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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 310/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n.329/2023 pubblicata in data 23 novembre 2023 promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Milano via Fontana n.2 presso e nello studio degli avv. Giuseppe Russi e Alberto Vescovini che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Belli e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data 23.1.2023 rep n. Persona_1
37590
APPELLATO
OGGETTO: TFR a carico del Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza appellata il Tribunale di Rimini sezione lavoro dichiarava inammissibile per decadenza ex art. 47 co 3 DPR n. 639/1970 il ricorso proposto
CP_ da nei confronti di con cui questa chiedeva la condanna Parte_1 dell'istituto al pagamento a suo favore del TFR pari ad euro 2559,16 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In tale ricorso deduceva di aver prestato nel periodo dal Parte_1
1\09\2004 al 27\04\2007 attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di con inquadramento al 2° livello C.C.N.L BARBIERI E Persona_2
AR senza percepire, alla cessazione del rapporto, le competenze di fine rapporto e il TFR per i quali aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la sentenza n. 4498\2009 che aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 8.436,43 di cui € 2.599,16 a titolo di TFR.
Deduceva di aver vanamente intrapreso la procedura esecutiva e che all'esito aveva richiesto l'accesso al fondo di garanzia, domanda che era stata rigettata. CP_ Si costituiva eccependo la decadenza dall'azione giudiziale in quanto la CP_ domanda di erogazione del TFR presentata dalla stessa ad era del
CP_ 25.11.2014 ed era stata rigettata da con lettera datata 9.9.2015 consegnata in data 16.9.2015.
Eccepiva anche la prescrizione quinquennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cessato nell'anno 2007.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere la decadenza ex art. 47 co 3 DPR n. 639/1970 in quanto aveva ritenuto decaduta la stessa dal diritto di proporre l'azione giudiziaria perché era decorso un anno da quando avrebbe potuto esercitare quel diritto senza considerare che all'epoca della prima domanda lo stesso non era sorto in quanto non era terminata la procedura esecutiva immobiliare nella quale era intervenuta.
Con il secondo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare fatti di causa determinanti al fine di decidere ed in particolare la fine della procedura esecutiva immobiliare in data 23 giugno 2021, il fatto che il proprio credito era rimasto insoddisfatto, che solo al termine sorgeva il suo
2 diritto a presentare domanda di accesso al fondo di garanzia e che nella prima
CP_ delibera il Comitato di aveva dichiarato che la stessa non era in possesso di tutti i requisiti per poter accedere.
CP_ Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannata a corrispondere alla stessa la somma di euro 2599,16 oltre interessi legali. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 20 novembre 2024 chiedendo il rigetto dell'appello stante la maturata decadenza.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo. CP_
3. Si rileva preliminarmente che, a differenza di quanto sostenuto da l'appello è ammissibile essendone stati indicati specificamente i motivi.
Occorre, quindi, esaminare congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello.
A tal fine si deve richiamare la normativa che regola la fattispecie.
L'art. 2 della legge n. 297/1982 prevede che: “ Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”
Tanto premesso si osserva che la Suprema Corte in relazione alla suddetta norma ha statuito che ( Cass. lav n. 8529/2012): “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle CP_2
condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con
3 l'azione esecutiva.” e ( Cass. lav n. 14020/2020) “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei CP_2
confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale…”
Ne consegue, pertanto, che il lavoratore può chiedere il pagamento del TFR al
Fondo di garanzia solo dopo aver infruttuosamente esperito la procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro nei modi e nei termini indicati nelle suddette pronunce della Suprema Corte.
Il diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia sorge, quindi, solo nel momento in cui sussistono tutti i suddetti presupposti. Come asserito dalla
Corte di Cassazione, infatti, ( Cass. lav n. 8259/2020): “…le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall hanno natura previdenziale e non CP_2
retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del 2017): si tratta infatti di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il
TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, I. n. 297/1982, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da
4 cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°)”.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza costante della Suprema Corte
(Cass. lav n. 15531/2014) ha ritenuto che la decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 si applichi anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970.
L'art. 47 terzo comma del dpr n. 639/1970 prevede che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma…”
Tanto premesso occorre ripercorrere l'iter amministrativo per verificare la fondatezza o meno dei motivi di appello e della decadenza dall'azione CP_ giudiziaria sostenuta da
La domanda di erogazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia presentata
CP_ CP_ dall'appellante ad del 25.11.2014 è stata rigettata da con lettera datata
9.9.2015 in cui si legge come motivazione del rigetto: “ - La S.V. non ha presentato la documentazione richiesta con nota del 17/04/2015”.
Con delibera n. 167450/2016 il Comitato Provinciale ha, poi, rigettato il ricorso presentato dall'appellante avverso il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “Considerato che: ai sensi dell'art. 2, co.2 L 297/82, la domanda
5 di intervento del Fondo di Garanzia può essere presentata, in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione, poiché la richiedente, che ha avanzato richiesta prima dell'esaurimento della procedura esecutiva, non è tuttora in grado di fornire la documentazione necessaria mancante, si invita a ripresentare, avendo riguardo alla prescrizione del credito, la richiesta di intervento al momento del possesso di tutta la documentazione prevista delibera di respingere il ricorso”.
