Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7439 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
74 3 9 /0 1 ud. pubbl. 06.04.2001 r.g. n. 5890/99 oggetto: danni da infiltrazione d'acqua REPUBBLICA ITALIANA Crau 171PMенем IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 2733 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : CORTE SUPREMA SSAZION dott. Manfredo GROSSI Presidente;
UFFICIC SPE dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 O dott. Mario FINOCCHIARO " ' dal Sig. 3000 per diritti ( 1 GIU, 2001 dott. Antonio SEGRETO " ' dott. Alberto TALEVI IL CANCELLIEN ' ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da KA LG rappresentata e difesa ' giusta ' Italo Deprocura in calce al ricorso dall'avv. domiciliato ai fini del presente 'Zio di Myra 250 , ricorso in Roma via Baldo degli Ubaldi n. ' presso lo studio dell'avv. Giovanni Viggiano ricorrente contro 1 690 ' in persona del legale s.r.l. EDIL SANGUEDOLCE i sig. Romolo AN rappresentante rappresentata e difesa ' anche disgiuntamente dagli avv. Paolo D'Aprile ed Emilia Frappampina come da procura in calce al controricorso ed ' elett. dom. in Roma via Bassano del Grappa n. 4 , ' presso lo studio dell'avv. Aldo Basile controricorrente nonché CONDOMINIO di via Po n. 1 in MO , OR TA e OR IN intimati avverso la sentenza n. 867 in data 25.9. 15.10.1998 della - Corte di Appello di Bari ( r.g. n. 724/95 ): • Udita nella pubblica udienza del 6 aprile 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per la controricorrente l'avv. Paolo D'Aprile , che ha chiesto il rigetto del ricorso • in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Massimo Fedeli che ha ' chiesto l'accoglimento del ricorso . SVOLGIN IO DEL PROCESSO 2 Con atto di citazione del 17 febbraio 1989 LG OC - premesso che nel 1984 aveva acquistato dall'impresa costruttrice società Edil AN due appartamenti siti al secondo e terzo piano dello stesso fabbricato in Molfetta e che subito dopo l'acquisto nel primo si erano verificate infiltrazioni d'acqua piovana derivanti anche dal lastrico solare di proprietà di essa esponente posto a livello dell'appartamentino sovrastante - convenne dinanzi al Tribunale di Bari la predetta società nonché il condominio del fabbricato per sentirli dichiarare tenuti ad effettuare le occorrenti riparazioni e sostituzioni oltre al ripristino dei muri interni dei due " appartamenti · Nella contumacia dei convenuti e previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio con sentenza del 7 aprile 1995 l'adito Tribunale ritenuta la responsabilità della sola società costruttrice ai sensi dell'art. 1669 C.C. ' la condannò al pagamento di lire 15.163.000 , oltre le spese di lite di cui lire 5.000.000 per spese di ripristino dei soffitti e delle pareti danneggiate dell'unità immobiliare al secondo piano , e lire 3 10.163.000 quale costo di rifacimento del lastrico solare di esclusivo uso dell'attrice . Propose appello la società rimasta soccombente giudizio intervennero volontariamentee nel ' TA e IN IN ' figlie maggiorenni della OC e proprietarie dell'appartamento al secondo piano in adesione e ratifica di quanto ' dedotto e richiesto dalla madre . ' ora gravata la Corte diCon la sentenza appello dichiarato inammissibile l'intervento ' ' in riforma dell'impugnata pronuncia ha respinto la domanda della OL che ha condannato in solido ' con le interventrici e nella misura dei due terzi ' al pagamento delle spese del grado La Corte è pervenuta a tale decisione sul rilievo ' essendo l'oggetto ritenuto assorbente , che all'appartamentodel giudizio limitato ai danni al secondo piano del quale la OC non era proprietaria costei era carente di legittimazione ed ha precisato ' quanto a ' invece di proprietà dellaquello sovrastante predetta , che già l'impugnata sentenza aveva dato • le atto che non era stato in esso riscontrato alcun segno di umidità degno di nota Per la cassazione di tale sentenza la OL ha proposto ricorso affidato ad unico mezzo cui la ' ' società resiste con controricorso Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva . MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso - limitato al danno ' a suo dire cagionato da difetto di impermeabilizzazione ' verificatosi nella terrazza a livello annessa all'appartamento al terzo piano di esclusiva proprietà della ricorrente costei - deduce violazione e falsa applicazione dell'art. "I 112 c.p.c. in relazione alla norma di cui all'art. 360 cpc 5° CO. ' omessoper esame e motivazione circa un punto decisivo della controversia " ed a sostegno di essoprospettato dalla parte addebita alla sentenza impugnata di aver trascurato di esaminare la relazione integrativa del c.t.u. nominato in primo grado , che aveva accertato e quantificato in lire 10.163.000 il costo necessario per il completo rifacimento di detta terrazza • pur non contestando laLa controricorrente necessità di tali lavori Osserva che ' fungendo la terrazza da copertura del sottostante appartamento al secondo piano , di proprietà della figlie della ricorrente tenute alla esecuzione di ' 5 detti lavori sono le figlie stesse e da ciò trae ' che legittimamente la Corte territoriale ha deciso nel senso di cui scri - mentre in difetto di Rileva la Corte che ' gravame sul punto , si è formato il giudicato sul dichiarato difetto di legittimazione dell'attuale ricorrente riguardo ai danni verificatisi nell'appartamento al secondo piano di proprietà delle figlie ( danno che , nella sentenza di primo grado , era stato quantificato in lire 5.000.000 ) danni all'appartamentorelativamente ai sovrastante la sentenza impugnata ha affermato che non era stato riscontrato alcun segno di in esso "1 umidità degno di nota poiché i fenomeni di infiltrazione erano stati già eliminati applicando strato di guaina sul lastrico solare uno impermealizzante " conclusione la Corte territoriale è A tale pervenuta in dissenso immotivato dalla sentenza di primo grado la quale alla stregua della relazione ' integrativa del c.t.u. aveva invece determinato in lire 10.163.000 il costo necessario per il lastrico solare di usocompleto rifacimento del esclusivo dell'attrice " 6 non verificato è Accertare se un danno si sia o bensì questione di fatto come tale rimessa al ' la cui decisione giudice del merito incensurabile in sede di legittimità se ' ma nella specie è adeguatamente motivata riscontrabile per quanto esposto il vizio ' e , del resto la motivazionale denunciato stessa controricorrente non pone in discussione la sussistenza ed entità del danno stesso sibbene la ' diversa questione del soggetto tenuto a risarcirlo : questione che non è stata esaminata dalla sentenza impugnata e che dovrà essere affrontata in sede di rinvio ( nella quale , peraltro , le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle già rassegnate : art. 394 terzo comma c.p.c. ) se già dedotta in appello . 'S'impone , pertanto l'accoglimento del ricorso che si designa in altra: il giudice del rinvio - sezione della stessa Corte territoriale accerterà - nei soli rapporti tra la OC e la società ' AN ) essendosi in difetto di formato il giudicato nei riguardi impugnazione del condominio e delle IN ) se ed in che ' misura si sia verificato un danno al terrazzo a Б livello dell'appartamento al terzo piano di 7 proprietà della OC e nel caso in cui deciderà ' in senso affermativo , esaminerà le altre questioni ' rimaste assorbite , già sollevate sul punto dalla i all'esitopredetta appellante società regolamento delle spese del provvederà anche al giudizio di cassazione .
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso cassa in relazione la ' sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della ' Corte di Appello di Bari . Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte , il 6 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere est. EЕлиин ab tic sub IL CANCELLIERE C1 4000p Giovanni Giambattista 290000 DEPOSITATA IN CANCELLERIA. E' copia conforme all'originale Roma, lì - 1 61U. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista OFFICIO D E ROMA 2 1. .Serie 4 Registrato in data' 54463 versoto 290.000 al DUECENTO (lire p. D ☐ (D.ssa (PO) Respon Diudiziari (CHINI)