Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2890
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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Il principio secondo il quale una sentenza contenente autonome statuizioni, ciascuna delle quali sottoposta ad un proprio e diverso regime di impugnazione, può formare oggetto di gravame esclusivamente secondo i mezzi di impugnazione propri di ciascuna delle statuizioni in essa contenute non si applica al (diverso) caso in cui, proposta, dinanzi al giudice di pace, una domanda contenuta nell'ambito dei due milioni, venga tempestivamente proposta, in via riconvenzionale, da parte del convenuto, una domanda, connessa a quella principale, eccedente la competenza di quel giudice, ovvero, pur ricompresa entro tale competenza, eccedente il valore di due milioni (vicenda, quest'ultima, impeditiva del giudizio equitativo consentito a norma dell'art.113 comma secondo cod. proc. civ., e, pertanto, foriera di una pronuncia impugnabile con l'appello, a differenza della domanda principale, funzionale ad una sentenza ricorribile solo per cassazione). In tal caso, tra le soluzioni astrattamente prospettabili in assenza di una norma che disciplini esplicitamente il regime dell'impugnazione della pronuncia "de qua" (e, cioè, rispettivamente: impugnazione con l'appello per la riconvenzionale e con ricorso per cassazione per la domanda principale; impugnazione di entrambi i capi della sentenza con l'appello; impugnazione di entrambi i capi della sentenza con il ricorso per cassazione), l'applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt.36, 38, 40 comma secondo, 6 e 7, 113 e 114 cod. proc. civ. postula l'applicabilità del regime di impugnazione dell'appello "tout court" per l'intera sentenza, con conseguente inammissibilità dell'eventuale ricorso per cassazione contro di essa (come nella specie) proposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2890
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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