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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Pedullà Sante Umberto GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 110 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con gli avv.ti DE SETA GABRIELLA e TALLARICO FRANCESCO, Parte_1
ricorrente in riassunzione (appellante)
E
con l'avv. RIZZUTI GAETANO, Controparte_1
resistente in riassunzione( appellata)
oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza della Corte
d'appello di Catanzaro n. N. 1211/2019 pubblicata il 15.10.2019; differenze retributive.
FATTO.
1.Con ricorso del 31/12/2014 al giudice del lavoro di CO, , premettendo di Parte_1 essere stato dipendente a tempo pieno e indeterminato di con la qualifica di Controparte_1
“conduttore mezzi meccanici” 3° livello del CCNL settore edilizia, dal 18.2.2003 al 31.10.2013, ha rivendicato le differenze retributive, anche a titolo di TFR, per il lavoro straordinario svolto durante tutta la durata del rapporto e mai retribuito, quantificate nella complessiva somma di 69.635,44, oltre interessi e rivalutazione.
1 2.Nella resistenza della società, il Tribunale ha rigettato la domanda per mancanza di prova, non ritenendo ammissibile quella testimoniale, articolata nel ricorso introduttivo, perché non indicato il nominativo dei testi.
3.Detta decisione, impugnata dal è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro Pt_1 con sentenza n. 1211/19, avverso la quale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione per
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 414 n. 5, 420, 421 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 6
C.E.D.U., nonché art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360 commi 1 e 3 c.p.c.”
4.Con ordinanza n. 37773/21 del 15.09.2021, la Suprema Corte ha accolto l'impugnativa e rimesso le parti davanti alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio, affermando che : nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere
– dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali devono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche
d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti;
non può invece ritenersi che la regolarizzazione della prova testimoniale sia venuta meno con la soppressione (ad opera della L.
26 novembre 1990 n. 353, art. 89) dell'art. 244 c.p.c. co. 3; invero, nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli in discorso, potendo egli sanare eventuali carenze nelle richieste di prova testimoniale mediante l'assegnazione di un termine perentorio, non solo per integrarle quanto alla generalità dei testi, ma anche in ordine ai fatti sui quali i testi devono essere interrogati.>.
5.Con ricorso in riassunzione del 17/02/2022, il ha insistito nell'accoglimento della sua Pt_1 domanda previo espletamento della prova testimoniale.
2 La società costituitasi ritualmente ha ribadito le proprie difese, tra l'altro, Controparte_2 reiterando la prescrizione dei crediti maturati nei cinque anni anteriori al deposito del ricorso introduttivo.
6.Espletata prova testimoniale e ctu contabile, la causa è stata trattata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7.La pretesa del lavoratore , su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi quale giudice del rinvio,
è fondata.
8.La prova orale ha, invero, confermato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del Pt_1 per tutta la durata del rapporto alle dipendenze della società resistente.
8.1-I testi indicati dal ricorrente, e , entrambi colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 nel periodo in contestazione, hanno riferito:
il primo che Io svolgevo le mansioni di autista dell'auto betoniera mentre il lavorava al Pt_1 cantiere come operatore di pala meccanica. Ricordo che il lavorava come me da lunedì a Pt_1 venerdì e qualche volta il sabato. Gli orari di lavoro non coincidevano del tutto, posso dire che iniziavamo la mattina ore 6/6.10 e nel periodo invernale finivamo alle 17 mentre nel periodo dell'ora legale finivamo alle 18.00. Poteva capitare che io rientrassi nel cantiere o prima o dopo
l'orario di chiusura del cantiere…. Preciso che nel 2003 lavoravo da poco alle dipendenze della società Costruzioni e già allora, se non ricordo male, il vi lavorava. Aggiungo che il Pt_1
ha lavorato continuativamente alle dipendenze della società Costruzioni fino al momento Pt_1 del licenziamento mentre io per qualche periodo ho lavorato per altri. Ogni giorno dalle 12 alle 13 facevamo la pausa pranzo. >;
il secondo che <.. Io svolgevo le mansioni di autista invece di palista e precisamente io Pt_1 entravo ed uscivo dal cantiere con il mezzo mentre alimentava l'impianto di frantumazione Pt_1
e si occupava di caricare i camion in uscita…. Iniziavamo la giornata lavorativa la mattina alle
06.20 circa e durante il periodo invernale finivamo intorno alle 16.30/17.00, mentre nel periodo estivo 17.30/18.00. Questo era l'orario giornaliero da lunedì a venerdì, mentre il sabato iniziavamo intorno allo stesso orario alle 06.20 e finivamo intorno a mezzogiorno per svolgere normalmente lavori di manutenzione e, a volte, qualche viaggio. Nonostante facessimo mansioni diverse, io e il sig. iniziavamo e finivamo più o meno alla stessa ora. Durante il giorno era prevista una Pt_1
3 pausa pranzo dalle 12 all'una per i dipendenti fissi in cantiere;
noi autisti avevamo una pausa più variabile. … Nel periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, il cantiere rimaneva chiuso il sabato.
