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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022,
TRA
, nato a [...] il [...] - c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. EP Galioto;
appellante
CONTRO
con sede in Palermo, Via Rosolino Pilo n.11, C.F. e P.IVA , in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ziniti;
appellata
Conclusioni: cfr. note scritte per l'udienza del 11 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1508 del 8 aprile 2022, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, revocò il decreto ingiuntivo nr. 377 del 2019 con il quale era stato ingiunto alla di pagare CP_1 in favore di il complessivo importo di euro 17.774,18 a titolo di onorario per Parte_2
l'attività professionale svolta dal primo in favore della predetta società, oltre interessi, a titolo di
“prestazioni professionali di assistenza e consulenza amministrativa e fiscale, di tenuta delle scritture contabili, di impostazioni e redazione di bilanci e vari adempimenti connessi a tale attività, con carattere di continuità”.
2. Avverso questa sentenza, ha interposto appello , con atto di citazione notificato Parte_1 il 6 maggio 2022, sulla scorta di quattro motivi con i quali ha rispettivamente dedotto:
a) l'errata pronuncia sull'insussistenza del rapporto contrattuale di consulenza amministrativa e fiscale durante gli anni 2009 – 2013;
b) l'errata pronuncia in ordine alla mancata rilevanza probatoria della parcella professionale;
c) il difetto di motivazione sotto il profilo della mancata ammissione delle prove testimoniali;
d) l'errata ed ingiusta pronuncia sulla condanna alle spese a proprio carico.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si è costituita la che ha resistito al CP_1 gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 11 luglio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo il critica la sentenza Parte_1 appellata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale tra la società e lui, rapporto - invece – a suo dire comprovato dalla copiosa attività di consulenza ed assistenza fiscale ed amministrativa svolta con continuità e documentalmente dimostrata.
L'appellante sostiene di avere svolto l'incarico professionale a favore della durante gli CP_1 anni 2006 – 2013, e più precisamente sino al 29 novembre 2013, data in cui aveva consegnato all'appellata tutta la documentazione amministrativa e fiscale della predetta società in suo possesso, per come richiestogli.
La aveva corrisposto i compensi dovutigli per le attività svolte dall'anno 2006 sino a CP_1 parte dell'anno 2009 ma, in seguito ed immotivatamente, aveva cessato di corrispondergli i compensi professionali dovuti per le prestazioni espletate durante il periodo 2009 – 2013.
Contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, la società appellata si era limitata semplicemente a contestare genericamente nel corso del giudizio di primo grado la documentazione da lui prodotta senza fornire alcuna prova a sostegno delle proprie argomentazioni.
Inoltre, l'espletamento dell'incarico professionale da parte sua a favore della risultava CP_1 comprovato, oltre che dalle documentazione già depositata agli atti del procedimento monitorio, anche dalla ulteriore documentazione nonché dalla fitta e copiosa corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra la e il proprio studio e dalla corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra CP_1 la consulente del lavoro della Dott.ssa e il proprio studio mai contestata CP_1 Persona_1
e disconosciuta dalla società appellata.
Ed ancora evidenzia che la società appellata non aveva contestato né disconosciuto nessuna delle mail prodotte da lui nel giudizio di primo grado, provenienti dall'indirizzo di posta elettronica avente dominio riconducibile alla società sicchè avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante il CP_1 disconoscimento formulato dalla società relativo alle firme apposte sui “modelli procura CP_1 speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”.
6. L'appello è fondato e deve essere accolto. Mette conto premettere, in punto di diritto, che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Sez.
2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Ed ancora “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” (Sez. 2 - , Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Alla luce di questi condivisibili principi, ne discende che il giudice di merito, anche in mancanza del contratto che documenti il conferimento dell'incarico, può fare ricorso alla prova presuntiva.
