Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02351/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01878/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Massimo Serravallo, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano in Viale Abruzzi n.20;
contro
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato a ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo notificato il 3/3/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Ministero dell'Interno con deposito di decreto del 27/5/2025 di revoca in autotutela del provvedimento impugnato;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro molti anni fa, così ottenendo permesso di soggiornanti di lungo periodo; nel 2019 faceva ritorno in Cina per visitare i genitori che non vedeva da tempo, ma a causa dell’emergenza COVID -19 poteva rientrare in Italia solo nel maggio 2023. In ragione di ciò gli veniva notificato preavviso di revoca ma, nonostante fossero state fornite giustificazioni in termini di sanità pubblica e forza maggiore che lo avevano costretto all’estero, è stato adottato l’impugnato decreto di revoca del titolo. Si sono dedotti violazione di legge degli artt.8 e 13 del DPR n.394/1999, dell’art.9 del D. Lgs. n.286/1998, dell’art.6 della Legge n.241/1990, nonché carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
2. Alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 29/5/2025 di decreto del 27/5/2025 di revoca in autotutela del provvedimento impugnato.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO