Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/04/2022, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/04/2022
N. 04207/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08759/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8759 del 2020, proposto da:
CA HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Fazio e Gaetano Di CO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. CO Gardin in Roma, via Laura Mantegazza 24;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EP PS, LU CO ER, NC IT, LO EO, NZ BA, RO FE, AN HI, LO IB, IL IO, AN TA, SÈ TE, LI RÉ, AN SC, UE VA, AU IM, OR IO, UI RO, HE OR, IO RO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della valutazione, eseguita dalla Commissione di Avanzamento, con verbale 009/2020, del 14 giugno 2020, in asserita esecuzione della sentenza n. 6118/2020, della graduatoria ed del provvedimento di mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado di Primo Maresciallo della Marina Militare per l'aliquota determinata al 31.12.2012, nella categoria di appartenenza “radaristi”, del foglio M_D GMIL REG2020 0291042 24-07-2020, notificato il 26 agosto 2020, con cui è stata in parte comunicata detta nuova valutazione, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, preordinato, connesso, collegato o conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2022 il dott. AU Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 10114 del 2014, l’allora Capo di 1^ Classe CA EN impugnava la graduatoria per l’avanzamento al grado di Primo Maresciallo (aliquota del 31 dicembre 2012), nella quale, in ragione del punteggio conseguito di 22.16/30, si andava a collocare nella posizione n. 161 su 181 sottoufficiali scrutinati per la categoria di appartenenza (“Radaristi”), pertanto ben al di fuori della ristretta cerchia dei vincitori (corrispondenti ai n. 19 posti banditi).
Con sentenza n. 6118/2020 (doc. 2 ric.) questo TAR accoglieva il ricorso, imponendo al Ministero di rivalutare il Sottufficiale, “…tenendo conto del contenuto della presente sentenza. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.”.
I vizi della motivazione apprezzati dal Giudicante possono essere così riassunti (vedi in particolare i paragrafi 5 e 6 della sentenza menzionata):
i. è emersa l’identità di punteggio assegnato al candidato con riferimento a tutti gli elementi indicati dall’art. 1059, co. 3, lett. a), b), c) del c.o.m., articolo che delinea singolarmente ed autonomamente gli elementi che la Commissione è tenuta a valutare, assegnando a ciascuno di essi un punteggio compreso tra 1 e 30; nel caso di specie si rilevava che il ricorrente aveva ottenuto “un punteggio pari a 20,63 da tutti i membri della Commissione e per tutti i complessi elementi valutativi, tra cui le doti culturali, malgrado il notevole e vasto sviluppo culturale che ha interessato il HI nel corso degli anni;…”
ii. “[…] invero, il ricorrente già nel 2012 vantava il conseguimento di due lauree ed il diploma di specializzazione post laurea per le Professioni Legali, nell’anno 2015 ne vantava tre ossia in Scienze dell’Amministrazione, in Giurisprudenza e in Sociologia e Ricerca sociale e, infine, nel 2017 conseguiva la quarta laurea in Scienza e Tecniche Psicologiche.” ; il HI vantava, altresì, la conoscenza di due lingue straniere e la frequenza di svariati corsi di formazione professionale, in numero nettamente superiore rispetto a quelli frequentati dai controinteressati. Parallelamente, anche le specializzazioni, abilitazioni e brevetti vantati dal HI in numero di 5, rispetto ai suoi colleghi, evidenziavano l’eccellenza culturale e formativa del ricorrente;
iii. da ciò la Sezione, con la sentenza in discorso, ha dedotto l’illogicità e l’erroneità della valutazione gravata, anche perché è la stessa Marina Militare ad avere diffuso a suo tempo materiale informativo sul proprio sito istituzionale, ove si esprime l’esigenza di un’adeguata preparazione professionale dei propri marescialli, rappresentando che la Marina, “allo scopo di completare al meglio il livello di istruzione di base svolta presso Mariscuola Taranto, ha stipulato dedicate convenzioni” con alcune università italiane;
iv. anche il legislatore, da ultimo, è intervenuto in materia con il D.lgs. n. 94 del 29.05.2017 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate”, introducendo “ il possesso della laurea” tra i requisiti per l’avanzamento a primo maresciallo (art. 4, lett. i, che ha introdotto la relativa disposizione normativa all'articolo 1274 c.o.m., dopo il comma 1);
v. oltre a ciò, sul piano procedurale il Collegio ha osservato che appare discutibile il criterio mediante il quale al ricorrente è stato assegnato l’odierno gravato punteggio; ciò che è emerso dagli atti dedotti in giudizio, infatti, è l’identità di attribuzione del punteggio pari a 20,63 da parte di tutti i membri della C.s.a. avuto riguardo ai singoli elementi valutativi, stante la consolidata giurisprudenza in merito, la quale afferma che ogni membro singolarmente ed autonomamente provvede “a stabilire i propri parametri/coefficienti generici di valutazione relativamente ad ogni tipologia di elemento risultante dalle documentazioni personali e che tali parametri/coefficienti utilizzati da ciascun membro restano noti soltanto a lui, essendo coperti da una riservatezza assoluta per evitare reciproci condizionamenti fra i diversi componenti dell’organo collegiale.” (Cons. St., Sez. IV, n. 5910/2006; id., n. 6933/2006).
