Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN E DEL POPS /0 1 6 2 4 0 1 - LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - R.G.N. 7736/98 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Cron. 3383 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consiglierefonsigl Ud. 16/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE · Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TENZA per diritti L.3000 5 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE 912 MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BATTISTI 203, presso lo studio dell'avvocato TROTTA GERMANICO LIRE 3000 ANDREA, e da ultimo d'ufficio in Roma, presso la CANCELLERIA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CG408469 ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 4729 -1- GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato -> avverso la sentenza n. 8135/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/04/97 R.G.N. 52635/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- 7736/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 24.1.1992 al RE del lavoro di Roma, TT MA, premesso di essere titolare di pensione di invalidità dal febbraio 1981, esponeva: che con nota in data 11 gennaio 1988 l'INPS gli aveva comunicato la sospensione del beneficio, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 638 del 1983, per aver superato nell'anno 1983 i limiti di reddito previsti dalla legge;
che con nota in data 16.5.1989 l'istituto, nel ripristinare il beneficio, essendo nel frattempo cessato per sopraggiunti limiti di età il rapporto di lavoro, gli aveva imputato a debito la somma di lire 47.065.000 a titolo di recupero di quanto indebitamente corrispostogli. Tanto premesso il TT chiedeva al RE di dichiarare l'irripetibilità della somma suddetta ai sensi dell'art. 80 del R.D. n. 1422 del D'Ag 1924 e dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e di condannare l'istituto al pagamento delle rate non corrisposte, oltre accessori. Costituitosi il contraddittorio, il RE, con sentenza del 25 febbraio 1994, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente trattenute lire 11.681.980) maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria. L'appello proposto dall'INPS veniva accolto dal Tribunale di Roma che, con sentenza del 27 settembre 1996, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del TT. I giudici di appello, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte, rilevavano che i ratei di pensione di invalidità indebitamente percepiti nel corso dell'anno solare in cui il pensionato ha superato il limite reddituale al di là del 2 quale l'erogazione della pensione rimane sospesa, sono ripetibili anche in assenza di dolo dell'interessato, purchè il fatto del superamento del limite non fosse già noto all'INPS. Osservavano, inoltre, che solo nel 1985 l'istituto era venuto a conoscenza dei redditi percepiti dal TT, a seguito della presentazione della relativa dichiarazione da parte di costui. Avverso detta sentenza il TT ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. Motivi della decisione motivo di ricorso, denunciando genericamente Con l'unico violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che l'INPS era a conoscenza delle condizioni di non erogabilità della pensione, per superamento dei limiti D'Ag reddituali nel 1983, sin da quell'anno, in quanto il reddito del pensionato era facilmente desumibile dalla dichiarazione del datore di lavoro relativa ai redditi di lavoro del dipendente per l'anno in questione e che, in ogni caso, l'istituto ne era venuto a conoscenza nel 1985 a seguito della presentazione da parte dell'interessato del mod. red.1 per gli anni 1983/1985. Di conseguenza, conclude il ricorrente, secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, l'INPS illegittimamente aveva sospeso il beneficio nel 1988 e aveva continuato a corrispondere la pensione negli anni precedenti, pur essendo a conoscenza del superamento dei limiti reddituali da parte dell'assicurato. Il ricorso merita accoglimento, sia pure per motivi diversi da quelli prospettati dal ricorrente. Osserva il Collegio che nelle more del giudizio è sopravvenuta la legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), entrata in vigore il 1° gennaio 1997. L'art. 1 di detta legge, per quanto qui interessa, così dispone: Comma 260 "Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di se previdenza obligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni"; Comma 261 “Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero DAg dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso"; Comma 263 "Il recupero non si estende agli eredi del pensionato"; Comma 265 Qualora sia riconosciuto il dolo del " soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, Inail e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261, e 264 si esegue sull'intera somma”. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che le norme sopra indicate hanno sostituito retroattivamente e per intero la precedente normativa, disciplinando ex novo l'indebito versamento di prestazioni pensionistiche, sicchè la ripetibilità dei ratei di pensione erogati indebitamente per periodi anteriori al primo gennaio 1996 è attualmente regolato in via esclusiva dalle citate norme della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con esclusione soltanto dei recuperi avvenuti in modo definitivo prima dell'entrata in 4 vigore delle nuove norme (cfr. S.U. n. 30 del 2000; Cass. n.5155 del 1999; n. 6756 del 1999; n. 2333 del 1997, n. 2664 del 1997). Risultano quindi ora rilevanti ai fini della ripetibilità degli indebiti previdenziali anteriori al primo gennaio 1996 soltanto il requisito reddituale e quello soggettivo del pensionato. Non vi è dubbio che le norme di diritto sopravvenute alla impugnata debbano trovare applicazione nel presente sentenza giudizio, incidendo sulle questioni sollevate. Lo ius superveniens rende dunque necessaria la cassazione della sentenza ed il rinvio ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Roma, che provvederà ad un nuovo esame dell'appello ed anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Repuis be munis Gren mende Odpořtin Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 0 3 A D 1 3 Depositata in Cancelleria S , S . 5 O T 58 FEB. 2001 A . L T R L , N A oggi, ' O A L S B 3 E L SA IL COLLABORATORE A I 7 M of E P - E D S D R 8 DI CANCELLERIA I P - I A U N 1 S T 1 S G N E O O S E P ८ ४ ० A I G M D I A G E E A , O L O D T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S R E D O