Sentenza 31 gennaio 2025
Massime • 2
In tema di comunioni tacite familiari, le "Regole" venete sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è subordinata ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico dello Stato e soggetta al sindacato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 23 c.c., sicché le norme statutarie che attribuiscono, anche indirettamente, un ruolo di preminenza nella gestione agli appartenenti di sesso maschile, sono illegittime per manifesta violazione del principio di eguaglianza. (Principio applicato con riferimento alle modifiche statutarie introdotte dalla Regola di Casamazzagno, che, in luogo del riferimento alla discendenza maschile, aveva inserito quello agli "antichi cognomi", parimenti non rispettoso del dettato costituzionale, essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre).
Nelle "Regole" venete, comunioni tacite familiari dotate di autonoma soggettività giuridica di diritto privato, la legittimazione all'azione di responsabilità per i danni derivati dall'attività gestoria degli amministratori spetta alla Regola stessa, a seguito di delibera assembleare, non invece al singolo regoliere, il quale può agire in proprio soltanto per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/01/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
contro
GI EL VE, -intimata- e contro DE RO EN, DE RO IA, rappresentati e difesi dall'avvocato BRANCATO PAOLO ([...]), Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 -controricorrenti e ricorrenti incidentali- Numero di raccolta generale 2295/2025 Data pubblicazione 31/01/2025 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1616/2023 depositata il 24/07/2023. Udita la relazione svolta all'udienza pubblica del 03/12/2024 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona della Dott.ssa Luisa De Renzis, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Sentiti l'avvocato Raffaele Volante per la ricorrente principale e l'avvocato Francesca De Michiel per i controricorrenti, che hanno svolto oralmente le loro difese e si sono riportati ai rispettivi atti. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1616/2023, pubblicata il 24/7/2023, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Belluno n. 41/2020, che aveva respinto tutte le domande attoree. Il giudizio era stato promosso da AN RO IA e da AN RO NA EO, con atto di citazione notificato il 12/4/2017, nei confronti della RE MA, per sentire dichiarare l'illegittimità e l'invalidità delle deliberazioni assembleari assunte dalla RE il 15/4/2012, di approvazione del nuovo Statuto, il 16/10/2016, di approvazione delle modifiche dello Statuto del 2012, nonché delle deliberazioni n. 1 e n. 2 del 24/1/2017, di approvazione degli elenchi dei IE, effettivi e sospesi, per l'anno 2017, nonché nei confronti dei componenti della Commissione Amministrativa, signori NI AR US, ER ON VA, TI UG GI, TI LA AN, per sentire accertare la violazione delle norme statutarie, in particolare, per aver omesso di procedere, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto del 23/4/1989, e/o art. 48 dello Statuto del 17/2/2002, al recupero dei danni conseguenti alla esecuzione della 2 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 deliberazione assembleare 17/2/2002, annullata con forza di Numero di raccolta generale 2295/2025 giudicato con sentenza n. 14053/2015 della Corte di Cassazione, Data pubblicazione 31/01/2025 nei confronti dei IE intervenuti e consenzienti a tale deliberazione. Nel giudizio di primo grado si era costituita la convenuta RE di MA, rimasti contumaci gli altri convenuti, ed era intervenuta la Regione Veneto, cui la citazione era stata pure notificata, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, gli attori avevano impugnato le delibere assembleari della Comunione familiare montana n. 2/2012 e n. 11/2016, che (a seguito di Cass. n. 14053/2015 e dell'annullamento dello Statuto del 2012) avevano approvato le disposizioni statutarie n. 9 («Diritto a far parte della RE», laddove prevede che «il diritto a far parte della RE è basato sul vincolo di discendenza con gli antichi cognomi delle famiglie originarie e partecipanti alla RE di MA») e 10 («Qualifica di RE »), modificando lo Statuto originario, per disparità tra i sessi anche nella riformulazione del 2016. La Corte d'appello ha riformato la decisione del Tribunale e ha accolto il primo motivo di gravame degli originari attori, rilevando che: a) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14053 del 2015, aveva, anzitutto, respinto l'eccezione della RE circa l'insindacabilità delle disposizioni statutarie, evidenziando che l'autonomia statutaria della RE di MA poteva essere esercitata «entro i limiti stabiliti dai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico (ex art. 2 L.R. Veneto [n. 26/1996] di attuazione della L. quadro n. 97 del 1994)» e quindi che lo Statuto non può avere forza di legge, nel senso che non può porsi in contrasto con norme di legge che stabiliscano il perimetro dell'esplicazione dell'autonomia deliberativa e di governo della RE;
b) il giudice di legittimità, nella sentenza del 2015, aveva quindi affermato l'illegittimità della regola statutaria che stabiliva il 3 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 diritto a far parte della RE ai «maschi adulti celibi», in quanto, Data pubblicazione 31/01/2025 in primo luogo, la «RE è una comunione tacita familiare e non può che essere costituita da soggetti non individuali, dal momento che il nucleo costitutivo della regola, per tradizione millenaria, è costituito dal fuoco famiglia, assumendo il focolare il valore simbolico dell'unità familiare», cosicché l'introduzione «di una titolarità del diritto di proprietà anche non collettiva contrasta con il contenuto storico originalista della regola stessa», mentre «eventuali innovazioni statutarie che tengano conto dell'evoluzione dei modelli familiari e sociali possono essere gradatamente introdotte sulla base del rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra il genere femminile e maschile e non invece sull'illegittimo paradigma contrario, in quanto certamente non espressivo di una comprensibile esigenza di adeguamento di istituzioni tradizionali ai mutamenti sociali e culturali, ma soprattutto in ineludibile contrasto con l'art. 3 Cost.» e, in secondo luogo, «anche il radicamento territoriale dei fuochi famiglia costituisce un principio cardine della istituzione regoliera, dal momento che secondo quanto espressamente indicato dal citato art. 3 della legge quadro, le regole costituiscono una forma di proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile volta a valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale di alcune aree autonomamente gestite da