In esecuzione della citata sentenza, la Commissione di valutazione dei Marescialli della Marina Militare si è riunita in data 14 luglio 2020 ed ha proceduto all’annullamento del giudizio a suo tempo espresso nel processo verbale n. 013/2014 del 19 marzo 2014 e, quindi, alla rivalutazione del complesso degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1059 c.o.m.
All’esito del citato giudizio, l’Organo valutativo ha dato conto del procedimento che ha condotto all’attribuzione al candidato del punteggio medio di 23.32. La Commissione, tuttavia, “ha rilevato un insieme di giudizi e qualifiche finali, spesso non di grado apicale, significative del fatto che al numero ed elevato grado di titoli di studio, brevetti, abilitazioni, il EN non ha poi dimostrato in servizio, quel rendimento e quelle qualità professionali e militari di livello costantemente apicale che, unitamente a qualità culturali di rilievo, caratterizzano il profilo ideale di un sottufficiale che deve ricoprire il grado superiore.”
Secondo la Commissione, infatti, dall’esame del complesso delle qualità generali, emergenti dalla documentazione caratteristica riferita a tutta la carriera, si rileva la non piena apicalità dei giudizi (anche nella valutazione di alcune qualità di cui alla parte II dei documenti caratteristici), espressi nella documentazione caratteristica dell’interessato. Pertanto, nonostante la preponderanza delle qualità culturali del candidato, la Commissione, all’unanimità, ha ritenuto che il complesso delle qualità di cui alle lettere A) e B) del citato art. 1059, non lo faccia prevalere rispetto ai colleghi con cui è stato portato in avanzamento (v. doc. 3 res.).
Con atto notificato in data 26 ottobre 2020 e depositato il successivo giorno 31, il Sottufficiale in epigrafe ha proposto ricorso a questo TAR, per l’annullamento della suddetta valutazione, contenuta nel verbale n. 009/2020 del 14 luglio 2020, oltre che della graduatoria e del provvedimento di mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado di Primo Maresciallo della Marina Militare per l’aliquota determinata al 31.12.2012, nella categoria “radaristi”.
Parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per violazione o elusione della sentenza n. 6118/2020, nonché la violazione dell’art. 1059 del D.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 97 della Costituzione.
Il ricorrente lamenta che, con la valutazione oggi impugnata, l’Amministrazione, sebbene abbia lievemente migliorato la posizione del ricorrente rispetto alla precedente posizione in graduatoria, non si sarebbe attenuta alle indicazioni contenute nella pronuncia giudiziale in ordine al corretto modo di esercizio del potere e non avrebbe applicato la regola, contenuta nella stessa sentenza, che imponeva di valorizzare adeguatamente l’eccellenza culturale e formativa dimostrata dal ricorrente (il quale nel 2012, anno in cui si è svolto il giudizio valutativo impugnato, aveva già al suo attivo n. 2 diplomi di laurea e una specializzazione). In particolare, il punteggio di 23,32 per la componente di cui alla lettera c) dell’art. 1059, comma 3, c.o.m. (e quindi per il profilo attinente a “doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti” ), seppur incrementato rispetto alla valutazione annullata, resterebbe lontanissimo dalla “eccellenza” e “notevole preminenza” di cui parla la sentenza.
