Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/05/1999, n. 11
CASS
Sentenza 19 maggio 1999

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La sospensione dei giudizi prevista dal comma sesto dell'art. 19-bis della legge n. 85 del 1995 non si riferisce solo al contenzioso tributario, ma anche al giudizio penale, intendendosi quest'ultimo come la fase del procedimento penale susseguente alla richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha supportato la sua esegesi con il rilievo che il termine "giudizio" è adoperato, in luogo del termine "procedimento", soltanto nella legge n. 85 del 1995 e nella legge n. 154 del 1989, nelle quali si è inteso disporre la sospensione del solo dibattimento).

Poiché quello letterale non è un criterio interpretativo della legge, ma il limite di ogni altro criterio ermeneutico e poiché la legge n. 413 del 1991 non contiene alcuna disposizione che letteralmente si riferisca alla sospensione della prescrizione per violazioni fiscali costituenti reato, la prescrizione dei reati finanziari non risulta sospesa in concomitanza con la sospensione biennale dei termini che l'art. 57 della citata legge prevede solo per gli accertamenti fiscali.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/05/1999, n. 11
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11
Data del deposito : 19 maggio 1999

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