Non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d'una legge per trarne un'interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, anzitutto, e dai principi del sistema.
Quello letterale, si ricordi, non è un criterio interpretativo ma il limite d'ogni altro metodo ermeneutico. La lettera della 413/91 non contiene alcuna disposizione in ordine alla sospensione ipotizzata, ne' all'art. 57 più volte ricordato, nè all'art. 67 pertinente al tema.
Qui non è questione se la norma "minus dixit quam valuit"; la norma nulla ha detto.
Ma quel che si vorrebbe sottintendere, pur contro la lettera, urterebbe contro due cardini del sistema: il principio del favor rei e il principio di tassatività di cui all'art. I59, I co, C.p.
Bastano questi due richiami a risolvere il conflitto e a condividere il rigore interpretativo della sentenza IN che correttamente, dopo aver affermato che l'effetto sospensivo "non è previsto ne dall'art. 57 ne' dal successivo art. 67 della legge 413/91" aggiunge: "nemmeno può utilizzarsi il rinvio che il sopravvenuto DPR 23/92 fa alla detta legge 413/91, perché il riferimento è rivolto alla individuazione del periodo d'imposta e non a qualsivoglia statuizione ivi contenuta".
E va ancora considerato che non avrebbero senso le sospensioni dei procedimenti disposte dal citato DPR 23/92 e della legge 455 del 92 e variamente connesse a proroghe dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa e della domanda di definizione agevolata, per un periodo complessivo di 209 giorni, se già, per effetto della legge 413/91 e della generale, giubilaica "tregua fiscale" si fossero sospesi tutti i termini, a qualunque effetto, fino al dicembre 93.
Di tutto ciò si è detto (ché altrimenti la soluzione del contrasto sarebbe un fuor d'opera) perché sembra desumersi dal tenore dell'ordinanza che propone l'interpretazione sin qui rifiutata, che alla legge 413 voglia assegnarsi quel valore di norma di "sospensione automatica" che, a sua volta, starebbe a significare che l'effetto sospensivo del decorso del termine prescrizionale sia svincolato dalla sospensione dei procedimenti e dei giudizi. (Il termine "sospensione automatica" è stato altre volte poco correttamente utilizzato per indicare che tutte le sospensioni dei procedimenti disposte con leggi di sanatoria non hanno bisogno di provvedimento del giudice. Qui il significato sarebbe più ampio e più calzante).
L'art.57 della legge 413/91 sarebbe dunque l'esatto pendant, in termini di sospensione anziché di interruzione, dell'art.9 della legge 516/82. Se tale non fosse, (come invece sembra di cogliersi con nitore), il sottinteso dell'opinio juris espressa nell'ordinanza di rimessione, nemmeno si porrebbe in concreto il problema, la rilevanza del contrasto restando esclusa dal fatto che anche la supposta sospensione ex art.57 L.413/91 sarebbe anteriore al momento dell'accertamento.
Resta dunque fissato il principio di diritto che l'art.57 della legge 413/91 non prevede esplicitamente, ne può implicitamente disporre, alcuna sospensione dei termini di prescrizione. Altro discorso va fatto con riferimento all'art.19 bis del D.l. 41/95 convertito nella legge 85/95 e, come si vedrà,
ulteriormente modificato dalla legge 504/95. Va anticipato il responso per cui l'effetto sospensivo posto dall'art.19 bis, e di cui si dirà, non vale a elidere l'estinzione del reato per prescrizione, ma ne sposta la data. Un evento siffatto induce queste SS.UU. ad occuparsi del rilevato contrasto circa il significato e l'estensione del termine usato dal legislatore, sospensione dei "giudizi" in luogo di "procedimenti". Ciò perché non potrebbe semplicemente affermarsi che la questione non è rilevante perché "comunque la prescrizione è ormai maturata", ma si deve fissare il momento storico in cui l'accadimento giuridico si è verificato, sia per dovere di esaurienza della pronuncia giudiziale, sia per gli effetti ulteriori che possono derivare dalla esatta datazione della causa estintiva.
Affrontando doverosamente il tema, va risolto il contrasto fra la sentenza Cass. III 10-1-98 n. 144 P.M. c/Nardelli, in cui si afferma che la sanatoria prevista dal DL 41/95 convertito nella legge 22-3-95 n.85 si riferisce alle violazioni penali e, in specie all'omesso versamento delle ritenute d'acconto (argomentando dal fatto che questo reato rientrerebbe nelle "violazioni minori" suscettibili di sanatoria) e la sentenza Cass. III 1-7-98 Bentivegna che ritiene la sanatoria limitata ai soli aspetti fiscali, in mancanza d'una specifica previsione normativa.
Di qui due differenti interpretazioni: secondo una prima l'espressione "sospensione dei giudizi" si riferisce anche a quelli penali, mentre nell'ottica di una seconda avrebbe attinenza soltanto al contenzioso tributario.
L'interpretazione estensiva è condivisa da queste SS.UU. perchè, come esattamente ricorda la citata sentenza III sez.98 n.144 (e come parimenti posto alla luce della dottrina) la dizione "ad ogni effetto" contenuta al numero 5 del detto art.19 bis non può aver significato limitativo per la contraddizione ineludibile fra l'intento estensivo dell'inciso e la portata restrittiva che se vuol far derivare.