ttendibilità di tali deposizioni non vi è motivo di dubitare sia perché intrinsecamente CP_3 coerenti e non contraddittorie tra loro, sia perché non ricevono smentite dai testi di parte avversa dei quali, uno, , nulla sa riferire sugli orari di lavoro del (<…Sono titolare di Testimone_3 Pt_1 una impresa di costruzione “Edil Fabiani” ed intrattengo rapporti commerciali con la società
Conosco di vista perché mi è capitato, in quelle rare volte in Controparte_1 Parte_1 cui mi sono recato nel cantiere della società di vederlo lavorare sui mezzi. Controparte_1
Preciso che, normalmente io mi recavo non in cantiere ma nella sede della società e, se avessi dovuto fare degli ordini, avrei telefonato. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro giornaliero / settimanale del sig. , posso solo affermare che quelle rare volte in cui di mattina mi sono Pt_1 recato in cantiere l'ho visto lavorare….>); l'altro, , svolge le mansioni di Parte_2 geometra, recandosi quotidianamente su diversi cantieri (all'epoca aperti erano due/tre) e, oltre ad indicare la durata solo mediana della giornata lavorativa ( “mediamente”) non esclude che l'attività dei dipendenti iniziasse prima delle 7 (…Io normalmente arrivo e, anche all'epoca, arrivavo sul cantiere, intorno alle 7.00/7.10 e trovo e trovavo alcuni dipendenti che già operavano.
Normalmente non sono io ad aprire il cantiere, perché questa è un'attività che non mi compete;
però poteva capitare che lo facessi all'epoca, come succede tutt'ora, anche qualche minuto prima delle ore 7.00 e sono quindi io che introduco gli operai alle lavorazioni…. Preciso che i cantieri della soc. si suddividono in: 1) cantiere stabile nel quale si producono Controparte_1 materiali inerti;
2) cantieri lavorativi nei quali ad esempio. si porta il cemento, si fanno dei movimenti terra;
3) cantieri mobili nei quali si effettuano delle opere primarie e secondarie (strade
o lavori di edilizia). Il mio compito era ed è quello di visionare i diversi cantieri. lavorava Pt_1 prevalentemente nel cantiere stabile, si occupava anche di trasporto e ricordo che è stato con me in un cantiere mobile all'Università, località San Gennaro, intorno al 2013. Il mio giro dei cantieri iniziava, a seconda delle esigenze dal cantiere stabile o dai cantieri mobili. Quando io la mattina intorno alle 7.00 arrivavo al cantiere stabile vi trovavo già all'interno gli operai e qualcuno era già partito con il mezzo.> ) .) e che potesse prolungarsi oltre le ore 16 (<Sono passati tanti anni e posso ricordare che ho visto lavorare nel cantiere mediamente dalle 7.00 alle 16, nel senso Pt_1 che questi erano gli orari stabiliti, con 1 ora di pausa. Capitava però il giorno in cui l'orario si prolungava mediamente di mezz'ora/1 ora..>).
4 9. Per la quantificazione dei crediti correlati alla quantità della prestazione lavorativa (che questa
Corte ha ritenuto provata secondo l'orario giornaliero 6:20 – 17:00 nei mesi da novembre a marzo e 6:20 – 18 da aprile ad ottobre, dal lunedì al venerdi di ogni settimana), e non prescritti (giacchè il relativo termine quinquennale, in assenza di prova del regime di stabilità dei rapporti lavorativi presso la società appellata è iniziato a decorrere dalla data del licenziamento -31.10.2013- e dunque ancora in corso all'epoca-2014- di instaurazione dell'odierno giudizio) è stata disposta consulenza tecnica contabile.
L'esperto nominato, dott. , con criteri corretti e argomentazioni esaustive, facendo Persona_1 applicazione dei parametri del ccnl vigente ratione temporis, ha calcolato che
[...]
AD € 60.040,22> e il Controparte_4
SU STRAORDINARIO SPETTANTE € 4.711,03>.
10.Ne consegue la condanna della società datoriale al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
in tal senso riformandosi la sentenza del giudice del lavoro di CO .
11.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm.55/2014 e succ. modif,.
12.Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della società appellata, nella misura che si liquida con separato decreto.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto con ricorso depositato il 17/2/2022, quale giudice del rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di CO, giudice del lavoro, n. 1251/2017, pubblicata in data 11/08/2017, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di CO n.1251/2017, condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_5 Parte_1 complessiva di euro 64.751,25 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il Parte_3 primo grado in euro 6.700, per il secondo grado in euro 7.160,00, per il giudizio davanti alla Corte
5 di Cassazione in euro 3.828, per il presente giudizio di rinvio in euro7.160,00, tutte oltre accessori di legge, da distrarre ai difensori antistari secondo le rispettive richieste;
-pone a carico di le spese di ctu, nella misura liquidata con separato Parte_4 decreto.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8/07/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Antonio Cestone Consigliere
dr. Pedullà Sante Umberto GOA
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 110 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 , vertente
TRA
con gli avv.ti DE SETA GABRIELLA e TALLARICO FRANCESCO, Parte_1
ricorrente in riassunzione (appellante)
E
con l'avv. RIZZUTI GAETANO, Controparte_1
resistente in riassunzione( appellata)
oggetto: giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di annullamento della sentenza della Corte
d'appello di Catanzaro n. N. 1211/2019 pubblicata il 15.10.2019; differenze retributive.
FATTO.
1.Con ricorso del 31/12/2014 al giudice del lavoro di CO, , premettendo di Parte_1 essere stato dipendente a tempo pieno e indeterminato di con la qualifica di Controparte_1
“conduttore mezzi meccanici” 3° livello del CCNL settore edilizia, dal 18.2.2003 al 31.10.2013, ha rivendicato le differenze retributive, anche a titolo di TFR, per il lavoro straordinario svolto durante tutta la durata del rapporto e mai retribuito, quantificate nella complessiva somma di 69.635,44, oltre interessi e rivalutazione.
1 2.Nella resistenza della società, il Tribunale ha rigettato la domanda per mancanza di prova, non ritenendo ammissibile quella testimoniale, articolata nel ricorso introduttivo, perché non indicato il nominativo dei testi.
3.Detta decisione, impugnata dal è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro Pt_1 con sentenza n. 1211/19, avverso la quale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione per
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 244, 414 n. 5, 420, 421 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 6
C.E.D.U., nonché art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione all'art. 360 commi 1 e 3 c.p.c.”
4.Con ordinanza n. 37773/21 del 15.09.2021, la Suprema Corte ha accolto l'impugnativa e rimesso le parti davanti alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio, affermando che : nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere
– dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali devono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche
d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti;
non può invece ritenersi che la regolarizzazione della prova testimoniale sia venuta meno con la soppressione (ad opera della L.
26 novembre 1990 n. 353, art. 89) dell'art. 244 c.p.c. co. 3; invero, nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli in discorso, potendo egli sanare eventuali carenze nelle richieste di prova testimoniale mediante l'assegnazione di un termine perentorio, non solo per integrarle quanto alla generalità dei testi, ma anche in ordine ai fatti sui quali i testi devono essere interrogati.>.
