TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, all'udienza del giorno 20.2.2025 con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 360/2023 R.G. avente ad oggetto demansionamento – risarcimento danni
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catania via M.R. Imbriani n. 174 n. 59 presso lo studio degli avv.ti Dario Maria Dolei e Carmela Di
Silvestro che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, con sede in P.zza Mazzini, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Berretta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza giusta procura generale in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.12.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: di essere assunta in data 2.1.2006 dal
Comune di , a seguito di procedura di stabilizzazione dei soggetti ASU ex art. 5 Controparte_1
L.R. 24/2004, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (21 ore settimanali) e indeterminato con il profilo professionale di funzionario esecutore di categoria B e posizione economica B1 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali;
di essere stata assegnata con disposizione di servizio del 12.12.2012 prot. n. 528 all'area di Alta Professionalità “Aziende e
Partecipate del Comune” del costituita con la Delibera di G.M. n. Controparte_1 Aziende e Partecipate stante la sua stretta e diretta assegnazione e collaborazione con il
Responsabile di detta struttura;
che nell'area “Aziende e Partecipate del Comune” erano addetti, oltre alla ricorrente, il Responsabile del Servizio appartenente alla categoria D3, nonché due funzionari istruttori di categoria C tra i quali venivano suddivise le relative mansioni;
di essere stata successivamente assegnata con provvedimento del 20.2.2014 alla 1^ Direzione Affari
Generali ed istituzionali continuando a svolgere le precedenti mansioni relative al servizio
Aziende e Partecipate del Comune;
che, a seguito di tale assegnazione, e alla riorganizzazione del era divenuta l'unica figura professionale, oltre alla Responsabile della Direzione, CP_1
incaricata della gestione, istruzione ed espletamento degli adempimenti riconnessi al predetto servizio, nonostante il suo inquadramento professionale fosse rimasto quello di esecutore appartenente alla categoria B;
di aver continuato ad occuparsi del servizio relativo alle Aziende e
Partecipate del anche nell'ambito della sua temporanea assegnazione all'Ufficio di CP_1
presidenza del Consiglio Comunale;
che, successivamente, con nota del prot. 4150 del 10.5.2016 del funzionario dirigente coordinatore della 1^ Direzione le sono state formalmente assegnate le seguenti mansioni: segretario della 1^ Commissione consiliare;
comunicazioni ai consiglieri;
avvisi di convocazione delle commissioni;
pubblicazioni dei verbali della 1^ commissione sull'apposita sezione del sito internet dell'ente; trasmissione dei verbali delle commissioni agli uffici di competenza;
attività connessa alle procedure ed adempimenti delle società partecipate;
pubblicazione delle determine di settore di relativa competenza;
Obblighi di pubblicazione dei dati ex art. 18 legge 134/2012 di relativa competenza e pubblicazione dati amministrazione trasparente in materia di società partecipate art. 22-26 d.lgs 33/13; di avere mantenuto lo stesso inquadramento contrattuale nella categoria B ed il medesimo livello retributivo B1 anche a seguito della trasformazione del suo contratto di lavoro da part-time a 21 ore a part-time 30 ore;
di avere in concreto svolto nell'arco temporale compreso dal 20.2.2014 – allorché, la stessa è stata assegnata alla 1° Direzione generale del Comune – a tutto il 2020 tutti Controparte_1
gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione delle delibere di Giunta in materia di partecipate, nonché gli impegni di spesa, le liquidazioni, le determine e gli altri adempimenti obbligatori afferenti al servizio Aziende e partecipate del Comune;
di essersi occupata di redigere le bozze di tutti gli atti e i provvedimenti aventi ad oggetto la gestione delle Aziende e partecipate del comune che venivano sottoposte ai Dirigenti del servizio i quali, salvo il caso in cui richiedevano eventuali correzioni e modifiche, provvedevano ad apporre la loro firma in calce;
di aver sottoscritto, pur appartenendo alla categoria B, tutti gli atti e i provvedimenti emessi dalla 1^ Direzione, aventi ad oggetto la gestione delle aziende e partecipate del Comune, in qualità di funzionario istruttore e di responsabile unico del procedimento di fatto;
che nonostante l'espletamento delle predette mansioni rientranti contrattualmente nella categoria C,
l'amministrazione convenuta non ha mai provveduto a conferirle l'incarico per mansioni superiori e la stessa ha sempre mantenuto lo stesso livello di inquadramento nella categoria B;
di aver formalmente invitato e diffidato l'Ente convenuto, con nota del 5.7.2019, alla corresponsione delle differenze retributive maturate tra il trattamento economico erogato e quello effettivamente spettategli in ragione dello svolgimento in concreto delle mansioni superiori di istruttore amministrativo sussumibili alla categoria C posizione economica C3; che, con nota del 20.9.2019, l'amministrazione convenuta ha riscontrato negativamente la predetta richiesta negando formalmente l'espletamento da parte della ricorrente di mansioni superiori o comunque non corrispondenti al suo livello di inquadramento contrattuale.