E, nella fattispecie in esame, plurimi, gravi e assolutamente concordanti sono gli elementi dai quali trarre che vi sia stato il conferimento dell'incarico da parte dell'appellata nei confronti del Parte_1 per il periodo qui controverso.
a-Anzitutto non è contestato che l'appellante abbia svolto l'incarico di consulente commercialista per conto della società nel triennio anteriore a quello per cui è lite (2006-2009) periodo per il quale ha ricevuto il suo compenso dal che può ricavarsi un primo elemento che consente di accreditare la tesi per cui, in mancanza di emergenze di segno difforme, era naturale – secondo quanto generalmente accade - che il rapporto professionale dovesse continuare.
b-Ed ancora si evidenzia l'ambiguità della condotta processuale della che, seppure CP_2 contestando la sussistenza del rapporto nel periodo per cui è lite 2009 – 2013, ha contraddittoriamente ammesso l'esistenza di sporadici adempimenti, resi dal professionista appellante nel periodo qui controverso, “a titolo gratuito” e, in maniera ancora più significativa, ha riconosciuto che il VA si era limitato a trasmettere agli uffici competenti le dichiarazioni fiscali predisposte autonomamente dalla . E' evidente, infatti, che – ad onta di quanto sostenuto – non sussiste nel rapporto di CP_1 opera alcuna presunzione di gratuità e, per altro verso, è irragionevole ipotizzare che il commercialista trasmetta, assumendone la responsabilità, dichiarazioni fiscali da lui non predisposte.
c- E' documentato che, con nota del 29 novembre 2013 – quindi a conclusione del periodo per cui lite – la chiese al VA la consegna della documentazione riguardante la società e CP_1 risulta che venne consegnata, come da ricevuta sottoscritta. Si osserva, quindi, che dal momento che la documentazione restituita riguardava anche le annualità relative al periodo per cui vi è contestazione (2012 e 2013), è del tutto ovvio che la documentazione in questione era detenuta dal professionista per l'espletamento delle attività contabili e fiscali e non certo per mera attività di custodia.
d- Risulta, poi, che l'appellante sollecitò diverse volte la società del pagamento degli onorari ma nessun riscontro venne fornito dall'appellata, apparendo – perciò – irragionevole che, ove fosse vero che nessun rapporto professionale intercorreva tra le parti, la circostanza non sarebbe stata rappresentata quale agevole risposta a chi reclamava il pagamento.
e- E' documentato che, con mail del 16 dicembre 2013, – collaboratore della , Testimone_1 CP_3 amministratore della società appellata – riscontrò affermativamente la richiesta dell'appellante che reclamava la corresponsione dei compensi dopo l'interruzione del rapporto professionale, scarsamente rilevando che costui non fosse amministratore della società, dal momento che appare irragionevole che egli si sia espresso in quel modo senza averne l'autorizzazione da parte del titolare effettivo.
f- Numerose sono le documentate comunicazioni a mezzo mail intercorse tra la società e lo CP_1 studio , scarsamente rilevando il disconoscimento delle stesse da parte dell'appellata per il Parte_1 solo fatto che non vi si la sottoscrizione digitale, non essendo stato contestato che l'indirizzo mai appartenga alla società.
g- Del resto la ha pure riconosciuto che le comunicazioni a mezzo mail afferiscano a rapporti CP_1 tra la l'amministratore e lo studio con la mediazione del . CP_3 Parte_1 Tes_1
h- Scarsamente rilevante è, poi, il disconoscimento – operato in primo grado - delle sottoscrizioni apposte sulle procure (asseritamente) conferite (dalla società al ) per la trasmissione delle Tes_1 dichiarazioni fiscali a cui tanto rilievo ha attribuito la sentenza appellata. Ed infatti, in disparte che una delle procure non è stata oggetto di disconoscimento, rimane il fatto, certamente documentato, per cui l'appellante ha documentato di avere predisposto ed inoltrato all'Agenzia delle Entrate le seguenti dichiarazioni per conto della : per il 2009 Unico, dichiarazione Irap ed Iva;
per il CP_1
2010 Unico, 770, dichiarazione Irap;
per il 2011 Unico e dichiarazione Irap;
per il 2012 Unico;
per il
2013 Unico e dichiarazione Irap. È davvero insostenibile l'affermazione per cui tutta questa attività sarebbe stata svolta dall'appellante senza un mandato espresso della società appellata.