rappresentanti prescelti dalle "famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio"»; c) tanto precisato, nel successivo giudizio promosso nel 2017, «il richiamo al “vincolo di discendenza con gli antichi cognomi delle famiglie originarie” contenuto nella prima parte dell'art. 9 del nuovo Statuto quale parametro identificativo dei fuochi-famiglia aventi titolo a far parte della RE di MA non consente di ritenere rispettato il principio di “non discriminazione” prescritto dalla Suprema Corte anche per le famiglie regoliere e questo in quanto – se inteso come risulta essere stato inteso dall'Assemblea Straordinaria dei IE 4 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 che ha approvato la delibera n. 11/2016 – tale elemento Data pubblicazione 31/01/2025 identificativo (appunto l'antico cognome originario), anche ammesso che tutti e ciascuno di detti cognomi siano effettivamente presenti nel corrispondente elenco allegato allo Statuto, finisce inevitabilmente con l'impedire la partecipazione alla RE dei fuochi-famiglia ai quali partecipino – ad esempio, tra gli altri casi – una donna discendente da famiglia originaria, sposata però con un non regoliere, e i figli di questa che, per mancato accordo tra i genitori, non portino il cognome (originario) della madre, circostanza ben possibile e che ne precluderebbe per sempre, alla luce della disposizione impugnata, la partecipazione alla RE, mentre altrettanto non avviene nella situazione inversa»; d) la disposizione è illegittima per evidente contrasto con il principio di eguaglianza, oltre che per le suddette eccezioni discriminatorie non risolvibili, anche per il riferimento (anacronistico) al concetto di «capofamiglia anagrafico» quale ordinario rappresentante della famiglia regoliera (« un istituto, cioè, inattuale, in quanto superato fin dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che non prevede più il capofamiglia, ma la perfetta equiparazione tra i coniugi»); e) pur avendo l'azione degli attori natura impugnatoria e demolitoria e spettando quindi all'A.G. chiamata a pronunciarsi sulla validità della clausola impugnata dare una soluzione alternativa legalmente sostenibile, la disposizione potrebbe risultare compatibile con il principio costituzionale di eguaglianza attraverso l'eliminazione dell'inciso riferito agli antichi cognomi delle famiglie originarie e il riferimento esclusivo «al concetto di discendenza, quale che essa sia (legittima, naturale o adottiva), da un appartenente (maschio o femmina è irrilevante) a una delle famiglie originarie (comunque identificate) che hanno sempre goduto di tutti i diritti propri delle famiglie della RE stanziate in maniera stabile e permanente nel territorio del Comune di Comelico Superiore» (con indicazione della possibile riformulazione della disposizione nei seguenti termini: 5 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 «Art. 9 – Diritto a far parte della RE. Il diritto a far parte della Data pubblicazione 31/01/2025 RE è basato sul vincolo di discendenza dalle antiche famiglie originarie che hanno sempre goduto pacificamente di tutti i diritti propri dei IE concessi dagli organi legittimi della RE stessa. Costituiscono una famiglia regoliera tutti i discendenti delle famiglie originarie i quali abbiano abitazione e fuoco in Comelico Superiore. Ogni famiglia è rappresentata da un RE scelto dalla famiglia tra i suoi membri, maschi o femmine »); f) anche il successivo art.10, individuante i soggetti che possono essere iscritti nell'elenco dei IE, è illegittimo, in quanto «invece di limitarsi a statuire che “Sono considerati IE, e quindi iscritti nell'Elenco dei IE, purchè residenti anagraficamente e di fatto nel Comune di Comelico Superiore, i discendenti degli antichi originari che formino un proprio fuoco”», prevede un'elencazione di soggetti che possono assumere la qualifica di RE «che risulta all'evidenza inaccettabile in più parti, e segnatamente laddove dispone: a) che la vedova di un RE possa assumere la qualifica di RE solo se, ovvero fino a quando, non si risposi, mentre il vedovo che formi un proprio nuovo fuoco (vale a dire che formi una nuova famiglia, risposandosi o anche solo instaurando una convivenza di fatto) non perderà a propria volta tale qualifica;
b) che il figlio maggiorenne che viva stabilmente separato dalla propria famiglia originaria può acquisire e mantenere la qualifica di RE, mentre la figlia maggiorenne che si trovi in analoga condizione perderà inevitabilmente la qualifica di RE laddove si sposi (concetto analogo a quello espresso con la frase: “finché dura lo stato di nubilato); c) che acquisisca la qualifica di RE il più anziano dei fratelli che vivano assieme in un'unica famiglia, escludendo invece che lo possa diventare la sorella più anziana», in quanto tali previsioni chiaramente «sottendono lo scopo di attribuire comunque un ruolo preminente nella gestione della RE agli appartenenti al sesso maschile, in contrasto con quanto 6 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 previsto dalla Carta Costituzionale (che non tollera, neppure nelle Numero di raccolta generale 2295/2025 formazioni sociali di antica tradizione riconosciute dall'ordinamento, Data pubblicazione 31/01/2025 discriminazioni di trattamento fondate sul genere, quale che esso sia), dalla legislazione (statale e regionale) e di quanto statuito dalla Corte d'Appello, prima (sentenza n. 1895/2012) e dalla Corte di Cassazione, poi (sentenza n. 14053/2015)»; g) in particolare, le donne che non discendano da una famiglia regoliera – e cioè che non abbiano né madre, né padre, appartenenti ad una delle antiche famiglie originarie – e abbiano sposato l'appartenente ad una famiglia della RE stabilmente residente nel territorio del Comune di Comelico Superiore, laddove rimangano vedove, dovrebbero «mantenere il ruolo e i diritti acquisiti all'interno del proprio fuoco-famiglia appartenente alla RE», anche in caso di successivo nuovo matrimonio, con un non discendente da famiglia originaria, essendo la disposizione contraria priva di ogni logica e incoerente con il sistema. Di conseguenza, la Corte d'appello ha annullato la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei IE della RE di MA n. 11 del 16.10.2016 di approvazione delle modifiche degli artt. 9 e 10 dello Statuto della RE e, in parte qua (e quindi nella parte relativa alla modifica degli artt. 9 e 10 dello Statuto della RE), anche la precedente delibera di modifica n. 2/2012, approvata il 15.4.2012 (che stabiliva: all'art. 9, che «Il diritto a far parte della RE è basato sul vincolo agnatizio (discendenza in linea maschile) con gli antichi originari di MA”, e al successivo art. 10, che “Sono considerati IE e quindi iscritti nell'Elenco dei IE […] i seguenti discendenti