Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/1998, n. 1349
CASS
Sentenza 14 aprile 1998

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In materia di appello cautelare, l'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. prevede, attraverso il rinvio all'art. 309, comma quarto, dello stesso codice, che nell'atto di impugnazione sia apposta, tra l'altro, l'indicazione del soggetto che lo presenta e del pubblico ufficiale che lo riceve. La mancanza di tali attestazioni comporta la inammissibilità della impugnazione, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., essendo d'altro canto onere di chi presenta l'atto, per evitare tale conseguenza, di pretendere e verificare l'osservanza di dette formalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/1998, n. 1349
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1349
    Data del deposito : 14 aprile 1998

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