Vi sarebbe stata, secondo il ricorrente, una non corretta ponderazione tra i tre diversi elementi di valutazione di cui all’art. 1059, comma 3, c.o.m. (e indicati alle lettere a, b e c della disposizione); in base a tale ponderazione la Commissione, lasciando inalterati i punteggi per i primi due elementi e incrementando in misura inadeguata il terzo, avrebbe impedito al ricorrente di entrare nel novero dei promossi al grado ambito.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha prodotto una memoria difensiva, corredata da documenti, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha prodotto ulteriori documenti e, successivamente, memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza del giorno 21 febbraio 2022, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
Il ricorso è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.
Nella specie, va ribadito che, anche dopo le statuizioni adottate dal questo Giudice con la citata sentenza n. 6118 del 2020, si verte in materia di giudizi valutativi tendenzialmente riservati, anche dopo l’annullamento della originaria valutazione, alla discrezionalità tecnica della competente Commissione di avanzamento che viene nominata ed è chiamata ad operare secondo le modalità previste dall’art. 1059 c.o.m., specificamente richiamato dall’art. 1273, comma 1, c.o.m. anche per le procedure di avanzamento a scelta dei sottoufficiali.
Secondo il noto principio applicato dalla giurisprudenza amministrativa, esula dai poteri del G.A. la possibilità di rivedere (e tanto meno, sostituire) la valutazione già compiuta dall’organo tecnico deputato alla valutazione dell’Ufficiale o del Sottoufficiale, a meno che non emergano macroscopiche violazioni dei principi che regolano la procedura valutativa ( in primis il principio della parità di trattamento che è insito in una procedura valutativa tra più aspiranti quale è quella in esame) oppure evidenti contraddittorietà di valutazione o nella motivazione, ovvero profili macroscopici di illogicità e/o irragionevolezza.
Partendo da questo principio, giova anche ribadire che, in presenza di una pronuncia giudiziale che, come accaduto nella specie, abbia annullato una precedente valutazione dell’organo tecnico-amministrativo, proprio perché ha rilevato una delle “anomalie” ascrivibili ad una delle macro-categorie sopra indicate, l’organo chiamato alla riedizione del potere valutativo deve certamente attenersi al “dictum” giudiziale con riferimento ai profili di erroneità censurati e non dovrà ricadere nelle medesime deviazioni oggetto della critica giudiziale (pena la violazione/elusione del giudicato).
Tuttavia, al di là di questi limiti puntuali, è del tutto fisiologico che la discrezionalità tecnica, in quanto limitata e non certo azzerata dalla pronuncia giudiziale, per la parte non coperta dal giudicato possa esplicarsi nuovamente nella sua pienezza, ferma restando la necessità che, anche nell’articolazione del nuovo giudizio di merito, siano osservati quei principi di carattere generale che impongono, in ogni caso, che il giudizio risulti motivato, non contraddittorio, logico e ragionevole.
Quindi, venendo al caso di specie, il Collegio deve verificare in primo luogo se, nella riedizione del potere, la competente Commissione di avanzamento abbia in qualche modo violato o eluso il giudicato e, in secondo luogo, se nella nuova esplicazione della discrezionalità che le competeva, la valutazione possa ritenersi giuridicamente legittima e attendibile (senza che sia possibile, si ripete, entrare nel merito della valutazione, spazio “tecnico” riservato all’Amministrazione).
Orbene, sotto il primo aspetto, si deve considerare che la sopracitata sentenza n. 6118/2020 ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti ragioni:
- la valutazione espressa nei confronti del HI è stata determinata da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione dei titoli in suo possesso; da siffatta premessa deriva l’incoerenza della valutazione e del relativo punteggio che è emerso con immediatezza dall’esame della documentazione del ricorrente, il quale, avendo al suo attivo titoli eminenti e prevalenti anche rispetto a diversi vincitori, si è visto penalizzato rispetto a costoro sia nel punteggio complessivo finale che, nel punteggio afferente alla componente c) (titoli di studio e specializzazioni varie), da ritenere troppo basso e non equo rispetto ai titoli di merito posseduti;
- sotto l’aspetto procedurale, viceversa, secondo la sentenza in parola “…appare discutibile il criterio mediante il quale al ricorrente è stato assegnato l’odierno gravato punteggio; ciò che emerge dagli atti dedotti in giudizio è l’identità di attribuzione del punteggio pari a 20,63 da parte di tutti i membri della C.s.a. avuto riguardo ai singoli elementi valutativi…”.