in linea paterna dagli antichi originari: […] b) il maggiorenne figlio maschio …quando formi una propria famiglia … c) la vedova di RE avente figli di cui almeno uno maschio…; e) il maggiorenne figlio maschio illegittimo nato da figlia di RE….»), evidenziando che la Corte di Cassazione, nella 7 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 stessa sentenza sopra citata, n. 14053/2015, aveva rilevato, Numero di raccolta generale 2295/2025 esaminando incidentalmente la predetta delibera sopravvenuta, Data pubblicazione 31/01/2025 «come non tutti i denunciati (e accertati) vizi di legittimità fossero stati rimossi, permanendo ancora evidente la discriminazione tra “genere femminile e maschile” in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione e la necessità di rispettare i fondamentali principi di partecipazione per fuochi-famiglia e di necessario radicamento territoriale degli stessi». La Corte territoriale ha, invece, respinto il secondo motivo di gravame, con il quale si impugnava la sentenza del Tribunale di Belluno, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di annullamento delle deliberazioni n. 1 e 2 del 24.1.2017, nonché n. 1 del 10.1.2018, di approvazione degli elenchi dei regolieri (effettivi e sospesi) rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, per mancata allegazione del fatto che era stato impedito a determinati soggetti di essere inseriti negli elenchi e di partecipare fattivamente alle seguenti assemblee. Del pari, non poteva accogliersi il terzo motivo di appello, con il quale si impugnava la statuizione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità, in capo agli attuali quattro componenti della Commissione Amministrativa, con danno al patrimonio della RE, per asserita violazione dell'art. 49 dello Statuto, in relazione all'importo, non recuperato dalla RE e di cui devono rispondere personalmente in solido i IE, di almeno € 54.720,00, a titolo di spese di soccombenza per i tre gradi del giudizio definito con la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 14053/2015, in quanto gli appellanti facevano valere una posizione attiva spettante in via esclusiva alla RE (in tesi, soggetto danneggiato dall'azione dei propri amministratori), senza averne però alcun titolo, né legale, né convenzionale, né comunque sussistendo una situazione – quale l'adozione di un'espressa delibera dell'Assemblea di rinuncia ad agire per il 8 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 recupero delle spese del giudizio conclusosi con la richiamata Data pubblicazione 31/01/2025 sentenza della S.C. n. 14053/2015, in tesi assunta in violazione di legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto – che possa legittimarne l'azione in via diretta, facendo valere la propria posizione di meri associati. Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 4/9/2023, la RE di MA propone ricorso per cassazione, notificato il 2- 3/11/2023, affidato a due motivi, nei confronti IA AN RO e di NA AN RO (che resistono con controricorso e ricorso incidentale nei confronti di TI UG GI, TI LA AN, ER ON VA e NI AR US, in unico motivo, notificato il 6-14/12/2023 a TI UG, TI LA e NI AR e il 22/12/2023- 4/1/2024 a ER ON VA), nonché della Regione Veneto (che non svolge difese) e di US NI AR, LE ER ON, GI TI UG, AN TI LA (che resistono con controricorso al ricorso incidentale dei AN-RO). Tutte le parti hanno depositato memoria. All'udienza pubblica del 3 dicembre 2024, il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale e le parti si sono riportate ai rispettivi atti. RAGIONI ELLA DECISIONE 1. La ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, in quanto la Corte d'appello non si sarebbe limitata ad annullare le modifiche apportate dalle delibere impugnate agi artt.9 e 10 dello Statuto ma ha ricostruito la norma statutaria e, non avendo gli attori AN RO «proposto una versione alternativa dell'art.9 dello Statuto della RE», il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola statutaria, non poteva dettare una formulazione alternativa dell'art.9 e 9 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 dell'art.10 dello Statuto;
b) con il secondo motivo, la violazione, ex Data pubblicazione 31/01/2025 art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1, comma primo, lett.d), 2, comma secondo, 3, comma primo, lett.e), della legge n. 168/2017 e l'art.3 della legge n. 97/1994, in quanto il ricorso al cognome come elemento identificativo della discendenza da una famiglia originaria non lede il principio costituzionale della parità di genere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, e la decisione impugnata invece viola l'art. 3 della l.n. 97/1994 e la legge n. 168/2017 in ordine all'affermazione del principio dell'autonomia statutaria delle comunioni familiari montane e, nel caso di specie, delle Regole, già previsto dall'art.3 della legge del 1994 e ripreso dalla legge del 2017. 2. Con ricorso incidentale, i controricorrenti AN RO IA e AN RO NA EO chiedono invece la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1616/2023, limitatamente al capo III) della stessa, in ordine al motivo di appello sulla domanda di accertamento di responsabilità degli amministratori per asserito inadempimento agli obblighi statutari, per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. in relazione all'applicazione dell'art. 48 dello Statuto della RE di MA, per condotta omissiva nel recupero di «danni» conseguenti all'annullamento della delibera assembleare impugnata, danni individuati nelle spese legali sostenute dalla RE di MA nel processo conclusosi nel 2015 con sentenza della Corte di Cassazione. 3. I controricorrenti TI UG GI, TI LA AN, ER ON VA e NI AR US eccepiscono l'inammissibilità del ricorso incidentale notificato nei loro confronti, per tardività rispetto al VA PE ON, deducendo che il ricorso incidentale è stato proposto nei confronti di una parte diversa dal ricorrente principale e non già costituita e quindi andava, oltre che depositato, anche notificato alle altre parti, nello 10 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 stesso termine dei quaranta giorni dalla notificazione del ricorso Data pubblicazione 31/01/2025 principale di RE MA (avvenuto il 2-3/11/2023) e, quindi, entro il 13.12.2023. Nel merito, contestano la fondatezza del ricorso incidentale, rilevando che, secondo la ricostruzione dei ricorrenti incidentali, gli allora amministratori avrebbero dovuto procedere, ai sensi della previsione statutaria, nei confronti dei IE assenzienti e/o intervenuti, in quanto la delibera annullata con sentenza di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione n. 14053/2015, sarebbe stata «oggetto di rituale opposizione» all'ufficio della RE, ma invece alcuna opposizione risultava proposta avverso la delibera assembleare n. 2 del 17.2.2002, entro i cinque giorni dalla scadenza dell'esposizione all'albo della predetta deliberazione, come statutariamente previsto. I controricorrenti eccepiscono anche il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti incidentali, come statuito dalla Corte d'appello, e l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, ex art.100 c.p.c., in un'azione di accertamento finalizzata, come dagli stessi ribadito, ad una successiva azione di danno, non rappresentando le spese legali una voce possibile di «danno». 3. Questa Corte si è già occupata della RE di MA nella sentenza n. 14053/2015, ove si è affermato che «In tema di comunione tacita familiare, le "Regole" venete, disciplinate dalla legge reg. Veneto 19 agosto 1996, n. 26, in attuazione della legge quadro 31 gennaio 1994, n. 97, sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è sottordinata ai principi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico in genere, nonché del diritto consuetudinario, da cui hanno tratto origine, sicché le delibere da esse adottate sono soggette al sindacato del giudice ordinario ex art. 23 cod. civ. Ne consegue l'illegittimità della norma statutaria (nella specie, della RE di MA) che limita la partecipazione alla comunione ai soli individui di sesso maschile 11 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 e la estende anche ai non residenti nel luogo, in quanto in palese Numero di raccolta generale 2295/2025 violazione del principio di uguaglianza rispetto al genere femminile Data pubblicazione 31/01/2025 ed in contrasto con i principi consuetudinari, per i quali hanno diritto di partecipare alla RE solo nuclei familiari radicati sul territorio». In quel giudizio si discuteva di una delibera di approvazione di modifiche statutarie della RE del febbraio 2002, contestandosi che con detta delibera si fosse disposta la modifica del diritto di partecipazione alla RE attribuito alle «persone adulte di sesso maschile» anziché alle famiglie, nonostante la RE fosse una comunione tacita familiare fondata sul c.d. «fuoco famiglia», con discriminazione di genere rispetto alle donne, e si fosse esclusa una stabile relazione con il territorio da parte della famiglia regoliera, stante la facoltà di fissare la residenza anagrafica fuori da Comelico Superiore. La Corte d'appello di Venezia, premesso che, come evidenziato dalla pronuncia della Corte Cost. n. 917 del 1988, lo statuto di una comunione familiare non può derogare ad una norma di legge, essendo la fonte consuetudinaria subordinata alla legge, cosicché l'autonomia statutaria doveva rispettare i principi costituzionali e dall'ordinamento giuridico vigente nel quale sono ricomprese norme di legge e consuetudinarie, ha annullato la delibera di modifica statutaria, relativa all'attribuzione del diritto agli adulti maschi, in quanto contraria alla disciplina consuetudinaria millenaria, secondo cui il diritto di far parte della regola appartiene alle famiglie e costituiscono una famiglia regoliera tutti i discendenti maschi in linea paterna delle famiglie originarie con le loro consorti, i quali abbiano abitazione e fuoco a Comelico Superiore: non poteva la «famiglia» comprendere estensivamente anche i maschi adulti celibi che abbiano lasciato la casa paterna e si siano trasferiti altrove. Il profilo d'illegittimità rilevato era duplice, in quanto in contrasto sia con la nozione costituzionale di famiglia sia con 12 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 l'antica norma consuetudinaria propria dell'istituzione regoliera che Numero di raccolta generale 2295/2025 attribuisce al «fuoco famiglia» la titolarità del diritto a far parte Data pubblicazione 31/01/2025 della RE;
inoltre era illegittima anche la previsione statutaria circa la facoltà di spostare la residenza anagrafica fuori dal Comelico e lo erano anche tutte le modifiche produttive di una discriminazione di genere derivanti dalla modifica relativa al diritto di far parte della RE attribuito ai maschi adulti celibi. Questa Corte, nel respingere il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello n. 1895/2012, ha poi rilevato che, in relazione al fatto che la RE di Casamazzagna, si era dotata di un nuovo Statuto in data 15/4/2012, depositato unitamente al controricorso, da tale documento nuovo, il cui esame era consentito a questa Corte, in considerazione della sua incidenza sull'ammissibilità del ricorso, si evinceva che «i due profili d'illegittimità delle precedenti modifiche, rilevati dalla Corte d'Appello, sono stati eliminati» ma, tuttavia, il ricorso per cassazione proposto, peraltro successivamente all'approvazione delle predette modifiche (atto notificato il 22/3/2013), era ammissibile, «dovendosi rinvenire un interesse della RE alla verifica della legittimità delle modifiche contestate, sia in ordine alla possibilità relativa ad una futura riproposizione, sia in relazione alla loro applicabilità nella fase dalla loro vigenza ed anteriore alla loro eliminazione per effetto delle innovazioni approvate nel 2012». Questa Corte, nel merito del ricorso, ha affermato che le delibere statutarie sono sottoposte al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario ex art. 23 c.c. e che l'autonomia statutaria della RE di Casamazzagna può esercitarsi entro i limiti stabiliti dai principi costituzionali e dall'ordinamento giuridico (ex art. 2 L.R. Veneto sopracitata di attuazione della L. Quadro n. 97 del 1994), non potendo lo statuto avere forza di legge, nel senso che non può contrastare con norme di legge che stabiliscano il perimetro dell'esplicazione dell'autonomia deliberativa e di governo (art. 3, 13 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 comma 1, lett. b) L. quadro) né porsi in contrasto con il diritto Numero di raccolta generale 2295/2025 consuetudinario (Corte Cost. n. 917 del 1988) dal quale la RE Data pubblicazione 31/01/2025 ha tratto origine. Quindi si è confermata la sentenza impugnata, evidenziando che la disposizione statutaria (del 2002) che stabilisce innovativamente il diritto a far parte della RE ai «maschi adulti celibi» era illegittima sotto due rilevanti profili: a) la «RE è una comunione tacita familiare e non può che essere costituita da soggetti non individuali, dal momento che il nucleo costitutivo della regola, per tradizione millenaria, è costituito dal fuoco famiglia, assumendo il focolare il valore simbolico dell'unità familiare» e l'introduzione di una titolarità del diritto di proprietà anche non collettiva contrasta con il contenuto storico originalista della regola stessa (art. 3, comma 1, lett. b) sub. 2, 3, 4 sopra citato, che, nel definire l'ambito della competenza legislativa regionale in ordine alle regole, si riferisce espressamente alle «famiglie stabilmente stanziate sul territorio», comma 2, lett. b sub. 2), ai «nuclei familiari», comma 2, lett. b sub 3), e alla «proprietà collettiva», comma 2, lett. b sub 4), prevedendo l'esplicazione dell'autonomia statutaria all'interno di tali confini, mentre «eventuali innovazioni statutarie che tengano conto dell'evoluzione dei modelli familiari e sociali possono essere gradatamente introdotte sulla base del rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra il genere femminile e maschile e non invece sull'illegittimo paradigma contrario, in quanto certamente non espressivo di una comprensibile esigenza di adeguamento di istituzioni tradizionali ai mutamenti sociali e culturali ma soprattutto in ineludibile contrasto con l'art. 3 Cost.»; b) anche il radicamento territoriale dei «fuochi famiglia» costituisce un principio cardine della istituzione regoliera, dal momento che, secondo quanto espressamente indicato dal citato art. 3 della Legge Quadro, le regole costituiscono una forma di proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile volta a valorizzare il patrimonio agro-silvo-pastorale di alcune aree 14 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 autonomamente gestite da rappresentanti prescelti dalle «famiglie Numero di raccolta generale 2295/2025 originarie stabilmente stanziate sul territorio», radicamento sul Data pubblicazione 31/01/2025 territorio che costituisce così come il nucleo familiare un carattere costitutivo della RE, desumibile, prima ancora che dall'ordinamento positivo, dal diritto consuetudinario che costituisce il limite di prossimità all'esercizio dell'autonomia statutaria. 4. Con altra pronuncia, n. 24978/2018, questa Corte ha poi affermato che «Le comunelle (o vicinie o vicinanze) dell'altopiano carsico-triestino, cui è conferita personalità giuridica di diritto privato secondo le modalità stabilite con legge regionale, integrano formazioni sociali (comunioni familiari montane) alle quali partecipano, su base gentilizia o per cooptazione, esclusivamente coloro che abitano e coltivano un determinato insieme di terre in forma diretta, promiscua e solidale in virtù di regole consuetudinarie o di antichi statuti. Esse costituiscono enti esponenziali di domini collettivi - riconosciuti dalla l. n. 168 del 2017 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto solo alla Costituzione - su un unico e complesso diritto, comune agli ascendenti degli autoctoni o dei proprietari collettivi dei terreni, ivi insediatisi "ab immemorabile"; pertanto, gli immobili che sono oggetto dell'attività di tali comunioni "pro indiviso" non sono sottoposti alle norme dettate per gli usi e i demani civici dalla l. n. 1766 del 1927, a nulla rilevando che il riconoscimento dell'ente esponenziale sia successivo al bando commissariale identificativo dei beni di uso civico, che non può produrre effetti sui predetti terreni per carenza del corrispondente potere amministrativo». In motivazione, si è precisato che il primo riconoscimento giuridico generalizzato di tali comunioni familiari si deve alla legge n. 991 del 1952 (recante provvedimenti in favore dei territori montani), il cui art. 34 dispone che «(n)essuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell'esercizio 15 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 dell'attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a Numero di raccolta generale 2295/2025 godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi Data pubblicazione 31/01/2025 statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore» ( norma tuttora in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 179 del 2009, art. 1, comma 1, e del relativo allegato 1); la L. n. 1102 del 1971, art. 10, comma 2, rappresenta una normativa specifica, prevedendo che «(p)er il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini» (primo comma) e che «Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale» (comma 2). La L. n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane, all'art. 3, comma 1, ha disposto: «(a)l fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui alla L. 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 10 le regole cadorine di cui al D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla L. 4 agosto 1894, n. 397», cui è conferita personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria;
detta norma ha previsto che: «a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;
b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette 16 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le Numero di raccolta generale 2295/2025 organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni Data pubblicazione 31/01/2025 legislative i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo- pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonchè degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonchè garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale». La successiva L. n. 168 del 2017, sopravvenuta in materia, all'art. 1 dispone: «(i)n attuazione degli artt. 2 e 9 Cost., art. 42 Cost., comma 2 e art. 43 Cost., la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie: a) soggetto alla Costituzione;
b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e 17 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, Data pubblicazione 31/01/2025 considerato come comproprietà intergenerazionale;
d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva" (comma 1); e che "(g)li enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" (comma 2)». Disciplina questa che, stabilendo che i «domini collettivi» hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, prende atto della (pre)esistenza di una proprietà collettiva «originaria», intesa sia come «comproprietà inter-generazionale» sia quale «ordinamento giuridico primario» delle comunità stesse, a sua volta soggetto (non alla legge, ma direttamente) alla Costituzione, affermando che esse «continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini» (art. 2, comma 2, secondo periodo), non diversamente da altre forme associative volte alla gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti all'ordinamento dello Stato (v. Corte Cost. n. 228/2021). 