Articolo 2 della Legge 4 gennaio 1994, n. 10
Articolo 1Articolo 3
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25 gennaio 1994
Art. 2. 1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprieta' dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1994
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