Tutto ciò premesso, in fatto, richiamata la disciplina dell'art. 8 del CCNL di settore, dell'art. 52, comma 2, D.lgs n. 165/2001 e ribadito che le mansioni dalla stessa espletate rientrassero nella categoria C, ha concluso chiedendo: “In via principale:
1. Accertare e dichiarare che le mansioni lavorative svolte - in modo prevalente e continuativo - dalla ricorrente ed esposte in narrativa
(durante il periodo dal 20.02.2014 al 31.12.2020) rientrano nell'inquadramento della categoria C posizione economica C3 del C.C.N.L. del comparto Enti Locali, ovvero in quell'altra categoria e/o posizione che verrà accertata all'esito del giudizio;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente (relativamente al periodo dal 20.02.2014 al 31.12.2020) al trattamento retributivo differenziale tra la posizione giuridico/economica B1 e la posizione giuridico/economica C3 del comparto Enti Locali, ovvero quell'altra categoria e/o posizione che verrà accertata all'esito del giudizio e, per l'effetto, condannare il resistente alla corresponsione in favore della CP_1
ricorrente del trattamento economico differenziale ut supra, quantificato (per la categoria C posizione C3) nell'importo lordo di €. 19.518,19 ovvero, in subordine, in quello maggiore o minore che risulterà dovuto in base alle risultanze processuali e all'accertamento della corretta categoria
e posizione economica spettante alla ricorrente;
condannare il sulla predetta somma, CP_1
ovvero su quell'altra accertata, al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui singoli ratei, dalla debenza fino al soddisfo, come per legge.
3. Accertare e dichiarare l'obbligo del CP_1
resistente di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso
l'ente di previdenza, assistenza e quiescenza, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per l'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione alle retribuzioni di cui al punto n. 2, nella misura risultante dalla sommatoria dei contributi omessi, oltre le differenze spettanti sul trattamento di quiescenza ove detti contributi fossero stati regolarmente versati e, per l'effetto condannare il
[...]
al risarcimento della detta voce di danno nella misura che emergerà in base alle CP_1
risultanze processuali dalla domanda sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo, come per legge.
4. Condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. CP_ Con memoria depositata il 24.5.2023 si è tempestivamente costituito l' deducendo di essere estraneo alle vicende oggetto del giudizio e che la posizione assicurativa della ricorrente risulta, allo stato, regolarmente coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo nei limiti e per le retribuzioni indicate nell'estratto conto contributivo allegato.
Ha, dichiarato di essere, comunque, pronto a ricevere le eventuali ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, al netto dei periodi eventualmente già coperti da prescrizione ai sensi dell'art. 3, legge n. 335/1995 comma 9, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma
10 bis - introdotto, dall'art. 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e da ultimo modificato dall'art. 9 comma 3 del d.lgs 228/2021 - che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, di cui ai commi 9 e
10 dell'art. 3 L. 335/1995, della contribuzione obbligatoria dovute dalle amministrazioni CP_ pubbliche all' afferenti ai periodi di competenza fino al 31.12.2017 e concedendo alle stesse la facoltà di regolarizzare le omissioni contributive entro il 31.12.2022.
Si è costituito il , con memoria tempestivamente depositata il Controparte_1
1.6.2023, contestando gli assunti attorei ed eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti pretesi con decorrenza dal 5.7.2019, data di notifica della lettera di diffida (5.7.2014), e precisando che nel pubblico impiego l'eventuale esercizio delle mansioni superiori non ha effetto ai fini dell'inquadramento superiore del lavoratore.