i-Da ultimo l'appellata non ha mai indicato chi sarebbe stato il proprio consulente fiscale negli anni
2009 – 2013, apparendo -anche in questo caso – del tutto irrealistico che una società di capitali sia sfornita di questa figura e non essendo comprensibile la ragione per cui non avrebbe dovuto indicare le generalità del proprio consulente quale elemento per escludere la fondatezza della pretesa del
. Parte_1 E' dunque evidente che l'insieme di questi elementi – vieppiù se, come si deve, considerati congiuntamente – consente di affermare la sussistenza del rapporto di prestazione di opera professionale tra le parti per il periodo controverso (2009-2013) e giustifica, quindi, la richiesta del compenso, predisposta dall'appellante e non specificamente contestata dall'appellata.
I residui tre motivi – compreso quello con cui l'appellante si è lamentato della mancata ammissione dei mezzi di prova – sono chiaramente assorbiti dall'accoglimento del primo.
7.La sentenza appellata va dunque riformata ma, dal momento che “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello … non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017), CP_1 va condannata a pagare all'appellante la complessiva somma di euro 17.774,18 con gli interessi
[...] al tasso legale decorrenti dalle emissioni della fattura al saldo.
8. La statuizione sulle spese segue del doppio grado il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n. 1508 del 8 aprile 2022 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da
, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2022, condanna in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore a pagare, per i titoli di cui in motivazione, a favore dell'appellante la complessiva somma di euro 17.774,18 con gli interessi al tasso legale decorrenti dall' emissioni della fattura al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate per il primo grado in complessivi € 2.540,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi €. 1984,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, in entrambi i casi oltre oneri di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF IN EP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 902 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022,
TRA
, nato a [...] il [...] - c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. EP Galioto;
appellante
CONTRO
con sede in Palermo, Via Rosolino Pilo n.11, C.F. e P.IVA , in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ziniti;
appellata
Conclusioni: cfr. note scritte per l'udienza del 11 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1508 del 8 aprile 2022, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, revocò il decreto ingiuntivo nr. 377 del 2019 con il quale era stato ingiunto alla di pagare CP_1 in favore di il complessivo importo di euro 17.774,18 a titolo di onorario per Parte_2
l'attività professionale svolta dal primo in favore della predetta società, oltre interessi, a titolo di
“prestazioni professionali di assistenza e consulenza amministrativa e fiscale, di tenuta delle scritture contabili, di impostazioni e redazione di bilanci e vari adempimenti connessi a tale attività, con carattere di continuità”.
2. Avverso questa sentenza, ha interposto appello , con atto di citazione notificato Parte_1 il 6 maggio 2022, sulla scorta di quattro motivi con i quali ha rispettivamente dedotto:
a) l'errata pronuncia sull'insussistenza del rapporto contrattuale di consulenza amministrativa e fiscale durante gli anni 2009 – 2013;
b) l'errata pronuncia in ordine alla mancata rilevanza probatoria della parcella professionale;
c) il difetto di motivazione sotto il profilo della mancata ammissione delle prove testimoniali;
d) l'errata ed ingiusta pronuncia sulla condanna alle spese a proprio carico.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, si è costituita la che ha resistito al CP_1 gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 11 luglio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo il critica la sentenza Parte_1 appellata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale tra la società e lui, rapporto - invece – a suo dire comprovato dalla copiosa attività di consulenza ed assistenza fiscale ed amministrativa svolta con continuità e documentalmente dimostrata.
L'appellante sostiene di avere svolto l'incarico professionale a favore della durante gli CP_1 anni 2006 – 2013, e più precisamente sino al 29 novembre 2013, data in cui aveva consegnato all'appellata tutta la documentazione amministrativa e fiscale della predetta società in suo possesso, per come richiestogli.
