CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
- C.F. ), residente negli Emirati Arabi Uniti, 2906 Dubai, The Palm Parte_1 C.F._1
Tower Pal Jumeirah, con il patrocinio dell'Avv. M. Dominique Feola (C.F. del Foro di C.F._2
Milano, la quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC - Fax 02.82950965, Email_1
e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Milano, Via Durini, n. 5, giusta procura in calce all'atto di riassunzione
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
- (C.F. ), residente in [...], con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Francesca Cunteri (C.F. ) e dall' Avv. Davide Orto (C.F. C.F._4
, i quali richiedono di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni C.F._5 altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Milano, Email_3
Piazza Cinque Giornate, 6, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE- Oggetto: giudizio di rinvio dall'ordinanza della Cassazione n. 25353 del 20.09.2024 in materia di divorzio con applicazione della legge svizzera
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La crisi coniugale tra i coniugi e esordiva nel 2019, quando il Sig. adiva il Pretore di Pt_1 CP_1 Pt_1 Con Lugano per ottenere le “misure volte alla protezione dell'unità della famiglia” (c.d. , il quale dichiarava la separazione tra i coniugi e, per quanto interessa in questa sede, fissava, in via provvisoria, un assegno di mantenimento pari a CHF 15.000,00 mensili da versarsi dal marito a favore della moglie, da cui sottrarre la spesa di CHF 6.200,00, sostenuta direttamente dal Sig. relativa al canone ed alle spese per il Pt_1 contratto di locazione dell'abitazione familiare, assegnata alla moglie.
All'esito del giudizio il Pretore di Lugano con la sentenza del 28.04.2021 mutava l'importo dell'assegno di mantenimento disponendo che:
“il marito è condannato a versare alla moglie, entro il 5. di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
-CHF 9'410.00 dal mese di settembre 2019 al mese di novembre 2019.
-CHF 19'235.00 dal mese di dicembre 2019 al 31 maggio 2021.marito resta autorizzato a dedurre dagli importi di cui alle cifre 7.1 e 7.2 la pigione e le spese accessorie dell'ex abitazione coniugale, di complessivi
CHF 6'200.00 mensili, se da lui assunte direttamente.
-CHF 17'235.00 mensili dal mese di giugno 2021 qualora non dovesse avere esercitato il diritto di compera sull'ex abitazione coniugale rispettivamente CHF 13'035.00 mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie, qualora dovesse esercitare il diritto di compera”.
Conclusa la causa avanti la giurisdizione svizzera, il Sig. adiva il Tribunale di Pesaro proponendo Pt_1 domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La Sig.ra chiedeva, in via CP_1 riconvenzionale, un assegno di divorzio a carico del marito pari ad € 38.000,00 mensili, oltre l'assegnazione della casa coniugale di Lugano. Il Tribunale di Pesaro, dopo aver dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza parziale, definiva il giudizio con la sentenza n. 207/2023 del 07.03.2023, applicando la lex fori, quindi rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare, dando atto dell'accordo dei coniugi circa l'integrale assunzione, in via esclusiva, da parte del Sig. del carico del mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nonché riconoscendo un assegno divorzile in favore della ex-moglie di € 10.000,00 mensili.
La Sig.ra impugnava detta sentenza avanti la Corte di Appello di Ancona, mentre il Sig. CP_1 Pt_1 presentava appello incidentale, entrambi instavano per l'accoglimento delle domande come formulate in primo grado. La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 902/2023 del 31.05.2023, riconosciuta l'applicazione del diritto svizzero, ritenuto che il matrimonio non fosse qualificabile come decisivo
( ), in applicazione dei criteri di commisurazione definiti dall'art. 125 c.c. svizzero confermava CP_3 il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla Sig.ra e, in riforma della CP_1 sentenza di primo grado, aumentava l'assegno divorziale ad € 19.000,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale istat. Avverso quest'ultima sentenza Sig. roponeva ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi di Pt_1 censura: il primo riguardante l'an dell'assegno, il secondo concernente il quantum, il terzo la durata, mentre il quarto motivo l'omesso esame decisivo di fatti posti a fondamento del quantum. A sua volta la
Sig.ra proponeva controricorso incidentale, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, CP_1 la violazione di legge circa l'applicazione dei criteri di commisurazione seguiti dal diritto svizzero, nonché censurava l'accertamento di fatto inerente alla qualificazione del matrimonio come lebensprägend.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25353 del 20.09.2024 rigettava il primo motivo del ricorso principale del Sig. mentre in accoglimento del secondo e del terzo motivo di impugnazione, cassava Pt_1 la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. Il controricorso proposto dalla Sig.ra veniva integralmente rigettato. CP_1
Il Sig. proponeva tempestivamente ricorso in riassunzione, chiedendo di rideterminare l'assegno di Pt_1 mantenimento a favore della Sig.ra ed a carico del Sig. applicando le disposizioni della CP_1 Pt_1 giurisprudenza svizzera per i matrimoni qualificati non “lebenspragend” come interpretate nell'ordinanza della S.C., anche con riguardo alla durata. Per effetto della rideterminazione dell'assegno, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Sig.ra nel corso del giudizio. CP_1
Si costituiva la Sig.ra la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. CP_1 Pt_1 insistendo per il riconoscimento dell'assegno di divorzio nella misura di € 36.000,00 mensili, in applicazione del criterio “secondo dispendio”, ritenendo tale conclusione compatibile con la statuizione della
Cassazione. In subordine chiedeva la commisurazione dell'assegno nella misura di € 22.000,00.
L'analisi del merito presuppone la definizione del perimetro della cognizione del presente giudizio di rinvio.
Con il rigetto da parte della S.C. del primo motivo del ricorso principale, attinente alla violazione del diritto svizzero con riguardo all'an dell'assegno, il relativo capo della sentenza è divenuto irrevocabile, conseguendone che in questa sede la cognizione è limitata al quantum ed alla durata dell'assegno, da determinarsi secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'organo nomofilattico.
Deve, altresì, tenersi conto che, avendo la Cassazione accolto due motivi denunciati la violazione o la falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il Giudice del rinvio è vincolato agli accertamenti sul fatto compiuti nel giudizio di merito, essendo tenuto esclusivamente ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
In tal senso: “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente
i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (da ultimo
Cassazione civile sez. III, 15/06/2023, n.17240). Orbene, l'esame del caso di specie non può che esordire dall'analisi dell'ordinanza della S.C., dalla quale non emerge, sotto il profilo testuale, un nitido principio di diritto, il quale è, tuttavia, desumibile dall'intero impianto motivazionale. Dalla motivazione dell'ordinanza si ricavano le seguenti coordinate ermeneutiche:
- la regola dopo la cessazione degli effetti del matrimonio è il principio del clean break (taglio netto), ovverosia dell'autonomia individuale, che impone agli ex-coniugi un dovere di reintegrarsi nella vita economica;
- il richiedente è onerato di reintegrarsi completamente nella vita economica entro un determinato periodo di tempo e gli si può attribuire immediatamente un'ipotetica capacità di guadagno che spetterà a lui aumentare progressivamente secondo lo scaglionamento;
- la previsione di un assegno di mantenimento è l'eccezione ed è dovuto soltanto se con uno sforzo ragionevole, il mantenimento dovuto non può essere completamente coperto con il proprio contributo;
- gli alimenti devono essere “adeguati”, come previsto dall'art. 125 co. 1 c.c. svizzero, soprattutto in limiti di tempo, potendosi prevedere una progressiva riduzione dell'assegno.
La pronuncia della Cassazione impone di valutare, in via prioritaria, la capacità della di rendersi Parte_2 autosufficiente, effettiva o ipotetica, alla luce di un giudizio prognostico sulla possibilità che di inserimento nel mercato del lavoro nel territorio svizzero. In caso di giudizio positivo, sulla base della citata giurisprudenza svizzera, ad ella deve essere imputato in reddito ipotetico tenere conto nella commisurazione del contributo assistenziale dovuto;
mentre in caso di esito negativo, la misura degli alimenti deve essere “adeguata”, ovviamente senza imputare alcun reddito ipotetico.
In merito, come anzi detto, in sede di rinvio da una sentenza di annullamento per violazione di legge, il
Giudice non può discostarsi dagli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito e non cassati dall'organo nomofilattico. Rientra in questa categoria l'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di
Ancona in sede di merito nella sentenza n. 902/2023 del 31.05.2023 sull'esigibilità dell'obbligo di reintegrazione nel mondo lavorativo della Sig. secondo cui: “l'appellante non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa e la sua età (53 anni) unitamente al suo stato di salute, come subito appresso precisato, rende problematica una sua soddisfacente collocazione nel mondo del lavoro. Risulta invero dalla documentazione medica allegata che la già da parecchi anni soffre di diabete mellito di tipo 1, e versa in condizione di CP_1 dipendenza da insulina. A far data dalla separazione - e, secondo quanto dedotto dall'appellante, a causa della stessa – ella versa, inoltre, in uno stato di grave sofferenza psicofisica ed è sottoposta a terapia anche farmacologica”.
Tale giudizio, oltre che essere vincolante, merita di essere ribadito in questa sede, trovando supporto in plurimi elementi da cui si evince l'impossibilità di esigere l'inserimento nel mercato del lavoro, quali l'età della Sig.ra ad oggi di 56 anni;
le capacità professionali specifiche, legate al mestiere della CP_1 parrucchiera, professione caratterizzata da un inserimento lavorativo sovente piuttosto precoce, rispetto ad altri lavori intellettuali;
la lunga pausa dal mercato del lavoro, protrattasi almeno per tutta la durata del matrimonio. L'insieme di questi presupposti, oltre che alle croniche condizioni fisiche come accertate in sede di appello, rendono particolarmente complesso l'inserimento nel mercato del lavoro, il quale richiederebbe alla Sig.ra uno sforzo eccezionale, quindi non ragionevolmente esigibile. CP_1
Orbene, con riguardo alla determinazione dell'assegno, occorre avere riguardo ai parametri indicati all'art. 125 co. 2 del codice civile svizzero. A riguardo si ricorda che, come evidenziato nell'ordinanza della S.C.,
l'art. 15 L. 218/1995 impone che la legge straniera vada applicata “secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, conseguendone che “il giudice italiano, nell'interpretare ed applicare la legge straniera, deve porsi nella stessa ottica del giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene ed avvalersi di tutti gli strumenti posti dall'ordinamento straniero” (cfr. Cass., l'ord. n. 25353 del 20.09.2024). A riguardo l'ordinamento svizzero è un ordinamento di “civil law”, ove il precedente giurisprudenziale non è vincolante, sicché l'unico vincolo per il Giudice è quello dell'applicazione delle norme di legge.
I criteri enunciati dall'art. 125 c.c. sono i seguenti:
“per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1. Ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2. Durata del matrimonio;
3. Tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4. Età e salute dei coniugi;
5. Reddito e patrimonio dei coniugi;
6. Portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7. Formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8. Aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.”
La disposizione lascia un'ampia discrezionalità al Giudice nella fase di commisurazione dell'assegno, quale conseguenza della necessità che il quantum si adatti il più possibile alle esigenze del caso concreto, non predeterminabili e astrattamente bilanciabili in sede normativa.
Con riguardo ai principi che regolano la determinazione dell'assegno divorzile il diritto vivente delle corti svizzere effettua una distinzione di massima tra il matrimonio “lebenspragend” ed il matrimonio non
“lebenspragend”, ovverosia tra il matrimonio anche detto decisivo, il quale ha avuto una influenza determinante sulla capacità lavorativa di uno dei due coniugi, che, riprendendo le parole della sentenza della CA di Ancona: “ha rinunciato alla sua vita lavorativa e quindi alla sua indipendenza economica a favore della cura della casa e dell'educazione dei figli e pertanto in seguito a questa decisione comune, dopo molti anni di matrimonio, non è più possibile per lui o per lei ripristinare la sua precedente posizione” ed il matrimonio che non abbia avuto tale influenza sulla vita di un coniuge.
Il diritto vivente svizzero afferma che, se il matrimonio è da considerarsi decisivo il quantum dell'assegno deve essere correlato al tenore di vita vissuto insieme. Più compiutamente “nel caso dei matrimoni determinanti per la vita, il primo passo per il mantenimento post matrimoniale è il dovuto mantenimento determinato sulla base dell'ultimo tenore di vita vissuto insieme, e in un secondo momento passo, la capacità di autosufficienza, cioè la ragionevolezza e la possibilità di farsi carico del mantenimento dovuto con i propri sforzi e, in terzo luogo, di determinare il contributo di mantenimento dovuto dall'altro coniuge” (Corte Federale 5A_104/2018; cfr. BGE 134 III 145 E. 4 p 146 ss.; 134 III 577 E. 3 p. 578; 137 III 102 E.
