Cass. civ., sez. I, sentenza 31/01/2025, n. 2295
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Sentenza 31 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, pubblicata il 31 gennaio 2025, con numero di registro generale 22155/2023. Le parti in causa sono una comunità montana e i suoi membri, che contestano la legittimità di alcune delibere assembleari riguardanti modifiche statutarie. Gli attori richiedevano l'annullamento delle delibere che limitavano l'accesso alla comunità ai soli discendenti maschi, sostenendo che tali disposizioni violassero il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. La Corte d'Appello di Venezia aveva accolto parzialmente le loro istanze, annullando le delibere impugnate.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, sottolineando che l'autonomia statutaria delle comunità montane deve rispettare i principi costituzionali e non può giustificare discriminazioni di genere. Il giudice ha argomentato che le disposizioni statutarie che limitano la partecipazione alle sole linee maschili sono in contrasto con l'evoluzione sociale e giuridica, e che la legittimità delle norme deve essere valutata alla luce dei principi di uguaglianza e non discriminazione. La Corte ha quindi respinto il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese processuali tra le parti.

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Massime2

In tema di comunioni tacite familiari, le "Regole" venete sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è subordinata ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico dello Stato e soggetta al sindacato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 23 c.c., sicché le norme statutarie che attribuiscono, anche indirettamente, un ruolo di preminenza nella gestione agli appartenenti di sesso maschile, sono illegittime per manifesta violazione del principio di eguaglianza. (Principio applicato con riferimento alle modifiche statutarie introdotte dalla Regola di Casamazzagno, che, in luogo del riferimento alla discendenza maschile, aveva inserito quello agli "antichi cognomi", parimenti non rispettoso del dettato costituzionale, essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre).

Nelle "Regole" venete, comunioni tacite familiari dotate di autonoma soggettività giuridica di diritto privato, la legittimazione all'azione di responsabilità per i danni derivati dall'attività gestoria degli amministratori spetta alla Regola stessa, a seguito di delibera assembleare, non invece al singolo regoliere, il quale può agire in proprio soltanto per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 31/01/2025, n. 2295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2295
    Data del deposito : 31 gennaio 2025

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