La aveva corrisposto i compensi dovutigli per le attività svolte dall'anno 2006 sino a CP_1 parte dell'anno 2009 ma, in seguito ed immotivatamente, aveva cessato di corrispondergli i compensi professionali dovuti per le prestazioni espletate durante il periodo 2009 – 2013.
Contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, la società appellata si era limitata semplicemente a contestare genericamente nel corso del giudizio di primo grado la documentazione da lui prodotta senza fornire alcuna prova a sostegno delle proprie argomentazioni.
Inoltre, l'espletamento dell'incarico professionale da parte sua a favore della risultava CP_1 comprovato, oltre che dalle documentazione già depositata agli atti del procedimento monitorio, anche dalla ulteriore documentazione nonché dalla fitta e copiosa corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra la e il proprio studio e dalla corrispondenza a mezzo e-mail intercorsa tra CP_1 la consulente del lavoro della Dott.ssa e il proprio studio mai contestata CP_1 Persona_1
e disconosciuta dalla società appellata.
Ed ancora evidenzia che la società appellata non aveva contestato né disconosciuto nessuna delle mail prodotte da lui nel giudizio di primo grado, provenienti dall'indirizzo di posta elettronica avente dominio riconducibile alla società sicchè avrebbe dovuto essere ritenuto irrilevante il CP_1 disconoscimento formulato dalla società relativo alle firme apposte sui “modelli procura CP_1 speciale, domiciliazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”.
6. L'appello è fondato e deve essere accolto. Mette conto premettere, in punto di diritto, che “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Sez.
2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019).
Ed ancora “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante” (Sez. 2 - , Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Alla luce di questi condivisibili principi, ne discende che il giudice di merito, anche in mancanza del contratto che documenti il conferimento dell'incarico, può fare ricorso alla prova presuntiva.
E, nella fattispecie in esame, plurimi, gravi e assolutamente concordanti sono gli elementi dai quali trarre che vi sia stato il conferimento dell'incarico da parte dell'appellata nei confronti del Parte_1 per il periodo qui controverso.
a-Anzitutto non è contestato che l'appellante abbia svolto l'incarico di consulente commercialista per conto della società nel triennio anteriore a quello per cui è lite (2006-2009) periodo per il quale ha ricevuto il suo compenso dal che può ricavarsi un primo elemento che consente di accreditare la tesi per cui, in mancanza di emergenze di segno difforme, era naturale – secondo quanto generalmente accade - che il rapporto professionale dovesse continuare.
b-Ed ancora si evidenzia l'ambiguità della condotta processuale della che, seppure CP_2 contestando la sussistenza del rapporto nel periodo per cui è lite 2009 – 2013, ha contraddittoriamente ammesso l'esistenza di sporadici adempimenti, resi dal professionista appellante nel periodo qui controverso, “a titolo gratuito” e, in maniera ancora più significativa, ha riconosciuto che il VA si era limitato a trasmettere agli uffici competenti le dichiarazioni fiscali predisposte autonomamente dalla . E' evidente, infatti, che – ad onta di quanto sostenuto – non sussiste nel rapporto di CP_1 opera alcuna presunzione di gratuità e, per altro verso, è irragionevole ipotizzare che il commercialista trasmetta, assumendone la responsabilità, dichiarazioni fiscali da lui non predisposte.
c- E' documentato che, con nota del 29 novembre 2013 – quindi a conclusione del periodo per cui lite – la chiese al VA la consegna della documentazione riguardante la società e CP_1 risulta che venne consegnata, come da ricevuta sottoscritta. Si osserva, quindi, che dal momento che la documentazione restituita riguardava anche le annualità relative al periodo per cui vi è contestazione (2012 e 2013), è del tutto ovvio che la documentazione in questione era detenuta dal professionista per l'espletamento delle attività contabili e fiscali e non certo per mera attività di custodia.