Nel merito, richiamando le declaratorie del CCNL Enti locali ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente di compiti e mansioni sussumibili alla categoria C non possedendo quest'ultima i requisiti descritti nella relativa declaratoria contrattuale e segnatamente: livello approfondito di conoscenze specialistiche, esperienza pluriennale, assunzione di responsabilità di risultati su specifici processi, capacità di risoluzione in autonomia di problemi di media complessità, nonché, capacità di relazione interna ed esterna. Ciò posto, ha dedotto che la ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, si è limitata, in concreto a svolgere, con un limitato livello di autonomia, compiti di contenuto squisitamente operativo non particolarmente complessi e senza assunzione di specifici profili di responsabilità, improntate prevalentemente a funzioni d'ordine e di concetto e pertanto sussumibili al proprio livello di inquadramento categoria B.
Ha, altresì, eccepito l'infondatezza delle chieste differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori mai in concreto svolte rilevando l'erroneità della misura del trattamento economico rivendicato parametrato al livello C3 potendo al più essere concesso soltanto il trattamento economico iniziale C1.
Ha infine eccepito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ha contestato i conteggi allegati in ricorso istando per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Palesandosi, generiche ed inconducenti ai fini della decisione le circostanze descritte nei capitoli di prova dedotti in ricorso1 la causa è stata istruita solo documentalmente.
Sostituita l'udienza del 20.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato, in considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte della ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c.
Invero, con riguardo all'intero periodo dal 20.02.2014 a tutto il 2020 la pretesa azionata nel presente giudizio appare infondata, non essendo stati soddisfatti gli oneri probatori richiesti per l'accertamento delle mansioni superiori, nei termini richiesti dalla disciplina di riferimento.
Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina delle mansioni superiori è regolata dall'art. 52
D.lgs. 165/2001, che nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2009
e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame prevede quanto segue: “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.
[...] 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”.
Ciò posto, ai sensi del citato art. 52 D.Lgs. 165/2001, ai fini del riconoscimento delle differenze retributive per l'espletamento di mansioni superiori, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza.
A tal riguardo, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha ritenuto che
“il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha
l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. C. Cass. 8025/2003; C. Cass. 8993/2011).
A tal fine il giudice deve svolgere tre tipologie di accertamento.
In primo luogo, deve valutare le attività lavorative in concreto svolte;
successivamente, deve individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
infine, deve procedere a confrontare in quale categoria contrattuale possa essere collocata l'attività lavorativa accertata (Cass. 26233/2008; Cass. 28284/2009; Cass. 20272/2010; Cass. 8589/2015;
C. Cass. 4923/2016), tenendo altresì conto della suesposta e specifica disciplina dettata dall'art. 52 D.Lgs. 165/2001 per il riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato. Alla stregua dei principi sopra esposti, pertanto, parte ricorrente è onerata di allegare e provare, da un lato, i contenuti specifici delle mansioni (di fatto) svolte nel periodo in questione e che assume essere superiori a quelle di originaria appartenenza e, dall'altro, i tratti caratterizzanti delle declaratorie relative al livello superiore rivendicato.
Inoltre, è onerata di allegare e dimostrare di essere in possesso di tutte quelle caratteristiche precipue, in termini quantitativi e qualitativi, previste dal CCNL di riferimento per il riconoscimento della superiore mansione pretesa.
Il citato art. 52 D.Lgs. 165/2001, come detto, delimita tuttavia espressamente la configurabilità dello svolgimento di fatto di mansioni superiori al caso in cui dette mansioni – corrispondenti al superiore livello retributivo rivendicato – siano state svolte in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Anche detta prevalenza, da accertarsi rigorosamente per la stessa ratio legis della disciplina suddetta, deve essere specificatamente dimostrata dal lavoratore (Cass. Sez. lav. 10027/2007).
Ai fini del predetto riconoscimento, in definitiva, il lavoratore deve provare l'effettivo svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica superiore nonché l'esercizio delle stesse in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, rispetto alle mansioni della categoria di appartenenza. In tal senso, la Suprema Corte ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n.
165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata
e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.” (Cass.
27887/2009).
Nel caso in esame, parte ricorrente, pur essendone onerata, non ha sufficientemente allegato e provato lo svolgimento delle mansioni superiori reclamate “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale”, come richiesto ex art. 52 co. 3 D.lgs. 165/2001.
A tale riguardo, si osserva che la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 2.1.2006 e di essere stata formalmente inquadrata nel profilo professionale di “esecutore amministrativo” ex categoria B del CCNL di categoria, ma di avere di fatto svolto mansioni di “istruttore amministrativo” ex categoria C del CCNL (cfr. All. 1 ricorso). Dal canto suo l'Azienda resistente ha invece specificamente contestato le prospettazioni di parte ricorrente, deducendo la correttezza dell'inquadramento contrattuale riconosciuto.
Dall'esame delle declaratorie professionali di cui al CCNL del comparto Enti Locali, che la ricorrente non ha peraltro nemmeno compiutamente indicato in ricorso, risulta che appartengono alla categoria B di formale inquadramento “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da : Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto
e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta” e segnatamente il “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni” il “lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto” il “lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori” ed in via esemplificativa il “… lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale”.
Appartengono invece alla superiore e rivendicata categoria C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale” ovvero il “lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza” il “lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione
e l'analisi dei dati” come ad esempio “… esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
(cfr. All. 3a ricorso e All. 3 memoria)
Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha sufficientemente allegato e provato lo svolgimento in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, di mansioni aventi le suddette caratteristiche.
In primo luogo, l'esposizione dei fatti in ricorso appare generica, non avendo la ricorrente allegato con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, le mansioni in concreto espletate onde potere concretamente accertare e verificare l'effettiva riconducibilità delle stesse – con i chiesti caratteri di prevalenza ex art. 52 D.Lgs. 165/2001 – alla superiore qualifica rivendicata.
Sotto tale profilo, infatti, la ricorrente ha asserito di essere stata assegnata già a far data dal
12.12.2012 al servizio di del resistente ed ivi Parte_2 CP_1
di aver svolto “attività e mansioni ibride e articolate” unitamente agli altri funzionari addetti al predetto servizio, che successivamente in data 20.2.2014 è transitata alla 1^ Direzione Affari
Generali ed istituzionali del quale “unica figura professionale – ad esclusione della CP_1
Responsabile della Direzione – incaricata della gestione, istruzione ed espletamento di ogni adempimento riconnesso al predetto servizio…” per essere impegnata nello svolgimento dei seguenti compiti “segretario della 1^ Commissione consiliare;
comunicazioni ai consiglieri;
avvisi di convocazione delle commissioni;
pubblicazioni dei verbali della 1^ commissione sull'apposita sezione del sito internet dell'ente; trasmissione dei verbali delle commissioni agli uffici di competenza;
attività connessa alle procedure ed adempimenti delle società partecipate;
pubblicazione delle determine di settore di relativa competenza;
Obblighi di pubblicazione dei dati ex art. 18 legge 134/2012 di relativa competenza e pubblicazione dati amministrazione trasparente in materia di società partecipate art. 22-26 d.lgs 33/13” ma di avere in realtà “gestito ogni adempimento istruttorio propedeutico e necessario all'adozione delle successive delibere di
Giunta in materia di partecipate, nonché gli impegni di spesa, liquidazione e/o altre determine e/o altro adempimento obbligatorio adottato con riferimento al servizio Aziende e partecipate del residuando al funzionario Responsabile (dapprima al dott. CP_1 Pt_3
Per_ successivamente dall'agosto del 2015 alla dott.ssa e, infine, alla dott.ssa ) il semplice Per_2
compito di presa d'atto, eventuale correzione ed integrazione dei predetti atti, con l'assunzione di responsabilità di propria competenza riconducibile alla categoria (D) di appartenenza”.
Le superiori deduzioni appaiono eccessivamente generiche non avendo la ricorrente - come suo preciso onere - provveduto ad allegare e descrivere compiutamente lo specifico il contenuto delle CP_ mansioni istruttorie propedeutiche all'adozione dei provvedimenti adottati dall' resistente con particolare riferimento al servizio Aziende e partecipate del che, in via di fatto, CP_1
asserisce di aver espletato nel periodo in esame, il loro concreto atteggiarsi rispetto all'organizzazione del predetto Ente, né tanto meno la loro eventuale distribuzione sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Tali carenze di allegazioni non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, “valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto” (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Tale carenza in punto di allegazioni del ricorso, a fronte delle contestazioni di parte resistente, può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass.
13989/2008).
Invero, dalla copiosa documentazione allegata al ricorso non emergono elementi decisivi a conforto della tesi attorea in ordine all'esercizio effettivo, prevalente e continuativo – caratteri questi richiesti dall'art. 52 co. 3 D.Lgs. 165/2001 – di mansioni sussumibili nella rivendicata categoria C del CCNL nell'intero periodo dal 2014 al 2020 a cui si riferiscono le differenze retributive reclamata nel presente giudizio. A tale riguardo non appare anzitutto decisivo il fatto che la ricorrente a partire dal 2014 fosse l'unica addetta, unitamente alla Dirigente, alla 1^ Direzione Affari Generali ed Istituzionali del
Comune trattandosi di elemento meramente presuntivo dal quale, tuttavia, non è possibile ritenere dimostrato l'effettivo svolgimento da parte sua delle attività e delle mansioni, genericamente indicate in ricorso, inerenti al servizio di gestione delle Aziende Partecipate dal
Comune.