5. Può essere utile anche il riferimento a una recente pronuncia della Corte Costituzionale e alla materia successoria in Alto Adige, unico territorio italiano in cui è presente il tradizionale istituto del «maso chiuso», istituto, con profonde radici storiche, che risponde, al pari dell'istituto dei domini collettivi per cui è causa, ad esigenze conservative dell'unitarietà dei terreni agricoli con i relativi edifici di pertinenza in sede successoria, al fine di evitare la parcellizzazione del territorio. Nel «maso chiuso», stante l'indivisibilità dei terreni e degli edifici che lo costituiscono, sono state individuate nel corso degli anni regole predefinite per individuare il titolare del diritto di 18 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 assunzione e tra queste il cd. «maggiorascato», ovverosia il diritto Numero di raccolta generale 2295/2025 di ereditare il maso chiuso riconosciuto soltanto al figlio maschio Data pubblicazione 31/01/2025 primogenito. Con la sentenza n. 15 del 9 febbraio 2021, la Corte Costituzionale è intervenuta sul Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 8/1962 (approvazione del «Testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi») e, in particolare, sull'art. 18 comma 2, a seguito dell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bolzano del 27.09.2019. La disposizione posta al vaglio della Consulta atteneva all'ordine di preferenza da seguire nella scelta dell'assuntore del maso chiuso nel caso di più coeredi, individuato dal comma secondo, il quale prevedeva che: «Tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso, è preferito il più anziano». Il primo periodo era già stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost. n. 193/2017, mentre il secondo – applicabile ratione temporis al procedimento in oggetto – aveva indotto il Giudice a rimettere la questione alla Corte Costituzionale per accertare la compatibilità della disposizione in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha ravvisato un insanabile contrasto tra la disposizione in oggetto e l'art. 3 della Costituzione, per acclarata irragionevolezza della regola del «maggiorascato», quale criterio di determinazione automatica del diritto di assunzione, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona 19 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione Numero di raccolta generale 2295/2025 personale del maso chiuso», e, in via consequenziale, ai sensi Data pubblicazione 31/01/2025 dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi). La Corte Costituzionale, pur riconoscendo la rilevanza dell'istituto in questione nel panorama altoatesino, ha rilevato che la tutela allo stesso accordata non giustifica «qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale». In sostanza, alla speciale protezione conferita dall'ordinamento all'istituto non può corrispondere l'impermeabilità dello stesso rispetto all'interpretazione evolutiva. Il radicamento storico, sociale, culturale e le ragioni di razionalizzazione delle risorse economiche che sostengono e hanno mantenuto in vita l'istituto del maso chiuso non lo sottraggono da una valutazione di compatibilità costituzionale della sua disciplina, che, lungi dal comprometterne l'identità, ne accompagna l'evoluzione. L'identità continuativa e durevole del maso chiuso, che si salda all'esigenza di mantenere indiviso il fondo, non può ledere il principio fondamentale della parità tra uomo e donna. L'evoluzione normativa in materia di parità tra uomo e donna e il tramonto della visione patriarcale della famiglia, hanno –a giudizio della Corte costituzionale- privato di una giustificazione sostanziale la disparità di trattamento dei coeredi sulla base del sesso, imponendo una revisione della normativa provinciale sui masi chiusi, che nella l. provinciale n. 2 del 2010, infatti, non ha previsto 20 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 più per i chiamati all'eredità il criterio della preferenza basata sul Data pubblicazione 31/01/2025 sesso. Occorre per la determinazione dell'assuntore del maso, in mancanza di un accordo tra gli eredi legittimi, ricorrere a criteri diversi criteri - neutri rispetto al sesso - che, attualmente, risultino funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità. 6. Nella fattispecie qui in esame, si discute delle modifiche statutarie della RE MA, rispetto all'originario Statuto del 1989, deliberate nel 2012 e modificate nel 2016, perché ritenute ancora elusive dei principi costituzionali e della legislazione speciale in materia;
in particolare, gli attori originari [IA AN RO, discendente di antica famiglia originaria di MA di Cadore, BL, regoliere della RE di MA, e la di lui figlia femmina, AN RO NA EO) censuravano l'art. 2, lett. c) in cui si faceva ancora riferimento alle famiglie e ai «singoli IE», l'art. 9 che riconosceva il diritto di far parte della RE solo alla discendenza in linea maschile, l'art. 10 con il quale si attribuiva la qualifica di RE solo «al maggiorenne figlio maschio» ovvero alla vedova di RE purché avesse almeno un figlio maschio a carico;
si contesta l'eliminazione dell'art. 16 dello Statuto dell'anno 1989, in tal modo escludendo dalla RE «i fuochi famiglia», composti da vedove con prole femminile o nubili, alle quali famiglie e persone gli statuti anteriori e da secoli avevano riconosciuto pacificamente almeno il fabbisogno, il legnatico, il pascolo ed alcuni altri diritti sui beni comuni. 7. Tanto premesso, la prima censura è infondata. Lamenta la ricorrente che, laddove la Corte d'appello ha proposto una nuova formulazione della norma statutaria, introducendo il criterio del vincolo di discendenza dalle antiche famiglie originarie, essa sarebbe incorsa in ultrapetizione. 21 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 Si afferma in ricorso che, al contrario, una discendenza non può Data pubblicazione 31/01/2025 che essere individuata attraverso un criterio oggettivo che fa leva sul legittimo possesso del cognome originario, con una lettura costituzionalmente orientata in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli rtt.237, 262 e 299 c.c. nella parte in cui non consentivano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno. Se si consente alla donna non regoliera rimasta vedova il diritto di restare regoliera anche se si risposa un non regoliere, si finisce con il trasformare l'ordinamento consuetudinario che riserva solo a chi è discendente da un'antica famiglia la titolarità de diritti sui beni comuni. Il vizio di ultrapetizione, in violazione dell'art.112 c.p.c., si ravvisa quando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato ovvero allorché il giudice di merito alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi) ed emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), pronunciando così oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. V, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. VI, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. VI, 18 maggio 2022, n. 15992). Non ricorre tale vizio allorché la pronuncia giudiziale rimanga nell'ambito dell'oggetto del contendere e della concreta fattispecie prospettata dalle parti, anche se la decisione afferisca a una questione non espressamente formulata, ma