Nel caso di specie parte appellante che aveva presentato la domanda al Fondo di garanzia il 25/11/2014, prima che sussistessero tutti i requisiti previsti dalla normativa, anziché, proporre una nuova domanda all'esito della procedura esecutiva conclusasi con esito negativo in data 23 giugno 2021 con tutta la relativa documentazione ha presentato due istanze di riesame della precedente domanda del 2014 nel 2017 e 2021 (cfr doc 17 e 21 in primo grado di parte appellante) e, poi, ha proposto il presente giudizio.
Considerato che l'unica domanda amministrativa presentata allo stato è quella originaria del 2014 già rigettata e che le due istanze di riesame non sono domande nuove, in relazione alla stessa, stante il lungo lasso di tempo trascorso, al momento del deposito del ricorso di primo grado avvenuto il 6 luglio 2023 era senza dubbio intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 co 3 DPR n. 639/1970.
Né in contrario rilevano le considerazioni dell'appellante relative all'insussistenza del proprio diritto al momento della proposizione della suddetta domanda del 25/11/2014.
La ritenuta decadenza dall'azione giudiziaria è, infatti, relativa solo a tale domanda amministrativa e non riguarda l'eventuale diritto successivamente sorto.
Del resto lo stesso comitato regionale aveva invitato l'appellante a riproporre una nuova domanda una volta che vi fossero stati tutti i requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento del relativo diritto.
Le doglianze espresse da parte appellante in relazione alla pronunciata decadenza dall'azione giudiziaria sono, quindi, destituite di fondamento in
6 quanto la stessa non ha effettivamente presentato una nuova domanda dopo l'esaurimento della procedura esecutiva.
Ne consegue, quindi, che l'eccezione di decadenza nei termini sopra indicati è fondata e il ricorso, così come proposto, è inammissibile.
L'appello, integrando la motivazione come sopra e nei termini ivi precisati, deve, quindi, essere rigettato.
Stante la peculiarità della fattispecie e l'evoluzione dell'intera vicenda sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Considerate le condizioni reddituali dell'appellante non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della stessa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.310/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 310/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini n.329/2023 pubblicata in data 23 novembre 2023 promossa con ricorso depositato in data 21 maggio 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliata a Milano via Fontana n.2 presso e nello studio degli avv. Giuseppe Russi e Alberto Vescovini che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Gramsci n.6/8 presso l'ufficio la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Belli e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio in data 23.1.2023 rep n. Persona_1
37590
APPELLATO
OGGETTO: TFR a carico del Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli
1 atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza appellata il Tribunale di Rimini sezione lavoro dichiarava inammissibile per decadenza ex art. 47 co 3 DPR n. 639/1970 il ricorso proposto
CP_ da nei confronti di con cui questa chiedeva la condanna Parte_1 dell'istituto al pagamento a suo favore del TFR pari ad euro 2559,16 lordi oltre interessi e rivalutazione.
In tale ricorso deduceva di aver prestato nel periodo dal Parte_1
1\09\2004 al 27\04\2007 attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di con inquadramento al 2° livello C.C.N.L BARBIERI E Persona_2
AR senza percepire, alla cessazione del rapporto, le competenze di fine rapporto e il TFR per i quali aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la sentenza n. 4498\2009 che aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 8.436,43 di cui € 2.599,16 a titolo di TFR.
Deduceva di aver vanamente intrapreso la procedura esecutiva e che all'esito aveva richiesto l'accesso al fondo di garanzia, domanda che era stata rigettata. CP_ Si costituiva eccependo la decadenza dall'azione giudiziale in quanto la CP_ domanda di erogazione del TFR presentata dalla stessa ad era del
CP_ 25.11.2014 ed era stata rigettata da con lettera datata 9.9.2015 consegnata in data 16.9.2015.
Eccepiva anche la prescrizione quinquennale decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, cessato nell'anno 2007.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse errato nel ritenere la decadenza ex art. 47 co 3 DPR n. 639/1970 in quanto aveva ritenuto decaduta la stessa dal diritto di proporre l'azione giudiziaria perché era decorso un anno da quando avrebbe potuto esercitare quel diritto senza considerare che all'epoca della prima domanda lo stesso non era sorto in quanto non era terminata la procedura esecutiva immobiliare nella quale era intervenuta.
Con il secondo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare fatti di causa determinanti al fine di decidere ed in particolare la fine della procedura esecutiva immobiliare in data 23 giugno 2021, il fatto che il proprio credito era rimasto insoddisfatto, che solo al termine sorgeva il suo
2 diritto a presentare domanda di accesso al fondo di garanzia e che nella prima
CP_ delibera il Comitato di aveva dichiarato che la stessa non era in possesso di tutti i requisiti per poter accedere.
CP_ Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse condannata a corrispondere alla stessa la somma di euro 2599,16 oltre interessi legali. CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 20 novembre 2024 chiedendo il rigetto dell'appello stante la maturata decadenza.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo. CP_
3. Si rileva preliminarmente che, a differenza di quanto sostenuto da l'appello è ammissibile essendone stati indicati specificamente i motivi.
Occorre, quindi, esaminare congiuntamente il primo ed il secondo motivo di appello.
A tal fine si deve richiamare la normativa che regola la fattispecie.
L'art. 2 della legge n. 297/1982 prevede che: “ Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”
Tanto premesso si osserva che la Suprema Corte in relazione alla suddetta norma ha statuito che ( Cass. lav n. 8529/2012): “Ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle CP_2
condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con
3 l'azione esecutiva.” e ( Cass. lav n. 14020/2020) “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei CP_2
confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale…”
Ne consegue, pertanto, che il lavoratore può chiedere il pagamento del TFR al
Fondo di garanzia solo dopo aver infruttuosamente esperito la procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro nei modi e nei termini indicati nelle suddette pronunce della Suprema Corte.
Il diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia sorge, quindi, solo nel momento in cui sussistono tutti i suddetti presupposti. Come asserito dalla
Corte di Cassazione, infatti, ( Cass. lav n. 8259/2020): “…le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall hanno natura previdenziale e non CP_2
retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del 2017): si tratta infatti di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il
TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, I. n. 297/1982, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da
4 cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°)”.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza costante della Suprema Corte
(Cass. lav n. 15531/2014) ha ritenuto che la decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 si applichi anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella
"Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970.
L'art. 47 terzo comma del dpr n. 639/1970 prevede che: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_1
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma…”
Tanto premesso occorre ripercorrere l'iter amministrativo per verificare la fondatezza o meno dei motivi di appello e della decadenza dall'azione CP_ giudiziaria sostenuta da
La domanda di erogazione del TFR da parte del Fondo di Garanzia presentata
CP_ CP_ dall'appellante ad del 25.11.2014 è stata rigettata da con lettera datata
9.9.2015 in cui si legge come motivazione del rigetto: “ - La S.V. non ha presentato la documentazione richiesta con nota del 17/04/2015”.
Con delibera n. 167450/2016 il Comitato Provinciale ha, poi, rigettato il ricorso presentato dall'appellante avverso il rigetto della domanda con la seguente motivazione: “Considerato che: ai sensi dell'art. 2, co.2 L 297/82, la domanda
5 di intervento del Fondo di Garanzia può essere presentata, in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione, poiché la richiedente, che ha avanzato richiesta prima dell'esaurimento della procedura esecutiva, non è tuttora in grado di fornire la documentazione necessaria mancante, si invita a ripresentare, avendo riguardo alla prescrizione del credito, la richiesta di intervento al momento del possesso di tutta la documentazione prevista delibera di respingere il ricorso”.
Nel caso di specie parte appellante che aveva presentato la domanda al Fondo di garanzia il 25/11/2014, prima che sussistessero tutti i requisiti previsti dalla normativa, anziché, proporre una nuova domanda all'esito della procedura esecutiva conclusasi con esito negativo in data 23 giugno 2021 con tutta la relativa documentazione ha presentato due istanze di riesame della precedente domanda del 2014 nel 2017 e 2021 (cfr doc 17 e 21 in primo grado di parte appellante) e, poi, ha proposto il presente giudizio.
Considerato che l'unica domanda amministrativa presentata allo stato è quella originaria del 2014 già rigettata e che le due istanze di riesame non sono domande nuove, in relazione alla stessa, stante il lungo lasso di tempo trascorso, al momento del deposito del ricorso di primo grado avvenuto il 6 luglio 2023 era senza dubbio intervenuta la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 co 3 DPR n. 639/1970.
Né in contrario rilevano le considerazioni dell'appellante relative all'insussistenza del proprio diritto al momento della proposizione della suddetta domanda del 25/11/2014.
La ritenuta decadenza dall'azione giudiziaria è, infatti, relativa solo a tale domanda amministrativa e non riguarda l'eventuale diritto successivamente sorto.
Del resto lo stesso comitato regionale aveva invitato l'appellante a riproporre una nuova domanda una volta che vi fossero stati tutti i requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento del relativo diritto.
Le doglianze espresse da parte appellante in relazione alla pronunciata decadenza dall'azione giudiziaria sono, quindi, destituite di fondamento in
6 quanto la stessa non ha effettivamente presentato una nuova domanda dopo l'esaurimento della procedura esecutiva.
Ne consegue, quindi, che l'eccezione di decadenza nei termini sopra indicati è fondata e il ricorso, così come proposto, è inammissibile.
L'appello, integrando la motivazione come sopra e nei termini ivi precisati, deve, quindi, essere rigettato.
Stante la peculiarità della fattispecie e l'evoluzione dell'intera vicenda sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cpc per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Considerate le condizioni reddituali dell'appellante non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della stessa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.310/2024 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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