Inconducente è altresì, l'ulteriore circostanza dedotta dalla ricorrente - e sulla quale sembra fondare le sue pretese - relativa all'apposizione della sua firma in calce agli atti e provvedimenti ammnistrativi unitamente a quella del Responsabile della 1^ Direzione (cfr. All.ti da 25 (2014) a n. 25 (2020) Ricorso).
A sostegno di tale tesi assume che la presenza della sua sottoscrizione su ogni documento, unitamente a quella del Responsabile della 1^ Direzione, dimostrerebbe il fatto che fosse la stessa ad istruire ed elaborare il contenuto di tutti i provvedimenti relativi alla gestione amministrativa delle attività ed ai rapporti con le aziende e partecipate comunali, svolgendo - seppur in via di fatto - le funzioni di responsabile unico del procedimento.
L'assunto appare infondato e non trova riscontro alcuno dalla documentazione allegata al ricorso. Anzitutto si osserva che tutti i documenti allegati risultano sottoscritti dalla ricorrente solo in qualità di operatore amministrativo o di mero compilatore, inoltre dalla documentazione allegata non si rinvengono nomine formali della ricorrente all'incarico di responsabile unico del procedimento, non potendo ritenersi che detta funzione possa essere svolta solo in via di fatto.
Sul punto mette conto evidenziare, altresì, che come peraltro asserito dalla stessa ricorrente, per la validità ed efficacia degli atti amministrativi l'unica sottoscrizione rilevante è quella del
Dirigente dell'Ufficio in quanto soggetto titolare dell'azione amministrativa ed in capo al quale risiede, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con l'ente pubblico, la responsabilità ultima del provvedimento stesso.
Ne discende pertanto, che la mera presenza della firma della ricorrente sui numerosi atti amministrativi allegati in ricorso, rappresenta una circostanza del tutto neutra che, in assenza di specifiche deduzioni ed allegazioni, non può da sola comprovare, contrariamente a quanto ritenuto, l'espletamento da parte dalla ricorrente della prodromica attività istruttoria né, tantomeno dell'effettiva redazione ed elaborazione dei predetti provvedimenti amministrativi.
Deduce, altresì, la ricorrente di aver inviato tramite e-mail ai Dirigenti della 1^ Direzione le bozze degli atti e dei provvedimenti di diversa tipologia asseritamente dalla stessa istruiti e redatti e che le predette bozze le venivano restituite corredate con richieste di modifiche ed integrazioni dai Dirigenti dell'Ufficio.
Anche tale assunto non trova riscontro univoco dalla documentazione allegata al ricorso.
Invero, le schermate del programma di posta elettronica allegate in atti riportano soltanto una serie di email inviate dall'indirizzo istituzionale della Direzione Affari Generali -
“ t” – non è riferibile univocamente alla ricorrente ben potendo Email_1
esser in uso anche ad altro personale, inoltre le numerose copie degli atti e dei provvedimenti prodotti in atti - molte dei quali peraltro provenienti anche da altre Direzioni del Comune – riportano in calce soltanto semplici annotazioni o richieste di informazioni vergate a mano che non costituiscono certamente ordini di servizio stante la loro eccessiva genericità, non potendo peraltro nemmeno risalire all'autore delle stesse (cfr. All.ti da n. 31 a n. 31e).
Ad ogni buon conto si osserva che la semplice compilazione di pro forma di atti e provvedimenti su specifiche indicazioni del superiore gerarchico non può certamente comprovare l'espletamento da parte della ricorrente dell'attività istruttoria né tantomeno dell'effettiva elaborazione del contenuto dei predetti provvedimenti, compiti questi tipici dei lavoratori appartenenti alla rivendicata categoria C del CCNL di settore.
Sul punto appare dirimente la nota del 10.5.2017 a firma della dirigente , la quale, Parte_4
dopo aver contestato lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori e ribadito il carattere meramente ricognitivo e ripetitivo delle attività dalla stessa svolte - costituite nel mero inserimento ed aggiornamento dei dati su modelli predefiniti e la loro trasmissione a terze parte
-, ha chiarito che “la fase istruttoria di tutti i procedimenti afferenti le partecipazioni comunali viene curata dalla scrivente o in maniera diretta, o dando alla S.V. precise direttive, input, controllando e integrando, correggendo le bozze da lei predisposte” (cfr. All. 28 ricorso).
Inconducenti e comunque non decisive sono, altresì, le copie delle conversazioni tramite l'applicazione “Whatsapp” asseritamente intervenute tra la ricorrente e la dirigente della 1
(cfr. All.ti da 31f a 31i). Parte_5
Invero, in disparte la mancata verifica dell'identità dei predetti interlocutori, il contenuto delle predette conversazioni appare generico e, comunque, attesterebbe soltanto lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori solo in assai sporadiche occasioni.
Ebbene, a fronte della genericità delle allegazioni attoree e delle specifiche contestazioni di parte resistente, e sulla base della documentazione in atti, deve ritenersi che la ricorrente non ha dimostrato che le attività asseritamente svolte sotto il profilo qualitativo siano state caratterizzate da “approfondite conoscenze mono specialistiche”, con “responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi” non essendo possibile ritenere che la stessa abbia mai affrontato e risolto problemi di media complessità “su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili” intrattenuto “relazioni organizzative interne anche di natura negoziale, …… esterne (con altre istituzioni)… o … con gli utenti di natura diretta … e negoziale” né tantomeno, sotto il profilo quantitativo e temporale, che la stessa abbia mai in concreto svolto “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” in modo continuativo e prevalente rispetto agli altri compiti alla stessa assegnati così come espressamente richiesto e previsto dall'art. 52 D.Lgs. 165/2001.
A tale riguardo, va evidenziato che dalla nota prot. n. 25385 del 9.8.2019 della 1^ Direzione del resistente emerge che le uniche attività di natura “istruttoria” in concreto svolte dalla CP_1
ricorrente, a fronte dei diversi compiti alla stessa affidati, riguardano esclusivamente le
“liquidazioni delle fatture delle società partecipate” e “la predisposizione dichiarazioni esistenza
o insussistenza crediti in atti di pignoramento terzi” compiti quest'ultimi semplici e ripetitivi che certamente non necessitano di quelle “approfondite conoscenze mono specialistiche” espressamente richieste dalla declaratoria del CCNL del rivendicato profilo C (cfr. All. 20 ricorso).
Ciò posto, dall'esame del contenuto dei documenti in atti non può pertanto dirsi raggiunta la prova in merito allo svolgimento da parte della ricorrente, con le caratteristiche di prevalenza prescritte dall'art. 52 D.Lgs. 165/2001, delle rivendicate mansioni superiori di categoria C del
CCNL per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Quanto all'ulteriore documentazione depositata da parte ricorrente in allegato all'istanza del
8.1.2025, a prescindere dal profilo dell'ammissibilità, la stessa risulta irrilevante, poiché, oltre ad essere generica, riguarda solo fatti e circostanze verificatisi in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale (cfr. Istanza del 8.1.2025 ricorrente).
Le carenze di allegazione del ricorso e l'inconducenza della documentazione allegata, non possono, altresì, essere colmate nemmeno dai capitoli di prova formulati in ricorso poiché inammissibili, in quanto formulati in modo generico e tendente a far esprime ai testimoni, pur in difetto di allegazione di fatti specifici, una valutazione di natura tecnico giuridica in merito all'attività svolte dalla ricorrente e che, anche laddove ammessi e confermati, non avrebbero in ogni caso consentito di ritenere comprovato il dedotto espletamento da parte della ricorrente delle asserite mansioni superiori nel periodo di cui al ricorso.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le domande attoree relative al preteso superiore inquadramento e alle conseguenti differenze retributive e contributive vanno integralmente rigettate.
Le spese, nei rapporti tra parte ricorrente ed il resistente, seguono la soccombenza e CP_1
sono liquidate come in dispositivo. CP_ Le spese possono, invece, compensarsi nei rapporti con avuto riguardo alla natura della CP_ domanda di regolarizzazione contributiva in atti e al necessario intervento di quale litisconsorte necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in € 2.108,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
CP_ compensa le spese legali nei confronti di
Catania, 11.3.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
111 del 23.11.2012; di aver maturato, in tale ambito, una qualificata esperienza nel settore relativo alla gestione dei rapporti amministrativi e degli adempimenti burocratici previsti per le 1 Cfr. capitoli di prova da 1 a 42 pagg. da 15 a 19 del ricorso;