4.2 p.
106; 141 III 465 E.
3.1 p. 468 ss.).
Rispetta il parametro del tenore di vita il criterio di commisurazione c.d. “secondo dispendio”, utilizzato dal
Pretore di Lugano in occasione dell'emanazione dei PUC, secondo cui l'importo dell'assegno andrebbe determinato alla luce del dispendio effettivo dell'avente diritto, secondo quanto da lui documentato.
Diversamente nel caso di specie il matrimonio è da considerarsi non decisivo (non lebenspragrend), essendo il relativo accertamento del giudice di appello divenuto irrevocabile per effetto della reiezione da parte della Cassazione del controricorso incidentale proposto dalla Sig.ra Invero, la Corte di Appello CP_1 ha accertato che “Orbene nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un matrimonio Lebespragend. In particolare non appare provato che l'attività di parrucchiera svolta dalla
(la quale aveva solo iniziato un corso di estesista) prima del matrimonio sia stata pregiudicata dal CP_1 trasferimento dapprima in Italia e poi in Svizzera.”
Con riguardo a questo la giurisprudenza svizzera lascia un più ampio apprezzamento al Giudice, dando un più ampio peso al principio di autoresponsabilità postmatrimoniale.
L'approdo giurisprudenziale di riferimento è la sentenza della Corte Federale 5A_311/2019, citata dalla stessa ordinanza della Cassazione, nella parte in cui ha fatto riferimento al criterio del “fabbisogno minimo essenziale”, uniformando il criterio di commisurazione dell'assegno di mantenimento dei figli con quello postconiugale.
La sentenza ha previsto al punto 7.2 che “Per la determinazione del fabbisogno o del mantenimento adeguato, le "Direttive della Conferenza dei funzionari esecutivi e fallimentari della Svizzera per il calcolo del minimo vitale secondo il diritto dell'esecuzione" (ultima pubblicazione in: BlSchK 2009, pag. 193 segg.) costituiscono la base punto di partenza, (…).
Tuttavia, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il dovuto mantenimento deve essere esteso al cosiddetto minimo vitale di diritto di famiglia (…). Per i genitori, ciò include solitamente le tasse, un'indennità di comunicazione e assicurativa, costi inevitabili di ulteriore formazione, costi di alloggio adeguati alle circostanze finanziarie piuttosto che al livello minimo di sussistenza previsto dal diritto operativo, costi per
l'esercizio dei diritti di visita e, se necessario, debito adeguato rimborso. In circostanze più elevate, possono essere presi in considerazione, se necessario, anche i premi dell'assicurazione sanitaria che vanno oltre
l'assicurazione di base obbligatoria ed eventualmente le spese pensionistiche private dei lavoratori autonomi”.
Altra giurisprudenza ha confermato tale approdo affermando che “il limite massimo del mantenimento post-matrimoniale (consumo) corrisponde quindi al minimo vitale secondo il diritto di famiglia in caso di vita separata più la quota invariata dell'eccedenza comune precedente” (Tribunale Federale 147 III 293).
Ciò posto, il principio del clean break (c.d. taglio netto), quindi dell'autosufficienza postmatrimoniale, conduce ad escludere una qualche forma di solidarietà dopo la cessazione degli effetti del matrimonio che esuli dalla funzione assistenziale, assicurata dal criterio del “fabbisogno minimo esistenziale”.
Diversamente, se si accogliesse il criterio di stima dell'assegno secondo il tenore di vita, utilizzato per i matrimoni decisivi, non vi sarebbe alcuna cesura tra il periodo infra e post matrimoniale, in violazione del principio di diritto imposto dall'ordinanza della Cassazione. La necessaria previsione di una cesura netta dopo il divorzio trova corrispondenza nella giurisprudenza federale, la quale ha affermato che nell'ordinamento svizzero non trova ragion d'essere il principio di uguaglianza tra i coniugi sotto il profilo economico dopo la cessazione degli effetti del matrimonio. Così:
“con il divorzio cessa l'obbligo alimentare coniugale ai sensi dell'articolo 163 del codice civile. Gli effetti residui del matrimonio sono dovuti alla "solidarietà postmatrimoniale" solo se l'autosufficienza non esiste o non può essere pienamente accertata (DGE 141 III 465 E.
3.1 p. 469; BGE 137 III 102 E.
4.2.3.1 p 111; BGE
134 III 145 E. 4 pag. 146; BGE 132 III 593 E.
7.2 pag. 596; BGE 127 III 289 E. 2a/aa pag. 291). Ciò che è
“appropriato” a questo riguardo ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice civile viene determinato secondo i criteri elencati nell'articolo 125, comma 2, del codice civile, secondo cui il diritto alimentare post- matrimoniale è limitato non solo in termini di quantità ma anche di tempo. (…) Non esiste alcun diritto all'uguaglianza per tutta la vita perché il fatto del divorzio non può essere semplicemente ignorato dal punto di vista economico (BGE 134 III 145 E. 4 p. 146)” (così Tribunale Federale 147 III 293).
In applicazione di siffatto criterio si procede a quantificare l'assegno, pur senza tralasciare i criteri normativi previsti all'art. 125 co. 2 c.c. svizzero.
Preliminarmente alla determinazione dell'assegno deve essere determinato quanto effettivamente versato dal Sig. In merito vi è contestazione tra le parti, allorché il Sig. afferma di aver sempre Pt_1 Pt_1 versato € 19.000,00 alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, mentre la Sig.ra contesta CP_1 CP_1 parzialmente il pagamento, allegando un prospetto in cui specifica mese per mese quanto ha ricevuto dal
Sig. (R29 calcoli importi – all. , ovverosia dal febbraio 2020 al dicembre 2021 CHF 8.800,00, Pt_1 CP_1 mentre dal gennaio 2022 all'aprile 2023 CHF 12.765,00, dal maggio 2023 al ottobre 2024 € 4.500,00, mentre dal novembre 2024 all'ottobre 2025 CHF 4.200,00. Preso atto della contestazione del pagamento,
l'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombeva sul Sig. il quale non lo ha adempiuto, non Pt_1 allegando alcuna prova dell'avvenuto pagamento. Sicché si ritiene raggiunta la prova della corresponsione dell'assegno nei limiti delle somme non contestate dalla Sig.ra CP_1
Orbene, in più di 5 anni la Sig.ra ha ricevuto dal Sig. più di CHF 500.000,00, somma che ha CP_1 Pt_1 ampiamente coperto il suo fabbisogno minimo esistenziale, se si considera che ella ha sempre abitato nel corso del giudizio nella ex casa coniugale (fatto pacifico ed incontestato), di proprietà del Sig. e che Pt_1 quest'ultimo ha interamente sostenuto le spese per il mantenimento dei due figli.