Questo Collegio ritiene che entrambe le statuizioni giudiziali possano ritenersi rispettate.
Quanto alla valutazione in sé, l’Amministrazione ha dimostrato che, in sede di riedizione del potere provvedimentale, ha certamente valorizzato i titoli di studio posseduti dal ricorrente, procedendo ad un deciso miglioramento del punteggio attribuito al complesso di qualità di cui alla lettera c) dell’art. 1059 del C.O.M., per il quale il punteggio è passato da 20.63 punti a 24.00 (si tratta di un incremento significativo di 3,37 punti, in una procedura selettiva in cui spesso le differenze di punteggio si giocano su decimali, dai quali può dipendere l’esito della selezione per il singolo candidato).
La consistenza dell’incremento, oltre a trovare conferma nel valore assegnato, trova rispondenza anche nel raffronto con i punteggi per la componente “de quo” (doti culturali e corsi svolti) riconosciuti ad alcuni dei controinteressati vincitori. Come evidenziato dalla difesa erariale, infatti, il punteggio conseguito dal ricorrente per il complesso dei titoli sub c), si è rivelato nettamente superiore anche a quello conseguito per questa stessa componente di valutazione da alcuni dei vincitori.
Si deve ritenere, pertanto, che l’Amministrazione abbia emendato la valutazione dal vizio di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo nel quale era incorsa la Commissione nella formulazione del primo giudizio, poi annullato da questo Giudice. Va rammentato, in proposito, che l’illegittimità del giudizio era stata accertata soltanto con riguardo all’inadeguato apprezzamento delle qualità culturali del ricorrente, senza censurare in alcun modo l’applicazione degli ulteriori criteri che debbono concorrere all’attribuzione del punteggio finale i quali sono definiti, dal comma 3 dell’art. 1059 cit. e si riferiscono rispettivamente a:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute.
Nel nuovo giudizio della Commissione, invero, anche i valori attribuiti al ricorrente per i complessi di elementi sub a) e sub b) sono stati incrementati, seppure in misura ridotta, passando rispettivamente da 21.22 a 21.25 e da 24.62 a 24.71.
Si tratta di incrementi contenuti rispetto ai quali, tuttavia, il Collegio non dispone di alcun elemento idoneo a dimostrarne il carattere immotivato o erroneo.
Non sembra infatti dubbio che, per queste componenti (certamente non meno importanti dei titoli sub c) nell’economia della selezione) il ricorrente non si collocava tra i migliori (e comunque era ben al di sotto dei vincitori), come rilevato dalla nuova Commissione che ha osservato, nella motivazione del giudizio qui impugnato, che, sia per le valutazioni relative ai titoli sub a), che per quelle dei titoli sub b), le schede valutative e, più in generale, la documentazione caratteristica relativa alla carriera del ricorrente, documentano frequenti giudizi non apicali.
Poiché la “non apicalità” della performance è supportata da evidenze documentali e poiché il ricorrente non svolge alcuna censura su tali aspetti (peraltro, come detto, neanche messi in discussione dalla sentenza precedente), la nuova valutazione, nel suo complesso, non appare censurabile, avendo peraltro comportato, a beneficio del ricorrente, un significativo recupero di posizioni nella graduatoria finale, per quanto del tutto insufficiente a consentirgli la promozione (nell’ambito di una procedura, peraltro, piuttosto selettiva e tale di richiedere, ai fini della promozione, punteggi molto elevati su tutte le componenti, anche ove si guardi al rapporto tra i 19 posti programmati per la promozione a Primo Maresciallo e i 181 idonei sottoposti a valutazione).
Quanto, infine, alla mancanza di differenziazione nei punteggi attributi dai vari commissari, dal verbale di valutazione del 14 luglio 2020 (doc. 3 res.) e dalla tabella ad esso allegata (vedi doc. 6 res.) si evince che l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere provvedimentale, si è attenuta al dictum giurisdizionale, essendo stati opportunamente differenziati i punteggi espressi dai singoli commissari che facevano parte dell’organo collegiale.
Per tutti i motivi che precedono il ricorso è da respingere.
La vicenda contenziosa, per la sua peculiarità, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario
AU Vallorani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU Vallorani | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO