Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento.
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- 1. Perenne problema delle intercettazioni utilizzabiliAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2012, n. 49930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49930 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA BEo - Consigliere - N. 3100
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI RO - Consigliere - N. 22783/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE CO N. IL 19/03/1971;
2) TA TO N. IL 08/01/1968;
avverso la sentenza n. 1378/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi;
Uditala relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udito il S. Procuratore Generale, Eduardo Scardaccione, che ne ha chiesto il rigetto;
Udito il difensore, avv. Maletta Rosario, che ha concluso per il loro accoglimento.
OSSERVA
-1- PE CO e AM RO - già condannati in abbreviato con doppia conforme, in primo grado e secondo, - gip del tribunale di Cosenza in data 8.3.2012 e corte di appello di Catanzaro in data 8/15.3.2012 - alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione il PE, anni uno e mesi quattro il AM per il delitto di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di truffe ex art. 16 c.p. -, ricorrono, con due distinti atti avverso questa seconda decisione, denunciando il primo ben quatto ragioni di doglianza, una sola invece rilevando il secondo.
-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: una organizzazione criminosa, di cui facevano parte gli imputati, con i ruoli da qui di seguito indicati, promuovevano tramite esercizi commerciali compiacenti richieste di finanziamento da persone indicate con nominativi fasulli, in realtà inesistenti, lucrando quindi sulle somme erogate a titolo di prestito. Il PE aveva il ruolo di mantenere i collegamenti con gli esercizi commerciali compiacenti, di individuare gli esercizi commerciali che si prestavano alle operazioni truffaldine, nonché di creare artificiosamente l'apparenza di una attività lavorativa sicura del fantomatico, apparente acquirente e richiedente il finanziamento, il AM invece titolare di un esercizio commerciale per la vendita di mobili di arredamento, inoltrava le richiesta di finanziamento, lo riceveva e quindi lo distribuiva tra i vari componenti del gruppo criminoso. Le prove: contenuto di numerose conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei coindagati, ON BE e CC EL, che confermavano il ruolo degli attuali ricorrenti come ricostruito dai giudici di merito.
-3- Le ragioni di doglianza del PE, con il richiamo all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), si articolano: a) nel rilevare l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con riferimento all'indagato TR TO, per la nullità della notifica della richiesta del P.M. di proroga del termine di sei mesi della indagini preliminari del procedimento n. 1981/05 Mod. 21, iscritto il 2.5.2005, contro il solo predetto indagato per i delitti di associazione a delinquere, truffa e falso, nel quale procedimento poi ne sono confluiti altri, tra cui il n. 493/06 iscritto nell'Ottobre 2006 a nome, tra gli altri, dei due imputati oggi ricorrenti;
b) inutilizzabilità ancora delle intercettazioni telefoniche per la violazione degli artt. 270 e 271 c.p.p. disposte nel procedimento originario
contro
TR TO - al n. 1981/06 R.G.P.M. Mod. 21 - e poi confluite nel diverso procedimento n. 493/706 nel cui registro degli indagati è stato iscritto l'attuale, ricorrente con provvedimento del 23.2.2006. Ne doveva conseguire la non utilizzabilità dei risultati delle intercettazione in un procedimento diverso da quello per il quale erano state disposte, mancandone i presupposti: la loro indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza;
c) insussistenza del delitto di associazione a delinquere contestata per l'insussistenza dei delitti di truffa a cui la associazione era finalizzata, per il fatto che i delitti di truffa considerati nella sentenza non si erano consumati per essere stato il finanziamento restituito nei termini, con la conseguente violazione dell'art. 522 c.p.p. che impone la sicura correlazione tra fatto contestato e fatto per il quale si avuta condanna;
d) vizio di motivazione in ordine alla partecipazione ed al ruolo del PE nell'associazione, partecipazione e ruolo in alcun modo risultanti dal contenuto delle conversazioni intercettate. Unico, invece, il motivo di ricorso del AM e coagulato nel vizio di motivazione in merito alla propria consapevolezza di partecipare e contribuire con la propria condotta alla commissione di truffe e quindi alla associazione finalizzata a farlo.
-4- Inammissibili i due ricorsi.