Di talché tale somma non ha soltanto coperto il fabbisogno minimo esistenziale nel periodo di riferimento
(in tale periodo il fabbisogno deve essere sottratto della voce relativa all'alloggio), ma ha anche assicurato alla Sig.ra un reddito ulteriore, il quale, se diligentemente risparmiato, le può assicurare per il futuro CP_1 una funzione previdenziale.
L'irripetibilità di quanto corrisposto, in misura superiore al fabbisogno minimo esistenziale, trova legittimazione nella favorevole condizione economica (accertata in grado di appello, il cui giudizio è incontrovertibile), in cui si trova il Sig. rispetto alla media dei residenti in svizzera, la quale è Pt_1 giustificata dal parametro “reddito e patrimonio dei coniugi” di cui all'art. 125 co. 2 c.c. svizzero. In altri termini, con la corresponsione dell'assegno in tale misura il Sig. ha adempiuto all'obbligo di Pt_1 mantenimento nei confronti della Sig.ra con riguardo al parametro del reddito e del patrimonio, CP_1 oltre che del tenore di vita. In ottica progressiva la Sig.ra ha diritto all'assegno divorzile secondo il CP_1 parametro del minimo vitale, nella misura corrispondente calcolata di seguito.
Il “minimo esistenziale” per una singola persona, riconosciuto dalle "Direttive della Conferenza dei funzionari esecutivi e fallimentari della Svizzera per il calcolo del minimo vitale secondo il diritto dell'esecuzione" in riferimento al Cantone IC è di CHF 1.200,00 mensili. A tale somma deve essere aggregato il costo di un alloggio, stimabile in CHF 2.000,00. Le ulteriori voci che compongono l'assegno secondo il criterio del fabbisogno minimo possono essere stimate in una somma omnicomprensiva di CHF
2.000,00 mensili. Pertanto, il fabbisogno minimo esistenziale su base mensile della Sig.ra è stimabile CP_1 in CHF 5.200,00 al mese, il quale deve essere progressivamente rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo della Svizzera. Siffatta determinazione ha effetto soltanto per l'obbligazione di mantenimento dovuta dalla data di pubblicazione della presente sentenza in poi.
Per il passato, ovvero per le somme corrisposte dalla data della domanda fino alla pubblicazione della sentenza si ritiene congruo quanto già corrisposto dal Sig. sicché l'importo dell'assegno viene Pt_1 rideterminato nei limiti dell'importo dei pagamenti accertati, che essendo stati di importo progressivamente decrescente hanno rispettato un principio di progressione dal precedente tenore di vita al fabbisogno minimo, non creando una netta cesura, la quale avrebbe creato un più critico impatto sulle abitudini della Sig.ra CP_1
Quanto alla durata dell'assegno, è stato accertato come alla Sig.ra non sia ragionevolmente esigibile CP_1
l'inserimento nella vita lavorativa con conseguente inesigibilità del raggiungimento un'autonomia reddituale ed economica. Di talché l'accertata impossibilità di esigere che la Sig.ra rientri nel CP_1 mercato del lavoro riverbera i suoi effetti non soltanto sul quantum, ma anche sotto il profilo della durata dell'assegno. Invero, il giudizio sull'inserimento nel mercato del lavoro è riferito alle condizioni attuali, dedotte in giudizio;
esso è un giudizio sia attuale, che prognostico, in quanto i presupposti sopra evidenziati secondo un parametro di normalità (id quod plerumque accidit) sono destinati a mantenersi nel corso del tempo. Di talché il trascorrere del tempo determina una sostanziale irreversibilità della condizione della
Sig.ra essendo destinata ad aggravarsi nel corso degli anni, sicché è ragionevolmente prevedibile CP_1 che alla luce delle circostanze concrete è oramai sfumata ogni prospettiva presente e futura di reinserimento della Sig.ra nel mercato del lavoro. CP_1
Ne consegue che il contributo, nella quantità fissa che si andrà a determinare, dovrà essere corrisposto fino alla morte della Sig.ra o del Sig. come previsto dall'art. 130 c.c. svizzero, secondo cui CP_1 Pt_1
“l'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'avente diritto o dell'obbligato”.
Volgendo all'esame della domanda di restituzione, proposta dal Sig. di quanto indebitamente Pt_1 versato in passato. In conseguenza della precedente statuizione, essa non merita accoglimento, in quanto è stato statuito che il Sig. ha adempiuto al suo obbligo di mantenimento nei limiti di quanto versato, Pt_1 conseguendone che da un lato nulla non è più dovuto a titolo di mantenimento postmatrimoniale fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, mentre dall'altro la Sig.ra non è tenuta a CP_1 ripetere alcunché al Sig. Pt_1
Posto che è stata accolta la domanda di riduzione avanzata dal Sig. ed è stata rigettata la domanda Pt_1 di restituzione delle somme già versate, si configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, giustificante la integrale compensazione delle spese di lite per l'intera vicenda processuale (Tribunale di Pesaro, Corte di
Appello, Cassazione e giudizio di riassunzione) anche a fronte della particolare complessità e articolazione della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra avverso la sentenza in epigrafe, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- Ridetermina l'importo dell'assegno divorzile di CHF 5.200,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo della Svizzera a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla morte dell'obbligato o dell'avente diritto;
- Ridetermina l'importo dell'assegno divorzile a quanto già versato dal Sig. n favore della Sig. Pt_1 dalla data dell'introduzione del presente giudizio avanti il Tribunale di Pesaro, fino alla data CP_1 della pubblicazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda proposta dal Sig. di restituzione di quanto indebitamente Parte_1 corrisposto alla Sig.ra CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite relative all'intera vicenda processuale;
Ancona, lì 25.11.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
- C.F. ), residente negli Emirati Arabi Uniti, 2906 Dubai, The Palm Parte_1 C.F._1
Tower Pal Jumeirah, con il patrocinio dell'Avv. M. Dominique Feola (C.F. del Foro di C.F._2
Milano, la quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC - Fax 02.82950965, Email_1
e con lei elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Milano, Via Durini, n. 5, giusta procura in calce all'atto di riassunzione
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
- (C.F. ), residente in [...], con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Francesca Cunteri (C.F. ) e dall' Avv. Davide Orto (C.F. C.F._4
, i quali richiedono di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni C.F._5 altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC Email_2
ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Milano, Email_3
Piazza Cinque Giornate, 6, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE- Oggetto: giudizio di rinvio dall'ordinanza della Cassazione n. 25353 del 20.09.2024 in materia di divorzio con applicazione della legge svizzera
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La crisi coniugale tra i coniugi e esordiva nel 2019, quando il Sig. adiva il Pretore di Pt_1 CP_1 Pt_1 Con Lugano per ottenere le “misure volte alla protezione dell'unità della famiglia” (c.d. , il quale dichiarava la separazione tra i coniugi e, per quanto interessa in questa sede, fissava, in via provvisoria, un assegno di mantenimento pari a CHF 15.000,00 mensili da versarsi dal marito a favore della moglie, da cui sottrarre la spesa di CHF 6.200,00, sostenuta direttamente dal Sig. relativa al canone ed alle spese per il Pt_1 contratto di locazione dell'abitazione familiare, assegnata alla moglie.
All'esito del giudizio il Pretore di Lugano con la sentenza del 28.04.2021 mutava l'importo dell'assegno di mantenimento disponendo che:
“il marito è condannato a versare alla moglie, entro il 5. di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
-CHF 9'410.00 dal mese di settembre 2019 al mese di novembre 2019.
-CHF 19'235.00 dal mese di dicembre 2019 al 31 maggio 2021.marito resta autorizzato a dedurre dagli importi di cui alle cifre 7.1 e 7.2 la pigione e le spese accessorie dell'ex abitazione coniugale, di complessivi
CHF 6'200.00 mensili, se da lui assunte direttamente.
-CHF 17'235.00 mensili dal mese di giugno 2021 qualora non dovesse avere esercitato il diritto di compera sull'ex abitazione coniugale rispettivamente CHF 13'035.00 mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie, qualora dovesse esercitare il diritto di compera”.
Conclusa la causa avanti la giurisdizione svizzera, il Sig. adiva il Tribunale di Pesaro proponendo Pt_1 domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento, nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La Sig.ra chiedeva, in via CP_1 riconvenzionale, un assegno di divorzio a carico del marito pari ad € 38.000,00 mensili, oltre l'assegnazione della casa coniugale di Lugano. Il Tribunale di Pesaro, dopo aver dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza parziale, definiva il giudizio con la sentenza n. 207/2023 del 07.03.2023, applicando la lex fori, quindi rigettando la domanda di assegnazione della casa familiare, dando atto dell'accordo dei coniugi circa l'integrale assunzione, in via esclusiva, da parte del Sig. del carico del mantenimento ordinario e Pt_1 straordinario dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nonché riconoscendo un assegno divorzile in favore della ex-moglie di € 10.000,00 mensili.
La Sig.ra impugnava detta sentenza avanti la Corte di Appello di Ancona, mentre il Sig. CP_1 Pt_1 presentava appello incidentale, entrambi instavano per l'accoglimento delle domande come formulate in primo grado. La Corte di Appello di Ancona con la sentenza n. 902/2023 del 31.05.2023, riconosciuta l'applicazione del diritto svizzero, ritenuto che il matrimonio non fosse qualificabile come decisivo
( ), in applicazione dei criteri di commisurazione definiti dall'art. 125 c.c. svizzero confermava CP_3 il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla Sig.ra e, in riforma della CP_1 sentenza di primo grado, aumentava l'assegno divorziale ad € 19.000,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale istat. Avverso quest'ultima sentenza Sig. roponeva ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi di Pt_1 censura: il primo riguardante l'an dell'assegno, il secondo concernente il quantum, il terzo la durata, mentre il quarto motivo l'omesso esame decisivo di fatti posti a fondamento del quantum. A sua volta la
Sig.ra proponeva controricorso incidentale, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, CP_1 la violazione di legge circa l'applicazione dei criteri di commisurazione seguiti dal diritto svizzero, nonché censurava l'accertamento di fatto inerente alla qualificazione del matrimonio come lebensprägend.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25353 del 20.09.2024 rigettava il primo motivo del ricorso principale del Sig. mentre in accoglimento del secondo e del terzo motivo di impugnazione, cassava Pt_1 la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. Il controricorso proposto dalla Sig.ra veniva integralmente rigettato. CP_1
Il Sig. proponeva tempestivamente ricorso in riassunzione, chiedendo di rideterminare l'assegno di Pt_1 mantenimento a favore della Sig.ra ed a carico del Sig. applicando le disposizioni della CP_1 Pt_1 giurisprudenza svizzera per i matrimoni qualificati non “lebenspragend” come interpretate nell'ordinanza della S.C., anche con riguardo alla durata. Per effetto della rideterminazione dell'assegno, chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Sig.ra nel corso del giudizio. CP_1
Si costituiva la Sig.ra la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. CP_1 Pt_1 insistendo per il riconoscimento dell'assegno di divorzio nella misura di € 36.000,00 mensili, in applicazione del criterio “secondo dispendio”, ritenendo tale conclusione compatibile con la statuizione della
Cassazione. In subordine chiedeva la commisurazione dell'assegno nella misura di € 22.000,00.
L'analisi del merito presuppone la definizione del perimetro della cognizione del presente giudizio di rinvio.
Con il rigetto da parte della S.C. del primo motivo del ricorso principale, attinente alla violazione del diritto svizzero con riguardo all'an dell'assegno, il relativo capo della sentenza è divenuto irrevocabile, conseguendone che in questa sede la cognizione è limitata al quantum ed alla durata dell'assegno, da determinarsi secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'organo nomofilattico.
