Ordinanza cautelare 4 ottobre 2022
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00928/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Regione Sicilia – Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale del lavoro - Centro per l’impiego di Trapani, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l’annullamento
- della nota del Servizio XVI CPI di Trapani prot. n. -OMISSIS- di rigetto della richiesta di emersione dal lavoro irregolare, mai notificata al ricorrente e conosciuta il 19 agosto 2022;
- del preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-, mai notificata al ricorrente;
- della nota prot. n. -OMISSIS-di richiesta di integrazione documentale, mai notificata al ricorrente e conosciuta ufficiosamente solo nel corso del mese di giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere l’accoglimento dell’istanza volta all’emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Lavoro e di Regione Siciliana - Centro per L'Impiego Trapani e di Ufficio Territoriale del Governo Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1386 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- che, con domanda del 3 agosto 2020, presentata ai sensi dell’art. 103 comma 1° del DL n°34/2020, il sig. -OMISSIS-– allora datore di lavoro di esso ricorrente – dichiarava l’emersione dal lavoro irregolare subordinato domestico;
- che, il 26 novembre 2021, l’Amministrazione faceva pervenire la nota di richiesta di integrazione documentale, recapitata al solo sig. -OMISSIS-;
- che tale nota perveniva quando già il rapporto di lavoro tra le parti era terminato, essendosi concluso il 31 dicembre 2020, sicché esso ricorrente non veniva a conoscenza della richiesta di integrazione documentale, peraltro mai ricevuta personalmente;
- di non aver avuto conoscenza dell’asserita nota ex art. 10 bis di preavviso di rigetto (conosciuta solo per aver ricevuto copia del provvedimento di rigetto, senza tuttavia averne mai disaminato l’effettivo contenuto);
- che solo intorno al mese di giugno 2022 il sig. -OMISSIS- consegnava per le vie brevi la richiesta di integrazione documentale al ricorrente il quale, a mezzo dello scrivente procuratore, si attivava con nota del 13 luglio 2022 per trasmettere tutta la documentazione richiesta dallo Sportello Unico con la richiesta del 26 novembre 2021;
- che seguiva riscontro da parte del CPI il 19 agosto, nel quale veniva si rappresentava che la pratica era già stata archiviata con il relativo rigetto, giusta provvedimento del 8 marzo 2022, mai notificato al ricorrente e conosciuto pertanto solamente in tale sede.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza camerale del 4.10.2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare veniva accolta.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione del termine procedimentale; il provvedimento in epigrafe è infatti tardivo; 2) il ricorrente era in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere l’emersione, e tutta la documentazione necessaria è stata debitamente prodotta non appena il ricorrente ha avuto in(formale) conoscenza della richiesta, seppur in ritardo, ovvero con la missiva del 13 luglio 2022.
All’udienza camerale del 4.10.2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare veniva accolta con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris con riferimento alla doglianza secondo cui il ricorrente, se tempestivamente notiziato (circostanza non verificatasi atteso il mancato perfezionamento della notifica come risultante in atti), avrebbe prodotto la documentazione mancante;
Ritenuto che il periculum in mora è insito nella tipologia di provvedimento impugnato;
Ritenuto che alle esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente può essere data adeguata tutelata onerando l’Amministrazione del riesame del provvedimento impugnato tenendo conto della documentazione tardivamente prodotta a cui si fa riferimento in ricorso, compensando le spese avuto riguardo al contenuto della disposta misura. ”
Dunque, in sede cautelare era stato disposto il riesame del provvedimento impugnato; e non risulta che tale riesame sia stato eseguito.
Infatti, in memoria depositata in data 10.02.2023 la parte ricorrente precisava che l’Amministrazione era rimasta inerte, non ottemperando alla richiesta di riesame.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto.
Infatti, deve ritenersi fondata, come già rilevato in fase cautelare, la censura secondo cui, se il ricorrente avesse avuto tempestivamente la comunicazione di cui all’art.10 bis l. n. 241/1990, avrebbe prodotto la documentazione mancante; ed il comportamento dell’Amministrazione, che non ha eseguito il riesame del provvedimento impugnato, è valutabile ai sensi dell’art. 64 comma 4 c.p.a.
Quanto alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essa è stata respinta dalla Commissione in data 28.10.2022 per mancata produzione della documentazione necessaria; e, successivamente a tale pronuncia, non risulta che la parte ricorrente abbia depositato la documentazione suddetta. La domanda, quindi, va definitivamente respinta.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 1386 dell’anno 2022 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Respinge la domanda di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
3. Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.