implicitamente contenuta nel thema decidendum ovvero quanto il giudice qualifichi 22 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 diversamente i fatti, restando nei limiti delle richieste contenute Data pubblicazione 31/01/2025 nell'atto di impugnazione e degli elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate (cfr. tra le tante: Cass., Sez. V, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. V, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 15992). Nella specie, la Corte territoriale non è andata oltre alla domanda, accolta, delle parti che chiedevano l'annullamento della deliberazione di approvazione delle modifiche dello Statuto. L'avere la Corte territoriale fatto anche riferimento, in seno alla motivazione, a quello che «poteva essere» il contenuto corretto della norme statutarie impugnate non vale ad integrare il vizio di ultrapetizione. La Corte ha soltanto suggerito (confutando il ragionamento del Tribunale di Belluno, secondo cui l'identificazione delle famiglie originarie della RE «non può che avvenire mediante il riferimento ai cognomi» e «come … rilevato dalla difesa della parte convenuta, gli attori non hanno saputo indicare e precisare, come, a loro avviso, dovrebbero essere diversamente redatte le disposizioni impugnate, rispetto all'attuale formulazione») un criterio di appartenenza alla RE (quello cioè che fa riferimento alla discendenza dalle antiche famiglie originarie) che meglio garantisse il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza e di non discriminazione tra i sessi. La Corte d'appello non ha disposto alcuna modifica della lettera delle norme statutarie, perché ciò non era oggetto della domanda riproposta in appello. 8. La seconda doglianza è, in parte, inammissibile e, in parte, infondata. Lamenta la ricorrente che la statuizione impugnata lede l'autonomia statutaria della comunione familiare e l'eliminazione del cognome quale criterio di individuazione della discendenza degli 23 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 antichi originari finirebbe per mutare geneticamente la RE da Data pubblicazione 31/01/2025 «proprietà collettiva chiusa» a collettività «aperta», poiché consentirebbe l'ingresso a soggetti con cognome «non regoliere». In memoria, la ricorrente rileva che oggetto del contendere è solo la correttezza o meno dell'individuazione del criterio oggettivo di appartenenza alla proprietà collettiva nel cognome degli antichi originari, non anche la questione, di genere, sollevata da controparti, di appartenenza delle donne alla RE di MA, fuori discussione. La ricorrente si è invero adeguata a «Corte Cost. n. 131/2022», potendo oggi il cognome essere trasmesso in linea materna e paterna. Ciò che si intende tutelare è il principio consuetudinario plurisecolare, nel Comelico, per cui ogni regoliere può appartenere ad una sola RE, pur discendendo i regolieri da Regole diverse, e il cognome rappresenta un segno esclusivo di identità e di appartenenza. Orbene, è nuova la questione della violazione dei principi posti dalla L. 168/2017, poiché mai introdotto nei due conclusi giudizi di merito, e la ricorrente neppure indica in seno al proprio ricorso il momento processuale nel quale tale questione è stata sollevata nei precedenti gradi del giudizio. In ogni caso, la legge n. 168/2017 ha riconosciuto la comproprietà collettiva intergenerazionale, ma non ha introdotto alcuna modifica alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, la quale, nell'attribuire alle Regioni il potere di disciplinare «le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione [. ..} », ha riaffermato la centralità del fuoco- famiglia quale soggetto essenziale della RE. L'art.2 della legge del 2017 ha stabilito, nel caso delle comunioni familiari montane, che esse «continuano a godere ed amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore». Tra di esse rientrano le Regole 24 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 del Comelico, fra cui MA, ex art.10 legge n. 1102/1971, Data pubblicazione 31/01/2025 richiamata dall'art.3, comma 1, lett.e), della legge n. 168/2017. Ma seppure la Comunità familiare può costituire nuove norme statutarie, ciò non vale a escludere la solo sottoposizione alla generale verifica da parte del potere giudiziario rispetto all'assetto costituzionale, come ha rilevato il P.G. Peraltro, questa Corte di Cassazione, in relazione alle modifiche che nel 2002 la RE di MA aveva apportato allo Statuto del 1989, ha chiaramente affermato che l'autonomia statutaria è subordinata ai principi della Costituzione, dell'ordinamento giuridico in genere e non può in alcun modo violare il diritto di uguaglianza di genere, avvertendo che «...eventuali innovazioni statutarie che tengano conto dell'evoluzione dei modelli familiari e sociali possono essere gradatamente introdotte sulla base del rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra il genere femminile e maschile e non invece sull'illegittimo paradigma contrario, in quanto certamente non espressivo di una comprensibile esigenza di adeguamento di istituzioni tradizionali ai mutamenti sociali e culturali, ma soprattutto in ineludibile contrasto con l'art. 3 Cost.» . Nel testo dell'art.9 dello Statuto, modificato nel 2016 («Il diritto a far parte della RE è basato sul vincolo di discendenza con gli antichi cognomi delle famiglie originarie e partecipanti alla RE di MA, riportati nell'elenco allegato allo Statuto;
vi fanno parte, perché discendenti dalle antiche famiglie originarie, le famiglie che hanno sempre goduto pacificamente di tutti i diritti propri dei IE, concessi dagli organi legittimi della RE stessa»), con la delibera impugnata, il riferimento agli «antichi cognomi», in luogo della discendenza in linea maschile, non risulta rispettoso del dettato costituzionale, in quanto essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre, si è mantenuto, di fatto, l'intento di riconoscere ai soli discendenti in linea maschile il diritto di essere regoliere. 25 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 L'art.10 dello Statuto, sempre nel testo modificato nel 2016 Data pubblicazione 31/01/2025 («Sono considerati Regolierì e quindi iscritti nel!'elenco dei IE ...i seguenti discendenti degli antichi originari: -il coniugato od il vedovo con o senza prole, che formi un proprio fuoco,- la vedova di RE, finché dura lo stato di vedovanza, -il figlio maggiorenne quando dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia originaria;
-la figlia maggiorenne quando dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia originaria, finché dura lo stato di nubilato;
-le donne di origine regoliera che hanno ottenuto l'annullamento del matrimonio sono equiparate alle nubili;