5.Con ricorso in riassunzione del 17/02/2022, il ha insistito nell'accoglimento della sua Pt_1 domanda previo espletamento della prova testimoniale.
2 La società costituitasi ritualmente ha ribadito le proprie difese, tra l'altro, Controparte_2 reiterando la prescrizione dei crediti maturati nei cinque anni anteriori al deposito del ricorso introduttivo.
6.Espletata prova testimoniale e ctu contabile, la causa è stata trattata con le forme di cui all'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
7.La pretesa del lavoratore , su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi quale giudice del rinvio,
è fondata.
8.La prova orale ha, invero, confermato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del Pt_1 per tutta la durata del rapporto alle dipendenze della società resistente.
8.1-I testi indicati dal ricorrente, e , entrambi colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 nel periodo in contestazione, hanno riferito:
il primo che Io svolgevo le mansioni di autista dell'auto betoniera mentre il lavorava al Pt_1 cantiere come operatore di pala meccanica. Ricordo che il lavorava come me da lunedì a Pt_1 venerdì e qualche volta il sabato. Gli orari di lavoro non coincidevano del tutto, posso dire che iniziavamo la mattina ore 6/6.10 e nel periodo invernale finivamo alle 17 mentre nel periodo dell'ora legale finivamo alle 18.00. Poteva capitare che io rientrassi nel cantiere o prima o dopo
l'orario di chiusura del cantiere…. Preciso che nel 2003 lavoravo da poco alle dipendenze della società Costruzioni e già allora, se non ricordo male, il vi lavorava. Aggiungo che il Pt_1
ha lavorato continuativamente alle dipendenze della società Costruzioni fino al momento Pt_1 del licenziamento mentre io per qualche periodo ho lavorato per altri. Ogni giorno dalle 12 alle 13 facevamo la pausa pranzo. >;
il secondo che <.. Io svolgevo le mansioni di autista invece di palista e precisamente io Pt_1 entravo ed uscivo dal cantiere con il mezzo mentre alimentava l'impianto di frantumazione Pt_1
e si occupava di caricare i camion in uscita…. Iniziavamo la giornata lavorativa la mattina alle
06.20 circa e durante il periodo invernale finivamo intorno alle 16.30/17.00, mentre nel periodo estivo 17.30/18.00. Questo era l'orario giornaliero da lunedì a venerdì, mentre il sabato iniziavamo intorno allo stesso orario alle 06.20 e finivamo intorno a mezzogiorno per svolgere normalmente lavori di manutenzione e, a volte, qualche viaggio. Nonostante facessimo mansioni diverse, io e il sig. iniziavamo e finivamo più o meno alla stessa ora. Durante il giorno era prevista una Pt_1
3 pausa pranzo dalle 12 all'una per i dipendenti fissi in cantiere;
noi autisti avevamo una pausa più variabile. … Nel periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, il cantiere rimaneva chiuso il sabato.
ttendibilità di tali deposizioni non vi è motivo di dubitare sia perché intrinsecamente CP_3 coerenti e non contraddittorie tra loro, sia perché non ricevono smentite dai testi di parte avversa dei quali, uno, , nulla sa riferire sugli orari di lavoro del (<…Sono titolare di Testimone_3 Pt_1 una impresa di costruzione “Edil Fabiani” ed intrattengo rapporti commerciali con la società
Conosco di vista perché mi è capitato, in quelle rare volte in Controparte_1 Parte_1 cui mi sono recato nel cantiere della società di vederlo lavorare sui mezzi. Controparte_1
Preciso che, normalmente io mi recavo non in cantiere ma nella sede della società e, se avessi dovuto fare degli ordini, avrei telefonato. Non so dire quale fosse l'orario di lavoro giornaliero / settimanale del sig. , posso solo affermare che quelle rare volte in cui di mattina mi sono Pt_1 recato in cantiere l'ho visto lavorare….>); l'altro, , svolge le mansioni di Parte_2 geometra, recandosi quotidianamente su diversi cantieri (all'epoca aperti erano due/tre) e, oltre ad indicare la durata solo mediana della giornata lavorativa ( “mediamente”) non esclude che l'attività dei dipendenti iniziasse prima delle 7 (…Io normalmente arrivo e, anche all'epoca, arrivavo sul cantiere, intorno alle 7.00/7.10 e trovo e trovavo alcuni dipendenti che già operavano.
Normalmente non sono io ad aprire il cantiere, perché questa è un'attività che non mi compete;
però poteva capitare che lo facessi all'epoca, come succede tutt'ora, anche qualche minuto prima delle ore 7.00 e sono quindi io che introduco gli operai alle lavorazioni…. Preciso che i cantieri della soc. si suddividono in: 1) cantiere stabile nel quale si producono Controparte_1 materiali inerti;
2) cantieri lavorativi nei quali ad esempio. si porta il cemento, si fanno dei movimenti terra;
3) cantieri mobili nei quali si effettuano delle opere primarie e secondarie (strade
o lavori di edilizia). Il mio compito era ed è quello di visionare i diversi cantieri. lavorava Pt_1 prevalentemente nel cantiere stabile, si occupava anche di trasporto e ricordo che è stato con me in un cantiere mobile all'Università, località San Gennaro, intorno al 2013. Il mio giro dei cantieri iniziava, a seconda delle esigenze dal cantiere stabile o dai cantieri mobili. Quando io la mattina intorno alle 7.00 arrivavo al cantiere stabile vi trovavo già all'interno gli operai e qualcuno era già partito con il mezzo.> ) .) e che potesse prolungarsi oltre le ore 16 (<Sono passati tanti anni e posso ricordare che ho visto lavorare nel cantiere mediamente dalle 7.00 alle 16, nel senso Pt_1 che questi erano gli orari stabiliti, con 1 ora di pausa. Capitava però il giorno in cui l'orario si prolungava mediamente di mezz'ora/1 ora..>).
4 9. Per la quantificazione dei crediti correlati alla quantità della prestazione lavorativa (che questa
Corte ha ritenuto provata secondo l'orario giornaliero 6:20 – 17:00 nei mesi da novembre a marzo e 6:20 – 18 da aprile ad ottobre, dal lunedì al venerdi di ogni settimana), e non prescritti (giacchè il relativo termine quinquennale, in assenza di prova del regime di stabilità dei rapporti lavorativi presso la società appellata è iniziato a decorrere dalla data del licenziamento -31.10.2013- e dunque ancora in corso all'epoca-2014- di instaurazione dell'odierno giudizio) è stata disposta consulenza tecnica contabile.
L'esperto nominato, dott. , con criteri corretti e argomentazioni esaustive, facendo Persona_1 applicazione dei parametri del ccnl vigente ratione temporis, ha calcolato che
[...]
AD € 60.040,22> e il
SU STRAORDINARIO SPETTANTE € 4.711,03>.
10.Ne consegue la condanna della società datoriale al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
in tal senso riformandosi la sentenza del giudice del lavoro di CO .
11.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mediante applicazione dei parametri di cui al dm.55/2014 e succ. modif,.
12.Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della società appellata, nella misura che si liquida con separato decreto.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto con ricorso depositato il 17/2/2022, quale giudice del rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di CO, giudice del lavoro, n. 1251/2017, pubblicata in data 11/08/2017, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di CO n.1251/2017, condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_5 Parte_1 complessiva di euro 64.751,25 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
-condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il Parte_3 primo grado in euro 6.700, per il secondo grado in euro 7.160,00, per il giudizio davanti alla Corte
5 di Cassazione in euro 3.828, per il presente giudizio di rinvio in euro7.160,00, tutte oltre accessori di legge, da distrarre ai difensori antistari secondo le rispettive richieste;
-pone a carico di le spese di ctu, nella misura liquidata con separato Parte_4 decreto.
Così deciso nella camera di consiglio dell' 8/07/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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