Deve, altresì, tenersi conto che, avendo la Cassazione accolto due motivi denunciati la violazione o la falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il Giudice del rinvio è vincolato agli accertamenti sul fatto compiuti nel giudizio di merito, essendo tenuto esclusivamente ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
In tal senso: “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente
i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (da ultimo
Cassazione civile sez. III, 15/06/2023, n.17240). Orbene, l'esame del caso di specie non può che esordire dall'analisi dell'ordinanza della S.C., dalla quale non emerge, sotto il profilo testuale, un nitido principio di diritto, il quale è, tuttavia, desumibile dall'intero impianto motivazionale. Dalla motivazione dell'ordinanza si ricavano le seguenti coordinate ermeneutiche:
- la regola dopo la cessazione degli effetti del matrimonio è il principio del clean break (taglio netto), ovverosia dell'autonomia individuale, che impone agli ex-coniugi un dovere di reintegrarsi nella vita economica;
- il richiedente è onerato di reintegrarsi completamente nella vita economica entro un determinato periodo di tempo e gli si può attribuire immediatamente un'ipotetica capacità di guadagno che spetterà a lui aumentare progressivamente secondo lo scaglionamento;
- la previsione di un assegno di mantenimento è l'eccezione ed è dovuto soltanto se con uno sforzo ragionevole, il mantenimento dovuto non può essere completamente coperto con il proprio contributo;
- gli alimenti devono essere “adeguati”, come previsto dall'art. 125 co. 1 c.c. svizzero, soprattutto in limiti di tempo, potendosi prevedere una progressiva riduzione dell'assegno.
La pronuncia della Cassazione impone di valutare, in via prioritaria, la capacità della di rendersi Parte_2 autosufficiente, effettiva o ipotetica, alla luce di un giudizio prognostico sulla possibilità che di inserimento nel mercato del lavoro nel territorio svizzero. In caso di giudizio positivo, sulla base della citata giurisprudenza svizzera, ad ella deve essere imputato in reddito ipotetico tenere conto nella commisurazione del contributo assistenziale dovuto;
mentre in caso di esito negativo, la misura degli alimenti deve essere “adeguata”, ovviamente senza imputare alcun reddito ipotetico.
In merito, come anzi detto, in sede di rinvio da una sentenza di annullamento per violazione di legge, il
Giudice non può discostarsi dagli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito e non cassati dall'organo nomofilattico. Rientra in questa categoria l'accertamento compiuto dalla Corte di Appello di
Ancona in sede di merito nella sentenza n. 902/2023 del 31.05.2023 sull'esigibilità dell'obbligo di reintegrazione nel mondo lavorativo della Sig. secondo cui: “l'appellante non svolge alcuna attività CP_1 lavorativa e la sua età (53 anni) unitamente al suo stato di salute, come subito appresso precisato, rende problematica una sua soddisfacente collocazione nel mondo del lavoro. Risulta invero dalla documentazione medica allegata che la già da parecchi anni soffre di diabete mellito di tipo 1, e versa in condizione di CP_1 dipendenza da insulina. A far data dalla separazione - e, secondo quanto dedotto dall'appellante, a causa della stessa – ella versa, inoltre, in uno stato di grave sofferenza psicofisica ed è sottoposta a terapia anche farmacologica”.
Tale giudizio, oltre che essere vincolante, merita di essere ribadito in questa sede, trovando supporto in plurimi elementi da cui si evince l'impossibilità di esigere l'inserimento nel mercato del lavoro, quali l'età della Sig.ra ad oggi di 56 anni;
le capacità professionali specifiche, legate al mestiere della CP_1 parrucchiera, professione caratterizzata da un inserimento lavorativo sovente piuttosto precoce, rispetto ad altri lavori intellettuali;
la lunga pausa dal mercato del lavoro, protrattasi almeno per tutta la durata del matrimonio. L'insieme di questi presupposti, oltre che alle croniche condizioni fisiche come accertate in sede di appello, rendono particolarmente complesso l'inserimento nel mercato del lavoro, il quale richiederebbe alla Sig.ra uno sforzo eccezionale, quindi non ragionevolmente esigibile. CP_1
Orbene, con riguardo alla determinazione dell'assegno, occorre avere riguardo ai parametri indicati all'art. 125 co. 2 del codice civile svizzero. A riguardo si ricorda che, come evidenziato nell'ordinanza della S.C.,
l'art. 15 L. 218/1995 impone che la legge straniera vada applicata “secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, conseguendone che “il giudice italiano, nell'interpretare ed applicare la legge straniera, deve porsi nella stessa ottica del giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene ed avvalersi di tutti gli strumenti posti dall'ordinamento straniero” (cfr. Cass., l'ord. n. 25353 del 20.09.2024). A riguardo l'ordinamento svizzero è un ordinamento di “civil law”, ove il precedente giurisprudenziale non è vincolante, sicché l'unico vincolo per il Giudice è quello dell'applicazione delle norme di legge.
I criteri enunciati dall'art. 125 c.c. sono i seguenti:
“per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
1. Ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2. Durata del matrimonio;
3. Tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4. Età e salute dei coniugi;
5. Reddito e patrimonio dei coniugi;
6. Portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7. Formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8. Aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita.”
La disposizione lascia un'ampia discrezionalità al Giudice nella fase di commisurazione dell'assegno, quale conseguenza della necessità che il quantum si adatti il più possibile alle esigenze del caso concreto, non predeterminabili e astrattamente bilanciabili in sede normativa.
Con riguardo ai principi che regolano la determinazione dell'assegno divorzile il diritto vivente delle corti svizzere effettua una distinzione di massima tra il matrimonio “lebenspragend” ed il matrimonio non
“lebenspragend”, ovverosia tra il matrimonio anche detto decisivo, il quale ha avuto una influenza determinante sulla capacità lavorativa di uno dei due coniugi, che, riprendendo le parole della sentenza della CA di Ancona: “ha rinunciato alla sua vita lavorativa e quindi alla sua indipendenza economica a favore della cura della casa e dell'educazione dei figli e pertanto in seguito a questa decisione comune, dopo molti anni di matrimonio, non è più possibile per lui o per lei ripristinare la sua precedente posizione” ed il matrimonio che non abbia avuto tale influenza sulla vita di un coniuge.
Il diritto vivente svizzero afferma che, se il matrimonio è da considerarsi decisivo il quantum dell'assegno deve essere correlato al tenore di vita vissuto insieme. Più compiutamente “nel caso dei matrimoni determinanti per la vita, il primo passo per il mantenimento post matrimoniale è il dovuto mantenimento determinato sulla base dell'ultimo tenore di vita vissuto insieme, e in un secondo momento passo, la capacità di autosufficienza, cioè la ragionevolezza e la possibilità di farsi carico del mantenimento dovuto con i propri sforzi e, in terzo luogo, di determinare il contributo di mantenimento dovuto dall'altro coniuge” (Corte Federale 5A_104/2018; cfr. BGE 134 III 145 E. 4 p 146 ss.; 134 III 577 E. 3 p. 578; 137 III 102 E.