-il tutore di figli minorenni o incapaci di un RE deceduto o incapace ove la potestà sui minori non possa essere esercitata dalla madre;
-la moglie di un RE dichiarato incapace;
-il più anziano dei fratelli o parenti che vivono insieme in un'unica famiglia»), dimostra come permangono le discriminazioni di genere, quali descritti nella sentenza impugnata. Lo scopo delle previsioni in oggetto appare quello di attribuire un ruolo di preminenza nella gestione della RE agli appartenenti di sesso maschile, in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione, che non tollera, neppure nelle formazioni sociali di millenaria tradizione riconosciute nell'ordinamento, discriminazioni fondate sul genere quale che esso sia. La decisione della Corte territoriale non estende affatto il diritto di partecipazione a tutti i soggetti residenti nel territorio, né mette in alcun modo in discussione il principio per il quale il diritto di partecipazione spetta ai discendenti degli antichi originari;
riconosce perciò pienamente la RE come «collettività chiusa». 9. Il ricorso incidentale è parimenti infondato. Non è quindi necessario affrontare la questione della tardività, in forza della ragione più liquida. Assumono i ricorrenti incidentali che, in base all'art.48 dello 26 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 statuto approvato nel 2002, per le deliberazioni «oggetto di Data pubblicazione 31/01/2025 opposizione ma eseguite, i IE o gli Amministratori rispettivamente intervenuti o con- senzienti alla deliberazione rispondono in proprio e in solido qualora, in seguito a giudizio arbitrale o altra sentenza, esse siano annullate o modificate»; quindi se una deliberazione veniva fatta oggetto di rituale opposizione e poi impugnata e giudizialmente annullata, le spese conseguenti non dovevano essere imputate al bilancio della RE ma gravavano personalmente ed in solido sugli amministratori o regolieri che detta deliberazione abbiano approvato ed eseguito. Nella specie, avverso la deliberazione del 17/2/2002 era stata svolta tempestiva e rituale opposizione da parte di taluni IE «(doc.10)», ma malgrado ciò la deliberazione era stata eseguita con approvazione dello Statuto debitamente redatto nella forma di atto pubblico e il giudicato formatosi a seguito dell'annullamento di tale deliberazione (Cass. 14053/2015) avrebbe procurato alla RE di MA un rilevante danno patrimoniale corrispondente alle spese di soccombenza, alle spese di assistenza tecnica per i tre gradi di giudizio, alle spese accessorie e connesse (imposte di registro, etc.) per una somma complessiva di oltre € 54.000,00; di qui l'interesse del prof. AN RO IA a far accertare e dichiarare la responsabilità degli intimati NI AR US, ER ON VA, TI UG GI, TI LA AN per violazione delle norme statutarie ai fini del successivo esperimento dell'azione di danno o di una successiva mozione di sfiducia. La Corte d'appello ha respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva degli attori. I ricorrenti incidentali deducono che ciascun regoliere è legittimato ad agire in difesa del patrimonio comune, in quanto il 27 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 patrimonio collettivo non appartiene alla persona giuridica - Data pubblicazione 31/01/2025 RE, ente preposto soltanto all'amministrazione dei beni, trattandosi di una speciale comproprietà della quale sono titolari i regolieri cioè le famiglie partecipanti (titolari di «diritti soggettivi, di natura reale, sul patrimonio collettivo e sulle utilità»). E anche la legge n. 168/2017 non ha trasferito alcun diritto dominicale in capo all'Ente al quale spetta soltanto la «capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territo- riale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale» (art.1 1.1., lett. c)). E si richiama l'art. 2476, comma 3, c.c., che attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione straordinaria, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., nell'interesse della società a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto (cfr. Cass. 25 luglio 2018, n. 19745; Cass. 4 luglio 2018, n. 17493; Cass. 26 maggio 2015, n. 10936). A tale ultimo riguardo, l'applicazione analogica di tale disposizione va esclusa dovendosi, nella specie, farsi richiamo al Titolo II del Libro I, del codice civile, sulle persone giuridiche, quali sono le comunioni familiari montane in esame. I controricorrenti richiamano l'art.16 della legge Regione veneto n. 26/1996, recante la Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli Antichi beni originari di Grignano Polesine. L'art.22 c.c. attribuisce le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti all'assemblea. E l'art.28 dello Statuto della RE di MA attribuisce infatti all'assemblea la competenza a decidere sulla mozione di sfiducia per gravi irregolarità degli amministratori. 28 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 Il difetto di legittimazione dei singoli regolieri deriva quindi Data pubblicazione 31/01/2025 dall'applicazione di principi generali: la RE, abbia o no personalità giuridica, è una comunione tacita e come per i condomini vi è una legittimazione ad agire per la conservazione del patrimonio ma immobiliare (danni di terzi al bene comune, confini etc.). La legittimazione del singolo regoliere deve escludersi se volta ad ottenere il ristoro di presunti danni conseguenti all'esercizio dell'attività deliberativa e gestoria degli organi deliberativi e gestori, cioè degli organi sociali e, secondo la previsione statutaria, la diretta responsabilità di amministratori e soci consenzienti alla deliberazione o comunque alla decisione gestoria illegittima deriva da una deliberazione dell'assemblea. Non sussiste pertanto una legittimazione ad agire dei singoli regolieri al fine di sentire accertare la responsabilità degli amministratori consenzienti per danni;
la legittimazione, al riguardo, spetta alla RE, in quanto soggetto giuridico autonomo. 10. Per quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e quello incidentale. Le spese vanno compensate integralmente tra la ricorrente principale RE di MA e i controricorrenti AN RO e tra questi ultimi, ricorrenti incidentali, e i controricorrenti IN AR, ER ON, TI UG e TI LAee, per complessità e novità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale e dichiara le spese processuali del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra tutte le parti. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali 29 di 30 Numero registro generale 22155/2023 Numero sezionale 4453/2024 Numero di raccolta generale 2295/2025 dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per Data pubblicazione 31/01/2025 il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024. La Consigliera Rel. UL DA La Presidente RI IE 30 di 30