Sentenza 14 aprile 1998
Massime • 1
In materia di appello cautelare, l'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. prevede, attraverso il rinvio all'art. 309, comma quarto, dello stesso codice, che nell'atto di impugnazione sia apposta, tra l'altro, l'indicazione del soggetto che lo presenta e del pubblico ufficiale che lo riceve. La mancanza di tali attestazioni comporta la inammissibilità della impugnazione, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., essendo d'altro canto onere di chi presenta l'atto, per evitare tale conseguenza, di pretendere e verificare l'osservanza di dette formalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/1998, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIOVANNI CASO Presidente del 14.4.1998
1. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 1349
3. " ILARIO MARTELLA " REGISTRO GENERALE
4. " EN AR " N. 3691/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA IU, nato a [...] il [...];
avvero ordinanza in data 2-12-1997 del Tribunale di Torino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dotto Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GI Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Con ordinanza in data 2-12-1997 il Tribunale di Torino, decidendo in sede d'appello ex art. 310 cpp, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di IT GI contro il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito "GIP") presso il Tribunale di Verbania in data 21-10-97, che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (a suo tempo applicata al IT per il reato di cui agli artt. 110 c.p. - 73 DPR 309/90: detenzione a fini di spaccio, in concorso, di complessive 5.88 3 pastiglie di sostanza stupefacente, "ecstasy", per un peso globale di Kg. 1,575; in Domodossola l'11-10-96).
In motivazione, il Tribunale sottolineava: come l'atto di impugnazione recasse unicamente un "timbro di deposito 3-11-97 della Cancelleria GIP del Tribunale di Verbania, sprovvisto tanto della sottoscrizione del funzionario addetto alla ricezione, quanto dell'identificazione del soggetto presentatore"; come il combinato disposto degli artt. 309 c.4, 310 c.2, 582 c.1, 591 c. 1 cpp, imponesse - nel caso di specie - la sanzione della inammissibilità del proposto appello.
Proponeva ricorso per Cassazione il IT, sostenendo: che il Tribunale aveva errato nell'applicare il combinato disposto degli artt. 591 c.1 cpp e 582 c.1 cpp;
che la giurisprudenza della suprema Corte aveva ritenuto non decisiva l'omessa indicazione sull'atto, da parte del pubblico ufficiale ricevente, del nominativo del presentatore;
che tale omessa indicazione consentiva di presumere che, nella specie, l'impugnazione fosse stata presentata dallo stesso difensore che l'aveva sottoscritta;
che detta omissione atteneva a un onere gravante unicamente sull'ufficio ricevente e non sulla parte (così come la mancata sottoscrizione da parte del funzionario ricevente); che l'eventuale dubbio sulla tempestività dell'impugnazione andava risolto a favore dell'impugnante. MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo quanto esattamente sottolineato dalla ordinanza impugnata, lo schema procedimentale dell'appello in materia cautelare ricalca quello previsto per il riesame;
in particolare, l'art. 309 c. 4 cpp (espressamente richiamato dall'art. 310 c.2 cpp) rimanda alle forme di presentazione di cui agli artt. 582-583 cpp per le impugnazioni in generale;
la prima di tali norme prescrive che l'atto di impugnazione sia presentato in cancelleria personalmente o a mezzo di incaricato e che "il pubblico ufficiale addetto vi (apponga) l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo (sottoscriva), lo (unisca) agli atti del procedimento e (rilasci), se richiesto, attestazione della ricezione".
Le menzionate modalità sono, all'evidenza, funzionali all'accertamento - per il tramite di una attestazione ufficiale - sia dell'individuazione del soggetto legittimato alla presentazione, sia dell'effettiva data del deposito (e, quindi, del rispetto del termine perentorio previsto per la proposizione dell'impugnazione): ed è proprio in ragione di queste fondamentali esigenze procedurali che l'art. 591 c.1 lett. c) cpp sanziona l'inosservanza delle relative disposizioni con l'inammissibilità dell'impugnazione. Correttamente, dunque, il Tribunale di Torino sottolineò come - pur trattandosi di incombenti rientranti nell'esclusiva competenza della cancelleria - la difesa avesse l'onere, per evitare la sanzione di legge, di pretenderne e verificarne l'osservanza integrale (conseguendo, eventualmente, anche l'attestazione di ricevuta); come, peraltro, nel caso di specie, l'unica risultanza ufficiale di ricevimento fosse quella concernente il "pervenuto" presso esso Tribunale dell'atto di impugnazione il 15-11-97 (e perciò a termine decadenziale di legge ormai abbondantemente decorso); come, dunque, l'appello proposto dovesse essere dichiarato inammissibile. Nè valgono a giustificare una diversa conclusione le pronunce di questa Corte citata dal ricorrente, giacché relative alla mancanza di singoli elementi di per sè non decisivi o ricavabili aliunde (identità del presentatore, mancata indicazione della data di deposito, omessa sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale addetto in caso di trasmissione dell'impugnazione a mezzo raccomandata, ecc.), ma non certo al caso in cui - come nella specie - manchi ogni possibilità di stabilire chi abbia presentato l'impugnazione in questione (non potendosi attribuire valore decisivo all'apodittica dichiarazione resa, in proposito, dal difensore all'udienza del 2-12-97) e quale pubblico ufficiale l'abbia ricevuta, con conseguente ovvia impossibilità di ritenere il deposito dell'atto avvenuto il 3-11-97, e perciò tempestivamente (dagli atti risulta che l'atto d'appello fu trasmesso dalla cancelleria del GIP di Verbania al Tribunale di Torino con nota in data 12-11-97, e cioè quando il termine decadenziale di legge era comunque già decorso). Le considerazioni svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che il ricorso proposto da GI IT debba essere rigettato e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 c.1/ter Disp. Att. cpp.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter Disp. Att. cpp.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1998