Punto espressamente già affrontante e risolto in tal senso da S.U. 23.X.90 n.13954 Di Candia là dove è detto (con riferimento, ovviamente, a tematiche analoghe)" è inaccettabile una interpretazione restrittiva della legge quando essa, nel far espresso richiamo ad ogni effetto, non ne esclude alcuno". Dunque la sospensione "dei giudizi" disposta dal comma 6 dell'art.19 bis della legge 85/95 si riferisce anche ai giudizi penali.
Come si è anticipato parlando degli effetti della legge 154/89, il legislatore non ha usato ambiguamente e scambievolmente i due termini "procedimenti" e "giudizi" così precisi e così discriminanti. E non è certo casuale il fatto che il legislatore abbia usato il termine "giudizi" due sole volte, con la legge 154/89 e con la legge 85/95. È chiaro che quando la legge parla di sospensione dei giudizi, con riferimento al campo processuale - penale, non può che fare riferimento alla fase susseguente alla richiesta di rinvio a giudizio, mentre quando parla di procedimento allude ad una fase anteriore.
Le ragioni della scelta (del regime più che dei termini che lo richiamano) sono di politica fiscale e criminologica e non sta all'interprete sindacarla ma comprenderla per meglio interpretarne la portata giuridica.
L'ordinanza di remissione ha posto in luce un variegato contrasto fra sentenze che individuano il momento iniziale del procedimento nell'atto di constatazione da parte degli organi fiscali, altre che lo ravvisano nell'iscrizione nel registro degli indagati o in un concreto e successivo atto di esplicazione dell'azione penale, altre ancora che lo vincolano alla richiesta di rinvio a giudizio.
Il tema, pur marginale rispetto alla soluzione nel caso di specie, per le ragioni già espresse, non è però estraneo alle esigenze chiarificatrici poste dall'ordinanza dal momento che, una volta stabilita la valenza significativa della fondamentale dicotomia fra giudizio e procedimento, va precisato a cosa la legge fiscale intenda riferirsi quando parla di procedimento e a quale esatta collocazione nel tempo del suo momento iniziale. Orbene, per comprendere la logica del sistema, occorre partire dalla considerazione che tutte le norme tributarie successive all'82 si sono mosse sui cardini posti dalla fondamentale legge 516/82 (denominata dai media "manette agli evasori") che ha rappresentato un innovativo punto di raccordo fra il settore fiscale e quello penale, individuando nuove forme di reato, disciplinando nuovi rapporti fra accertamento tributario e cognizione penale, stabilendo un'interruzione dei termini di prescrizione dei reati collegata al momento della constatazione della violazione.
Proprio questa legge, con la norma di cui all'art.9 ha anticipato l'inizio del procedimento penale al momento dell'accertamento, sia pure al limitato fine di incidere sul decorso dei termini di prescrizione.
Le leggi di sanatoria che si sono susseguite nel tempo successivo hanno seguito quella logica disponendo varie sospensioni dei procedimenti (salvo i due casi in cui si sono riferite al giudizio) con riferimento indubbio a quel momento iniziale dal quale il procedimento si genera e si dispiega. La peculiarità del settore tributario (platealmente manifesta con il principio della ultrattività delle leggi penali finanziarie introdotto dall'art.20 della legge 07.01.29 n.4) giustifica la speciale rilevanza assegnata al momento dell'accertamento anche per taluni riflessi meramente processuali come la radicazione della competenza territoriale (v. ancora la citata sentenza IN).
Se dunque la sospensione ex legge 85/95 è applicabile ai giudizi penali in corso al momento della sua promulgazione non avrebbe avuto influenza alcuna a termini dell'art.l9 bis nn.5 e 6 nel procedimento
contro
CI VI perché in quello la richiesta di rinvio a giudizio è intervenuta il 26.09.95, ben 6 mesi dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
Sennonchè, e forse per derimere dubbi insorti circa l'interpretazione dell'art.1 della legge 85/95 e quindi sul novero delle violazioni suscettibili di sanatoria, è intervenuto il D.L. 02.10.95 n.415, convertito in legge 29.11.95 n.507, che ha inserito nell'art.19 bis della legge 85 un numero 5 bis e, per l'effetto, ha esplicitamente esteso la sanatoria ivi prevista all'omesso versamento delle ritenute d'acconto. Sicché la sospensione è da ritenersi operante in virtù di questa novella e dal momento della sua entrata in vigore, posteriore, come è palese, alla data di rinvio a giudizio del CI. Vero è che la sanatoria stessa è sottoposta ad una serie di condizioni che nel caso di cui si tratta non sembra sussistessero all'origine o si fossero verificate in successivo tempo utile, ma la sospensione dei giudizi costituisce norma di cautela che prescinde da dette condizioni, la verifica delle quali è demandata proprio al giudice e solo ex post esperibile. Il periodo di sospensione previsto e delimitato dalla novella 507/95 è di 12 mesi e 15 giorni, che aggiungendosi ai 9 anni della prescrizione ordinaria ne ha spostato la maturazione alla data del 30.01.99.
La sentenza va quindi annullata senza rinvio, per l'intervenuta causa estintiva come sopra fissata nel tempo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, lì 19.05.1999.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7 GIUGNO 1999.