Le eccezioni in rito non colgono certo nel segno, e non tanto in base al principio pur richiamato dalla corte di appello, alla cui stregua in sede di rito abbreviato, procedimento a prova contratta, non possono fasi valere le garanzie che rientrano nella sfera della disponibilità delle parti,ma solo fattispecie di nullità e di inutilizzabilità afferenti ad atti probatori assunti "contra legem", vietati in modo assoluto in ogni fase del procedimento, ma per il fatto che nel caso di specie alcuna nullità o inutilizzabilità cd. fisiologica è dato riscontrare. Invero da un lato, il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione: con la conseguenza che il termine delle indagini preliminari decorreva per il PE dal momento della sua iscrizione, a nulla rilevando che quel termine fosse scaduto o meno, per la dedotta nullità della notificazione della richiesta di proroga delle indagini con riferimento ad altro coimputato iscritto anteriormente. E con la conseguenza ancora che le intercettazioni disposte con riferimento all'imputazione di quest'ultimo possono ben valere per il soggetto iscritto solo successivamente, per l'emersione sopravvenuta di indizi di reato a suo carico, alla scadenza delle indagini preliminari per il primo. Il che rende ultronea l'osservazione alla cui stregua l'omessa notifica all'indagato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non è causa di nullità, ne' determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 5 27.1/24.5.2012, Beccalli e a., Rv. 252520), per non essere previste dalla legge, dal momento che la disciplina relativa è attenta solo al controllo essenziale del gip sulla legittimità o meno della richiesta del P.M. volta alla protrazione delle indagini preliminari, tant'è che l'ordinanza di proroga non è soggetta ad alcuna impugnazione, trattandosi di atto di mero impulso processuale, che non conclude il procedimento, ne' una sua fase decisoria. E nemmeno coglie nel segno l'ulteriore censura in rito che denuncia l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per essere state disposte in un diverso procedimento, quello a carico di TR TO - n. 1981/05 - poi confluito nel n. 493/06, nel quale proseguiva l'intercettazione disposta nel primo procedimento e che registrava la nuova iscrizione dell'indagato PE per lo stesso fatto di reato - l'associazione a delinquere - per il quale era stato iscritto il primo procedimento a carico dello TR che ha poi patteggiato la pena. Invero in tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento.
Ed anche manifestamente non fondate sono le ulteriori ragioni di doglianza: la contestazione pretesa dal ricorrente, ma omessa, in merito alla effettiva realizzazione dei delitti di truffa, oblitera il dato della natura di reato di pericolo della associazione, il cui nucleo di disvalore è costituito per l'appunto dalla organizzazione di più persone finalizzata alla commissione di reati, i quali in astratto potrebbero non essere stati realizzati senza che il dato possa incidere sulla punibilità del reato associativo. È inammissibile poi, oltre che generica l'ultima ragione di doglianza che riportando stralci delle conversazioni telefoniche valorizzate dai giudici di merito per fondare sulle stesse le prove degli accordi collettivi e truffaldini, ne denunciano l'inconcludenza ai fini di configurare, se non una partecipazione, un ruolo dell'imputato di promotore ed organizzatore dell'associazione criminosa. Il giudice dell'appello, in questo riportandosi alla sentenza di primo grado, richiama il materiale informatico rinvenuto e necessario alla creazione di false identità e di falsi documenti, le conversazioni tra PE ed altro indagato, in possesso di quel materiale, nel cui contesto si fa esplicito riferimento a finanziamenti da richiedere simulando acquisti senza destare sospetti, scambi di informazioni per avviare analoghe collaborazioni illecite con altri soggetti disposte a collaborare e quant'altro. Ebbene nessuna critica sullo specifico evidenziato dai giudici è dato leggere nel ricorso del PE, come anche alcun riferimento alle chiamate di correo, ON BE e CC EL, confermative del ruolo del ricorrente, come anche del AM. Il ricorso di conseguenza, per questa parte si rivela a- pecifico e generico: con specifico riferimento alle intercettazione vi è da ribadire che è ben possibile prospettare una interpretazione del suo significato diversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Il che non costituisce certo l'impegno del ricorrente che svolge il mero tentativo di darne una valutazione difforme, ferme le parole ed espressioni come registrate, da quella, congrua e logica, offerta dal giudice di merito.
-6- Ancora inammissibile, poi, perché oltremodo generico, il ricorso proposto da AM RO che si limita a contestare la congruità della motivazione in merito alla sua coscienza e volontà di apportare un contributo attivo alla vita della associazione, senza però alcun specifico riferimento ai dati probatori evidenziati dai giudici di merito: quindi nessun riferimento alle chiamate di correo sopra indicate, alla conversazione tra il PE ed il ON, altro correo al vertice della organizzazione, nella quale si riferiva che il AM non assicurava più continuità nello svolgimento degli affari illeciti e che quindi occorreva trovare altri soggetti per continuare nelle truffe, alle numerosa documentazione falsa inviata dal AM che richiedeva con una frequenza sospetta i finanziamenti per conto di soggetti che gli presentavano carte di identità per l'appunto falsificate.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi di PE CO e di AM RO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012