Articolo 10 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 gennaio 1972
Art. 10. (Comunioni familiari)

Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.
Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le societa' di antichi originari della Lombardia, le servitu' della Val Canale.
La pubblicita' di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali e' disciplinata da apposito regolamento emanato dalla regione.
L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, e' registrato a tassa fissa senza altre imposte.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972
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