d- Risulta, poi, che l'appellante sollecitò diverse volte la società del pagamento degli onorari ma nessun riscontro venne fornito dall'appellata, apparendo – perciò – irragionevole che, ove fosse vero che nessun rapporto professionale intercorreva tra le parti, la circostanza non sarebbe stata rappresentata quale agevole risposta a chi reclamava il pagamento.
e- E' documentato che, con mail del 16 dicembre 2013, – collaboratore della , Testimone_1 CP_3 amministratore della società appellata – riscontrò affermativamente la richiesta dell'appellante che reclamava la corresponsione dei compensi dopo l'interruzione del rapporto professionale, scarsamente rilevando che costui non fosse amministratore della società, dal momento che appare irragionevole che egli si sia espresso in quel modo senza averne l'autorizzazione da parte del titolare effettivo.
f- Numerose sono le documentate comunicazioni a mezzo mail intercorse tra la società e lo CP_1 studio , scarsamente rilevando il disconoscimento delle stesse da parte dell'appellata per il Parte_1 solo fatto che non vi si la sottoscrizione digitale, non essendo stato contestato che l'indirizzo mai appartenga alla società.
g- Del resto la ha pure riconosciuto che le comunicazioni a mezzo mail afferiscano a rapporti CP_1 tra la l'amministratore e lo studio con la mediazione del . CP_3 Parte_1 Tes_1
h- Scarsamente rilevante è, poi, il disconoscimento – operato in primo grado - delle sottoscrizioni apposte sulle procure (asseritamente) conferite (dalla società al ) per la trasmissione delle Tes_1 dichiarazioni fiscali a cui tanto rilievo ha attribuito la sentenza appellata. Ed infatti, in disparte che una delle procure non è stata oggetto di disconoscimento, rimane il fatto, certamente documentato, per cui l'appellante ha documentato di avere predisposto ed inoltrato all'Agenzia delle Entrate le seguenti dichiarazioni per conto della : per il 2009 Unico, dichiarazione Irap ed Iva;
per il CP_1
2010 Unico, 770, dichiarazione Irap;
per il 2011 Unico e dichiarazione Irap;
per il 2012 Unico;
per il
2013 Unico e dichiarazione Irap. È davvero insostenibile l'affermazione per cui tutta questa attività sarebbe stata svolta dall'appellante senza un mandato espresso della società appellata.
i-Da ultimo l'appellata non ha mai indicato chi sarebbe stato il proprio consulente fiscale negli anni
2009 – 2013, apparendo -anche in questo caso – del tutto irrealistico che una società di capitali sia sfornita di questa figura e non essendo comprensibile la ragione per cui non avrebbe dovuto indicare le generalità del proprio consulente quale elemento per escludere la fondatezza della pretesa del
. Parte_1 E' dunque evidente che l'insieme di questi elementi – vieppiù se, come si deve, considerati congiuntamente – consente di affermare la sussistenza del rapporto di prestazione di opera professionale tra le parti per il periodo controverso (2009-2013) e giustifica, quindi, la richiesta del compenso, predisposta dall'appellante e non specificamente contestata dall'appellata.
I residui tre motivi – compreso quello con cui l'appellante si è lamentato della mancata ammissione dei mezzi di prova – sono chiaramente assorbiti dall'accoglimento del primo.
7.La sentenza appellata va dunque riformata ma, dal momento che “l'accoglimento dell'opposizione
a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché
l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello … non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata”. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017), CP_1 va condannata a pagare all'appellante la complessiva somma di euro 17.774,18 con gli interessi
[...] al tasso legale decorrenti dalle emissioni della fattura al saldo.
8. La statuizione sulle spese segue del doppio grado il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, uditi i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma della sentenza n. 1508 del 8 aprile 2022 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da
, con atto di citazione notificato il 6 maggio 2022, condanna in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore a pagare, per i titoli di cui in motivazione, a favore dell'appellante la complessiva somma di euro 17.774,18 con gli interessi al tasso legale decorrenti dall' emissioni della fattura al saldo;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate per il primo grado in complessivi € 2.540,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi €. 1984,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, in entrambi i casi oltre oneri di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF IN EP LU