4.2 p.
106; 141 III 465 E.
3.1 p. 468 ss.).
Rispetta il parametro del tenore di vita il criterio di commisurazione c.d. “secondo dispendio”, utilizzato dal
Pretore di Lugano in occasione dell'emanazione dei PUC, secondo cui l'importo dell'assegno andrebbe determinato alla luce del dispendio effettivo dell'avente diritto, secondo quanto da lui documentato.
Diversamente nel caso di specie il matrimonio è da considerarsi non decisivo (non lebenspragrend), essendo il relativo accertamento del giudice di appello divenuto irrevocabile per effetto della reiezione da parte della Cassazione del controricorso incidentale proposto dalla Sig.ra Invero, la Corte di Appello CP_1 ha accertato che “Orbene nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un matrimonio Lebespragend. In particolare non appare provato che l'attività di parrucchiera svolta dalla
(la quale aveva solo iniziato un corso di estesista) prima del matrimonio sia stata pregiudicata dal CP_1 trasferimento dapprima in Italia e poi in Svizzera.”
Con riguardo a questo la giurisprudenza svizzera lascia un più ampio apprezzamento al Giudice, dando un più ampio peso al principio di autoresponsabilità postmatrimoniale.
L'approdo giurisprudenziale di riferimento è la sentenza della Corte Federale 5A_311/2019, citata dalla stessa ordinanza della Cassazione, nella parte in cui ha fatto riferimento al criterio del “fabbisogno minimo essenziale”, uniformando il criterio di commisurazione dell'assegno di mantenimento dei figli con quello postconiugale.
La sentenza ha previsto al punto 7.2 che “Per la determinazione del fabbisogno o del mantenimento adeguato, le "Direttive della Conferenza dei funzionari esecutivi e fallimentari della Svizzera per il calcolo del minimo vitale secondo il diritto dell'esecuzione" (ultima pubblicazione in: BlSchK 2009, pag. 193 segg.) costituiscono la base punto di partenza, (…).
Tuttavia, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il dovuto mantenimento deve essere esteso al cosiddetto minimo vitale di diritto di famiglia (…). Per i genitori, ciò include solitamente le tasse, un'indennità di comunicazione e assicurativa, costi inevitabili di ulteriore formazione, costi di alloggio adeguati alle circostanze finanziarie piuttosto che al livello minimo di sussistenza previsto dal diritto operativo, costi per
l'esercizio dei diritti di visita e, se necessario, debito adeguato rimborso. In circostanze più elevate, possono essere presi in considerazione, se necessario, anche i premi dell'assicurazione sanitaria che vanno oltre
l'assicurazione di base obbligatoria ed eventualmente le spese pensionistiche private dei lavoratori autonomi”.
Altra giurisprudenza ha confermato tale approdo affermando che “il limite massimo del mantenimento post-matrimoniale (consumo) corrisponde quindi al minimo vitale secondo il diritto di famiglia in caso di vita separata più la quota invariata dell'eccedenza comune precedente” (Tribunale Federale 147 III 293).
Ciò posto, il principio del clean break (c.d. taglio netto), quindi dell'autosufficienza postmatrimoniale, conduce ad escludere una qualche forma di solidarietà dopo la cessazione degli effetti del matrimonio che esuli dalla funzione assistenziale, assicurata dal criterio del “fabbisogno minimo esistenziale”.
Diversamente, se si accogliesse il criterio di stima dell'assegno secondo il tenore di vita, utilizzato per i matrimoni decisivi, non vi sarebbe alcuna cesura tra il periodo infra e post matrimoniale, in violazione del principio di diritto imposto dall'ordinanza della Cassazione. La necessaria previsione di una cesura netta dopo il divorzio trova corrispondenza nella giurisprudenza federale, la quale ha affermato che nell'ordinamento svizzero non trova ragion d'essere il principio di uguaglianza tra i coniugi sotto il profilo economico dopo la cessazione degli effetti del matrimonio. Così:
“con il divorzio cessa l'obbligo alimentare coniugale ai sensi dell'articolo 163 del codice civile. Gli effetti residui del matrimonio sono dovuti alla "solidarietà postmatrimoniale" solo se l'autosufficienza non esiste o non può essere pienamente accertata (DGE 141 III 465 E.
3.1 p. 469; BGE 137 III 102 E.
4.2.3.1 p 111; BGE
134 III 145 E. 4 pag. 146; BGE 132 III 593 E.
7.2 pag. 596; BGE 127 III 289 E. 2a/aa pag. 291). Ciò che è
“appropriato” a questo riguardo ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del codice civile viene determinato secondo i criteri elencati nell'articolo 125, comma 2, del codice civile, secondo cui il diritto alimentare post- matrimoniale è limitato non solo in termini di quantità ma anche di tempo. (…) Non esiste alcun diritto all'uguaglianza per tutta la vita perché il fatto del divorzio non può essere semplicemente ignorato dal punto di vista economico (BGE 134 III 145 E. 4 p. 146)” (così Tribunale Federale 147 III 293).
In applicazione di siffatto criterio si procede a quantificare l'assegno, pur senza tralasciare i criteri normativi previsti all'art. 125 co. 2 c.c. svizzero.
Preliminarmente alla determinazione dell'assegno deve essere determinato quanto effettivamente versato dal Sig. In merito vi è contestazione tra le parti, allorché il Sig. afferma di aver sempre Pt_1 Pt_1 versato € 19.000,00 alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, mentre la Sig.ra contesta CP_1 CP_1 parzialmente il pagamento, allegando un prospetto in cui specifica mese per mese quanto ha ricevuto dal
Sig. (R29 calcoli importi – all. , ovverosia dal febbraio 2020 al dicembre 2021 CHF 8.800,00, Pt_1 CP_1 mentre dal gennaio 2022 all'aprile 2023 CHF 12.765,00, dal maggio 2023 al ottobre 2024 € 4.500,00, mentre dal novembre 2024 all'ottobre 2025 CHF 4.200,00. Preso atto della contestazione del pagamento,
l'onere della prova dell'avvenuto pagamento incombeva sul Sig. il quale non lo ha adempiuto, non Pt_1 allegando alcuna prova dell'avvenuto pagamento. Sicché si ritiene raggiunta la prova della corresponsione dell'assegno nei limiti delle somme non contestate dalla Sig.ra CP_1
Orbene, in più di 5 anni la Sig.ra ha ricevuto dal Sig. più di CHF 500.000,00, somma che ha CP_1 Pt_1 ampiamente coperto il suo fabbisogno minimo esistenziale, se si considera che ella ha sempre abitato nel corso del giudizio nella ex casa coniugale (fatto pacifico ed incontestato), di proprietà del Sig. e che Pt_1 quest'ultimo ha interamente sostenuto le spese per il mantenimento dei due figli.
Di talché tale somma non ha soltanto coperto il fabbisogno minimo esistenziale nel periodo di riferimento
(in tale periodo il fabbisogno deve essere sottratto della voce relativa all'alloggio), ma ha anche assicurato alla Sig.ra un reddito ulteriore, il quale, se diligentemente risparmiato, le può assicurare per il futuro CP_1 una funzione previdenziale.
L'irripetibilità di quanto corrisposto, in misura superiore al fabbisogno minimo esistenziale, trova legittimazione nella favorevole condizione economica (accertata in grado di appello, il cui giudizio è incontrovertibile), in cui si trova il Sig. rispetto alla media dei residenti in svizzera, la quale è Pt_1 giustificata dal parametro “reddito e patrimonio dei coniugi” di cui all'art. 125 co. 2 c.c. svizzero. In altri termini, con la corresponsione dell'assegno in tale misura il Sig. ha adempiuto all'obbligo di Pt_1 mantenimento nei confronti della Sig.ra con riguardo al parametro del reddito e del patrimonio, CP_1 oltre che del tenore di vita. In ottica progressiva la Sig.ra ha diritto all'assegno divorzile secondo il CP_1 parametro del minimo vitale, nella misura corrispondente calcolata di seguito.
Il “minimo esistenziale” per una singola persona, riconosciuto dalle "Direttive della Conferenza dei funzionari esecutivi e fallimentari della Svizzera per il calcolo del minimo vitale secondo il diritto dell'esecuzione" in riferimento al Cantone IC è di CHF 1.200,00 mensili. A tale somma deve essere aggregato il costo di un alloggio, stimabile in CHF 2.000,00. Le ulteriori voci che compongono l'assegno secondo il criterio del fabbisogno minimo possono essere stimate in una somma omnicomprensiva di CHF
2.000,00 mensili. Pertanto, il fabbisogno minimo esistenziale su base mensile della Sig.ra è stimabile CP_1 in CHF 5.200,00 al mese, il quale deve essere progressivamente rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo della Svizzera. Siffatta determinazione ha effetto soltanto per l'obbligazione di mantenimento dovuta dalla data di pubblicazione della presente sentenza in poi.
Per il passato, ovvero per le somme corrisposte dalla data della domanda fino alla pubblicazione della sentenza si ritiene congruo quanto già corrisposto dal Sig. sicché l'importo dell'assegno viene Pt_1 rideterminato nei limiti dell'importo dei pagamenti accertati, che essendo stati di importo progressivamente decrescente hanno rispettato un principio di progressione dal precedente tenore di vita al fabbisogno minimo, non creando una netta cesura, la quale avrebbe creato un più critico impatto sulle abitudini della Sig.ra CP_1
Quanto alla durata dell'assegno, è stato accertato come alla Sig.ra non sia ragionevolmente esigibile CP_1
l'inserimento nella vita lavorativa con conseguente inesigibilità del raggiungimento un'autonomia reddituale ed economica. Di talché l'accertata impossibilità di esigere che la Sig.ra rientri nel CP_1 mercato del lavoro riverbera i suoi effetti non soltanto sul quantum, ma anche sotto il profilo della durata dell'assegno. Invero, il giudizio sull'inserimento nel mercato del lavoro è riferito alle condizioni attuali, dedotte in giudizio;
esso è un giudizio sia attuale, che prognostico, in quanto i presupposti sopra evidenziati secondo un parametro di normalità (id quod plerumque accidit) sono destinati a mantenersi nel corso del tempo. Di talché il trascorrere del tempo determina una sostanziale irreversibilità della condizione della
Sig.ra essendo destinata ad aggravarsi nel corso degli anni, sicché è ragionevolmente prevedibile CP_1 che alla luce delle circostanze concrete è oramai sfumata ogni prospettiva presente e futura di reinserimento della Sig.ra nel mercato del lavoro. CP_1
Ne consegue che il contributo, nella quantità fissa che si andrà a determinare, dovrà essere corrisposto fino alla morte della Sig.ra o del Sig. come previsto dall'art. 130 c.c. svizzero, secondo cui CP_1 Pt_1
“l'obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell'avente diritto o dell'obbligato”.
Volgendo all'esame della domanda di restituzione, proposta dal Sig. di quanto indebitamente Pt_1 versato in passato. In conseguenza della precedente statuizione, essa non merita accoglimento, in quanto è stato statuito che il Sig. ha adempiuto al suo obbligo di mantenimento nei limiti di quanto versato, Pt_1 conseguendone che da un lato nulla non è più dovuto a titolo di mantenimento postmatrimoniale fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, mentre dall'altro la Sig.ra non è tenuta a CP_1 ripetere alcunché al Sig. Pt_1
Posto che è stata accolta la domanda di riduzione avanzata dal Sig. ed è stata rigettata la domanda Pt_1 di restituzione delle somme già versate, si configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, giustificante la integrale compensazione delle spese di lite per l'intera vicenda processuale (Tribunale di Pesaro, Corte di
Appello, Cassazione e giudizio di riassunzione) anche a fronte della particolare complessità e articolazione della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra avverso la sentenza in epigrafe, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- Ridetermina l'importo dell'assegno divorzile di CHF 5.200,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo della Svizzera a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla morte dell'obbligato o dell'avente diritto;
- Ridetermina l'importo dell'assegno divorzile a quanto già versato dal Sig. n favore della Sig. Pt_1 dalla data dell'introduzione del presente giudizio avanti il Tribunale di Pesaro, fino alla data CP_1 della pubblicazione della presente sentenza;
- Rigetta la domanda proposta dal Sig. di restituzione di quanto indebitamente Parte_1 corrisposto alla Sig.ra CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite relative all'intera vicenda processuale;
Ancona, lì 25.11.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli